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UNIVERSITA' DI TERAMO
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice nella
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
professore universitario di ruolo, fascia degli associati, settore
scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale,
presso la facolta' di scienze politiche.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.83 del 31/10/2006 |
Ente: | UNIVERSITA' DI TERAMO |
Località: | Teramo (TE) |
Codice atto: | 06E07395 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Nomina |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 574/P del 15 settembre 2003, il cui
avviso e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 74 del 23 settembre 2003, con il quale e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
professore universitario di ruolo - fascia degli associati - nel
settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale, presso la facolta' di scienze politiche;
Visti i decreti rettorali n. 166 del 17 maggio 2004, n. 293 del
9 marzo 2005, n. 572 del 25 luglio 2005, n. 242 del 4 maggio 2006 e
del 13 luglio 2006, n. 364, concernenti la nomina della commissione
giudicatrice nella predetta procedura di valutazione comparativa;
Considerato che la commissione giudicatrice entro il 26 settembre
2006 doveva concludere i lavori della procedura concorsuale e che ha
gia' usufruito di una proroga di mesi quattro;
Vista la nota del 25 settembre 2006, n. 292, con la quale il
prof. Gaetano Bonetta, membro designato nella commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa in oggetto, chiede una
ulteriore proroga adducendo quale motivazione che il prof. Felice
Rizzi, membro della commissione, a causa di problemi di salute si e'
reso indisponibile per il proseguimento dei lavori;
Vista la certificazione medica allegata alla suesposta nota dalla
quale si evince l'indisponibilita' per motivi di salute del prof.
Rizzi a decorrere dal 18 agosto 2006 e fino al 18 settembre 2006 e
successiva necessita' di terapie mediche;
Visto l'art. 4, comma 11, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 nel quale si stabilisce che, nel caso in cui
lavori non siano conclusi entro il termine della proroga, il rettore,
con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione
della Commissione, ovvero de componenti ai quali siano imputabili le
cause del ritardo;
Visto che la oggettiva indisponibilita' del prof. Rizzi risulta
essere stata la causa del ritardo dei lavori;
Visto il parere n. 979 espresso in data 27 settembre 2000 dalla
Seconda sezione del Consiglio di Stato, secondo il quale in relazione
alla ratio della norma sulle procedure di sostituzione dei commissari
« il giudizio sull'imputabilita' del ritardo non richiede
l'accertamento di una condotta dolosa o negligente ascrivibile ai
commissari interessati, ben potendo esaurirsi nel riscontro di
situazioni ostative che abbiano precluso al componente dell'organo il
tempestivo espletamento dei propri compiti nell'ambito della
procedura concorsuale»;
Considerato, quindi, che risulta necessario procedere alla
sostituzione del prof. Rizzi;
Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 26 aprile 2004, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione dei
componenti elettivi della commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
Il prof. Felice Rizzi e' sostituito, ai sensi del combinato
disposto di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, con il
seguente membro eletto:
prof. Rocco Donato Brienza, associato confermato di pedagogia
generale e sociale, Universita' degli studi di Cassino.
Art. 2.
La commissione giudicatrice, cosi' come integrata, dovra'
concludere i propri lavori entro il termine di sessanta giorni,
decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale. Da tale ultima data comincera', altresi', a
decorrere il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del nuovo commissario.
Decorso detto termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione, le predette istanze non saranno piu' ammesse.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita' di componente della commissione
giudicatrice.
Art. 4.
Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita' dei componenti
la commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del
bilancio di previsione dell'Universita' inerente l'esercizio
finanziario dell'anno di riferimento.
Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'Albo del rettorato,
inserito nella Raccolta ufficiale dei decreti dell'Ateneo, nonche'
inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale.
Teramo, 17 ottobre 2006
Il rettore: Mattioli
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