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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Concorso a undici posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, riservato ai vigili iscritti nei quadri del
personale volontario dell'isola di Lipari.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.18 del 7/3/2006
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Località:Nazionale
Codice atto:06E01222
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:11
Scadenza:6/4/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari
opportunita' uomo-donna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento relativo all'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, relativa al potenziamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante
disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2004, n. 87;
Visto il decreto ministeriale 3061/40VVF del 13 luglio 2004 con
il quale, in attuazione della suddetta legge 87/2004, e' stato
bandito un concorso a 40 posti nel profilo di vigile del fuoco,
settore operativo, area funzionale B, posizione economica B1, nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai vigili iscritti
negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di
Lampedusa, Lipari e Pantelleria e preso atto che, al termine della
procedura concorsuale, sono rimasti vacanti undici posti riservati ai
vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio
presso la sede di Lipari;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante
disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della
pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 2005, n. 168, ed in particolare l'articolo 11-bis
concernente la modifica del limite di eta' per l'ammissione al
concorso in questione;
Ravvisata la necessita' di coprire i posti rimasti vacanti per
garantire la continuita' dei servizi d'istituto, tenuto conto delle
difficolta' connesse alla situazione geografica e morfologica dei
territori isolani;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso per la copertura di undici posti nel
profilo di vigile del fuoco, settore operativo, area funzionale B,
posizione economica B1, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario
in servizio presso la sede di Lipari.

                               Art. 2.
Requisiti
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
1) iscrizione, da almeno un anno, negli elenchi del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio
presso la sede di Lipari;
2) possesso, nonche' aggiornamento, secondo la normativa
vigente, del libretto sanitario e di rischio personale;
3) cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, lettera d) del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n. 174 - sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
4) godimento dei diritti politici;
5) possesso delle qualita' morali e di condotta in conformita'
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
6) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ne' essere
stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
I requisiti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

                               Art. 3.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alla procedura concorsuale.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4.
Domanda di partecipazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema
allegato, reperibile anche sul sito internet www.vigilifuoco.it,
dovranno
essere presentate o dovranno pervenire a mezzo raccomandata
al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli
Affari Generali Area I, via Cavour 5 - 00184 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale Concorsi ed
Esami.
Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine sopraindicato.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Il candidato avra' cura di conservare la ricevuta di ritorno
attestante il ricevimento da parte dell'Amministrazione della domanda
di partecipazione.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) il cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) l'esatta indicazione della residenza anagrafica, il recapito
telefonico e, solo nel caso in cui si intenda ricevere le
comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello di residenza, i dati
relativi al recapito alternativo;
4) la data di iscrizione negli elenchi del personale
volontario;
5) l'eventuale possesso di titoli preferenziali per
l'ammissione ai pubblici impieghi;
6) di non aver riportato condanne penali, ovvero eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) o i procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
7) di accettare che, in caso di nomina, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, non potranno essere
trasferiti dalla sede di assegnazione prima che abbiano prestato
servizio effettivo per almeno cinque anni;
8) di essere a conoscenza che l'Amministrazione procedera' al
trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito nell'apposito
articolo del bando di concorso (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita'
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia.
L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente
al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli
Affari Generali Area I, via Cavour 5 - 00184 Roma, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della
residenza anagrafica o del recapito alternativo.

                               Art. 5.
Trasmissione domanda e comunicazione dati
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande inviate tramite posta ne' per la
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda dovuta
a disguidi postali. Non assume, inoltre, alcuna responsabilita' nel
caso di irreperibilita' del destinatario o per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione, nella domanda,
della residenza anagrafica o del recapito alternativo, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei medesimi, ne'
piu' in generale per eventuali disguidi postali e telegrafici non
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque dovuti a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto
ministeriale ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni.

                               Art. 7.
Prove d'esame
L'esame consiste in un colloquio ed una prova
tecnico-attitudinale, in base all'allegato programma di esame che fa
parte integrante del presente decreto.
Le prove si intendono superate dai candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova una votazione di almeno ventuno
trentesimi.

                               Art. 8.
Svolgimento delle prove
I candidati ammessi alle prove riceveranno, almeno venti giorni
prima di quello in cui dovranno sostenerle, comunicazione della sede,
del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove d'esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) porto d'armi;
e) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato o altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
delle prove, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera'
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
riportato nelle prove.
L'elenco stesso, sottoscritto dal presidente e dal segretario,
sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova.

                               Art. 9.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
La graduatoria di merito del concorso sara' formata secondo
l'ordine del punteggio finale che e' dato dalla somma dei voti
conseguiti nel colloquio e nella prova tecnico-attitudinale.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito.
Verranno applicate, a parita' di punteggio, le norme vigenti in
materia di preferenza e precedenza previste dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693, e successive integrazioni; se, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu'
candidati conseguono pari punteggio e' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
A tal fine il candidato dovra' dichiarare nell'apposito spazio
della domanda di partecipazione i titoli di preferenza posseduti.
Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria concorsuale.
La graduatoria del concorso, approvata con decreto ministeriale,
sara' trasmessa all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
dell'Interno per l'apposizione del visto e pubblicata nel Bollettino
Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per le eventuali impugnative.

                              Art. 10.
Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari
Generali Area I, via Cavour 5 - 00184 Roma, per le finalita' di
gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge n. 675/1996 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli
Affari Generali Area I, via Cavour 5 - 00184 Roma.

                              Art. 11.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio Centrale del
Bilancio per l'apposizione del visto.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno prendere visione del bando e di
successive comunicazioni sul sito internet www.vigilfuoco.it> Roma, 17 gennaio 2006
Il Ministro: Pisanu

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