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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore
in prova - terzo livello professionale dell'Istituto superiore di
sanita' - laboratorio di biochimica clinica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.82 del 15/10/1999
Ente:ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Località:Roma  (RM)
Codice atto:099E8033
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:14/11/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative
norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
giugno 1986;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1992, concernente la
rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di
sanita';
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 concernente il
riordinamento dell'Istituto superiore di sanita';
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art.
5, comma 26, della legge medesima che prevede la possibilita', per le
istituzioni e gli enti di ricerca, di procedere ad assunzioni, per il
triennio 1994-1996, entro il limite massimo del 15%, per ciascun
anno, dei posti non coperti;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 754, relativo al regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Istituto superiore di sanita';
Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1997, registrato alla
Corte dei conti il 1 agosto 1997, registro n. 1 Sanita', foglio n.
286, concernente l'individuazione dei profili e dei livelli
dell'Istituto superiore di sanita', per l'accesso ai quali si
richiede il possesso della cittadinanza italiana;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art.
1, comma 4, della legge medesima che, richiamando l'art. 22, comma
10, della citata legge n. 724/1994, conferma l'applicabilita' sino al
31 dicembre 1998, delle disposizioni di cui al menzionato art. 5,
comma 26, della legge n. 537/1993;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio
1994-1997 per il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca
e sperimentazione ricompreso nell'area della dirigenza e relative
specifiche tipologie professionali, sottoscritto il 5 marzo 1998;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Accertata la disponibilita' di posti nel profilo di ricercatore,
terzo livello professionale dell'Istituto superiore di sanita';
Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto
superiore di sanita' nella seduta del 17 novembre 1998;
Vista la deliberazione n. 2/b allegata al verbale n. 201 del 10
dicembre 1998, con la quale il comitato amministrativo del predetto
Istituto ha espresso parere favorevole, tra l'altro, all'indizione di
un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore
in prova, terzo livello professionale - laboratorio di biochimica
clinica, subordinatamente al verificarsi della condizione di recupero
di un posto gia' ricompreso in un precedente piano di assunzioni la
cui copertura non abbia di fatto gravato sul relativo piano;
Considerato che la suddetta condizione si e' verificata a seguito
dell'assunzione, con un nuovo profilo, di soggetto gia' appartenente
ai ruoli dell'Istituto superiore di sanita';
Visto il parere espresso in data 7 aprile 1999 dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa
l'applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994;
Considerato che ai fini del calcolo delle riserve, alla luce del
parere suddetto, si tiene conto dei resti cumulati da precedenti
procedure concorsuali e che, in relazione a tale fatto, risultano
applicabili al concorso di cui trattasi le riserve di cui al comma 3,
punti 1 e 2, del predetto art. 5 e della legge 23 novembre 1998, n.
407;
Decreta:
Art. 1.
1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore in prova, terzo livello professionale
dell'Istituto superiore di sanita'.
2. Il suddetto posto e' messo a concorso per il laboratorio di
biochimica clinica.

                               Art. 2.
1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in possesso
dei requisiti indicati nel successivo art. 3, i quali, alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, abbiano
maturato, dopo il conseguimento del diploma di laurea utile per
l'ammissione al concorso stesso, una esperienza di lavoro di almeno
due anni in attivita' di ricerca. Tale esperienza si intende
acquisita attraverso borse di studio, dottorati di ricerca, o da
altri canali equivalenti di formazione quali: corsi di formazione,
corsi di specializzazione, servizi di ruolo, contratti, ospitalita'
presso istituti scientifici o di istruzione universitaria, statali o
liberi, italiani o stranieri, o presso le istituzioni o gli enti del
comparto ricerca.
2. Nella prima seduta, la commissione esaminatrice, sulla base
della documentazione presentata dai candidati, accerta per ciascuno
di essi l'esperienza di lavoro di cui al comma precedente e ne da'
tempestiva comunicazione all'amministrazione.
3. In tale contesto la commissione dovra' accertare, nei confronti
dei candidati che abbiano conseguito il titolo di studio in uno degli
altri Stati dell'Unione europea, sulla base degli esami sostenuti e/o
dei corsi seguiti ai fini del conseguimento del titolo stesso,
l'equipollenza con uno dei diplomi di laurea di cui al successivo
art. 3.
4. Nella medesima seduta la commissione dovra' individuare i
criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo
art. 6 e dovra' stabilire, altresi', i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi
verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove. Tali adempimenti dovranno precedere l'accertamento di cui ai
precedenti commi 2 e 3.

                               Art. 3.
1. Per l'ammissione al concorso e', altresi', richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ai sessantacinque anni; tale limite e'
elevato a sessantasette anni per coloro che gia' rivestono la
qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello
Stato;
b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica;
c) godimento dei diritti politici;
d) diploma di laurea in scienze biologiche o in medicina e
chirurgia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Saranno considerate utili ai fini dell'ammissione al concorso le
lauree dichiarate equipollenti, per legge o per decreto, a quelle
sopra indicate. Il diploma di laurea dovra' essere stato conseguito
presso una universita' della Repubblica ovvero presso una universita'
di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea; in quest'ultimo
caso la laurea, sempreche' equipollente ad una delle lauree sopra
citate, dovra' essere stata riconosciuta dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
della direttiva n. 89/48/CEE e dal decreto legislativo n. 115/1992 di
recepimento della stessa;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
f) idoneita' fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
2. Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' del
decreto direttoriale 10 luglio 1997, citato nelle premesse, il
requisito della cittadinanza italiana non e' richiesto per i soggetti
appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea. Detti
soggetti dovranno possedere, ai fini dell'ammissione al presente
concorso, i seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
b) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza e provenienza, se non coincidente;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
verra' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito
colloquio che precedera' l'espletamento della prova scritta del
concorso di cui trattasi;
d) tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.
3. Non possono essere ammessi al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
d) i dipendenti dell'Istituto superiore di sanita' che gia'
rivestono il profilo di ricercatore, terzo livello professionale
dell'Istituto medesimo.
4. I requisiti di cui al presente articolo, ad esclusione del
diploma di laurea, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso. Il diploma di laurea deve essere stato conseguito prima di
aver svolto l'attivita' di ricerca di cui al comma 1 del precedente
art. 2.
5. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del
direttore dell'Istituto superiore di sanita'.

                               Art. 4.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice
e rivolta al direttore dell'Istituto superiore di sanita', dovra'
essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata alla Divisione IV -
concorsi - del servizio del personale dell'Istituto stesso - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di
giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente
dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato
A), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso,
debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea, indicando quale;
5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i
motivi di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate indicando gli estremi
delle relative sentenze (la dichiarazione va resa anche se negativa);
7) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data
del conseguimento e l'universita' presso la quale il titolo e' stato
conseguito. In caso di laurea dichiarata equipollente con legge o con
decreto il candidato dovra' indicarne gli estremi. In caso di titolo
di studio conseguito presso una Universita' straniera il candidato
dovra' indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d);
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) la durata e le mansioni dell'attivita' svolta, valutabile ai
sensi dell'art. 2 del presente bando;
10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana ( solo per i
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
12) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 11, dei quali siano in possesso;
13) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali
comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento postale ed il
numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare
tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di
sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito;
14) di autorizzare l'Istituto superiore di sanita', con riferimento
alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad
utilizzare i dati contenuti nella domanda, ai soli fini della
gestione dell'attivita' concorsuale.
5. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra'
specificare l'ausilio necessario per sostenere l'esame in relazione
al proprio handicap.
6. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in
calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato
7. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato del
direttore dell'Istituto superiore di sanita'.
8. Il candidato che intenda partecipare a piu' concorsi banditi
dall'Istituto superiore di sanita' deve spedire separatamente, per
ogni concorso, la relativa domanda allegando a ciascuna gli eventuali
titoli di merito previsti dal relativo bando.
9. Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a piu'
concorsi la domanda stessa sara' presa in considerazione soltanto per
il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del
titolo di studio posseduto.
10. I candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di
esclusione, idonea documentazione, in originale o in copia
autenticata nei modi di legge, rilasciata dai competenti organi, atta
a comprovare l'attivita' di cui all'art. 2 del presente bando e
dichiarata nella domanda medesima.
11. La suddetta attivita' potra' essere comprovata anche, a seconda
dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo quanto
stabilito dagli artt. 2 e 4 della legge n. 15/1968 come modificati,
rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, che dovranno essere sottoscritte dal
candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto,
dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta
dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita'
all'originale della documentazione eventualmente prodotta in
fotocopia non autenticata.
12. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendono utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
13. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
14. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
15. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio presso
una Universita' di altro Stato membro dell'Unione europea dovranno
allegare, altresi', copia del provvedimento di riconoscimento di cui
al precedente art. 3, comma 1, lettera d), nonche' un certificato di
laurea attestante gli esami sostenuti e/o i corsi seguiti ai fini del
conseguimento del titolo medesimo per poterne accertare
l'equipollenza con uno dei diplomi di laurea richiesti per
l'ammissione al concorso.
16. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
17. Per informazioni relative al concorso la divisione IV -
Concorsi - dell'Istituto superiore di sanita' sara' aperta ai
candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi,
escluso il sabato, nonche' dalle ore quattordici alle ore quindici
del martedi' e del giovedi'.

                               Art. 5.
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto
superiore di sanita' - Servizio del personale - Divisione IV -
Ufficio concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.

                               Art. 6.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito nonche' un
curriculum dell'attivita' scientifica svolta.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 10.
Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg. 1) Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 6.
Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 0,50;
saranno oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni che abbiano
carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alla
materia d'esame;
ctg. 2) Elaborati di servizio: fino a punti 1,20.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun elaborato punti 0,10;
saranno considerati elaborati di servizio quelli svolti
nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico
conferito dall'Istituto superiore di sanita' o dall'amministrazione
presso cui si e' prestato servizio e che vertano su problemi tecnici
o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi
dell'amministrazione. In essi dovra' riscontrarsi un carattere di
"originalita'";
ctg. 3) Incarichi speciali, incarichi di insegnamento, corsi svolti
come docente: fino a punti 0,80.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,10;
ctg. 4) Specializzazioni, abilitazioni professionali: fino a punti
0,80.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,20;
ctg. 5) Corsi di perfezionamento ed aggiornamento seguiti attinenti
alle materie d'esame: fino a punti 0,50.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,05;
cgt. 6) Vincita in concorsi similari: fino a punti 0,50.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,10;
cgt. 7) Premi e riconoscimenti scientifici: fino a punti 0,20.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,05.
4. Le pubblicazioni scientifiche e gli elaborati di servizio
potranno essere prodotti in originale, copia autenticata ovvero, ai
sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata, o in luogo di tale
lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con
esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data
di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale
il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in
considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
5. Il possesso degli altri titoli di merito, oltre che nei modi
gia' descritti per le pubblicazioni e gli elaborati, potra' essere
dimostrato anche, a seconda dei casi, tramite dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta' di cui al
comma 11 del precedente articolo 4.
6. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
7. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
8. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo
elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita
lettera di trasmissione.
9. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che
siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso
l'Istituto superiore di sanita' o presso altre amministrazioni dello
Stato.
10. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
11. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla valutazione dei relativi elaborati.
Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti alla
prova scritta.
11. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli
interessati prima della effettuazione del colloquio di cui al
successivo art. 7.

                               Art. 7.
1. Gli esami consteranno di una prova scritta ed un colloquio.
2. La prova scritta consistera' in una dissertazione su:
"Problematiche emergenti in biochimica clinica di interesse
preventivo, diagnostico e terapeutico".
3. Il colloquio vertera' su:
l'argomento indicato per la prova scritta;
discussione sulle attivita' precedentemente svolte dal candidato e
sulle eventuali pubblicazioni presentate dal medesimo;
accertamento della conoscenza parlata e scritta della lingua
inglese.
4. Per la valutazione della prova scritta la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti trenta. Conseguono l'ammissione al colloquio i
candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non
inferiore a punti ventuno.
5. Per il colloquio la commissione esaminatrice disporra', per ogni
candidato, di un punteggio non superiore a punti trenta. Per superare
il colloquio il candidato dovra' riportare un punteggio non inferiore
a punti ventuno.
6. Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale del 26 novembre 1999 verra' data comunicazione del
giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi
per sostenere la prova scritta. Tale comunicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti. Le prove d'esame non potranno aver
luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.
101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni
di festivita' religiose valdesi.
7. I candidati a cui non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
8. Ai candidati ammessi al colloquio ne sara' data comunicazione
almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso
con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.
9. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
10. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara'
affisso nella sede in cui il colloquio stesso avra' luogo.
11. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza
dei termini di validita'.

                               Art. 8.
1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella
prova scritta ed il voto riportato nel colloquio.
2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di
merito, con l'indicazione della votazione medesima.

                               Art. 9.
1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.

                              Art. 10.
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
decreto del direttore dell'Istituto superiore di sanita'.

                              Art. 11.
1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano
far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito, di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994, dovranno far pervenire all'Istituto superiore di sanita',
entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto il colloquio,
i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti
dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti
fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande.
2. La documentazione di cui al precedente comma del presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell'Istituto
superiore di sanita' ne' per i dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli
atti del fascicolo personale.
3. Le riserve sono le seguenti:
a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle
categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni ed integrazioni, o equiparate, nei limiti previsti
dall'art. 5, comma 3, punto 1), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni. I beneficiari di
detta riserva debbono produrre un certificato rilasciato dall'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante
l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata
legge n. 482/1968, nonche' copia dello stato di disoccupazione
rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza;
b) riserva di posti a favore dei soggetti di cui alla legge 23
novembre 1998, n. 407, concernente le nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. I
beneficiari di detta riserva dovranno produrre un certificato
rilasciato dalla prefettura del luogo di residenza comprovante la
condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo. Il
coniuge o il figlio superstite, ovvero il fratello o la sorella
convivente e a carico qualora sia unico superstite, di soggetto
deceduto o reso permanentemente invalido, oltre il certificato
rilasciato dalla competente prefettura, a nome della vittima, dovra'
produrre anche un certificato rilasciato dal sindaco che attesti lo
stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa
c) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, richiamata dall'art. 5, comma 3, punto 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e
dei volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuali. I
beneficiari di detta riserva debbono produrre copia del foglio
matricolare aggiornato.
4. A parita' di merito hanno la preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potra'
essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di
concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero
della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita'
potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di
concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione
assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui
risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione
rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di
guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per
gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla
prefettura competente;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura
dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora
le prefetture) o dell'autorita' consolare, nella rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n.
365;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato
dalla prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una
certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante
la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato di
servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa:
il primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del
referto medico collegiale da cui risulti la descrizione
dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla
competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad
una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione,
ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla
Direzione generale delle pensioni di guerra;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per
atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla prefettura competente;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della
capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni
di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una
certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto o da un certificato rilasciato dalla
prefettura competente.
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere
comprovata mediante la produzione di copia autentica del
provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata
dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto da cui risulti il detto rapporto ovvero da
una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale
dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una
dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello
e' deceduto per causa di lavoro nonche' di una certificazione
anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato
matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso l'Istituto Superiore di
Sanita' da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione
anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della
nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica dalla
quale risulti la data della nascita dei figli che, per essere
valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato mediante la produzione di una certificazione o del
provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria
provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
29) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all'originale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare di congedo illimitato.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso modo
di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il candidato
sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
6. Il diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' a seconda dei casi.
7. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
8. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
9. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.

                              Art. 12.
1. Con decreto del direttore dell'Istituto superiore di sanita',
riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti gli
eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
al precedente art. 11, sara' approvata la graduatoria di merito del
concorso e verra' dichiarato il vincitore del concorso medesimo.
2. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale del Ministero della sanita'. Di tale pubblicazione sara'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso.
4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i titoli di
merito dagli stessi presentati per la presentazione al concorso in
questione anche in assenza di espressa richiesta del candidato.

                              Art. 13.
1. Il candidato dichiarato vincitore, previa produzione della
documentazione di cui al successivo art. 14, sara' invitato a
sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro quadriennio 1994-1997 per il personale del
comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione ricompreso
nell'area della dirigenza e relative specifiche tipologie
professionali sottoscritto il 5 marzo 1998, un contratto individuale
finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal
contratto collettivo 5 marzo 1998 di cui sopra.
3. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al terzo livello professionale del profilo di
ricercatore, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.
171/1991 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro biennio
economico 1994-1995 e biennio economico 1996-1997, oltre che gli
assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo di
prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata nel caso in cui il candidato provenga da altro profilo
dell'Istituto superiore di sanita'.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio

                              Art. 14.
1. Il vincitore del concorso dovra' presentare o far pervenire
all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro
il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo
invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del
contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente art.
13, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice),
resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
sottoscritta dall'interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data
di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali
risulta iscritto il candidato;
d) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso;
e) il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti dal
precedente art. 3, comma 1) con l'indicazione della data di
conseguimento e dell'universita' presso la quale e' stato conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con
l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il
periodo di assolvimento;
2) certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico militare
ovvero da un medico legale dell'azienda unita' sanitaria locale o
dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti
l'idoneita' fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando;
il certificato deve altresi' contenere l'attestazione relativa agli
accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge
25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche
imperfezione, il certificato medico dovra' contenere una esatta
descrizione della medesima nonche' la dichiarazione che essa non e'
tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti
di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo
certificato medico dovra' contenere una esatta descrizione della
natura e del grado di invalidita' e la dichiarazione che l'aspirante
non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo
a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, cosi'
come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalla legge 16
giugno 1998, n. 191, sottoscritta dal candidato in presenza del
dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero espressa
dichiarazione di opzione per l'Istituto superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1,
sostituisce, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative, i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, dei quali e'
data comunque ai candidati facolta' di presentazione.
3. L'Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 13 del precedente articolo
4 in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato
potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di cui al punto
1), l'appartenenza ai ruoli di una di dette amministrazioni,
indicando quale, ed il titolo di studio posseduto, come sopra
specificato, ed inoltre dovra' produrre il certificato medico di cui
al punto 2) nonche', ad esclusione del personale dell'Istituto
superiore di sanita', la dichiarazione di opzione per l'Istituto
stesso, di cui al punto 3).
6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori
che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 13.

                              Art. 15.
1. Il presente decreto sara' sottoposto al visto dell'ufficio
centrale del bilancio presso l'Istituto superiore di sanita' e
l'I.S.P.E.S.L.
Roma, 4 agosto 1999
Il direttore: Benagiano
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