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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 sottotenenti
in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale» del Corpo
della Guardia di finanza per l'anno 2016.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.46 del 10/6/2016 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 16E02737 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 11/7/2016 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1967, n. 429, e successive modificazioni, recante «Documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari di
truppa della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art.
4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di Polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile», concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'ordinamento
militare»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante «Proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' misure urgenti per la sicurezza»;
Ritenuto di non dover riservare posti ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, non sussistendo le condizioni di
cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, in quanto l'aliquota di tale personale attualmente in
servizio presso i Reparti della provincia di Bolzano e in quelli
aventi competenza regionale e' pari al fabbisogno delle unita'
occorrenti per l'espletamento dei compiti di istituto;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo del
«ruolo speciale» della Guardia di finanza per l'anno 2016.
2. Uno dei quindici posti disponibili e' riservato agli ufficiali
in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto
mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza.
3. I restanti 14 (quattordici) posti messi a concorso sono
riservati alle seguenti categorie:
a) 7 (sette) agli ispettori del Corpo in possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l'iscrizione
a corsi di laurea previsti da universita' statali, e che, alla data
di indizione del presente bando, rivestono il grado di maresciallo
aiutante;
b) 6 (sei) agli altri ispettori del Corpo in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta
l'iscrizione a corsi di laurea previsti da universita' statali, e
che, al 1° gennaio 2016, hanno almeno sette anni di anzianita' nel
ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero
tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai
sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto
legislativo;
c) 1 (uno) ai militari del Corpo in servizio permanente in
possesso di un diploma di laurea ovvero di una laurea specialistica o
magistrale, o titolo equipollente, tra quelli previsti dalla tabella
«A» allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001.
4. Puo' essere presentata istanza di partecipazione per una sola
delle categorie di posti di cui ai commi 2 e 3.
5. Al concorso non puo' partecipare il personale del ruolo
ispettori che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione, sia in possesso di specializzazioni
o abilitazioni del servizio aereo o del servizio navale.
6. I militari del Corpo in servizio che, nel periodo di
effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 11, 12, 19
e 20, risultino impiegati in missione internazionale all'estero sono
rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo a quello di
rientro in sede, sempreche' in possesso dei requisiti di cui all'art.
2.
Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un
punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo
candidato dichiarato vincitore della presente procedura relativamente
alla categoria di posti per cui hanno partecipato, sono avviati al
relativo corso di formazione, in esito al quale si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24.
7. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare, eventuale, per i soli candidati ai
posti di cui al comma 3;
b) una prova scritta;
c) la valutazione dei titoli;
d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per i soli
ufficiali in ferma prefissata in congedo;
e) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiale in
servizio permanente effettivo;
f) una prova orale;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) la visita medica di controllo, per il solo candidato al
posto di cui al comma 2.
8. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di
Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) per il posto di cui all'art. 1, comma 2, gli ufficiali in
ferma prefissata che:
1) alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano
prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza
per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
2) alla data del 1° gennaio 2016, non abbiano superato il
giorno di compimento del trentaquattresimo anno di eta' e, quindi,
siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1982;
3) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di
laurea specialistica o magistrale o titolo equipollente (con
esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I livello»),
tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale
29 ottobre 2001;
4) non siano imputati, non siano stati condannati, ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) se in congedo ovvero se cancellati dal ruolo:
abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato
d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;
non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato.
I requisiti di cui ai punti 4) e 5) devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti
fino alla data di inizio del corso di formazione;
b) per i posti di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), gli
ispettori del Corpo in servizio permanente effettivo, che, alla data
di indizione del presente bando, rivestano il grado di maresciallo
aiutante o che, alla data del 1° gennaio 2016, abbiano almeno sette
anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi
dell'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza,
se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del medesimo
decreto legislativo, e che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2016, compiuto il 34°
anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 42° anno di
eta', cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1974 e
il 1° gennaio 1982, estremi inclusi;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti
da universita' statali;
3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
4) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato;
5) non siano imputati, non siano stati condannati, ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6)
devono essere mantenuti fino alla data dell'inizio del corso di
formazione;
c) per il posto di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), i
militari del Corpo in servizio permanente effettivo, che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2016, compiuto il 34°
anno di eta' e non superato il giorno del compimento del 42° anno di
eta', cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1974 ed
il 1° gennaio 1982, estremi inclusi;
2) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di
laurea specialistica o magistrale o titolo equipollente (con
esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I livello»),
tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale
29 ottobre 2001;
3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
4) non siano stati dimessi per motivi disciplinari da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato;
5) non siano imputati, non siano stati condannati, ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6)
devono essere mantenuti fino alla data di inizio del corso di
formazione.
2. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),
punto 1), e' espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di
carattere, intellettuali, culturali e professionali, dimostrati
durante il servizio prestato. Le autorita' competenti ad esprimersi
sono:
a) per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di
finanza, il Comandante regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
b) per i candidati in congedo dal Corpo della guardia di
finanza, il Comandante regionale territorialmente competente in
relazione al luogo di residenza.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «concorsi online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
2. Al termine della procedura di compilazione:
a) i militari del Corpo in servizio devono stampare l'istanza,
firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine
di cui al comma 1, al Reparto dal quale direttamente dipendono per
l'impiego (per il personale in forza al Comando generale, la domanda
dovra' essere presentata direttamente dall'interessato al Quartier
generale per l'assunzione a protocollo);
b) gli ufficiali in ferma prefissata in congedo devono stampare
l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure inviarla,
al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, entro il medesimo termine di
cui al comma 1.
3. Non sono considerate valide le domande di partecipazione,
compilate con la procedura informatica, ma non presentate o inviate
secondo le modalita' di cui al comma 2.
4. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di
partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita
secondo le modalita' di cui al comma 2.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte dai candidati
di cui al comma 2, lettera b), si considerano prodotte in tempo utile
se spedite entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
6. Le domande di partecipazione di cui al comma 5 sono archiviate
se:
a) spedite o consegnate oltre il termine di cui al comma 1;
b) pervengano oltre il termine di cui alla precedente lettera
a) e non sia possibile risalire alla data di spedizione;
c) pur inoltrate nel suddetto termine, non pervengano entro
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente bando.
7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
8. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 1 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile apportare modificazioni o
integrazioni.
9. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte e
prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4, sono restituite
agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero
integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza.
10. Alle incombenze di cui al comma 9 provvedono:
a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2, per i militari del
Corpo in servizio;
b) il Centro di reclutamento, per tutti gli altri candidati.
11. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate entro
il termine di cui al comma 9 sono archiviate.
12. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 6 e 11 sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento e sono notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
13. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
14. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) grado, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo
di nascita;
b) il reparto cui e' in forza, ovvero, se ufficiale in ferma
prefissata in congedo, l'ultimo reparto dove ha prestato servizio
nonche' la residenza, l'indirizzo proprio completo del numero di
codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito
telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;
c) la categoria di posti per la quale concorre;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso, indicando
l'Istituto presso il quale e' stato conseguito;
e) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato, ne'
aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere o
di essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) il numero degli eventuali figli a carico;
h) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali stabiliti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli
- ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge
- devono essere allegate alla domanda di partecipazione;
i) di rivestire eventualmente lo status di vittima del dovere,
del servizio, della criminalita' organizzata o del terrorismo;
l) di essere a conoscenza che, al termine del corso di
formazione, puo' essere destinato a qualsiasi sede di servizio,
determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione;
m) se concorre per il posto di cui all'art. 1 comma 2:
1) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
2) di acconsentire, qualora vincitore del concorso, ad essere
richiamato in servizio per l'intera durata del corso di formazione;
n) se militare del Corpo in servizio permanente:
1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento,
ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita';
2) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo
quinquennio;
3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a «superiore alla media» o equivalente;
4) di non essere in possesso, se appartenente al ruolo
ispettori, di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o
del servizio navale;
o) di essere/non essere impiegato in una missione
internazionale all'estero.
2. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere
a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 11, 12, 14, 15 e 23 concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare
(eventualmente prevista) e della prova scritta, le modalita' di
notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove
successive, la valutazione dei titoli e le modalita' di notifica
delle graduatorie finali di merito.
3. Il candidato, infine, nella domanda puo' richiedere di
sostenere le seguenti prove facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
5. Eventuali trasferimenti dalla sede di servizio, ovvero, per
gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, eventuali variazioni di
residenza, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del
concorso devono essere segnalati dal concorrente direttamente al
Centro di reclutamento.
Art. 5
Istruttoria della domanda
1. Il reparto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riceve la
domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la
data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Le domande ricevute sono inviate dai reparti di cui all'art.
3, comma 2, lettera a), entro il giorno successivo a quello di
scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle
stesse al:
a) Comando regionale, relativamente al personale in forza ai
reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla sede;
b) Quartier generale, relativamente al personale in forza al
Centro informatico amministrativo nazionale e al Centro logistico;
c) Reparto tecnico logistico amministrativo degli Istituti di
istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per
gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
d) Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti
speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei reparti
speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
e) Centro navale o Centro di aviazione, secondo il comparto di
appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando
aeronavale centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti.
Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti dipendenti
dai comandi equiparati ai Comandi regionali sono inviate ai reparti
di cui alle lettere c), d) ed e), per il tramite dei predetti comandi
equiparati.
3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresi', comunicare
tempestivamente al Centro di reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti, previsti all'art. 2, da parte dei
partecipanti al concorso;
b) i nominativi dei militari del Corpo che, concorso durante,
siano inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi
facciano rientro;
c) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso.
Art. 6
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il
Centro di reclutamento provvede a richiedere ai competenti reparti
del Corpo la seguente documentazione relativa ai candidati ammessi a
sostenere la prova scritta:
a) originale o copia autentica - sezione matricola Re.T.L.A. -
del foglio matricolare e della cartella personale della
documentazione caratteristica, aggiornati alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data
finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione;
c) una dichiarazione di completezza dei documenti matricolari
che gli interessati rilasciano dopo aver preso visione degli stessi.
Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di
sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento Unico
Matricolare» (D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera' i
dati direttamente da tale documento.
2. Inoltre, il Centro di reclutamento provvede a richiedere la
seguente documentazione relativa ai concorrenti ammessi a sostenere
la prova scritta per il posto di cui all'art. 1 comma 2:
a) il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 2;
b) il libretto personale e lo stato di servizio, aggiornati
alla data di conclusione della ferma prefissata, corredati dalla
dichiarazione di completezza di cui al comma 1, lettera c);
c) certificato generale del casellario giudiziale.
Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con
successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di
finanza e ripartita, in relazione alle esigenze concorsuali, nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare degli
ufficiali in ferma prefissata, costituita da un ufficiale della
Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione degli
ufficiali in ferma prefissata, giudicati non idonei alla visita
medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di
finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a
quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di
grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di controllo degli
ufficiali in ferma prefissata, composta da un ufficiale della Guardia
di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. Nel caso in cui non pervenga, nei termini e con le modalita'
previste dal presente bando, alcuna domanda di partecipazione da
parte di candidati in possesso dei requisiti per concorrere e
appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata, non
si procede alla nomina delle sottocommissioni di cui al comma 1,
lettere b), c) ed e).
3. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di
lingua straniera e di informatica e' quella indicata al comma 1,
lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza,
rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua prescelta dal
candidato;
b) in forza al Servizio Informatica del Comando generale.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, di grado non inferiore a capitano, ad eccezione degli
ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di tenente.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera d), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Prima dello svolgimento delle selezioni, le sottocommissioni
interessate fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle stesse.
8. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza individuato dal Centro
di reclutamento.
Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
Art. 9
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti previsti all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10
Documento di identificazione
1. A ogni prova concorsuale, i candidati devono esibire la carta
di identita' in corso di validita' oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.
Art. 11
Prova preliminare
1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui
all'art. 1, comma 2, sono sottoposti a un'eventuale prova
preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana.
2. La prova preliminare si svolgera' nei giorni 27 e 28 luglio
2016, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via
delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia.
3. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 18 luglio 2016 mediante avviso
pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del
Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della
Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde:
800669666).
4. Con il medesimo avviso, saranno eventualmente comunicati:
a) il mancato svolgimento della prova, qualora in base al
numero dei candidati l'amministrazione riterra' di non effettuarla;
b) variazioni del periodo e della sede di svolgimento della
stessa.
5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione.
9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da
somministrare ai candidati sara' pubblicata sul sito internet
www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), che
prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la
predisposizione e la correzione degli stessi.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta
prova, nelle prime:
a) 105 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui
all'art. 1, comma 3, lettera a);
b) 90 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui
all'art. 1, comma 3, lettera b);
c) 15 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui
all'art.1, comma 3, lettera c).
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima posizione
utile delle rispettive graduatorie.
I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal terzo giorno successivo (esclusi sabato e domenica) a quello di
svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso
disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del
Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della
Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12
Prova scritta
1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui
all'art. 11, se effettuata, nonche' i candidati per i posti di cui
all'art. 1, comma 2, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti
a presentarsi per sostenere la prova scritta che avra' luogo il
giorno 6 settembre 2016, alle ore 8,00, presso il Centro di
reclutamento.
Tale prova ha la durata di sei ore e consiste nello svolgimento
di un elaborato, unico per tutti gli aspiranti, su argomenti
ricompresi nelle materie oggetto della prova orale.
2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento
della prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all'art.
11, commi 3 e 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
Art. 13
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta
sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi
e contrari.
Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque,
di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
Art. 14
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di
sabato e domenica) e comunque entro il 13 ottobre 2016 con avviso
disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del
Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della
Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde:
800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali
variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova
scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il
calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che
sara' reso noto a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di
sabato e domenica) a quello di pubblicazione dell'esito della prova
scritta cui al comma 5:
a) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 16, se ufficiali in ferma prefissata in
congedo;
b) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale di cui all'art. 19, in tutti gli altri casi sopra non
disciplinati.
I candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 15
Valutazione dei titoli
1. Dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera a), procedera', sulla base di criteri
preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito
verbale, alla valutazione dei titoli.
2. A ciascun concorrente e' attribuito un punteggio complessivo
non superiore a 10 punti determinato sulla base dei criteri riportati
negli allegati 6, 7 e 8.
3. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande e sono valutati solo se
risultanti dalla documentazione matricolare.
4. Per i candidati al posto di cui all'art. 1, comma 2, sono
valutati soltanto i titoli conseguiti nel periodo di servizio svolto
in qualita' di ufficiale in ferma prefissata.
5. Eventuali titoli, non risultanti dalla documentazione
matricolare e posseduti alla data di cui al comma 3, sono valutati
solo se la certificazione che ne comprova il possesso, ovvero la
relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge, e'
prodotta dall'interessato, improrogabilmente, entro la data di cui
all'art. 12, comma 1, con le seguenti modalita':
a) consegna al reparto di appartenenza, per i militari del
Corpo in servizio.
Il reparto che riceve la predetta certificazione vi appone,
immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a
protocollo e la trasmette, entro tre giorni dalla ricezione, al
Centro di reclutamento.
b) consegna a mano ovvero invio a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno, al Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia,
per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo. In caso di
spedizione a mezzo raccomandata, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle
qualifiche conseguite in sede di documentazione caratteristica
valgono i seguenti criteri:
a) per ciascun anno solare e' valutato soltanto il documento
caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata, tra
quelli oggetto di valutazione, ancorche' meno favorevole al
concorrente. Qualora vi siano piu' giudizi dello stesso tipo, il
periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio, dal 1°
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui,
nell'arco del medesimo anno solare vi siano periodi valutati con le
qualifiche di eccellente, eccellente con apprezzamento ed eccellente
con apprezzamento e lode, gli stessi devono essere sommati e, qualora
essi rappresentino complessivamente il periodo di maggiore durata, e'
attribuito il punteggio previsto per la qualifica che si riferisce al
periodo piu' lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare e'
inferiore a quaranta giorni, non si attribuisce alcun punteggio;
b) non sono presi in considerazione i periodi di frequenza dei
corsi di formazione nonche', per l'anno di uscita dagli stessi, i
periodi di servizio di durata inferiore a sei mesi;
c) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione
dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in
servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale e' prevista
una detrazione di anzianita' e i periodi di sospensione dall'impiego
a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento
dell'Autorita' giudiziaria;
d) per i periodi coperti da «dichiarazione di mancata redazione
di documentazione caratteristica» nei confronti di militari sospesi
dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati
successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti
di sospensione, e' preso in considerazione il giudizio finale
contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il
periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di
sospensione;
e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica,
per i militari nei cui confronti e' stata riconosciuta la
retrodatazione ai fini giuridici della data di arruolamento, si fa
riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo
immediatamente successivo a quello non documentato;
f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio
finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:
1) rendimento elevato con apprezzamento eccellente con
apprezzamento e lode;
2) rendimento elevato con apprezzamento eccellente con
apprezzamento;
3) rendimento elevato eccellente;
4) rendimento pieno e sicuro superiore alla media;
5) rendimento distinto superiore alla media;
6) rendimento normale nella media;
7) rendimento scarso inferiore alla media;
8) rendimento mediocre insufficiente.
7. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
candidati con l'avviso di cui all'art. 14, comma 5 che ha valore di
notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i concorrenti interessati.
Art. 16
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. Sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
esclusivamente, gli ufficiali in ferma prefissata in congedo.
2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma
1, lettera b), mediante visita medica preliminare, presso il Centro
di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
3. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare in
possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita'
psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
5. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
6. I candidati che nel corso del medesimo anno solare sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 4 nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 5.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il solo
giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 2, lettera a);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa
potra' essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea
esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di
posta elettronica RM0300026@gdf.it
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 12.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento,
per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertato anche
mediante test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 2, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami.
12. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti
psico-fisici sono convocati per sostenere:
a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, qualora
ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
b) la prova orale, qualora ufficiali in ferma prefissata
ausiliari del ruolo speciale.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 17
Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
d) certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
e) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera d), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) e d), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettera c), potra' avanzare istanza per essere convocato in
data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art.
7, comma 1, lettera b), potra' concedere il differimento nel rispetto
del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La
data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato.
Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si
presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato e' escluso dal
concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 18
Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo
1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono fruire della
licenza straordinaria per esami militari, fino a un massimo di giorni
30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza
straordinaria prevista dalla normativa in vigore. Per i militari
frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della
predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi
massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
2. Qualora il concorrente, convocato per le successive fasi
concorsuali previste, non si presenti per cause dipendenti dalla
propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione
a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia'
fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
Art. 19
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante generale della Guardia di finanza pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. I candidati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi
a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal
concorso.
5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
6. Avverso tali esclusioni gli interessati possono produrre
ricorso, secondo le modalita' indicate all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 20
Prova orale
1. La prova orale che ha luogo davanti alla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera a), ha una durata massima di 45
minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie di
cui all'allegato 4.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce a ogni concorrente un punto di
merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i concorrenti che riportano la
votazione minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto
trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente, nelle
prove facoltative di cui all'art. 21. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro della sottocommissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della sede di esame. L'esito della prova
orale e', comunque, notificato a ogni candidato.
8. Avverso l'esclusione dal concorso, i candidati risultati non
idonei alla prova orale possono produrre ricorso, secondo le
modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 21
Prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 20, e' sottoposto alle prove facoltative di una lingua
straniera e di informatica con le modalita' indicate in allegato 5.
2. Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a
norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalita' indicate
all'art. 20, comma 4.
3. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio delle
graduatorie finali di merito, le maggiorazioni riportate in allegato
5.
Art. 22
Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per essere sottoposto alle
fasi selettive di cui agli articoli 11 (se effettuata), 12, 16, 19 e
20, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma
1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del reparto
di appartenenza, esclusivamente per improvvise e improrogabili
esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati alla prova preliminare (se effettuata),
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale e alla prova orale, compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento degli stessi e nel rispetto del
relativo calendario.
3. Le istanze, inviate presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, Ufficio concorsi, Sezione allievi ufficiali, via
delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, devono essere
anticipate, via fax, al numero 06564912365 (linea esterna), oppure al
numero 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta
elettronica RM0300026@gdf.it. Eventuali variazioni di tali recapiti
saranno rese note con avviso pubblicato sul sito internet
www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento.
4. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso, secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 23
Graduatorie finali di merito
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna delle
categorie di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 7, a esclusione delle lettere c), g), h) e
i).
3. Le graduatorie sono formate sommando il punteggio complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti alla prova
scritta e orale, incrementati, eventualmente, delle maggiorazioni
conseguite nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e dichiarati i
vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 24.
Tali graduatorie sono rese note con avviso disponibile sul sito
internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso
l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
Art. 24
Vincitori del concorso
1. Sono dichiarati vincitori i candidati che, secondo l'ordine
delle graduatorie di cui all'art. 23, siano compresi nel limite dei
posti messi a concorso per ciascuna delle categorie di cui all'art.
1, commi 2 e 3.
2. Il candidato al posto di cui all'art. 1, comma 2, e' nominato
vincitore sempreche' consegua l'idoneita' alla visita medica di
controllo alla quale e' sottoposto prima dell'inizio del corso di
formazione di cui all'art. 25.
3. Qualora il posto di cui all'art. 1, comma 2 non possa essere
ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso e' devoluto a
favore delle categorie di cui al comma 3 del medesimo art. 1.
4. Qualora taluni dei posti di cui all'art. 1, comma 3 non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono devoluti a favore delle categorie di cui al medesimo comma 3.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro 30 giorni dalla data di
inizio del corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine delle graduatorie.
6. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del
corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali
all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile
successivo alla data di rientro in sede.
Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, e'
conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianita' assoluta dei
vincitori del presente concorso nonche' l'anzianita' relativa
determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di
fine corso.
Art. 25
Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale
1. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un
corso di formazione di durata non inferiore a un anno, in esito al
quale sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del
«ruolo speciale» della Guardia di finanza e iscritti in ruolo,
secondo l'ordine della graduatoria redatta al termine del corso
stesso, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attivita'
addestrativa.
2. L'ufficiale in ferma prefissata e' preliminarmente sottoposto
a una visita medica di controllo, a cura della sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
La sottocommissione, prima dell'inizio dei lavori, fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli
accertamenti.
3. Il candidato non idoneo alla visita medica di controllo e'
escluso dal concorso.
Avverso tale esclusione, l'interessato puo' produrre ricorso,
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
4. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenti per l'inizio della frequenza del corso o per la visita
medica di controllo prevista al comma 2, e' considerato rinunciatario
e quindi escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione
al corso o alla visita medica di controllo, dovuti a cause di forza
maggiore, comunicati dal candidato all'Accademia della Guardia di
finanza, entro 24 ore, via fax ai numeri 035/4043303 o 035/4043215 o
tramite posta elettronica all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono
valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del Comandante
dell'Accademia, che puo' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate
agli interessati tramite il Comando provinciale territorialmente
competente.
5. I candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione
devono sottoscrivere, prima dell'inizio dello stesso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di sette anni.
6. Il vincitore del concorso proveniente dagli ufficiali in ferma
prefissata:
a) se in congedo alla data di inizio del corso di formazione,
e' richiamato in servizio e frequenta il corso con il grado rivestito
all'atto del collocamento in congedo;
b) se alla predetta data risulta cancellato dal relativo ruolo,
e' reiscritto nel ruolo medesimo, richiamato in servizio e frequenta
il corso di formazione con il grado rivestito all'atto della
cancellazione dal ruolo.
7. I frequentatori del corso di formazione che, per qualsiasi
motivo, non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo speciale:
a) se militari in servizio, sono riassegnati al Reparto di
appartenenza e riassumono la precedente posizione di stato, salvo
l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti
provvedimenti;
b) se ufficiale in ferma prefissata, e' collocato in congedo,
salvo quanto indicato alla lettera a) nel caso in cui rientrino nella
previsione descritta al punto 6.b).
Art. 26
Trattamento economico
1. I concorrenti in servizio nel Corpo della Guardia di finanza,
per la partecipazione alle prove d'esame, sono considerati «comandati
in missione».
2. I vincitori ammessi alla frequenza del corso hanno l'obbligo
di accasermamento e, se in servizio nel Corpo alla data di inizio del
corso di formazione, hanno diritto alla corresponsione
dell'indennita' di trasferta ridotta per tutta la durata dello
stesso.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini
della durata della missione.
Art. 27
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
Art. 28
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita'
concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata,
anche in epoca successiva, per le finalita' inerenti alla gestione
del rapporto di lavoro.
I dati personali, raccolti in sede concorsuale, potranno essere
utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la
corretta gestione del rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 6 giugno 2016
Il Comandante generale: Gen. C.A.Toschi
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