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UNIVERSITA' DI FOGGIA
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore
ordinario
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.35 del 5/5/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI FOGGIA |
Località: | Foggia (FG) |
Codice atto: | 000E4360 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 2 |
Scadenza: | 4/6/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in
particolare l'art. 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 61 del 15 marzo 1999, con cui sono stati rideterminati i settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
403;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 178, convertito
in legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il regolamento riguardante le modalita' di espletamento
delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei
professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1
della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanato con decreto rettorale
n. 12 del 7 settembre 1999;
Viste le deliberazioni con cui il senato accademico
dell'Universita' degli studi di Foggia, nella seduta del 15 marzo
1999, ha espresso parere favorevole all'emissione del bando relativo
alla valutazione comparativa per la copertura a posti di professore
ordinario;
Vista la delibera con cui il consiglio d'Amministrazione
dell'Universita' degli studi di Foggia, nella seduta del 21 marzo
1999, per quanto di propria competenza, ha espresso parere favorevole
all'emissione del suddetto bando;
Considerato che e' stato rispettato il limite previsto
dall'art. 51, comma 4, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di due posti di professore ordinario presso le facolta' ed
i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
Facolta' di agraria
Settore scientifico-disciplinare G06B - patologia vegetale - un
posto.
Al suddetto settore scientifico-disciplinare G06B afferiscono le
seguenti discipline:
batteriologia fitopatologica;
biotecnologie fitopatologiche;
difesa biologica ed integrata dalle fitopatie;
fisiopatologia vegetale;
fitoiatria;
fitopatie da stress ambientali;
micologia;
patologia dei prodotti e delle derrate agrarie;
patologia del legno e derivati;
patologia vegetale;
patologia vegetale forestale;
patologia vegetale speciale;
resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante;
tossine e micotossine di parassiti vegetali;
virologia vegetale.
Tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto: sono
richieste competenze specifiche ed attivita' di ricerca sugli aspetti
di base e applicati della micologia fitopatologica, con particolare
riguardo agli agenti fungini di malattie delle piante foraggere,
ortensi, industriali e forestali, nonche' alla contaminazione
biologica e tossicologica dei loro prodotti. E' pertanto richiesta
una larga esperienza nel campo della sistematica dei funghi, dei
rapporti pianta-patogeno, della produzione, caratterizzazione e
azione dei metaboliti microbici biologicamente attivi, in particolare
delle micotossine in senso lato.
E' necessaria esperienza didattica pluriennale nelle discipline
fondamentali e applicate inerenti la fisiologia del parassitismo,
alle alterazioni strutturali e funzionali delle piante, alla
patologia dei prodotti e delle derrate agrarie.
Settore scientifico-disciplinare G08A - scienza e tecnologia dei
prodotti agro-alimentari - un posto.
Al suddetto settore scientifico-disciplinare G08A afferiscono le
seguenti discipline:
additivi e residui negli alimenti;
analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari;
biotecnologie alimentari;
chimica e tecnologia degli aromi;
detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie
alimentari;
enologia;
gestione della qualita' nell'industria alimentare;
industrie agrarie;
operazioni unitarie della tecnologia alimentare;
processi della tecnologia alimentare;
tecnologie del condizionamento e della distribuzione dei
prodotti agroalimentari;
tecnologie di conservazione dei prodotti agricoli;
trattamento dei reflui nell'industria alimentare.
Tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto: si
richiede una maturata e consolidata esperienza nell'insegnamento di
discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "Scienza e
tecnologia dei prodotti agro-alimentari".
E' richiesta una continua, rigorosa e qualificata attivita' di
ricerca, caratterizzata da elementi innovativi e originali,
nell'ambito della chimica e tecnologia dei prodotti agro-alimentari
con particolare riferimento al settore enologico e lattiero-caseario.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori ordinari, associati e ricercatori universitari
di ruolo dello stesso settore scientifico disciplinare o di settori
affini a quello per il quale e' indetta la procedura, di cui al
decreto ministeriale 26 febbraio 1999. A tal fine saranno applicati i
criteri di affinita' di cui all'allegato B del decreto ministeriale
26 febbraio 1999.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Art. 3.
Domande di ammissione - Termini e modalita'
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice
secondo la vigente normativa ed in conformita' all'unito allegato A,
intestata al rettore dell'Universita' degli studi di Foggia, dovra'
essere presentata direttamente o spedita esclusivamente a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, alla predetta Universita'
degli studi, via IV Novembre, 1 - 71100 Foggia, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami".
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita,
come sopra specificato, entro il termine su indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta
devono essere chiaramente indicati la procedura di valutazione
comparativa, la facolta' e il settore scientifico-disciplinare per i
quali si presenta la domanda.
I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua
italiana con le modalita' previste dal presente articolo.
La domanda del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere
ammesso.
I candidati che intendono partecipare alla valutazione
comparativa per piu' settori scientifico-disciplinari dovranno
presentare distinte istanze per ognuno dei settori prescelti
allegando ad ognuna di esse la relativa documentazione. Nel caso in
cui il candidato indichi nell'istanza piu' settori sara' ammesso a
partecipare alla valutazione comparativa relativa al primo dei
settori scientifico-disciplinari indicati nella stessa.
Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il
proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di
identificazione personale (codice fiscale). Tutti i candidati
dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) il luogo e la data di nascita;
2) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
4) di non essere professore ordinario di ruolo inquadrato nello
stesso settore scientifico-disciplinare o in settori affini a quello
per il quale presenta la domanda di partecipazione;
5) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di
esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di
valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta". Il candidato e' escluso
dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia
presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di
riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della
consegna della domanda all'ufficio competente;
6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
7) di essere o meno professore associato di ruolo;
8) di essere fisicamente idoneo all'impiego.
Il candidato italiano dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
9) di essere iscritto nelle liste elettorali - precisandone il
comune - indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
10) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Il candidato straniero dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
11) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
L'omessa dichiarazione di quanto previsto ai punti 5) e 9)
comporta l'esclusione dalla valutazione comparativa.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questa Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli dovranno,
inoltre, allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica;
2) documenti e titoli, in originale o in copia autenticata o
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(vedi allegati B e C), previste dagli articoli 2 e 4 della legge
15/1968 e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 403/1998, che il candidato ritenga utili ai fini del
concorso;
3) pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in
fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovra' produrre una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che dichiari la
conformita' all'originale, secondo l'allegato C. Tale dichiarazione
sostitutiva dovra' essere sottoscritta alla presenza del funzionario
addetto a ricevere la documentazione o inviata all'ufficio preposto
allegando una fotocopia di un proprio documento di identita'.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine
e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco, spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo
di consegnare per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione,
quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede
l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno".
L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea
documentazione da unire alla domanda oppure da autocertificazione del
candidato, sotto la propria responsabilita';
4) elenco, in duplice copia, dei documenti, dei titoli, delle
pubblicazioni o di quant'altro venga allegato alla domanda.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in
lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati
dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e'
cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per
qualunque motivo gia' presentati a questa o altra universita'.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o
pubblicazioni che perverranno dopo il termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione
comparativa.
I candidati potranno far pervenire, entro il termine perentorio
di venti giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione da parte di questa amministrazione ed esclusivamente
con plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad ognuno dei
componenti della commissione giudicatrice, copia delle pubblicazioni
gia' presentate a questa Universita'.
Art. 4.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
L'esclusione, per difetto dei requisiti, e' disposta con decreto
motivato del rettore.
Art. 5.
Prove di esame
La commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predetermina i criteri generali e li
consegna al responsabile del procedimento il quale ne assicura la
pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta' che ha
richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni
prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
a) congruenza dell'attivita' scientifica e didattica del
candidato con le discipline comprese nel settore
scientifico-disciplinare per il quale e' indetta la procedura ovvero
con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
b) originalita', innovativita' e rigore metodologico della
produzione scientifica;
c) apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione;
d) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare;
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica.
Per i fini di cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
a) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani o stranieri;
b) l'attivita' didattica svolta;
c) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani o stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca; ai fini della valutazione
di tali titoli si rinvia all'art. 2, comma 9, lettera d) del
regolamento emanato con decreto rettorale n. 2861 del 18 marzo 1999,
di cui alle premesse;
e) l'attivita' clinica svolta mediante rapporto di formazione o
di lavoro, coerentemente con il settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando, relativamente ai settori scientifico-disciplinari
in cui sia richiesta tale specifica competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine delle valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche per i candidati che non rivestono la qualifica di
professore associato e' previsto lo svolgimento di una prova
didattica, che concorrera' alla valutazione complessiva.
Il diario di detta prova, con l'indicazione della sede, della
data e dell'ora in cui la stessa avra' luogo, sara' notificato agli
interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di
venti giorni prima dello svolgimento della stessa.
La predetta prova e' pubblica.
Per sostenere la prova suddetta i candidati dovranno essere
muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia
recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio; b)
libretto ferroviario personale; c) tessera postale; d) porto d'armi;
e) patente automobilistica; f) passaporto; g) carta d'identita'.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
Le commissioni giudicatrici saranno nominate con decreto
rettorale come previsto dall'art. 2 della legge 210/1998 e con le
modalita' stabilite dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 390/1998.
Il decreto rettorale di nomina sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Dalla data di pubblicazione del suddetto decreto decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 7.
Accertamento della regolarita' degli atti
Con successivo decreto rettorale per ogni valutazione comparativa
sara' nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicurera' il
corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione
previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con
la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i
nominativi di non piu' di tre idonei. Il rettore, accertata la
regolarita' formale degli atti entro venti giorni dalla loro
consegna, li approva con proprio decreto dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto trasmette gli atti ai competenti
organi accademici, per i successivi adempimenti. Qualora riscontrasse
vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinviera' con
provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone il termine.
Il consiglio della facolta' che ha chiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' degli
atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con
riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche,
puo' proporre con motivata delibera la nomina di uno dei candidati
dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi
diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi
di difformita', in relazione alle proprie esigenze
didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla
commissione giudicatrice. L'eventuale nomina sara' disposta con
decreto rettorale e decorrera' dal 1o novembre successivo alla data
del provvedimento di accertamento della regolarita' degli atti della
valutazione comparativa.
Qualora decida di non procedere alla chiamata la facolta',
decorso il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di
accertamento della regolarita' degli atti, permanendo le esigenze
didattico-scientifiche, puo' richiedere l'indizione di una nuova
procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto gia'
bandito ovvero proporre la nomina di candidati risultati idonei in
valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per
il medesimo settore scientifico-disciplinare, non chiamati entro i
sessanta giorni successivi alla data di accertamento della
regolarita' dei relativi atti.
La facolta', qualora lasci decorrere il periodo di sessanta
giorni dalla data del succitato decreto di accertamento della
regolarita' degli atti senza deliberare, ai sensi del predetto
comma 3, in ordine alla copertura del posto bandito, puo' avvalersi
delle procedure di cui al precedente comma 4 soltanto dopo che siano
trascorsi due anni dalla suddetta data.
I candidati risultati idonei che non siano stati nominati dalle
universita' che hanno bandito il posto entro il termine previsto dal
predetto comma 3, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio
decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita'
degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che
non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa
che rinunciano alla nomina presso l'universita' che ha bandito il
posto perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri
atenei.
Il decreto rettorale di approvazione degli atti sara' pubblicato
nel Bollettino Ufficiale di questa Universita'. Di tale pubblicazione
e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per le eventuali
impugnative.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione
giudicatrice, con annessi i giudizi individuali e collegiali, sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero e resa pubblica
anche per via telematica.
Art. 8.
Documenti di rito
La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso
dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovra'
avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
effettiva assunzione in servizio. Tali documenti si considereranno
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i
seguenti:
1) certificato medico, in bollo, attestante la sana e robusta
costituzione e l'idoneita' fisica all'impiego, rilasciato da un
medico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o da
un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale
sanitario del comune di residenza. Nel suddetto certificato dovra'
essere precisato che si e' eseguito l'accertamento sierologico del
sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il
certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che
essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego
e al normale e regolare rendimento del lavoro.
Per i candidati portatori di handicap si prescinde dalla
presentazione del certificato di sana e robusta costituzione;
2) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre l'istanza di ammissione alla valutazione
comparativa;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di
scadenza del termine ultimo per produrre la predetta istanza;
d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente
pendenti a loro carico;
f) l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e, in caso
affermativo, relativa opzione per il nuovo impiego. Detta
dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di
risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e
deve essere rilasciata anche se negativa;
g) codice fiscale.
I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo
il documento di cui al punto 1), nonche' copia integrale dello stato
di servizio.
Per i cittadini stranieri appartenenti alla Comunita' europea si
applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani. I
cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive solo per comprovare stati, fatti e qualita'
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia dovranno
presentare, entro il suddetto termine di trenta giorni, i seguenti
certificati:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza;
c) certificato di godimento dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza;
d) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino;
e) certificato medico, in bollo, attestante la sana e robusta
costituzione e l'idoneita' fisica all'impiego rilasciato da un medico
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale
sanitario del comune di residenza. Nel suddetto certificato dovra'
essere precisato che si e' eseguito l'accertamento sierologico del
sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il
certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che
essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego
e al normale e regolare rendimento del lavoro.
Per i candidati portatori di handicap si prescinde dalla
presentazione del certificato di sana e robusta costituzione;
f) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione
di opzione per il nuovo impiego.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino dovranno essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi
dovranno essere legalizzate dalle competenti autorita' consolari
italiane. A quelli redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e
consolare ovvero da un traduttore ufficiale. I documenti predetti
dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo.
Art. 9.
Ritiro titoli
Decorso il termine per eventuali impugnative cosi' come
specificato all'art. 7, i candidati dovranno provvedere, a loro
spese, al ritiro delle pubblicazioni e documenti presentati a corredo
della domanda e depositati presso l'universita'.
In caso di mancato ritiro, l'universita' provvedera'
all'archiviazione dei documenti e pubblicazioni di cui sopra.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge 31 dicembre 1986, n. 675, questa universita'
si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalita' connesse e strumentali alla procedura di valutazione
comparativa ed all'eventuale procedimento di assunzione in servizio,
nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 11.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami".
Foggia, 27 marzo 2000
Il rettore: Muscio
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