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Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo
82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di
cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato
agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e
scuola secondaria di secondo grado.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.13 del 15/2/2022 |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 22E01426 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 17/3/2022 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata»;
Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 407 del
1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito dei destinatari
della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita'
organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e dall'art.
3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per
l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro
superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti,
un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere
dall'anno scolastico 1998;
Visto, altresi', l'art. 5 della citata legge n. 407 del 1998,
secondo cui, con uno o piu' regolamenti, sono dettate le norme di
attuazione della medesima legge;
Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,
n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalita' di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per
l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del
dovere, nonche' dei loro superstiti», emanato in attuazione del
citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono
individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare
sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998;
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede a bandire i concorsi per
l'assegnazione delle borse di studio;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837,
comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano
applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate
alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche'
agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al
personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime
del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle
seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20
ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3
agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come modificato
dall'art. 23, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 8,
recante «stato di previsione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
dicembre 2021 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unita' di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, e in particolare
la tabella 7, in cui e' indicata la consistenza pari ad euro
300.000,00, per l'anno 2022, del capitolo 1498 «Borse di studio
riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata nonche' agli orfani e ai figli»;
Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per
l'anno 2022, pari ad euro 300.000,00, sono inferiori rispetto alla
copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli
importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 58 del 2009;
Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo
2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'art. 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede
il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare, va
interpretato alla luce dell'art. 81 della Costituzione della
Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di
adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione
dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Universita'
determina la necessita' di ridurre proporzionalmente l'importo delle
borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare
tutelando in tal modo la platea dei destinatari;
Considerata pertanto l'opportunita' di procedere alla definizione
di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse
di studio secondo criteri di proporzionalita' alla riduzione dello
stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il numero
delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, al fine di non
determinare disuguaglianze tra i beneficiari;
Dispone:
Art. 1
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per
l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro
superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e
successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro
superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art.
1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di
cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola
secondaria di secondo grado.
2. Per l'anno scolastico 2020/2021 sono da assegnare nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione:
a) trecento borse di studio dell'importo di 305 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado;
b) trecento borse di studio dell'importo di 615 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e' riservata ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2,
lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in relazione alla disponibilita' di
cui al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, risultante al momento dell'approvazione delle
graduatorie finali, fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.
Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di
cui alle lettere a) e b), ove non utilizzabili per carenza di
aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in
eccedenza al numero delle borse di studio previsto dall'art. 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
Art. 2
1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o
l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico
di riferimento.
b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1, comma
3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto
concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 3
1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte
in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo
Chigi - via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o attraverso l'uso di posta elettronica
certificata con le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettera
c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative
all'anno scolastico 2020/2021 devono essere presentate o spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a tal fine fa fede la data
risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione,
ovvero dalla data di inoltro del messaggio di posta elettronica
certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.
3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio
sottoscritte dal richiedente - o, qualora il richiedente sia minore o
incapace, dall'esercente la potesta' genitoriale, o dal tutore - con
allegata fotocopia di un valido documento di identita', dovranno
essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che ha emanato
il decreto di riconoscimento di vittima;
attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di
orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita'
organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico
per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la
valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento - voti
riportati ed eventuale titolo di studio conseguito nell'anno
scolastico di riferimento e votazione, sede indirizzo ed eventuale
recapito telefonico dell'istituto scolastico;
indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3;
dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la
veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo dall'art. 5 del
decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22
dicembre 2011, n. 214;
dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente).
Art. 4
1. La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande
pervenute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i
seguenti criteri:
a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti;
b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso;
c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti;
d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta'
inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e
distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal
ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento
amministrativo per l'inoltro al segretario generale per
l'approvazione.
4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della
domanda, prevista dal presente bando.
Roma, 28 gennaio 2022
Il Segretario generale: Chieppa
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