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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione dei direttori di due Istituti del Consiglio nazionale delle
ricerche - Italia. (Bando n. 126.0.8)
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.76 del 24/9/2002 |
Ente: | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E07243 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 24/10/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 recante
"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche";
Visto il D.P. CNR n. 015446 in data 14 gennaio 2000 relativo al
"Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del
CNR";
Viste le delibere del consiglio direttivo del CNR in data
21 giugno e 19 ottobre 2000;
Vista la delibera del consiglio direttivo del CNR in data
26 ottobre 2000 con la quale e' stato istituito, in via sperimentale,
l'Istituto per la dinamica dei processi ambientali - Venezia;
Vista la delibera del consiglio direttivo del CNR in data
25 luglio 2002 con la quale l'Istituto per la dinamica dei processi
ambientali - Venezia, e' confermato quale nuovo Istituto della rete
scientifica CNR;
Viste le delibere del consiglio direttivo del CNR in data
8 febbraio 2001 e in data 15 marzo 2001 con le quali e' stato
istituito, in via sperimentale, l'Istituto per i beni archeologici e
monumentali - Lecce;
Vista la delibera del consiglio direttivo del CNR in data
25 luglio 2002 con la quale l'Istituto per i beni archeologici e
monumentali - Lecce, e' confermato quale nuovo Istituto della rete
scientifica CNR;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Consiglio nazionale delle ricerche indice una procedura di
selezione per la nomina dei direttori degli Istituti di cui
all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente bando.
2. Nell'allegato A) sono indicati la denominazione e la sede
degli Istituti, i campi di ricerca, le eventuali sezioni
territorialmente distinte dalla sede degli Istituti, la consistenza
dell'attuale organico.
Art. 2.
Durata in carica
1. L'incarico di direttore dell'Istituto ha la durata di quattro
anni a partire dalla data di assunzione dell'incarico.
2. L'incarico puo' essere confermato per un secondo quadriennio,
in presenza di valutazioni positive, annuali e quadriennali,
sull'attivita' dell'Istituto e sull'attivita' di direzione.
Art. 3.
Requisiti scientifici e professionali
1. Possono partecipare alla selezione studiosi ed esperti senza
limitazioni in ordine alla cittadinanza. Per i cittadini stranieri e'
richiesta la conoscenza della lingua italiana.
2. Il candidato dovra' dimostrare lo svolgimento di attivita' di
ricerca, fondamentale o applicata, con continuita' e con risultati di
originale e rilevante contributo all'avanzamento delle conoscenze,
nell'area di interesse dell'Istituto.
3. Il candidato dovra' altresi' dimostrare la propria esperienza
organizzativa e dirigenziale, conseguita attraverso lo svolgimento di
incarichi di responsabilita' di strutture scientifiche e di progetti
di ricerca presso universita', enti pubblici e privati di ricerca
italiani, stranieri e internazionali, anche in campi di ricerca
diversi, ma affini a quelli indicati al precedente art. 1.
Art. 4.
Compiti, doveri e regime di impegno
1. Il direttore e' responsabile del funzionamento complessivo
dell'Istituto e svolge i compiti attribuitigli dai regolamenti e
dagli atti generali dell'ente.
2. L'incarico di direttore e' svolto a tempo pieno.
3. La nomina di professori o ricercatori di universita' italiane
e' condizionata alla preventiva richiesta di aspettativa
all'Universita' di appartenenza, salvo eccezionali e motivate deroghe
disposte dal consiglio direttivo del CNR in relazione alle esigenze
connesse allo svolgimento dell'incarico.
Art. 5.
Trattamento economico
1. Al direttore per l'intera durata dell'incarico verra'
corrisposta una indennita' di carica non inferiore a euro 20.658,28
annui (al lordo delle ritenute di legge).
2. Al direttore, se dipendente del CNR, oltre alla indennita' di
cui al comma 1, e' conservato l'intero trattamento economico in
godimento. Se dipendente di altro ente pubblico di ricerca, oltre
alla indennita' di cui al comma 1, spetta l'intero trattamento
economico in godimento corrisposto dal CNR o dall'ente di
appartenenza, sulla base di apposita convenzione tra gli enti
interessati. Se professore o ricercatore di universita' italiane,
oltre all'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, commisurata
all'effettivo e pieno svolgimento delle attivita' di direzione, si
applicano le disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Nel caso di nomina a direttore di persone provenienti da
amministrazioni pubbliche diverse dalle universita' e dagli enti
pubblici di ricerca italiani o dal settore privato o dall'estero
verra' stipulato apposito contratto di lavoro a tempo determinato nel
quale sono stabiliti l'oggetto, gli obiettivi da conseguire durante
il mandato, le cause di recesso da parte del CNR, nonche' la
retribuzione annua complessiva non inferiore a euro 92.962,24 al
lordo delle ritenute di legge e comprensiva dell'indennita' di cui al
comma 1.
Art. 6.
Presentazione delle domande
1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in italiano
e/o in inglese secondo lo schema allegato B e corredate dal
curriculum, devono essere indirizzate a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, al seguente indirizzo: Consiglio nazionale delle
ricerche - ufficio del presidente, piazzale Aldo Moro, n. 7 - 00185
Roma - Italia.
2. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato a
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine, fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 7.
Procedure di selezione
1. La selezione e' affidata ad una commissione di esperti, anche
stranieri, nominata dal presidente del CNR, previa deliberazione del
consiglio direttivo.
2. La commissione esamina i curricula presentati; puo' disporre
lo svolgimento di colloqui con i candidati per l'accertamento
dell'esistenza dei requisiti scientifici e professionali e per la
valutazione di programmi e progetti di attivita' del candidato; puo'
richiedere la presentazione di singoli titoli, scientifici o
professionali, indicati nell'elenco allegato alla domanda.
3. Al termine dei propri lavori la commissione, previa una
valutazione comparativa dei diversi candidati, predispone la lista
degli idonei alla direzione dell'Istituto e la trasmette al
presidente del CNR per la deliberazione di competenza del consiglio
direttivo.
Art. 8.
Nomina e assunzione dell'incarico
1. Il candidato prescelto riceve apposita comunicazione dal CNR e
si impegna a presentare, entro un termine prefissato, eventuale
ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico
e la dichiarazione di accettazione.
2. La nomina del direttore e' disposta con decreto del Presidente
del CNR che stipula, nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, il
contratto di lavoro a tempo determinato.
3. La mancata accettazione o la mancata stipula del contratto
comportano la decadenza dall'incarico.
Art. 9.
Trattamento dei dati
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati
esclusivamente per gli adempimenti connessi alle procedure della
selezione e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675.
Il presidente: Bianco
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