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UNIVERSITA' DI FOGGIA
Rettifica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore
tecnico, quinta qualifica funzionale, tecnico-scientifica per le
esigenze dell'area disciplinare delle produzioni vegetali della
facolta' di agraria. (Programma "B").
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.38 del 15/5/2001 |
Ente: | UNIVERSITA' DI FOGGIA |
Località: | Foggia (FG) |
Codice atto: | 001E4452 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Rettifica |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Visto il decreto rettorale n. 610 del 6 settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 73 del 19 settembre 2000, con cui
e' stato bandito il concorso pubblico, per esami, ad un posto di
operatore tecnico, quinta qualifica funzionale, tecnico-scientifica
per le esigenze dell'area disciplinare delle produzioni vegetali
della facolta' di agraria. (Programma "B");
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 che stabilisce che "Il punteggio finale e'
dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte
o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel
colloquio";
Accertato che nell'art. 7, comma 9, e' stato erroneamente
disposto che "La prova orale si intendera' superata se i candidati
avranno riportato una votazione minima di 21/30. La votazione
complessiva e' determinata dalla somma dei voti riportati nelle tre
prove" anziche' "La prova orale si intendera' superata se i candidati
avranno riportato una votazione minima di 21/30. Il punteggio finale
e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove
scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita
nel colloquio";
Ritenuto di dover parzialmente modificare il succitato decreto
rettorale n. 610 del 6 settembre 2000;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
A seguito delle motivazioni addotte nelle premesse, l'art. 7,
comma 9, del succitato decreto rettorale n. 610 del 6 settembre 2000
e' modificato come segue:
Art. 7, comma 9, "La prova orale si intendera' superata se i
candidati avranno riportato una votazione minima di 21/30. Il
punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti
nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione
conseguita nel colloquio";
Sono fatte salve le domande gia' prodotte a questa
amministrazione.
Il rettore: Muscio
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