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AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentonovanta
borsisti al III corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di
trecento segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo dei
segretari comunali e provinciali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.19 del 6/3/2007
Ente:AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Località:-
Codice atto:07E01217
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/4/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Indizione del concorso
 
L'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari
comunali e provinciali, di seguito denominata Agenzia, indice un
concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentonovanta
borsisti al III corso concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di
trecento segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo di cui
all'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui
dieci riservati ai candidati, che parlino fluentemente la lingua
slovena, destinati alla Sezione Regionale Friuli-Venezia Giulia.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) idoneita' fisica all'impiego;
c) godimento dei diritti politici;
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
e) diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro
anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea
specialistica (LS) di durata quinquennale (ora denominata laurea
magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270) in giurisprudenza o economia e
commercio o scienze politiche.
2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti, oppure siano stati interdetti dai
pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta con provvedimento motivato della Direzione generale
dell'Agenzia.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda
 
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
utilizzando esclusivamente il modulo di cui all'Allegato A), secondo
le istruzioni dettate in calce allo stesso modulo. Il modulo puo'
essere fotocopiato.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e deve
essere indirizzata all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei
segretari comunali e provinciali Piazza Cavour n. 25 - 00193 Roma. La
domanda, in busta chiusa, deve essere inviata esclusivamente per
posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Il termine per la
presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato
di diritto al primo giorno non festivo. Sulla busta, in alto a
sinistra, deve essere riportata la seguente dicitura: «III
Corso-concorso per l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e
provinciali di trecento segretari comunali».
3. La data di spedizione e' comprovata dal timbro apposto
dall'Ufficio postale accettante. L'Agenzia non assume responsabilita'
per eventuali dispersioni o ritardi dovuti a disguidi postali oppure
a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore o ad altre cause non
imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.
4. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
a) il cognome (per le donne coniugate, quello da nubile) e il
nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il numero di codice fiscale;
d) il luogo di residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia,
indulto, condono o perdono giudiziale e devono essere specificati i
carichi pendenti (tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa);
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di
precedenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni, nonche' dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modifiche ed integrazioni;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere decaduto
dall'impiego stesso;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
m) il tipo di diploma di laurea posseduto (diploma di laurea
(DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale
(ora denominata laurea magistrale (LM)), con indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e dell'anno in cui e' stato
conseguito. Qualora il candidato fosse in possesso di un diploma di
laurea dichiarato equipollente ad uno dei tre diplomi di laurea
prescritti dall'art. 13, del decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465 per l'iscrizione all'Albo, deve altresi'
indicare il provvedimento (legge o altro) con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza;
n) la lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco)
in ordine alla quale intende sostenere la prova preselettiva e quella
orale.
o) L'intenzione di partecipare alla quota riservata per il
Friuli Venezia Giulia chiedendo di partecipare alla prova aggiuntiva
in lingua slovena;
5. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di
partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della
medesima legge, allegando in originale o in copia autenticata
certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla
commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, operante presso l'A.S.L. competente per territorio.
6. Nella domanda deve essere indicato il recapito, comprensivo
del numero telefonico, al quale il candidato desidera che gli siano
indirizzate le comunicazioni da parte dell'Agenzia (con l'esatta
indicazione del codice di avviamento postale); ogni eventuale
variazione del recapito stesso deve essere tempestivamente comunicata
all'Agenzia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In
mancanza, le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo dichiarato
nella domanda.
7. I candidati dovranno, altresi', permanere nella Sezione
regionale dell'Albo di prima iscrizione per un periodo non inferiore
ad un biennio a decorrere dalla prima nomina.
8. L'Agenzia non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
9. L'Agenzia si riserva di invitare i candidati a regolarizzare
le domande che risultino incomplete per vizi di forma.

                               Art. 4.
 
Commissioni esaminatrici
 
1. Le commissioni esaminatrici sono successivamente nominate con
delibera del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia.

                               Art. 5.
 
Procedura concorsuale
 
1. Gli esami di ammissione al corso-concorso consistono in tre
prove scritte ed una orale ad eccezione che per i candidati che
concorrono per la quota riservata i quali dovranno sostenere
l'ulteriore prova orale in lingua slovena.
2. Gli esami sono preceduti da una preselezione.
3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati che,
superata la prova preselettiva, si siano utilmente collocati nella
relativa graduatoria.
4. I primi classificati nell'ambito della graduatoria predisposta
successivamente alle prove di cui al comma 1, in numero pari ai
soggetti da iscrivere all'Albo incrementato di una percentuale del
30%, sono ammessi a partecipare ad un corso concorso della durata di
nove mesi, seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o
piu' amministrazioni locali.
5. Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti sono
sottoposti ad una verifica finale dell'apprendimento, consistente
nella discussione di una tesi e in una prova orale, sulla base della
quale, tenendo anche conto del profitto conseguito durante il corso,
si da' luogo alla predisposizione della graduatoria finale del corso
concorso.
6. In base alla graduatoria di cui al comma 5 si procede al
rilascio dell'abilitazione nei limiti delle iscrizioni da effettuarsi
all'Albo, secondo quanto previsto dal presente bando, ed alle
conseguenti graduali iscrizioni all'Albo nelle Sezioni regionali
individuate in relazione alle vacanze dello stesso ed alle decisioni
assunte in proposito dal Consiglio nazionale di amministrazione
dell'Agenzia. E' prevista la permanenza nella Sezione regionale di
prima assegnazione per un biennio a decorrere dalla prima nomina
quale titolare.
7. Le informazioni relative alle fasi della procedura concorsuale
saranno disponibili all'indirizzo internet:
http://www.agenziasegretari.it>

                               Art. 6.
 
Prova preselettiva
 
1. La prova preselettiva consiste nella soluzione in un tempo
predeterminato di quesiti attinenti alla capacita' logica ed
analitica, alla cultura generale ed alle materie oggetto delle prove
scritte ed orali del concorso, ivi compresa la verifica della
conoscenza della lingua straniera prescelta.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - del 15 maggio 2007 sara' data comunicazione della sede,
del giorno e dell'ora di svolgimento della prova di preselezione.
Tale prova potra' svolgersi anche in piu' sessioni e/o localita',
nell'arco della stessa giornata, qualora il numero dei candidati non
renda possibile lo svolgimento contestuale della prova per tutti.
3. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione della
esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e sono
tenuti a presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, presso la
sede nel giorno ed ora indicati nell'avviso pubblicato nella
sopracitata Gazzetta Ufficiale, che ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
4. L'assenza, per qualsiasi motivo, dalla prova preselettiva
comporta l'automatica esclusione dei candidati dal concorso.
5. Resta ferma la facolta' dell'Agenzia di disporre in qualsiasi
momento, anche successivamente all'espletamento delle prove d'esame,
l'esclusione dal concorso dei candidati sprovvisti dei requisiti
richiesti.
6. Eventuali reclami in ordine alla esclusione dalla prova
preselettiva possono essere inviati all'Agenzia entro e non oltre
sette giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta esclusione,
esclusivamente tramite telegramma, indicando il cognome, il nome, il
codice fiscale del candidato e le motivazioni del reclamo.
7. I candidati devono presentarsi alla prova preselettiva muniti
di un valido documento di riconoscimento. In caso di mancata
esibizione del documento il candidato non sara' ammesso a sostenere
la prova stessa.
8. Sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso i
candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati nella
relativa graduatoria, formulata sulla base del numero delle risposte
esatte, entro i primi posti corrispondenti a cinque volte il numero
delle iscrizioni all'Albo da effettuare. Il numero dei candidati
ammessi puo' essere aumentato solo nel caso di candidati
classificatisi ex aequo.
9. L'elenco degli ammessi alle prove scritte e' affisso presso le
sedi dell'Agenzia ed e' pubblicato sul sito internet dell'Agenzia
all'indirizzo http://www.agenziasegretari.it>

                               Art. 7.
 
Prove scritte per l'ammissione al corso-concorso
 
1. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - di cui
all'art. 6, comma 2, del presente bando, sono fornite anche le
informazioni circa la pubblicazione del diario delle prove scritte.
2. Il diario relativo allo svolgimento delle prove scritte, con
precisazione della sede, delle date e dell'ora di convocazione e'
reso noto attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - di cui al comma precedente. I candidati devono
presentarsi alle prove muniti di un valido documento di
riconoscimento, pena l'esclusione dalle prove stesse.
3. Le tre prove scritte avranno la seguente articolazione:
la prima prova avra' ad oggetto problematiche di carattere
giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o
diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto
privato;
la seconda prova avra' ad oggetto problematiche di carattere
economico e finanziario - contabile, con specifico riferimento ad
economia politica e/o scienza delle finanze e/o ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
la terza prova avra' ad oggetto problematiche concernenti le
tecniche di direzione e/o organizzazione e gestione dei servizi e
delle risorse umane.
4. A ciascuno degli elaborati delle prove scritte la Commissione
assegna un punteggio espresso in decimi, con un massimo di dieci
punti per ogni prova. Alla prova orale sono ammessi i candidati che
abbiano conseguito nelle tre prove scritte il punteggio di 21/30, con
un minimo di sei punti per ogni prova.

                               Art. 8.
 
Prova orale per l'ammissione al corso-concorso
 
1. Nelle sedi dell'Agenzia, nonche' sul sito
www.agenziasegretari.it, viene affisso l'elenco alfabetico dei
candidati ammessi alla prova orale.
2. Il luogo, la data e l'ora di svolgimento della prova orale
sono comunicati ai candidati ammessi mediante telegramma, inviato
all'indirizzo indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della
data in cui dovra' essere sostenuta la prova.
3. La prova orale vertera', oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte, su argomenti attinenti alle seguenti materie:
legislazione amministrativa statale e regionale, diritto del lavoro
(con specifico riferimento al lavoro pubblico), diritto tributario,
ragioneria applicata agli enti locali, economia pubblica, politica di
bilancio, tecnica normativa, scienza dell'amministrazione, elementi
di informatica e statistica. Formera' oggetto di tale prova anche una
conversazione nella lingua straniera indicata dal candidato nella
domanda di partecipazione.
4. Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prova orale, la
Commissione predetermina i quesiti da porre ai candidati nelle
diverse materie d'esame. Immediatamente prima dell'inizio della prova
orale di ogni candidato, i quesiti da porre al candidato medesimo
sono estratti per sorteggio tra quelli predeterminati dalla
Commissione, in modo da garantire l'imparzialita' delle prove.
5. La valutazione della prova orale viene espressa in ventesimi.
L'esame si intende superato se il candidato ottiene un punteggio non
inferiore ai 14/20.
6. I candidati che abbiano fatto richiesta di concorrere per la
quota di riserva destinata al Friuli-Venezia Giulia dovranno
sostenere un ulteriore colloquio aggiuntivo in lingua slovena
destinato a comprovarne la conoscenza. L'esame si intende superato se
il candidato ottiene un punteggio non inferiore ai 14/20.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella
sede degli esami.

                               Art. 9.
 
Graduatoria di ammissione al corso-concorso
 
1. La graduatoria di ammissione al corso-concorso di formazione
e' compilata dalla commissione giudicatrice, tenendo conto della
quota di riserva, ed e' approvata dal Consiglio nazionale di
amministrazione dell'Agenzia. Tale graduatoria e' formulata in base
al punteggio finale conseguito dai candidati, espresso in
cinquantesimi, che risulta dalla somma dei voti delle tre prove
scritte e del voto dell'esame orale. Per i candidati che concorrano
per la quota di riserva relativa al Friuli-Venezia Giulia la
graduatoria terra', altresi', conto del punteggio relativo alla prova
aggiuntiva. A parita' di punteggio, si tiene conto dei titoli di
preferenza previsti dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi a partecipare
al corso-concorso di formazione i candidati che, al termine delle
prove, risultino collocati nei primi posti della graduatoria di
merito, in numero pari a quello dei soggetti da iscrivere all'Albo,
incrementato del 30%.
3. Nelle sedi dell'Agenzia e' affisso l'elenco degli ammessi al
corso-concorso, con i relativi punteggi. Della data di affissione di
tale elenco e' data comunicazione ai candidati mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - nei trenta
giorni successivi all'approvazione della graduatoria da parte del
Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia. Ai candidati
ammessi viene data comunicazione anche a mezzo telegramma, inviato
all'indirizzo indicato nella domanda.
4. Eventuali reclami contro la graduatoria di ammissione al
corso-concorso possono essere proposti entro e non oltre il termine
di sette giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco degli
ammessi. Detti reclami devono essere avanzati esclusivamente a mezzo
telegramma, indicando il cognome, il nome, il codice fiscale del
candidato e le motivazioni del reclamo stesso.
5. Entro sette giorni dalla data di ricevimento del telegramma di
comunicazione dell'avvenuta ammissione, i candidati ammessi devono, a
pena di decadenza, confermare, sempre a mezzo telegramma, l'impegno a
partecipare al corso-concorso.
6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso rinuncino
esplicitamente allo stesso, o che siano dichiarati decaduti ai sensi
del precedente comma 5 o del successivo art. 10, subentrano i primi
non ammessi in ordine di graduatoria. Sono, inoltre, esclusi dal
corso coloro i quali non si presentino all'avvio delle attivita'
formative senza giustificato motivo.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei documenti
 
1. I candidati ammessi al corso-concorso devono far pervenire
entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta
ammissione, a pena di decadenza, la documentazione comprovante quanto
dichiarato nella domanda.

                              Art. 11.
 
Svolgimento del corso-concorso
 
1. Il corso-concorso di formazione e' organizzato e gestito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (S.S.P.A.L.)
la quale provvedera' a definire le modalita' di svolgimento, le
articolazioni ed i contenuti didattici. Alla stessa Scuola compete,
inoltre, la determinazione e l'espletamento delle verifiche, volte ad
accertare l'apprendimento dei partecipanti, e dell'esame finale del
corso, nonche' il conseguente rilascio dell'abilitazione.
2. Il corso si svolgera' in sedi da stabilire secondo le esigenze
organizzative della Scuola, che provvedera' a disporre la
destinazione dei partecipanti, dandone tempestiva comunicazione agli
stessi.
3. Gli enti locali presso i quali, al termine del corso, i
partecipanti svolgeranno il tirocinio pratico sono individuati dalla
Scuola d'accordo con gli organismi associativi dei comuni e delle
province.
4. L'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso,
compilata dalla Scuola, e le conseguenti iscrizioni all'Albo sono di
competenza del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia.

                              Art. 12.
 
Borse di studio
 
1. Ai partecipanti al corso-concorso e' corrisposta una borsa di
studio, il cui importo e' determinato dal Consiglio nazionale di
amministrazione dell'Agenzia nei limiti e secondo i criteri previsti
nell'art. 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465.
2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di
segreteria, ovvero il mancato completamento degli studi relativi al
corso - concorso, comporta automaticamente la restituzione di una
percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal Consiglio
nazionale di amministrazione, secondo le modalita' dallo stesso
stabilite e, nel primo caso anche la cancellazione dall'Albo.

                              Art. 13.
 
Aumento delle iscrizioni
 
1. Il Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia si
riserva la possibilita' di aumentare, prima della fase di
preselezione di cui all'art. 6, il numero delle iscrizioni all'Albo
poste a concorso, quale determinato nell'art. 1 del presente bando.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. I candidati con la sottoscrizione della domanda di ammissione
al concorso autorizzano l'Agenzia ad utilizzare i dati personali
forniti per la partecipazione al concorso stesso. I medesimi dati
possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici
servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura
concorsuale. Il trattamento dei dati personali, in ogni caso, e'
limitato alla durata della procedura concorsuale di cui al presente
bando.

                              Art. 15.
 
Norme richiamate
 
Il presente bando e' stato deliberato tenendo conto delle
disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1991, n. 125, nella
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nella
legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni,
nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

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