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Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'assunzione di
complessive 650 unita' di personale nel profilo professionale di
coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione
economica B1, con contratto a tempo determinato, per le esigenze
dello Sportello Unico per l'immigrazione presso le Prefetture -
Uffici territoriali del Governo nonche' degli uffici delle Questure.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.71 del 7/9/2007 |
Ente: | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 07E05998 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 8/10/2007 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Vista l'ordinanza n. 3551 del 9 novembre 2006 del Presidente del
Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno
dell'immigrazione clandestina»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo
2007, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza per
proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di
extracomunitari;
Vista l'ordinanza n. 3576 del 29 marzo 2007 del Presidente del
Consiglio dei Ministri recante « Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno
dell'immigrazione clandestina»;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 concernente norme in favore
dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni recante «Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni
concernente il regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 recante
«Modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995 e
successivi contratti collettivi;
Visto l'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230
recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 concernente
l'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante «Modifiche alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 concernente le nuove norme
sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e
sulla disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2007);
Visto l'art. 12 dell'ordinanza n. 3603 del 30 luglio 2007 del
Presidente del Consiglio dei Ministri concernente disposizioni
urgenti di protezione civile, che prevede che «il Ministro
dell'Interno procede all'espletamento di procedure selettive cui sono
ammessi coloro che hanno gia' svolto attivita' connesse
all'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione
con contratto di prestazione di lavoro temporaneo presso le
Amministrazioni dello Stato, in deroga all'art. 35, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale cosi'
reclutato e' assunto nel profilo professionale di coadiutore
amministrativo contabile, posizione economica B1»;
Considerata la necessita' di rafforzare in maniera adeguata ed
immediata l'organizzazione dello Sportello Unico per l'immigrazione
presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo nonche' degli
uffici delle Questure e di garantire piu' efficacemente la
continuita' delle attivita' relative all'espletamento delle procedure
amministrative connesse all'attuazione della normativa in materia di
immigrazione;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per
l'assunzione di complessive 650 unita' di personale nel profilo
professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale
B, posizione economica B1, con contratto a tempo determinato, per le
esigenze dello Sportello Unico per l'immigrazione presso le
Prefetture - Uffici territoriali del Governo nonche' degli uffici
delle Questure.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione alla procedura concorsuale e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
a) aver svolto, con contratto di prestazione di lavoro
temporaneo, per un periodo di almeno sei mesi anche non continuativi,
attivita' connesse all'attuazione delle norme in materia di
immigrazione presso le Amministrazioni dello Stato;
b) cittadinanza italiana;
c) diploma di scuola secondaria di primo grado;
d) eta' non inferiore agli anni 18;
e) godimento dei diritti politici;
f) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
h) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica i concorrenti in qualsiasi momento.
2. Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi
dall'elettorato politico attivo; coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero che siano stati
licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa
contrattuale.
3. I requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura
concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura stessa.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura per difetto dei
requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente provvedimento.
Art. 3
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
esclusivamente sull'apposito modello «A» allegato al presente bando e
deve essere indirizzata al Ministero dell'Interno - Dipartimento per
le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le
risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse
umane, Ufficio IV, Affari del reclutamento e della formazione, Piazza
del Viminale - 00184 Roma e spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
2. Il predetto modello di domanda sara' disponibile altresi' nel
sito del Ministero dell'Interno http://dait.interno.it
> 3. La mancata utilizzazione del modello sopraindicato comporta
l'esclusione dal concorso.
4. I candidati dovranno compilare il modello di domanda di
partecipazione in tutte le sue parti e secondo le indicazioni
contenute; i candidati che compileranno il modello in modo impreciso
ed incompleto ovvero privo della firma saranno esclusi con
provvedimento motivato.
5. Al fine dell'accertamento della tempestivita' nella
presentazione della domanda, fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
6. Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al concorrente, comporta
l'inammissibilita' di quest'ultimo alla procedura.
7. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno -
Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione
centrale per le risorse umane, Ufficio IV, Affari del reclutamento e
della formazione, Piazza del Viminale - 00184 Roma, le successive
eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito.
8. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' fare esplicita richiesta
in relazione al proprio handicap dell'ausilio necessario nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento della prova d'esame. In ragione di cio' la domanda di
partecipazione dovra' essere corredata da una certificazione
rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi gli
elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di
consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso.
9. Il candidato deve dichiarare nel modello di domanda di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
10. Il candidato deve dichiarare di autorizzare il trattamento
dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o
incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento della raccomandata.
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento ministeriale verra' nominata la
commissione esaminatrice, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 5.
Prova d'esame
1. La prova d'esame consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla concernenti argomenti di cultura generale.
2. A ciascun candidato sono assegnati 60 quesiti, scelti dalla
commissione esaminatrice, a ciascuno dei quali corrispondono quattro
risposte, di cui solo una e' esatta. I quesiti dovranno essere
risolti nel tempo massimo di cinquanta minuti.
3. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e'
differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella «C»
allegata al presente provvedimento, in rapporto al grado di
difficolta' della domanda che potra' essere facile, di media
difficolta' o difficile. Le domande facili rappresentano il 30% del
totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
La correzione delle risposte sara' effettuata attraverso sistemi di
lettura ottica.
4. La prova d'esame si intende superata qualora il candidato
abbia conseguito almeno ventisei punti nella prova stessa.
5. Nel corso della prova i candidati non possono avvalersi di
codici, raccolte normative, testi, appunti, libri, periodici,
riviste, quotidiani ed altre pubblicazioni di qualsiasi tipo e di
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
Art. 6
T i t o l i
1. Ai titoli sono riservati 26 punti.
2. I titoli valutabili, con il punteggio indicato accanto, sono i
seguenti:
a) aver svolto attivita' finalizzata all'attuazione delle norme
in materia di immigrazione, con contratto di prestazione di lavoro
temporaneo, presso le Amministrazioni dello Stato: punti 0,73 per
ogni mese successivo ai primi sei mesi, di cui all'art. 2, comma 1,
lettera «a».
b) attestati rilasciati dalle Amministrazioni pubbliche
concernenti lo svolgimento di corsi di formazione in materia di
immigrazione con esami finali: punti 0,15 per ogni corso fino a un
massimo di 0,45.
3. Sono esclusi dal calcolo del punteggio relativo ai titoli i
primi sei mesi di attivita', che costituiscono requisito per
l'ammissione al concorso. Qualora dal calcolo derivi una cifra
decimale, si procede all'arrotondamento, per eccesso o per difetto,
all'unita'. L'attivita' per un periodo superiore a quindici giorni
viene considerata equivalente a quella svolta per un mese.
4. L'Amministrazione si riserva di verificare i periodi,
dichiarati dai concorrenti, riferiti alle prestazioni svolte con
contratto di prestazione di lavoro temporaneo.
Art. 7.
Diario della prova d'esame
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 25 settembre 2007 nonche' nel sito internet
del Ministero dell'Interno, http://dait.interno.it, saranno rese note
le modalita' di pubblicazione dei quesiti oggetto della prova nonche'
le modalita' di svolgimento della prova stessa.
Art. 8.
Categorie riservatarie e preferenze
1. I candidati che hanno superato la prova d'esame e che
intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, riportati nella tabella «B»
allegata, dovranno farne espressa menzione nella domanda di
partecipazione al concorso.
L'Amministrazione si riserva di richiedere i documenti in carta
semplice, ovvero le autocertificazioni, comprovanti il possesso dei
predetti titoli, che dovranno essere trasmessi al Ministero
dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio IV,
Affari del reclutamento e della formazione, piazza del Viminale -
00184 Roma.
2. Le riserve dei posti non potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
3. Per i candidati che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti si terra' conto prima del titolo
che da' diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine disposto
dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
1. La graduatoria sara' formata dal punteggio conseguito nella
prova d'esame sommato a quello determinato dai titoli, di cui
all'art. 6, indicati dal concorrente nella domanda di partecipazione.
2. Sono dichiarati vincitori della procedura concorsuale i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto delle precedenze e delle preferenze, di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni, riportate nell'allegato «B» del presente
bando.
3. La graduatoria e' approvata con provvedimento ministeriale e
pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero
dell'Interno nonche' nel sito internet del Ministero dell'Interno
http://dait.interno.it
> 4. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Art. 10
Costituzione del rapporto di lavoro
1. L'Amministrazione si riserva di assegnare i vincitori nelle
sedi di servizio che saranno individuate tenendo conto dell'esigenza
di garantire la continuita' delle attivita' svolte in materia di
immigrazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione delle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo e presso gli uffici
delle Questure.
2. I vincitori del concorso sono invitati a stipulare il
contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, della durata di
36 mesi, secondo la disciplina prevista dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione, nel profilo
professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale
B, posizione economica B1.
3. I vincitori del concorso assunti in servizio sono sottoposti
ad un periodo di prova di due mesi.
4. Ai candidati vincitori compete il trattamento economico
relativo al profilo professionale di coadiutore amministrativo
contabile, secondo la disciplina contrattuale vigente al momento
dell'assunzione.
5. L'Amministrazione provvede con apposita comunicazione a
richiedere ai vincitori la documentazione utile ai fini
dell'assunzione e ad accertare il possesso dei requisiti prescritti
per l'assunzione.
6. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i candidati vincitori della procedura selettiva.
7. L'Amministrazione ha facolta' di effettuare idonei controlli
della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai
candidati.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero
dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio IV,
Affari del reclutamento e della formazione, per le finalita' di
gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
3. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane, Piazza del
Viminale - 00184 Roma.
Art. 12
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 3 settembre 2007
Il capo del dipartimento: Procaccini
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