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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattrocentoundici
posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo
di polizia penitenziaria.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.99 del 14/12/2021 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 21E14017 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 411 |
Scadenza: | 13/1/2022 |
Età massima: | 32 anni non compiuti (fino a 35 non compiuti per i militari) |
Tags: | Per diplomati Militari e FF.AA. |
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Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante
«Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395» e,
in particolare, gli articoli 24 e 28;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto l'art. 5, del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1999, n. 359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze
di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle
sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e
7;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, recante
norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualita' morali e di condotta che devono possedere i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di Polizia
penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale europeo, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino -
Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di
posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo,
nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo,
nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in
particolare, l'art. 8 concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture degli
organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi
ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"» e, in particolare,
l'art. 30, comma 1, lettera u), che prevede le prove di efficienza
fisica per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 7,
comma 8, del decreto legislativo n. 146/2000 e art. 86, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificati dal
decreto legislativo n. 172/2019, sono state definite le modalita' per
lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259 rubricato «Misure per la
funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 179 del 17 luglio
2020, adottato ai sensi dell'art. 259, comma 5, del predetto
decreto-legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee
a garantire la tutela della salute dei candidati per lo svolgimento
delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di
diffusione del contagio da COVID-19;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in
particolare, gli articoli 12 e 24 che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241/1990 in materia di autocertificazione e al
predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2,
lettera a) che individua le funzioni della direzione generale del
personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione
penitenziaria;
Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per esami,
per il conferimento di complessivi quattrocentoundici posti
disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del
Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione
di quattrocentoundici allievi vice ispettori (trecentosettantotto
uomini; trentatre' donne) del ruolo degli ispettori del Corpo di
polizia penitenziaria, aperto ai cittadini italiani in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 3.
2. Un sesto dei posti disponibili del concorso, pari a
sessantanove posti (sessantatre' uomini; sei donne), e' riservato al
personale appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria
con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del
presente bando, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del
limite di eta'.
3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2022-2023.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito istituzionale
del Ministero della giustizia www.giustizia.it
Art. 2
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, ai candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso dei
requisiti previsti dal presente bando, sono altresi' riservati:
a) un posto (un uomo) a coloro che sono in possesso
dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n. 4), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche, per l'assegnazione agli istituti penitenziari
della Provincia di Bolzano;
b) quarantuno posti (trentotto uomini; tre donne) al coniuge e
ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di
secondo grado se unici superstiti, del personale deceduto in servizio
e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle
Forze armate, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010,
n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
c) otto posti (sette uomini; una donna), agli ufficiali che
hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell'art.
1005 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente
articolo e all'art. 1, comma 2, qualora non coperti per mancanza di
vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, secondo
l'ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai
concorsi del presente bando sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il trentaduesimo anno di eta'. Tale limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di
eta' per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria
che concorre per la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2;
e) diploma di istruzione secondaria superiore che consenta
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario,
fatta salva la possibilita' di conseguirlo entro la data di
svolgimento della prova preliminare di cui all'art. 9;
f) efficienza e idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni
contenute negli articoli 122, 123, 124 e 126 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e successive integrazioni e modificazioni
nonche' nel decreto del Capo del Dipartimento 22 aprile 2020;
g) per il personale appartenente al Corpo di polizia
penitenziaria che concorre per la riserva di posti di cui all'art. 1,
comma 2, non aver riportato, nel biennio precedente, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. Si applicano,
altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, salvo quanto previsto alla lettera e).
Art. 4
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dal precedente art. 3, nonche' i candidati che
non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per lo
svolgimento delle prove d'esame ovvero dell'accertamento
dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
dai pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva
per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di
prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per
l'accesso al ruolo del personale del Corpo di polizia penitenziaria,
nonche' l'efficienza fisica, l'idoneita' psico-fisica e attitudinale
al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti concorsuali.
6. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento, con decreto motivato
del direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando
l'apposito modulo (form), entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per accedere al form di domanda il candidato dovra' utilizzare
esclusivamente il Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID). Il
modulo della domanda (form) e le modalita' operative di compilazione
ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema
restituira', oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio,
completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della
domanda, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed
esibire il giorno della prova d'esame quale titolo per la
partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda, che dovra'
essere sottoscritta il giorno della prova d'esame, pena la non
ammissione alla prova.
In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita'
diverse da quelle sopra indicate.
3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato
dovra' dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a lui
personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) se concorre ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2,
indicando a tal fine la data di arruolamento nel Corpo di polizia
penitenziaria, la qualifica rivestita nonche' la sede in cui presta
servizio;
h) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma
1, lettera a). A tal fine il candidato in possesso del prescritto
attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4, comma 3, n. 4) del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni, dovra' specificare la lingua, italiana o
tedesca, in cui preferisce sostenere le prove di esame;
i) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma
1, lettere b) e c);
j) il diploma di istruzione secondaria superiore conseguito o
da conseguire entro la prima prova d'esame, con l'indicazione
dell'istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento;
k) di voler sostenere o meno la prova facoltativa di lingua
straniera a scelta fra inglese, francese e tedesco;
l) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
m) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni
di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di
non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il
candidato dovra' precisare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento;
n) se si e' stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e successive modificazioni;
o) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni o integrazioni;
p) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova preliminare del concorso saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a far data
dal 22 febbraio 2022, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it
q) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione.
5. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso,
nonche' qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria
successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera l) fino al
termine del corso di formazione previsto per i vincitori del
concorso. A tal fine, l'interessato dovra' inviare dette
comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento
di identita', in formato PDF, all'indirizzo di posta elettronica
certificata: arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it
con indicazione nell'oggetto «Concorso 411 allievi vice ispettori di
Polizia penitenziaria».
6. L'Amministrazione penitenziaria non sara' responsabile qualora
il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di
inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui
fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.
Art. 6
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove
d'esame, nominata con decreto del direttore generale del personale e
delle risorse, e' composta da un presidente scelto fra i dirigenti
penitenziari o fra gli ufficiali generali del disciolto Corpo degli
agenti di custodia e da altri quattro membri, uno dei quali
professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una
o piu' delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tre
appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
3. La commissione esaminatrice puo' essere integrata, qualora i
candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille
unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando
il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario
aggiunto.
4. Per la prova orale la commissione esaminatrice puo' essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza
della lingua straniera.
5. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di uno o piu' componenti supplenti o piu' segretari
supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo
provvedimento.
Art. 7
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi:
1) prova preliminare;
2) prove di efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamenti attitudinali;
5) prova scritta;
6) prova orale.
2. Il mancato superamento di una delle prove o di uno degli
accertamenti indicati al comma 1, comporta l'esclusione dal concorso.
3. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19, di cui al decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione 6 luglio 2020, adottato ai sensi dell'art. 259, comma
5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive
modificazioni.
4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica, attitudinale e dell'efficienza fisica,
sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato
di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai
limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su
istanza dell'interessata quando tale stato di temporaneo impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione
della graduatoria.
5. Il direttore generale del personale e delle risorse, al fine
di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da
COVID-19, puo' rideterminare le modalita' di svolgimento del presente
concorso, ai sensi dell'art. 259 del decreto-legge n. 34/2020.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito istituzionale
del Ministero della giustizia www.giustizia.it
Art. 8
Prova preliminare
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova
preliminare nel luogo e nel giorno che saranno indicati con avviso
pubblicato sul sito www.giustizia.it - a far data dal 22 febbraio
2022 - con valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova preliminare consistera' in una serie di domande a
risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie:
elementi di diritto penale;
elementi di diritto processuale penale;
elementi sull'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria;
elementi di diritto penitenziario;
elementi di diritto costituzionale;
elementi di diritto amministrativo;
elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone,
la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei
diritti.
3. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza
di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
4. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle
domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di
valutazione e di attribuzione dei punteggi.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preliminare,
qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
Art. 9
Svolgimento prova preliminare
1. La prova preliminare si svolgera' secondo il calendario di cui
all'art. 8, comma 1.
2. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l'esclusione,
a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita', della copia della domanda e della ricevuta di invio
rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la prova
preliminare.
3. La commissione estrarra' di volta in volta, la serie di
domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati.
4. Durante la prova e' fatto divieto ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione
con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della commissione esaminatrice.
5. E' vietato ai candidati portare nell'aula di esame carta da
scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi
che consentano di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato
che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso.
6. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo
punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando
apparecchiature a lettura ottica.
7. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a sei decimi.
8. L'esito della prova preliminare sara' pubblicato sul sito
ufficiale del Ministero della giustizia - www.giustizia.it - con
valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10
Prove di efficienza fisica
1. Dopo aver superato la prova preliminare i candidati saranno
sottoposti alle prove di efficienza fisica, nella sede e secondo il
diario che saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito
istituzionale www.giustizia.it - con valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno secondo le
modalita' previste dal decreto del Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020, pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it -
nella scheda sintesi del concorso.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, nominata con
decreto del direttore generale del personale e delle risorse, e'
composta da un dirigente di Polizia penitenziaria, con funzioni di
presidente, un medico del Servizio sanitario nazionale operante
presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuato
secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, due appartenenti al
gruppo sportivo Fiamme Azzurre, in possesso di specifico attestato
rilasciato da una federazione sportiva italiana di «tecnico ovvero
istruttore di primo livello o livello base».
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del
presidente e dei componenti della commissione possono essere nominati
altrettanti supplenti.
6. La commissione puo' avvalersi della collaborazione di
personale appositamente individuato, in numero congruo, per l'ausilio
nell'espletamento delle singole prove nonche' per controllare,
supportare e indirizzare i candidati dalla fase di accreditamento
fino al termine della procedura.
7. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza
fisica i candidati dovranno superare in sequenza le seguenti prove
ginnico-atletiche entro i tempi indicati a fianco di ciascuna prova:
=====================================================================
| PROVA | UOMINI | DONNE | NOTE |
+====================+============+=========+=======================+
| | TEMPO MAX |TEMPO MAX| |
|CORSA 1000 M. | 3'55" | 4'55" |----- |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
|SALTO IN ALTO | 1,20 M. | 1,00 M. |MASSIMO TRE TENTATIVI |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
|PIEGAMENTI SULLE | | |TEMPO MAX 2' SENZA |
|BRACCIA | N. 15 | N. 10 |INTERRUZIONI |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
8. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'.
L'accesso alla prova successiva e' subordinato al superamento di
quella precedente.
9. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti
i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e
di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena
di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, e
successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport».
10. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sono esclusi di
diritto dal concorso, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del
decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
22 aprile 2020.
Art. 11
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che superano le prove di efficienza fisica sono
sottoposti agli accertamenti psico-fisici nel luogo e nel giorno che
saranno comunicati con avviso pubblicato sul sito www.giustizia.it -
con valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
commissione composta ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, anche da medici del Servizio sanitario
nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia,
ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma
dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/1992.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', la commissione di cui al precedente comma 3, puo' essere
integrata di un numero di componenti tale da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i
candidati sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove
strumentali e di laboratorio.
6. L'amministrazione si riserva di designare, per gli
accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove
strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso
contratto di diritto privato.
7. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita':
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell'organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al
ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore
al dodici per cento e non superiore al trenta per cento per le
candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati di
sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di sesso
femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta per cento
per i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per
cento per le candidate di sesso femminile;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
d) visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con
correzione, purche' non superiore alle tre diottrie complessive e in
particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice
(miopico o ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per
l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli
vizi;
e) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20 per cento);
f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti
frontali superiori e inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di
sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli
elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi.
8. Costituiscono causa di non idoneita' per l'assunzione nel
Corpo di polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermita'
previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443 e successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni
volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e
altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico ma non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in
parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede,
estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di
alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
9. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
10. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell'art. 107
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da dirigenti
medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
11. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e delle risorse.
12. I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono considerati
esclusi dal concorso.
Art. 12
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
previsti dal precedente art. 11 sono sottoposti ad esame attitudinale
diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario,
di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono
dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze
istituzionali, di uno spiccato senso di responsabilita' avuto
riguardo alle capacita' di critica e di autocritica e al livello di
autostima.
2. La commissione che procede agli accertamenti attitudinali e'
composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o fra
gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, da due
appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria in possesso del titolo di selettore e da due psicologi
o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art.
132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', la commissione di cui al precedente comma 1, puo' essere
integrata di un numero di componenti tale da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
5. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
attitudinali, al candidato e' proposta dalla commissione una serie di
domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive e
individuali, integrata da un colloquio.
6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni e ai compiti propri dei
ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono
approvate con decreto del Ministro della giustizia su proposta del
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
7. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita':
a) un livello evolutivo scaturente dalla maturazione globale,
dalla esperienza di vita, dalla consapevolezza di se', dal senso di
responsabilita' e dagli aspetti salienti del carattere;
b) una stabilita' emotiva caratterizzata dalla sicurezza di
se', dalle stabilita' del tono umorale, dal controllo emotivo e
dall'obiettivita' operativa;
c) una efficienza intellettuale intesa come capacita' di
rendimento ai compiti anche dinamico-pratici che richiedono
prevalentemente l'attivita' mentale e l'implicazione dei processi del
pensiero, riferita al livello intellettivo globale, alla capacita' di
osservazione e di giudizio e ai poteri di memorizzazione ed
elaborazione del pensiero;
d) una integrazione sociale che consenta di percepire ed
attuare i rapporti sociali attraverso comportamenti correlati,
definita dall'adattabilita', dalla capacita' di relazione, dalla
sensibilita' e dalla partecipazione attiva.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene
disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e
delle risorse.
Art. 13
Prove di esame
1. Superati gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali i
candidati sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su
elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di
diritto penitenziario e un colloquio al quale sono ammessi i
candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette
decimi nella prova scritta.
2. Il colloquio verte, oltre che su elementi di diritto penale,
di diritto processuale penale e di diritto penitenziario, oggetto
della prova scritta, anche su elementi di ordinamento
dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto
costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di
diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i
diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
3. I candidati, che lo abbiano indicato nella domanda, possono
integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle
seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco.
4. Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito
un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che va aggiunto a quello
ottenuto nel colloquio.
5. Il colloquio si intende superato se il candidato avra'
riportato la votazione di almeno sei decimi.
6. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto
riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
7. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi
dal concorso.
Art. 14
Svolgimento della prova scritta
1. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati
possono consultare i codici, le leggi e i decreti, senza note, ne'
richiami dottrinali o giurisprudenziali, ne' circolari, nonche' i
dizionari linguistici.
2. Durante lo svolgimento della prova scritta e' fatto divieto ai
candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della
vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. Non e'
consentito, inoltre, portare nell'aula di esame telefoni cellulari,
apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro
strumento elettronico, informatico o telematico. E', altresi',
vietato portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere.
3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso
dal concorso.
Art. 15
Convocazione prova orale e relativo svolgimento
1. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio
riportato nelle prove scritte, e' comunicata al candidato almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
2. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
3. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato.
4. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula
in cui si svolge la prova, con valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati.
5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra'
riportato almeno la votazione di sei decimi.
6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per la prova orale, sono esclusi di diritto dal
concorso.
Art. 16
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame scritta e orale
dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici
giorni dal superamento del colloquio, i documenti attestanti il
possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alla riserva di
posti e dei titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda di
partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere
la citata documentazione mediante la propria posta elettronica
certificata all'indirizzo:
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it
Art. 17
Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
1. Al termine della prova orale la commissione esaminatrice forma
la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo finale,
determinato dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del
voto ottenuto nel colloquio.
2. A parita' di merito, l'appartenenza alla polizia penitenziaria
costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli
preferenziali previsti dalle norme vigenti.
3. Con decreto del direttore generale del personale e delle
risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata
la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. La graduatoria e' pubblicata nel sito istituzionale del
Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che
assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di
tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.
Art. 18
Corso di formazione
1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori
nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e
chiamati a frequentare un corso di formazione preordinato alla
formazione tecnico professionale, con le modalita' di cui all'art. 25
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 95 del 2017.
2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di
idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali ispettori e
superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso,
sono nominati vice ispettori in prova; essi prestano giuramento e
sono immessi nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale.
3. I vice ispettori in prova sono assegnati al servizio di
istituto, secondo le specifiche esigenze dell'Amministrazione
penitenziaria, per compiere un periodo di prova della durata di sei
mesi.
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione al concorso sono raccolti e trattati ai sensi del
regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalita' del
concorso e per le successive attivita' inerenti all'eventuale
procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite
banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo
svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla
posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalita'
previste dalla legge.
5. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati
personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE
2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e
opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del
citato regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - largo Luigi Daga n.
2 - Roma.
Roma, 25 novembre 2021
Il direttore generale: Parisi
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