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ISTITUTO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.14 del 18/2/2000
Ente:ISTITUTO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Località:-
Codice atto:000E1347
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:19/3/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' "Campus Bio-Medico" di Roma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del
Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1995, n. 120 convertito in
legge 21 giugno 1995, n. 236 e successive modificazioni, art. 9,
relativo alla ricusazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante le misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, concernente
la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante le norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, concernente le
disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e
tecnologica;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di medicina e
chirurgia del 19 gennaio 2000 per la copertura, con procedura di
valutazione comparativa, di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia;
Vista la delibera del comitato tecnico organizzativo del 19
gennaio 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita'
"Campus Bio-Medico" di Roma per il seguente settore
scientifico-disciplinare e la relativa tipologia di impegno
scientifico-didattico:
F07G - Malattie del sangue n. 1 posto
Impegno scientifico:
il candidato deve dimostrare di aver avuto un rilevante impegno
scientifico continuativo nella ricerca ematologica applicata alla
clinica nel settore dell'ematologia generale, dell'ematologia
oncologica e dell'emostasi. Sara' valutata in maniera preferenziale
l'attivita' degli ultimi anni come documento dal grado di
autorevolezza delle pubblicazioni.
Impegno didattico:
l'impegno dovra' organizzare l'insegnamento, teorico pratico e
tutorale nel corso di laurea in medicina e chirurgia.
Sara' titolo preferenziale una precedente esperienza didattica in
ambito ematologico nelle scuole di specializzazione o nel corso di
laurea.
Il numero massimo di pubblicazioni (da presentare entro lo stesso
termine previsto per la presentazione della domanda) e' pari a venti
pubblicazioni.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati.
In ogni caso non possono partecipare alle valutazioni
comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, n. 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative,
esclusa la presente, presso questa od altre sedi universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione dei candidati italiani
 
Coloro che intendono partecipare alle valutazioni comparative
prodotte sono tenuti a far domanda all'Universita' entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, della Repubblica italiana. I
candidati devono:
compilare il modulo della domanda allegato (All. "A") al
presente decreto, che viene fornito anche per via telematica
(http://www.unicampus.it/facolta/concorsi/) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale);
stampare una copia, in carta semplice, e firmarla;
consegnare la copia a mano - unitamente alla fotocopia del
codice fiscale - a questa Universita' - Ufficio concorsi-docenti -
via Longoni, n. 83 - 00155 Roma, entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal
fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica;
oppure inviare la copia firmata a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, al rettore dell'universita' "Campus Bio-Medico" - via
Longoni n. 83 - 00155 Roma, entro il termine indicato. A tal fine
fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato deve, indicare con precisione la valutazione
comparativa alla quale intende partecipare (estremi del bando, sigla
e titolo del settore scientifico-disciplinare).
Il candidato che intenda partecipare a piu' valutazioni
comparative deve presentare distinte domande facendo menzione in
ciascuna di esse delle altre valutazioni alle quali ha chiesto di
essere ammesso.
Nella domanda il candidato dovra' chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita. Dovra' altresi' dichiarare
sotto la sua personale responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle
relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a
loro carico;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda fascia nello stesso settore scientifico-disciplinare per il
quale presenta la domanda;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta".
Il candidato che abbia gia' presentato 5 domande nell'anno
solare, e' escluso dalle procedure;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini della valutazione comparativa.
Verranno esclusi dalla valutazione comparativa i candidati le cui
domande non contengano tutti i dati relativi ai requisiti per
l'ammissione al concorso.
Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti
deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata la domanda di partecipazione.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' in caso di irreperibiita' del destinatario e in caso
di errato recapito per inesatta segnalazione del candidato o per
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili all'amministrazione stessa ma a
disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Il candidato deve allegare alla domanda:
1) qualsiasi titolo che sia ritenuto utile ai fini della
valutazione comparativa;
2) un curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica;
3) un elenco di tutti i documenti presentati in allegato alla
domanda, nonche' un elenco delle pubblicazioni in duplice copia che
saranno presentate con le modalita' del successivo articolo n. 4.
I documenti e certificati devono essere prodotti in carta
semplice.

                               Art. 4.
 
Pubblicazioni dei candidati italiani
 
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini
della valutazione comparativa, corredate da un elenco sottoscritto
dal candidato, vanno inviate con apposito plico raccomandato o
consegnate a mano all'ufficio concorsi-docenti dell'universita' entro
lo stesso termine della presentazione delle domande. Sui plichi
contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura
"pubblicazioni valutazione comparativa a posti di professore
associato"" e devono essere indicati chiaramente la sigla ed il
titolo del settore scientifico-disciplinare per il quale
l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome ed
indirizzo.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire tanti plichi di pubblicazioni, con
annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa
cui partecipa.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in
copia conforme oppure puo rendere la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' nella quale afferma che la copia delle
pubblicazioni e' conforme all'originale.
Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e
il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia
debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni
qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale Procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le pubblicazioni che non risultino inviate in plico raccomandato
o consegnato a mano, nei termini previsti, non potranno essere prese
in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Le pubblicazioni che non risultano inviate in plico raccomandato
o consegnate a mano, nei termini previsti, non potranno essere prese
in considerazione dalle commissioni giudicatrici.

                               Art. 5.
 
Domande di ammissione dei candidati stranieri
 
I candidati stranieri presentano domanda, prodotta in lingua
italiana, secondo le modalita' e i termini previsti dal precedente
art. 3
Nella domanda il candidato straniero deve specificare anche la
cittadinanza di cui e' in possesso, di possedere adeguata conoscenza
della lingua italiana, nonche' l'eventuale recapito eletto in Italia
agli effetti della valutazione comparativa. Ogni variazione deve
essere tempestivamente comunicata.
Al presente decreto e' allegato lo schema di domanda cui gli
interessati possono utilmente uniformarsi (all. "B").
Il candidato straniero, oltre i documenti, il curriculum e gli
elenchi previsti dal precedente art. 3, deve altresi' allegare alla
domanda un certificato comprovante la cittadinanza di cui e' in
possesso.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

                               Art. 6.
 
Pubblicazioni dei candidati stranieri
 
I cittadini stranieri, oltre alle disposizioni del precedente
art. 4 osservano per la presentazione delle pubblicazioni, le
prescrizioni di cui al presente articolo.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine
e tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese,
tedesca o spagnola.
Per i lavori stampati deve risultare la data e il luogo della
pubblicazione.

                               Art. 7.
 
Trattamento dati personali
 
La presentazione della domanda per la partecipazione alle
valutazioni comparative comporta l'autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

                               Art. 8.
 
Esclusione dalla valutazione comparativa
 
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
Il rettore puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato,
l'esclusione per difetto dei requisiti.

                               Art. 9.
 
Costituzione delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative di cui
all'art. 1, sono costituite con le modalita' indicate, dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Le commissioni sono nominate con decreto del rettore pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' dagli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 1, ultimo
periodo del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto
che abbia riportato maggior numero di voti.
Le eventuali cause, di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                              Art. 10.
 
Ricusazione
 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti le
commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere
presentate al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni. Se la causa di
ricusazione e' sopravvennuta, purche' anteriore alla data di
insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza.
Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa di successiva ricusazione.

                              Art. 11.
 
Adempimenti delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici, per procedere, alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998, al responsabile del procedimemito, il
quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato
dell'Universita'. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni
prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
Le commissioni devono redigere apposito verbale per ogni singola
riunione. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun
candidato costituiscono parte integrante di detto verbale.
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche i candidati sono ammessi alle seguenti prove:
a) una discussione sui titoli scientifici presentati;
b) una prova didattica (nell'ambito di una disciplina del
settore scientifico-disciplinare connessa con i titoli del candidato
e da lui indicata) su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A
tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi
proposti della commissione, scegliendo immediatamente quello che
formera' oggetto della lezione.
Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in
cui le prove avranno luogo e' notificato agli interessati tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identita'.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento della prova didattica.
Al termine di ogni singola prova la commissione formula la
propria valutazione che deve essere immediatamente verbalizzata.
Le prove sono pubbliche.
Al termine dei lavori la commissione redige una motivata
relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun
commissario e quello complessivo della commissione, sui singoli
candidati in base ai quali essa propone, previa valutazione
comparativa, gli idonei in numero non superiore a 3. La relazione e'
esposta agli albi ufficiali dell'Universita'.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali' e pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina.
Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di
quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della
commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la
proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.

                              Art. 12.
 
Accertamento della regolarita' degli atti e nomina degli idonei
 
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
suddetta consegna la regolarita' degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Nel caso in cui il rettore riscontri vizi di forma entro
il predetto termine rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine. Con
successivo decreto il rettore trasmette gli atti delle valutazioni
comparative ai competenti organi accademici per i successivi
adempimenti. Il consiglio di facolta' che ha richiesto il bando,
entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere a
maggioranza degli aventi diritto al voto di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice.
La nomina e' disposta con decreto rettorale.
Il rettore comunica al Ministero dell'universita' i dati relativi
alla conclusione delle procedure di valutazione comparative, nonche'
i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo. Le
relazioni finali delle commissioni con annessi giudizi individuali e
collegiali, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero e
rese pubbliche anche per via telematica.

                              Art. 13.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
I candidati dovranno provvedere a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Universita' "Campus
Bio-Medico", entro tre mesi dall'espletamento del concorso.
Trascorso tale termine, l'Universita' "Campus Bio-Medico"
disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna
responsabilita'.

                              Art. 14.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
L'amministrazione potra' richiedere ai candidati proposti per la
nomina la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti
di partecipazione alle valutazioni comparative. I candidati potranno
avvalersi della facolta' di rilasciare dichiarazioni sostitutive ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n.
403.

                              Art. 15.
 
Responsabile del procedimento
 
Responsabile del procedimento e' la sig.ra Rosa Maria Lauretta,
responsabile dell'ufficio concorsi (tel. 06/22541333-370 - e-mail:
r.laurettaunicampus.it).

                              Art. 16.
 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Roma, 9 febbraio 2000
Il rettore

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