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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Indizione della procedura finalizzata all'assegnazione del
trattamento economico accessorio previsto dall'art. 29 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 e dall'art. 38 del
contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola del 31
agosto 1999. (Decreto del direttore generale del personale 23
dicembre 1999).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.3 del 11/1/2000
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:000E0026
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I
 
Visto l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 e l'art. 38 del
contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 31 agosto
1999, che prevedono un trattamento economico accessorio connesso allo
sviluppo della professione docente, per i docenti con contratto a
tempo indeterminato con almeno dieci anni di effettivo servizio di
insegnamento dalla nomina in ruolo e per gli educatori dei convitti e
degli educandati in possesso del medesimo requisito di servizio;
Visto in particolare, il comma 5 del citato art. 38 del contratto
collettivo nazionale integrativo, che prevede l'indizione di una
procedura per la scelta dei docenti ai quali assegnare la
maggiorazione retributiva;
Visto il decreto ministeriale n. 316 del 23 dicembre 1999 con cui
e' stata approvata la griglia strutturata riguardante gli elementi di
giudizio per la valutazione delle competenze professionali dei
docenti e degli educatori dei convitti e degli educandati ai quali
assegnare la maggiorazione retributiva di cui ai citati art. 29 del
C.C.N.L. e art. 38 del C.C.N.I.;
Visto il decreto ministeriale n. 317 del 23 dicembre 1999 con cui
sono stati approvati i contenuti della prova strutturata, prevista
per l'assegnazione del trattamento economico accessorio;
Visto il decreto ministeriale n. 318 del 23 dicembre 1999
concernente i requisiti del personale universitario, ispettivo,
direttivo e docente aspirante alla nomina nelle commissioni
giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale n. 319 del 23 dicembre 1999
concernente l'affidamento al direttore generale del personale e degli
affari generali ed amministrativi, dell'incarico di adottare i
provvedimenti connessi all'attuazione dell'art. 38 del C.C.N.I. sopra
citato;
Ritenuto di dover disciplinare termini e modalita' di
partecipazione alla suddetta procedura;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione procedura
 
E' indetta ai sensi dell'art. 29 del C.C.N.L. del comparto scuola
e dell'art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo, citati
in premessa, la procedura, finalizzata all'assegnazione del
trattamento economico accessorio previsto dalle predette norme
contrattuali ai decenti con contratto a tempo indeterminato nelle
scuole di ogni ordine e grado, con almeno dieci anni di effettivo
servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, ed agli educatori dei
convitti e degli educandati, in possesso del medesimo requisito di
servizio.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al precedente
art. 1 i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e gli educatori
dei convitti e degli educandati con contratto a tempo indeterminato
che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande, abbiano maturato almeno 10 anni di effettivo servizio di
insegnamento dalla nomina in ruolo e siano alla stessa data in
attivita' di servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese
quelle italiane all'estero e nelle istituzioni educative.

                               Art. 3.
 
Ripartizione delle risorse e costituzione dei gruppi di scuole
 
Il provveditore agli studi, sulla base delle domande di
partecipazione presentate, forma i gruppi di scuole a ciascuno dei
quali assegna tra i 200 e i 400 partecipanti; e' assicurata, in ogni
caso, la costituzione di almeno un gruppo per ciascun settore o aree
disciplinari per consentire a tutti i candidati di partecipare alla
procedura.
Il provveditore agli studi ripartisce le risorse assegnate alla
provincia tra i gruppi di scuole costituiti, a ciascuno dei quali le
risorse medesime sono assegnate in proporzione ai docenti di ruolo in
servizio nelle scuole comprese nel gruppo e, comunque, con
l'applicazione degli stessi criteri utilizzati per la ripartizione
provinciale.

                               Art. 4.
 
Articolazione della procedura
 
La procedura di cui all'art. 1 si articola nelle seguenti tre
fasi, che si svolgono distintamente in sequenza, a conclusione delle
quali viene attribuito un punteggio complessivo non superiore a 100
punti, con le seguenti modalita':
I fase:
Il candidato presenta, unitamente alla domanda di partecipazione,
il proprio curricolo professionale culturale e formativo, da esso
stesso redatto ed autocertificato a norma del vigente ordinamento in
materia, per la successiva validazione da parte del comitato per la
valutazione del servizio di cui all'art. 11 del decreto legislativo
297/1994.
II fase:
Il candidato svolge una prova strutturata nazionale, fissata in
unica data per tutti i partecipanti, sulla base dei contenuti
definiti nel decreto ministeriale n. 317 del 23 dicembre 1999. A tale
prova viene attribuito un punteggio massimo di 25 punti.
III fase:
Essa, dopo l'illustrazione e la discussione del proprio curricolo
da parte del candidato, si svolge mediante una verifica in situazione
alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice;
in alternativa, al candidato puo' essere assegnata, su sua richiesta,
la trattazione di una unita' didattica destinata agli alunni senza la
presenza dei medesimi.
A tal fine, nel giorno fissato dal Ministero per la prova
strutturata, i candidati che intendono optare per la trattazione
alternativa dell'unita' didattica, dovranno farne esplicita
richiesta.
La commissione formula il proprio giudizio assegnando al
curricolo, sulla base di criteri di omogeneita' resi noti in
occasione del corso istituito a norma dell'art. 6, comma 2, del
decreto ministeriale n. 318 del 23 dicembre 1999, un punteggio non
superiore a 25 e alla prova in situazione o alla trattazione
alternativa dell'unita' didattica un punteggio non superiore a 50.
A ciascun candidato, alla fine della terza fase della procedura,
devono essere comunicati i punteggi parziali e quello finale ottenuti
sulla base delle attivita' previste dalla procedura medesima.
Sulla base dei punteggi assegnati complessivamente nelle tre
fasi, la commissione giudicatrice redige l'elenco alfabetico dei
candidati destinatari della maggiorazione retributiva, in numero
corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza della
commissione. Detto elenco e' pubblicato agli atti della scuola o
ufficio indicato dal provveditore agli studi.

                               Art. 5.
 
Domanda di partecipazione
 
Le domande di ammissione alla procedura debbono essere presentate
utilizzando esclusivamente l'allegato modello A, che comprende anche
il modello di scheda curricolare professionale e culturale redatto
secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, entro 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al capo
di istituto della scuola di titolarita' che provvedera' a conservarle
presso la scuola medesima e ad inviare nei dieci giorni successivi al
provveditore agli studi un elenco con l'indicazione dei candidati
ripartiti, quando previsto, nei settori e sottosettori.
I candidati in servizio nelle scuole italiane all'estero e quelli
che hanno perso la titolarita', che intendono partecipare alla
selezione presentano le domande all'ultima scuola sede di
titolarita'. Il ministero rendera' note con successiva comunicazione
le modalita' di partecipazione alle prove dei candidati in servizio
nelle scuole all'estero.

                               Art. 6.
 
Ammissibilita' delle domande Regolarizzazioni ed esclusioni
 
Non e' ammessa la domanda presentata oltre i termini o priva
della firma del candidato.
E' ammessa la regolarizzazione delle domande incomplete, che
dovra' essere effettuata non oltre i 10 giorni successivi alla
avvenuta notifica da parte del capo d'istituto o dell'autorita'
consolare per i docenti in servizio all'estero. In mancanza di
adempimento il capo di istituto procede all'esclusione.
Sono esclusi, con provvedimento del capo di istituto, i candidati
che abbiano presentato domanda senza il possesso dei requisiti di
ammissione previsti dal precedente art. 2.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati
dopo la conclusione delle prove, il provveditore agli studi dispone,
con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto all'assegnazione
del trattamento economico accessorio.

                               Art. 7.
 
Nomina delle commissioni giudicatrici e svolgimento della prova
 
I provveditori agli studi nominano i componenti delle commissioni
giudicatrici, secondo le disposizioni contenute nel decreto
ministeriale n. 318 citato.
A ciascuna commissione e' assegnato un gruppo di scuole
appartenenti rispettivamente al settore della scuola materna, a
quello della scuola elementare, e, per le scuole secondarie, al primo
e al secondo grado e alle distinte aree disciplinari
linguistico-storico - filosofico - artistico - espressiva o
scientifico-tecnica.
In rapporto al numero di domande di partecipazione alla
procedura, il provveditore agli studi, ferma restando la decorrenza
unica del beneficio dal 1 gennaio 2001, dispone lo svolgimento della
procedura medesima in due o piu' scaglioni, a ciascuno dei quali sono
assegnati per sorteggio gruppi di scuole; avendo cura di non
determinare, in nessun caso, la separazione di scuole o di candidati
appartenenti allo stesso gruppo. La prova strutturata nazionale si
svolge, comunque, in unica data per i candidati di tutti gli
scaglioni, come stabilisce il precedente art. 4.
I provveditori agli studi avranno cura di costituire le
commissioni giudicatrici degli scaglioni successivi al primo,
nominando in esse anche i docenti che hanno sostenuto con esito
positivo le prove della procedura e siano assegnatari della
maggiorazione retributiva accessoria e, che ne facciano domanda entro
10 giorni dalla conclusione delle prove dello scaglione di
appartenenza.

                               Art. 8.
 
Ricorsi
 
Avverso i provvedimenti di inammissibilita' delle domande o di
esclusione o di mancata validazione del curricolo da parte del
comitato per la valutazione del servizio e' ammesso ricorso al
competente provveditore agli studi, entro trenta giorni
dall'emanazione del provvedimento stesso.
Avverso l'elenco dei beneficiari della maggiorazione retributiva,
approvato dalla competente autorita' scolastica, e' ammesso ricorso
al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi
dell'art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993.
A tal fine l'interessato ha il diritto di prendere visione presso
la sede dove sono conservati gli atti della procedura cui ha
partecipato dei punteggi parziali e totale dell'ultimo dei candidati
assegnatari del beneficio e di tutti gli atti relativi alle prove.

                               Art. 9.
 
Comunicazioni
 
Lo svolgimento della prova strutturata nazionale e' fissato per
il giorno 4 aprile 2000 con modalita' che saranno definite dal
Ministero e comunicate alle istituzioni scolastiche dai provveditori
agli studi.

                              Art. 10.
 
Trattamento dati personali
 
L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni, recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si
impegna ad utilizzare i dati forniti dal candidato solo per fini
istituzionali e per l'espletamento della procedura di cui al presente
decreto.

                              Art. 11.
Con successivo provvedimento sara' determinata la ripartizione
delle risorse da assegnare ai singoli provveditorati, suddividendo
tra di essi le almeno 150.000 quote in proporzione al 20% complessivo
degli insegnanti e del personale educativo con contratto di lavoro a
tempo indeterminato in servizio, in ciascuna provincia, al
31 dicembre 1999.
Roma, 23 dicembre 1999
Il direttore generale: Paradisi

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