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MINISTERO DELLA SANITA'
Procedura concernente la prova attitudinale, prevista dall'art. 1,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, per
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.47 del 16/6/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA SANITA' |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000A5531 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 15/8/2000 |
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 4
con relativo allegato E, concernente la delega al governo per
l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia della Comunita'
europea;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 concernente
disposizioni in materia di esercizio della professione di
odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998,
n. 128;
Visto l'art. 1, comma 1, del richiamato decreto legislativo
n. 386, del 1998, il quale prevede che i laureati in medicina e
chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea a partire
dall'anno accademico dal 1980-1981, fino al 1984-1985, possono
iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento di una prova
attitudinale;
Visto, l'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo
n. 386 del 1998, il quale stabilisce i contenuti della prova
attitudinale;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del richiamato decreto
legislativo n. 386 del 1998, il quale prevede che con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e'
disciplinata l'organizzazione della prova attitudinale;
Ritenuto di dover procedere all'organizzazione della prima e
della seconda prova attitudinale;
Ritenuto opportuno, a tal fine, di avvalersi della collaborazione
della Federazione nazionale e degli ordini provinciali dei medici
chirurghi e degli odontaiatri;
Ritenuto di prevedere che gli oneri connessi all'espletamento
della prova siano a carico degli interessati;
Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che ha espresso parere
favorevole nella seduta del 9 febbraio 2000;
Decreta:
Art. 1.
Domanda e termine di presentazione
1. I laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo
corso di laurea presso le universita' italiane negli anni accademici
1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in possesso
dell'abilitazione all'esercizio professionale, che intendono
sostenere la prova attitudinale di cui al comma 2, dell'art. 1 del
decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 ai fini dell'iscrizione
all'albo degli odontoiatri, devono presentare domanda di
partecipazione alla prova all'Ordine provinciale dei medici chirurghi
e degli odontoiatri presso il quale sono iscritti. I predetti medici,
se iscritti ad un corrispondente albo di uno dei paesi dell'Unione
europea, devono presentare domanda all'Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della provincia di Roma.
2. La domanda, in carta semplice, deve essere prodotta
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla
busta contenente la domanda, deve essere specificato: "Domanda di
ammissione alla prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli
odontoiatri".
3. Il termine per la presentazione della domanda e' di sessanta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. La domanda di ammissione alla prova si considera prodotta in
tempo utile solo se spedita, entro il termine indicato al comma 3, a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. Sono esclusi dalla prova attitudinale coloro che abbiano
spedito la domanda oltre il suindicato termine di scadenza.
6. I candidati, oltre alle generalita' (cognome, nome, data e
luogo di nascita) devono dichiarare sotto la propria responsabilita'
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
7. La domanda, compilata a macchina o in stampatello, deve
contenere l'indicazione della residenza nonche' del domicilio o
recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni.
Il candidato ha l'obbligo di comunicare all'Ordine provinciale,
presso il quale ha presentato la domanda, le eventuali variazioni.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Per la partecipazione alla prova attitudinale e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell'Unione europea;
b) laurea in medicina e chirurgia conseguita in Italia, a
seguito di immatricolazione al relativo corso di laurea in medicina e
chirurgia presso un'universita' italiana negli anni accademici
1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985;
c) abilitazione all'esercizio professionale;
d) iscrizione all'albo professionale di un ordine provinciale
dei medici chirurghi e degli odontoiatri italiani ovvero iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione
europea.
2. L'ammissione alla prova attitudinale e' effettuata dall'Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri che ha ricevuto
la domanda.
3. Avverso il diniego di ammissione e' ammesso ricorso al
Ministero della sanita', dipartimento delle professioni sanitarie,
piazzale dell'industria n. 20 - 00144 Roma; il ricorso deve essere
prodotto entro il termine di trenta giorni dall'affissione
dell'avviso di esclusione dalla prova presso l'ordine provinciale
competente.
Art. 3.
Documentazione
1. Alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale i
concorrenti devono allegare le certificazioni comprovanti il possesso
dei requisiti. I titoli devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale i
concorrenti devono allegare, in originale o in copia autenticata ai
sensi di legge, le certificazioni relative ai titoli valutabili nel
curriculum accademico e professionale.
3. Alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale deve
essere allegata la ricevuta di versamento del contributo alle spese
previsto dall'art. 11.
Art. 4.
Prove attitudinali
1. La prova si articola in una prova scritta ed in una prova
orale. La prova scritta, che si svolge in unica sessione contestuale
in tutto il territorio nazionale, consiste nella soluzione di quesiti
a risposta multipla predisposti dal Ministero della sanita' ed e'
diretta ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze
previste dall'art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 386. La prova orale e' di tipo
attitudinale ed e' diretta, previa valutazione del curriculum
accademico e professionale, ad accertare il possesso delle conoscenze
e delle esperienze di cui all'art. 1, comma 2, lettere d) ed e) del
decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386. E' ammesso alla prova
orale il candidato che abbia risposto correttamente ad almeno la
meta' piu' uno dei quesiti.
2. I titoli valutabili nel curriculum concernono le attivita'
professionali e di studio, formalmente documentate idonee ad
evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito
nella specifica attivita'; gli esami sostenuti in materie
odontoiatriche durante il corso di laurea, la tesi di laurea in
discipline odontoiatriche, nonche' la partecipazione a corsi di
formazione ed aggiornamento tecnico-professionale in discipline di
interesse odontoiatrico. Nella valutazione del curriculum e' presa in
considerazione l'attivita' svolta e l'esperienza clinica acquisita
presso strutture e studi professionali odontoiatrici, pubblici e
privati. Gli elementi costituenti il curriculum accademico e
professionale devono essere stati acquisiti entro la data di
pubblicazione del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386
(6 novembre 1998).
3. Al termine della prova orale, la commissione esprime, per
ciascun candidato, il giudizio complessivo definitivo d'idoneita' o
non idoneita'.
Art. 5.
Svolgimento delle prove
1. In relazione al numero dei candidati che hanno presentato
domanda per sostenere la prova attitudinale, ciascun ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri stabilisce le
sedi della prova attitudinale.
2. Del giorno e dell'ora della prova scritta e' data
comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova
stessa, a mezzo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Gli ordini provinciali dei medici chirurghi e
degli odontoiatri dovranno affiggere il calendario delle prove e le
sedi della stessa.
3. Nel caso di costituzione di piu' commissioni i candidati sono
assegnati dall'ordine provinciale, a ciascuna commissione, fino al
raggiungimento del numero massimo di duecento candidati per
commissione, in base alla localita' di residenza o in base ad altro
criterio obiettivo.
Art. 6.
Commissione di valutazione
1. Le commissioni di valutazione della prova attitudinale (prova
scritta e prova orale) sono nominate dal Ministero della sanita' e
sono composte da:
a) un membro designato dal Ministero della sanita', con
funzioni di Presidente;
b) un membro designato dal Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
c) due membri designati dalla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, fra gli iscritti
all'albo degli odontoiatri dell'ordine provinciale.
2. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente che
subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. Le funzioni di segretario sono assicurate da un dipendente del
competente ordine provinciale.
Art. 7.
Idoneita'
1. L'idoneita' del candidato, accertata sulla base della
valutazione positiva della prova scritta e della prova orale, e'
attestata da apposita certificazione rilasciata in conformita' al
modello allegato al presente decreto.
Art. 8.
Adempimenti della commissione
1. La prova scritta si svolge nel giorno e nell'ora fissati dal
Ministero della sanita' e nelle sedi stabilite dagli ordini
provinciali. Le prove orali si svolgono nei giorni stabiliti dalle
commissioni.
2. Al termine di ogni seduta, la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati con l'indicazione del relativo giudizio. L'elenco
e' reso pubblico al termine della seduta. Di ogni seduta della
commissione il segretario redige processo verbale.
3. Ai candidati dichiarati idonei e' rilasciata apposita
certificazione, a firma del presidente della commissione e del
rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, da valere ai fini dell'iscrizione all'albo
degli odontoiatri e della contestuale cancellazione dall'albo dei
medici chirurghi.
Art. 9.
Ripetizione della prova
1. I candidati che non hanno conseguito l'idoneita' nella prima
prova attitudinale sono ammessi, a domanda, a ripetere la prova
attitudinale nella data indicata dal Ministero della sanita' a mezzo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 10.
Adempimenti degli ordini
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la
presentazione delle domande, gli ordini provinciali comunicano al
Ministero della sanita' l'elenco dei candidati ammessi e di quelli
esclusi, con l'indicazione dei motivi di esclusione.
2. Al termine di ciascuna delle prove attitudinali gli ordini
provinciali trasmettono al Ministero della sanita' l'elenco dei
candidati idonei e di quelli non idonei.
3. In caso di mancata organizzazione ed attivazione delle prove
da parte degli ordini provinciali, la Federazione nazionale degli
ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, previa
diffida, provvede in via sostitutiva.
Art. 11.
Contributo alle spese
1. Le spese relative all'organizzazione e all'espletamento di
ciascuna prova attitudinale sono a carico dei medici interessati
nella misura, pro capite, stabilita con provvedimento del Ministro
della sanita' in modo differenziato fra prima e seconda prova. La
quota deve essere versata sul conto corrente postale n. l7705021,
all'uopo istituito, intestato alla Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
2. Ai componenti della commissione spetta il rimborso delle spese
di viaggio ed il trattamento economico di missione spettante ai
dirigenti generali dello Stato. Agli stessi spetta, altresi', un
compenso determinato con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Al termine dell'espletamento delle due prove attitudinali, la
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri presenta una dettagliata relazione sull'andamento delle
prove e sulle spese sostenute. Le eventuali somme residue sono
versate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri stessa all'entrata del bilancio dello Stato, capo
XX, capitolo 3629.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2000
Il Ministro della sanità
Bindi
Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Zecchino
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