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MINISTERO DELLA DIFESA
Modifiche del decreto dirigenziale 16 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002,
relative ai concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di
giovani ai corsi AUFP della Marina per il conseguimento della nomina
a sottotenente di vascello/guardiamarina, ausiliario in ferma
prefissata dei ruoli normali e speciali dei vari corpi della Marina
per l'anno 2003.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.33 del 29/4/2003 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 03E02516 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto interdirigenziale 16 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 100 del 20 dicembre
2002, con cui sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione di complessivi trecentoquarantuno giovani ai corsi
allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) della Marina per il
conseguimento della nomina a sottotenente di vascello/guardiamarina,
ausiliario a ferma prefissata dei ruoli normali e speciali dei vari
corpi della Marina;
Ravvisata l'esigenza di individuare, nell'interesse della Forza
armata, strumenti atti a garantire selezioni quanto piu' ampie
possibili tra giovani da ammettere ai corsi A.U.F.P. indetti con il
suindicato decreto interdirigenziale 16 dicembre 2002;
Ritenuto, a tal fine, di dover consentire la partecipazione ai
concorsi per l'ammissione ai corsi A.U.F.P., indetti con il precitato
decreto interdirigenziale 16 dicembre 2002, anche di giovani in
possesso di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado non
compresi nell'allegato "A" al bando;
Ritenuto, al medesimo fine, di dover prevedere che i giovani che
non abbiano conseguito l'ammissione ad uno dei corsi A.U.F.P.
previsti dal decreto interdirigenziale 16 dicembre 2002, possano
chiedere di essere ammessi a partecipare ad uno dei successivi
concorsi previsti dal decreto medesimo;
Ravvisata, pertanto, l'esigenza di modificare l'art. 2, comma 1,
lettera d), e l'art. 3, comma 1, del sopracitato decreto
interdirigenziale;
Visto il decreto dirigenziale 15 novembre 2002, concernente
attribuzioni di competenza, tra l'altro, all'Ammiraglio di divisione
Giuseppe Lertora, quale vice direttore generale della direzione
generale per il personale militare, all'adozione di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento di personale
militare;
Decreta:
Art. 1.
1. Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 2, comma 1,
lettera d, del decreto interdirigenziale 16 dicembre 2002, citato
nelle premesse, per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai
corsi A.U.F.P. di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del bando,
saranno ritenuti utili, oltre ai diplomi di istruzione secondaria di
secondo grado citati nell'allegato "A" al bando, anche quelli non
menzionati nel medesimo, di durata quinquennale ovvero titoli di
studio quadriennali, integrati dal corso annuale previsto dall'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910, che consentono l'iscrizione ai
corsi universitari.
2. Per quanto indicato nel precedente comma 1, l'Accademia navale
e' autorizzata ad accogliere le domande di partecipazione al concorso
per l'ammissione al 1o corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli speciali
dei vari corpi della Marina, eventualmente gia' prodotte da
concorrenti in possesso di diplomi di istruzione secondaria di
secondo grado diversi da quelli indicati nel piu' volte citato
allegato "A", comma 2, al bando.
3. L'assegnazione ai corpi della Marina per i concorrenti in
possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente comma 1
avverra' a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera
d), del bando di concorso, su indicazione dello stato maggiore della
Marina, sulla scorta dell'affinita' di detti titoli di studio a
quelli contenuti nel citato allegato "A" al bando.
Art. 2.
1. L'art. 3, comma 1, del decreto interdirigenziale 16 dicembre
2002, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
"1. In ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere
a) e b), e' ammessa la partecipazione per l'ammissione ad un massimo
di due corsi, anche non consecutivi (e' pertanto consentito, con
distinte domande, chiedere di concorrere per l'ammissione al massimo
a due dei quattro corsi previsti per ciascun ruolo). Non e', invece,
consentita la partecipazione ad un concorso per l'ammissione ad un
corso A.U.F.P., ausiliario dei ruoli normali e, contemporaneamente,
ad un concorso per l'ammissione ad un corso A.U.F.P., ausiliario dei
ruoli speciali dei vari Corpi della Marina.".
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente.
Roma, 16 aprile 2003
Il vice direttore: Amm. Div. Lertora
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