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UNIVERSITA' DI CAGLIARI

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale in ingegneria e scienze ambientali

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 14/8/2001
Ente:UNIVERSITA' DI CAGLIARI
Località:Cagliari  (CA)
Codice atto:001E7398
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/9/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato
con decreto rettorale del 18 dicembre 1995, pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1996, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali ed ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro dell'universita';
Visto il decreto del Ministero dell'universita', della ricerca
scientifica e tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999, regolamento in
materia di dottorato di ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 2216 del 26 agosto 1999 con il
quale e' stato emanato il regolamento del dottorato di ricerca
dell'Universita' di Cagliari;
Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1999, e in
particolare l'art. 7;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie
nel disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento dell'Universita' di Cagliari in materia di
dottorati di ricerca, emanato con decreto rettorale del 23 giugno
1999, n. 663;
Vista la nota ministeriale prot. 936 del 24 aprile 2001 con la
quale veniva autorizzato il contributo per l'internazionalizzazione
del dottorato di ricerca di ingegneria e scienze ambientali;
Visto l'accordo di collaborazione internazionale sottoscritto
dall'Universita' di Cagliari e dalle Universita' di La Verne (Grecia)
e di Aveiro (Portogallo) in data 19 aprile 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre
posti con borsa di studio, riservati a laureati interessati a
frequentare per un triennio il corso di dottorato di ricerca in
ingegneria e scienze ambientali dell'Universita' di Cagliari, in
attuazione della collaborazione delle Universita' di La Verne - Atene
(Grecia), e di Aveiro (Portogallo) per il conseguimento congiunto del
titolo di dottore di ricerca (PHD) riconosciuto in tutti e tre i
paesi (Italia, Grecia e Portogallo).

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza limitazioni in ordine all'eta' e alla cittadinanza,
coloro che sono in possesso di diploma di laurea conseguito in Italia
o di analogo titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto
dalle autorita' accademiche o nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione o mobilita'.
I candidati in possesso di titolo che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea dovranno, unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato, farne espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso e corredare la stessa dei documenti
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del
Paese di provenienza, utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza, secondo le norme vigenti in materia
per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Possono partecipare alla selezione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro il 31 luglio 2001. In tale
caso l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato sara'
tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di
laurea o autocertificazione di laurea entro il 30 settembre 2001.

                               Art. 3.
 
Programma del corso
 
Il corso di dottorato di ingegneria e scienze ambientali
prendera' in esame, tra le altre, le seguenti tematiche:
1) disinquinamento e trasformazioni nell'ambiente;
2) ecocompatibilita' dei processi produttivi;
3) processi per:
3) lo sfruttamento di risorse rinnovabili e il risparmio di
energia;
3) la produzione di composti, prodotti e materiali chimici
compatibili con l'ambiente;
3) la inertizzazione di composti chimici pericolosi;
3) il trattamento, il riciclo e lo smaltimento finale di
rifiuti;
4) origine, trasporto, degradazione e persistenza di composti
chimici nell'ambiente;
5) processi a basso impatto ambientale;
6) processi rivolti ad evitare la produzione di inquinanti, ad
aumentare la loro degradazione e diminuire il loro impatto
ambientale;
7) biotecnologie ambientali;
8) origine, propagazione e impatto di sostanze inquinanti e di
agenti di rischio di tipo fisico; loro interazione con organismi
viventi ed ecosistemi
9) pesticidi: sintesi, degradazione, assorbimento controllato
e meccanismi di azione biologica;
10) trattamento di reflui civili e industriali;
11) metodologie analitiche avanzate; sensori e biosensori per
l'analisi ambientale;
12) bonifiche di siti contaminati.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice
utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.
La domanda, corredata di fotocopia della carta d'identita' dovra'
pervenire all'ufficio dottorati di ricerca entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana con una delle seguenti modalita':
consegna all'ufficio dottorati di ricerca - Via Universita',
n. 40 - Cagliari, nei giorni: lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle
ore 9 alle ore 12 per il periodo luglio-agosto; dal lunedi al
venerdi' dalle ore 9 alle ore 12 dal 1o settembre;
spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo:
Universita' degli studi - Area dipartimentale della didattica -
Settore post lauream - Via Universita' n. 40 - 09124 Cagliari: sulla
busta dovra' essere apposta la seguente dicitura: "Domanda di
partecipazione al concorso di dottorato di ricerca".
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti della selezione,
specificando codice di avviamento postale, numero di telefono,
eventuale numero di telefax e l'eventuale e-mail. Per quanto riguarda
i cittadini stranieri: un recapito in Italia o l'indicazione della
propria ambasciata in Italia, eletta quale domicilio agli effetti
della partecipazione alla selezione;
la propria cittadinanza;
l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda;
la laurea posseduta o che conseguira' specificando la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo accademico equipollente (o di cui si chiede il
riconoscimento dell'equipollenza) conseguito presso un'universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza;
la lingua straniera della quale chiede sia accertata la
conoscenza;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti del
corso;
di avere preso visione del bando di concorso;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea dovranno allegare i documenti
utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di
equipollenza come definito nell'art. 2.

                               Art. 5.
 
Prove di ammissione
 
L'ammissione al corso avviene sulla base di una prova orale
intesa ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca
scientifica.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio
pari o superiore a 40/60.
La data della prova di ammissione, con l'indicazione del giorno,
del mese, dell'ora e del locale in cui avra' luogo sara' comunicata
con raccomandata inviata almeno venti giorni prima del suo
svolgimento.

                               Art. 6.
 
Programma di esame
 
Il programma di esame vertera', a scelta del candidato, su almeno
due dei seguenti temi:
1) disinquinamento e trasformazioni nell'ambiente;
2) ecocompatibilita' dei processi produttivi;
3) processi per:
3) lo sfruttamento di risorse rinnovabili e il risparmio di
energia;
3) la produzione di composti, prodotti e materiali chimici
compatibili con l'ambiente;
3) la inertizzazione di composti chimici pericolosi;
3) il trattamento, il riciclo e lo smaltimento finale di
rifiuti;
4) origine, trasporto, degradazione e persistenza di composti
chimici nell'ambiente;
5) processi a basso impatto ambientale;
6) processi rivolti ad evitare la produzione di inquinanti, ad
aumentare la loro degradazione e diminuire il loro impatto
ambientale;
7) biotecnologie ambientali;
8) origine, propagazione e impatto di sostanze inquinanti e di
agenti di rischio di tipo fisico; loro interazione con organismi
viventi ed ecosistemi;
9) pesticidi: sintesi, degradazione, assorbimento controllato
e meccanismi di azione biologica;
10) trattamento di reflui civili e industriali;
11) metodologie analitiche avanzate; sensori e biosensori per
l'analisi ambientale;
12) bonifiche di siti contaminati.
La prova d'esame sara' sostenuta in una lingua concordata con la
commissione esaminatrice.

                               Art. 7.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione giudicatrice per l'accesso al corso e' nominata
dal rettore sentito il collegio dei docenti. Essa sara' composta da
tre membri scelti tra i professori e ricercatori di ruolo, anche
stranieri, afferenti all'area scientifico-disciplinare cui si
riferisce il corso. La commissione puo' essere inoltre integrata da
due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca; nel caso di convenzioni od
intese con piccole e medie imprese e' facolta' delle medesime
proporre il nominativo di un esperto che integri la commissione.
Alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno all'albo della sede di esame.
Mediante tale avviso si intende assolto l'adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti concorsuali.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del
corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo
trimestre del primo anno di corso, e' in facolta' del collegio dei
docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

                               Art. 9.
 
Modalita' di iscrizione al corso
 
I candidati che avranno superato la selezione, utilmente
collocati nella graduatoria di merito, dovranno presentare o fare
pervenire all'ufficio dottorati di ricerca, via Universita', n. 40 -
Cagliari, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo della
sede di esame dell'esito della selezione, domanda di ammissione al
corso di dottorato in carta legale. Nella stessa domanda di
ammissione (schema di domanda e' disponibile presso l'ufficio
dottorati di ricerca di Cagliari) il candidato dichiara inoltre:
di chiedere/non chiedere l'erogazione della borsa di studio;
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad un
corso di diploma, di laurea o ad altro corso di dottorato per tutta
la durata del corso;
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca;
di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione;
di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, in
caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso.
I vincitori che non presentano la documentazione nel termine di
quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della
pubblicazione all'albo della sede di esame dell'esito della
selezione, sono considerati rinunciatari ed i posti corrispondenti
sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei,
secondo l'ordine della graduatoria.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono un reddito annuo personale complessivo lordo superiore ai
15.000.000. Il superamento del limite di reddito determina la perdita
del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000,
assoggettabile a contributo previdenziale INPS a gestione separata
che, per l'anno 2000, e' pari al 13% di cui il 4,33% a carico del
percettore della borsa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato non puo' chiedere di usufruirne una seconda volta.
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio per l'intera
durata del corso di studi, subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
Nel caso risultino vincitori del concorso titolari di assegni di
ricerca, i medesimi non hanno diritto di fruire della borsa di
studio, neppure nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il
periodo di godimento della borsa.

                              Art. 11.
 
Dipendenti pubblici
 
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca puo'
domandare di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio senza
assegni e puo' usufruire dell'eventuale beneficio della borsa di
studio. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione
di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo
 
A conclusione del corso, il dottorando sostiene un esame finale
davanti ad una commissione esaminatrice nominata dal collegio dei
docenti e che si compone di almeno tre membri scelti anche tra le
universita' consorziate.
Il dottorando discute la tesi nella lingua concordata con il
coordinatore.
Il collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando che ne
faccia richiesta a svolgere l'esame finale in altra universita'
consorziata.
Il dottorando che abbia sostenuto l'esame finale con esito
positivo consegue il titolo di dottore di ricerca in ingegneria e
scienze ambientali rilasciato congiuntamente dalle Universita' di
Cagliari, La Verne (Grecia) e Aveiro (Portogallo).

                              Art. 13.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale
30 aprile 1999 e al regolamento dell'Universita' di Cagliari in
materia di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale del 23
giugno 1999, n. 663.
Cagliari, 31 luglio 2001
Il rettore: Mistretta

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