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SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Concorso pubblico, per esami a sei posti di ragioniere nei ruoli del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.82 del 15/10/2010 |
Ente: | SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 0E008575 |
Sezione: | Organi costituzionali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 6 |
Scadenza: | 15/11/2010 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 9 agosto 1948 n. 1077, istitutiva del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica;
Visto il Regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 giugno 1985,
n. 174 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone diversamente abili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N e
successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato
approvato il Regolamento del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica sul trattamento dei dati personali;
Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N,
concernente la competenza dei Collegi Giudicanti a decidere sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per
l'assunzione nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica;
Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico per esami per la copertura di sei posti di ragioniere in
prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di cui due
riservati al personale di ruolo del Segretariato generale;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico per esami a sei posti di
ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di
ragioneria del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, di seguito denominato Segretariato generale, di cui due
riservati al personale di ruolo del Segretariato generale, con lo
stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Regolamento
di cui alla seconda premessa del presente decreto. La riserva dei
posti che non dovesse essere coperta sara' conferita ai concorrenti
che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria.
2. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il personale
assunto a tutti gli Uffici e Servizi e in tutte le sedi dello stesso.
3. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il presente
bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso, in ragione di esigenze sopravvenute, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal
caso, il Segretariato generale provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami».
Art. 2
Requisiti per l'ammissione all'impiego
1. Per l'ammissione all'impiego e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni,
ovvero 45 anni in caso di provenienza diretta da Amministrazioni
pubbliche o dai ruoli del Segretariato generale;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di Istituto tecnico commerciale con indirizzo di
gestione aziendale di durata quinquennale o di Istituto professionale
con indirizzo di gestione aziendale di durata quinquennale,
conseguito con una votazione non inferiore a 60/sessantesimi o a
100/centesimi. I diplomi conseguiti all'estero sono ritenuti utili
purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei predetti diplomi
italiani dall'autorita' italiana competente; dalla dichiarazione di
equipollenza, ovvero da apposita autocertificazione del candidato,
devono risultare elementi atti a consentire di accertare che il
titolo di studio e' stato conseguito con il punteggio massimo
conseguibile; in caso di valutazione espressa in termini non
numerici, essa deve comunque essere la piu' alta attribuibile;
e) idoneita' fisica all'impiego. E' comunque richiesta la piena
integrita' e la piena funzionalita' degli arti superiori nonche'
dell'apparato oculo-visivo, ancorche' corretto;
f) assenza di sentenze definitive di condanna che importino
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di
quanto previsto dall'articolo 32-quinquies del Codice penale;
g) assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o
dispensa dal servizio presso Amministrazioni pubbliche per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di
decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che
l'impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
h) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli di
cui alla lettera f), anche se siano intervenuti la prescrizione o
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ovvero di procedimenti penali pendenti, salvo quanto previsto al
successivo articolo 3, comma 2.
Art. 3
Modalita' di presentazione delle domande
e ammissione alle prove concorsuali
1. La domanda di partecipazione al concorso e' diretta al
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio
del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma.
2. Il candidato deve dichiarare nella domanda, ai fini
dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti di
cui all'articolo 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso; qualora siano intervenute sentenze di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato deve
indicare i reati e gli articoli del Codice penale che ne hanno
determinato l'adozione o l'avvio per consentire al Segretario
generale della Presidenza della Repubblica di valutarne la
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni alle
dipendenze del Segretariato generale, una volta acquisita e valutata
la relativa documentazione. Qualora il candidato non sia ancora in
possesso della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), fa fede la data di presentazione della richiesta
all'autorita' competente.
3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il
Segretario generale puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, la non ammissione del candidato al concorso ovvero la sua
successiva esclusione dallo stesso per la mancata osservanza delle
modalita' di presentazione della domanda e dei termini perentori
stabiliti nel presente bando, nonche' per il difetto o la perdita dei
requisiti previsti.
4. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito
modulo, entro la data di scadenza indicata al comma successivo,
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile
all'indirizzo: http://www.quirinale.it. Ai fini della procedura
telematica il candidato deve possedere ed indicare un indirizzo
univoco e individuale di posta elettronica.
5. La procedura di compilazione ed invio on line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 24 (ora
italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo
giorno utile per l'invio on line della domanda cada in un giorno
festivo, il termine e' prorogato alle ore 24 (ora italiana) del primo
giorno successivo non festivo.
6. Il sistema informatico certifica la data di presentazione
della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e,
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,
non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
7. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema informatico e la data di presentazione della domanda; la
stessa, debitamente firmata, deve essere consegnata il giorno
stabilito per la prova preselettiva di cui ai successivi articoli 5 e
6 ovvero, in caso di mancata effettuazione della stessa, nel termine
e con le modalita' che saranno resi noti nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami»
del 15 marzo 2011.
8. La mancata presentazione della domanda di partecipazione,
debitamente sottoscritta, nel giorno indicato al comma 7, comporta
l'esclusione dalla prova preselettiva e dalle successive prove
concorsuali.
9. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta a
quella prevista ai precedenti commi.
10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie
limitatrici dell'autonomia, nella domanda presentata per via
telematica dovra' fare esplicita richiesta - ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - dell'ausilio necessario
per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove
concorsuali in relazione alla patologia posseduta, nonche' segnalare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
stesse al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e
strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La
patologia dovra' inoltre essere documentata mediante idonea
certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne
specifichi la natura, da spedire all'indirizzo di cui al comma 1 in
caso di superamento della prova preselettiva.
11. Per i candidati che, versando nelle condizioni di cui al
comma 10, ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali e'
aumentato di un quarto.
12. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare per via
telematica le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di
recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso,
provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti all'interno
dell'apposita area riservata, la quale rimane accessibile al
candidato anche dopo la scadenza del termine per la presentazione
della domanda.
13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi informatici,
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
14. Nella domanda il candidato deve altresi' indicare la lingua -
scelta tra le seguenti: inglese o francese - nella quale intende
sostenere la prova orale di lingua straniera.
15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso con le
modalita' di cui al decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N.
16. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel
caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto d.P.R. n. 445/2000. A tal
fine il candidato, nella domanda di partecipazione, deve altresi'
dichiarare di essere consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsita' in
atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.
2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di esame.
3. La Commissione definisce il diario delle prove d'esame,
formula la graduatoria finale di merito dei candidati ed in generale
decide su tutte le questioni attinenti all'intera procedura
concorsuale.
4. Le attivita' di segreteria della Commissione sono svolte da un
funzionario di ruolo del Segretariato generale - Servizio del
personale.
Art. 5
Diario della prova preselettiva
1. Ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali puo' essere
previsto il superamento di una prova preselettiva, per l'espletamento
della quale l'Amministrazione si avvale di procedure automatizzate
gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale, «Concorsi ed esami» del 15 marzo 2011 verra' data
comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nella
stessa Gazzetta Ufficiale verranno date comunicazioni in merito alla
pubblicazione dell'archivio dei quesiti nel sito internet della
Presidenza della Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it ed
alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tali
comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Nella stessa Gazzetta Ufficiale verra' data notizia di
eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla prova
preselettiva. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti
gli effetti.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni di esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilira' la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti. Tale comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 6
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva, ove espletata, consiste in 90 quesiti a
risposta multipla su temi di cultura generale e sulle materie di
concorso, estratti a sorte secondo procedure automatizzate
dall'archivio dei quesiti di cui al precedente articolo 5, comma 2;
ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta.
2. La prova preselettiva si svolge con le modalita' ed i limiti
di tempo fissati dalla Commissione con l'osservanza di quanto
previsto dall'articolo 3, comma 11.
3. Per lo svolgimento della prova preselettiva non sono ammessi
la presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi
o di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con se' telefoni
cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il
materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati
prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. Non e'
consentito ai candidati, durante la prova, comunicare in alcun modo
tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione
esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'esclusione
immediata dal concorso.
4. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i
candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validita', unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, debitamente sottoscritta secondo le indicazioni di cui
all'art. 3, comma 7.
5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
6. La partecipazione alla prova preselettiva non sana eventuali
irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 7
Valutazione della prova preselettiva
1. La correzione della prova preselettiva e' effettuata, alla
presenza del Presidente della Commissione esaminatrice e dei
componenti che ne facciano richiesta, attraverso procedimenti
automatizzati.
2. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi
fino al 100° posto in ordine di graduatoria. Sono comunque ammessi i
candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso
risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
3. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla
formazione del voto finale di merito, viene determinato con le
seguenti modalita':
attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
sottrazione di 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima;
sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale, «Concorsi ed esami» verra' data comunicazione della
pubblicazione nel sito internet della Presidenza della Repubblica
all'indirizzo http://www.quirinale.it dell'elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove scritte. Nella stessa Gazzetta Ufficiale
verra' data comunicazione della pubblicazione della sede e del diario
delle prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Art. 8
Prove d'esame
1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una
prova orale.
2. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validita'.
3. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
Art. 9
Prove scritte
1. La prima prova scritta, della durata di quattro ore, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, consiste nella
trattazione di una o piu' questioni su elementi di diritto
costituzionale e amministrativo, di diritto tributario e di diritto
della previdenza sociale.
2. La seconda prova scritta, della durata di sei ore, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, consiste nella stesura di
un elaborato in materia di ragioneria generale e applicata e/o di
contabilita' di Stato.
3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare
soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati. Non potranno
portare con se' telefoni cellulari, palmari, libri, periodici,
giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne'
portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che
dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove
al personale di sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante
le prove, comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno.
L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra
disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento delle
prove, comportera' l'immediata esclusione dal concorso.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte un punteggio non inferiore
a 21/trentesimi.
5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la Commissione
forma l'elenco dei candidati con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte. Tale elenco e' pubblicato nel sito
internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo
http://www.quirinale.it e di tale pubblicazione viene data notizia,
con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale,
«Concorsi ed esami».
6. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione
a mezzo raccomandata della data e della sede della stessa, con un
anticipo di almeno venti giorni. Nella medesima comunicazione viene
indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
Art. 10
Prova orale
1. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove
scritte, nonche' sulle seguenti altre:
a) elementi di diritto privato;
b) lettura e traduzione di un brano scritto in lingua inglese o
francese che costituisce la base per successive domande.
2. Nel corso della prova orale verra' anche richiesto al
candidato di dimostrare la conoscenza a livello avanzato
dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi, con
particolare riferimento a quelli di produttivita' individuale piu'
diffusi (Word, Excel, Outlook, Internet Explorer), nonche' la
capacita' di ricerca di informazioni via internet, da accertarsi
mediante una prova comprensiva della soluzione di un problema di
contabilita' finanziaria attraverso l'uso di Microsoft Excel 2007.
3. La prova orale si intende superata ove il candidato riporti un
punteggio non inferiore a 21/trentesimi.
4. Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario,
e' affisso in luogo a cio' destinato presso la sede d'esame.
Art. 11
Graduatoria finale
1. Il punteggio finale e' dato dalla somma del punteggio medio
conseguito nelle prove scritte e di quello conseguito nella prova
orale.
2. A parita' di punteggio trovano applicazione i titoli di
preferenza indicati nell'allegato A). Per consentire la formazione
della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova orale devono
presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa, i documenti
comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza; tali
titoli devono essere posseduti fin dalla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. La graduatoria di merito, approvata con decreto del Segretario
generale della Presidenza della Repubblica, e' pubblicata nel sito
internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo
http://www.quirinale.it e di tale pubblicazione viene data notizia,
con valore di notifica nei confronti degli interessati, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale,
«Concorsi ed esami».
4. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative.
Art. 12
Assunzione dei vincitori
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito approvata ai sensi
dell'articolo 11, tenuto conto della riserva di posti di cui
all'articolo 1, da applicarsi a favore di coloro che siano risultati
idonei e abbiano riportato un punteggio finale almeno pari alla media
dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
2. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che verra' loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. I
vincitori sono sottoposti a visita medica al fine di accertarne
l'idoneita' fisica all'impiego.
3. I vincitori in possesso dei requisiti prescritti sono
nominati, in prova, nel ruolo della carriera di concetto di
ragioneria con la qualifica di ragioniere.
4. Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo
servizio, al termine del quale, previo giudizio favorevole del
Consiglio di Amministrazione, l'impiegato e' nominato in ruolo.
Durante il periodo di prova l'impiegato ha gli stessi doveri e gli
stessi diritti del personale di ruolo e gode dello stesso trattamento
economico. In caso di conferma in ruolo il periodo di prova e'
valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
Art. 13
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso se vi abbiano un interesse diretto,
concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche
direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla
Segreteria della Commissione esaminatrice presso il Servizio del
personale del Segretariato generale all'indirizzo indicato
all'articolo 3.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del Regolamento del Segretariato generale sul
trattamento dei dati personali, approvato con decreto presidenziale
27 marzo 2006, n. 80/N, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti e conservati presso il Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica - Servizio del personale - ai fini della
gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il
trattamento e' effettuato con l'ausilio di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalita'.
2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che
forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo
svolgimento della procedura di concorso.
3. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
4. L'interessato ha il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonche' ha il diritto
di opporsi al trattamento non legittimo dei dati personali che lo
riguardano.
Art. 15
Ricorsi
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per motivi di legittimita' - al Collegio giudicante e al
Collegio di appello del Segretariato generale, istituiti con decreto
presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni dalla
notifica dei provvedimenti.
Art. 16
Consultazione delle fonti normative
1. I decreti presidenziali 27 marzo 2006, n. 80/N, 30 dicembre
2008, n. 34/N e 1° ottobre 2010, n. 62/N, sono consultabili nel sito
internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo
http://www.quirinale.it.
Art. 17
Esecuzione
Il Servizio del personale e' incaricato dell'esecuzione del
presente decreto.
Roma, 5 ottobre 2010
Il Segretario generale
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