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CORTE DEI CONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte
dei conti.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.51 del 29/6/2021 |
Ente: | CORTE DEI CONTI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 21E07406 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 70 |
Scadenza: | 27/9/2021 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del
personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97
e 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e n. 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art.
13, commi 3 e 4;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, comma 523;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'art.
1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei conti e' stata
autorizzata ad assumere personale di magistratura;
Visto l'art. 23, comma 2 del decreto-legge n. 162/2019 con cui si
dispone che la Corte dei conti sia autorizzata per il triennio
2020-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire
procedure concorsuali ed assumere venticinque referendari da
inquadrare nel ruolo del personale di magistratura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
gennaio 2021, avente ad oggetto il protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici di cui all'art. 1, comma 10, lettera z) dello
stesso decreto, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021"»;
Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 38 del 9
febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 39 del 16 febbraio 2021, recante
«Regole tecniche ed operative in materia di semplificazione e
svolgimento in modalita' telematica delle procedure concorsuali,
limitatamente alle fasi di svolgimento delle attivita' delle
commissioni esaminatrici, relative al personale della Corte dei
conti»;
Considerate le rilevanti scoperture dell'organico della
magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare
in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di
settanta unita' di personale, numero in cui sono ricomprese anche
unita' residue da precedenti procedure concorsuali, regolarmente
autorizzate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del
10 ottobre 2017, del 15 novembre 2018 e del 20 agosto 2019;
Sentito il Consiglio di Presidenza e tenuto conto delle
deliberazioni assunte nell'adunanza del 27 gennaio 2021;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta
posti di referendario, di cui quattordici riservati ai candidati
appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre
che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di
laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di
altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
2. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non utilizzati,
sono conferiti agli idonei.
3. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle
sezioni e alle procure regionali della Corte dei conti, con
esclusione di quelle aventi sede in Roma; la permanenza minima dei
referendari nell'ufficio di prima assegnazione e' fissata in tre
anni.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso, per
esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una
valutazione positiva di idoneita';
b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio e
gli avvocati dello Stato;
c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati
amministrativi;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno cinque anni;
e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica, i funzionari degli organismi
comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso
deve trattarsi di soggetti assunti attraverso concorsi pubblici,
muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con
qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea
con almeno cinque anni di anzianita' di servizio a tempo
indeterminato;
f) il personale docente di ruolo in materie giuridiche delle
universita' nonche' i ricercatori, confermati o che abbiano
conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in materie
giuridiche, con almeno tre anni di anzianita' di servizio.
2. I requisiti di anzianita' prescritti dal comma 1 ai fini
dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei
periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata
per la partecipazione al concorso.
Art. 3
Termine per il possesso dei requisiti
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4
Termine e modalita' di presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 24,00 del novantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -; nel
caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema pubblico di
identita' digitale (SPID). Per la presentazione della domanda i
candidati devono essere in possesso di un indirizzo di Posta
elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato e
devono registrarsi al Portale concorsi all'indirizzo
https://concorsi.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata.
I candidati provvederanno ad eseguire il versamento di euro
50,00, quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed
all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa a
cio' predisposto, a cui potranno collegarsi direttamente nel corso
della procedura di compilazione della domanda.
3. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del
sistema informativo l'amministrazione si riserva di informare i
candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali
determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato
sul portale di cui al comma precedente.
4. La documentazione di cui all'art. 6, comma 1, deve essere
allegata, in formato digitale, secondo le modalita' illustrate sul
portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga
della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare
gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di venti
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, all'indirizzo:
Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita'
e dotazioni organiche - via Antonio Baiamonti n. 25 - 00195 Roma. Si
considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. La
medesima documentazione puo' essere, altresi', presentata a mano al
Segretariato generale della Corte dei conti, nello stesso termine,
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00; dell'avvenuta
consegna a mano verra' rilasciata ricevuta.
5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata.
6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di Posta elettronica
certificata.
Art. 5
Contenuto e modalita' delle domande
1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura;
f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale si chiede l'ammissione al concorso e la relativa decorrenza
giuridica della nomina;
g) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata in categoria
diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede
l'ammissione al concorso ai fini dell'eventuale valutazione di cumulo
di cui all'art. 2, comma 2 del bando.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato
superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di
idoneita'. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata
formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione
della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento.
I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2 che al momento della presentazione della domanda non
hanno ancora concluso il periodo di tirocinio, ma siano in possesso
della prescritta anzianita' in altra categoria tra quelle indicate,
possono partecipare al concorso facendo valere il servizio pregresso,
a condizione che il periodo di tirocinio risulti superato all'esito
dell'accertamento che sara' effettuato, per i candidati ammessi alle
prove orali, nell'immediatezza del relativo espletamento.
3. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in
giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all'art. 1
del presente bando, devono dichiarare di voler usufruire della
riserva prevista dallo stesso articolo, commi 1 e 2.
4. I candidati devono specificare in quale lingua intendono
sostenere la prova orale obbligatoria e l'eventuale prova
facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso
programma.
5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di
nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a tre anni.
6. I candidati portatori di disabilita' devono specificare
eventuali esigenze funzionali allo svolgimento delle prove del
concorso.
7. I candidati patrocinanti presso le magistrature superiori sono
tenuti a specificare mettendo in evidenza nel curriculum vitae, se il
titolo posseduto e' stato ottenuto per anzianita' o a seguito di
superamento di esame. Ove non indicato sara' assegnato il punteggio
minore.
Art. 6
Ulteriori indicazioni e allegazioni
alle domande di partecipazione
1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono, altresi',
dichiarare, a pena di esclusione:
a) di essere in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, l'universita' presso la quale e'
stato conseguito, l'anno del conseguimento, la votazione riportata
nell'esame finale di laurea, nonche' la media aritmetica dei voti
degli esami;
b) la qualifica posseduta e l'anzianita' nella qualifica, per i
candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c),
e) ed f) dell'art. 2;
c) la data di iscrizione all'albo professionale degli avvocati
per i candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell'art. 2.
Il candidato deve fornire, in allegato alla domanda, un
curriculum vitae aggiornato, recante l'indicazione degli studi
compiuti, degli esami universitari superati con i relativi voti, dei
titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra
attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata.
Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse in formato
digitale nei modi di cui all'art. 4, comma 2. Nel caso in cui esse
superino il limite dimensionale per l'inserimento nel portale, il
candidato puo' inviarle in formato cartaceo entro plico chiuso entro
il termine di inoltro della domanda all'indirizzo: Corte dei conti -
Segretariato generale - Direzione generale risorse umane - Servizio
accessi, mobilita' e dotazioni organiche - viale Mazzini n. 105 -
00195 Roma, indicando sulla busta la seguente dicitura «Concorso
pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti».
Deve essere, inoltre, fornito, l'elenco delle eventuali
pubblicazioni, che siano in regola con le norme contenute nella legge
22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni,
con indicazione degli estremi identificativi e del numero di pagine
di ciascuna. Gli originali delle pubblicazioni medesime possono
essere esibiti, in un numero non superiore a cinque, con le modalita'
di cui all'art. 4, comma 4 del presente bando.
2. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di
partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9, e
le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di
cui all'art. 4, comma 2. L'amministrazione procede ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato con ogni conseguenza di legge in ipotesi di mendacio.
Art. 7
Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, dati
e documenti resi dai candidati
Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella
graduatoria, l'amministrazione acquisisce d'ufficio, ai sensi
dell'art. 43, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e
i documenti richiesti dagli articoli 5 e 6 del bando in possesso
delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti
ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il
reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.
Art. 8
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, e' composta secondo quanto previsto dall'art. 45, primo
comma, lettera a) del regolamento per la carriera e la disciplina del
personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20
dicembre 1961, n. 1345. Con il medesimo decreto sono nominati membri
supplenti, per la sostituzione dei membri elettivi, nel caso di
impedimento rilevante, e del segretario nel caso di assenza o
impedimento.
2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
commissione con l'intervento, ove occorra, a supporto della
commissione, di un esperto delle lingue indicate dai candidati,
professore o lettore nelle universita'.
Art. 9
Condizioni di ammissione alle prove d'esame
e modalita' di valutazione dei titoli
1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento
dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli
di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali
della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
il prospetto relativo alle categorie di titoli ammissibili,
disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2.
2. La commissione procede, preliminarmente, all'esame dei titoli
di ciascun candidato esclusivamente ai fini del conseguimento del
punteggio minimo di 25 punti e la conseguente ammissione alle prove
scritte.
La valutazione completa dei titoli e' effettuata solo nei
confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati
scritti, prima dell'inizio della correzione.
Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del
complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta punti. La
ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie
di titoli ammissibili e' la seguente:
prima categoria - doti di capacita' e rendimento: max punti 20;
seconda categoria - incarichi ricoperti: max punti 5;
terza categoria - titoli di cultura: max punti 20;
quarta categoria - studi elaborati e pubblicati: max punti 5.
Con riguardo alle «doti di capacita' e di rendimento» di cui alla
scheda titoli - prima categoria, lettere A, B, C, D - il punteggio
sara' conteggiato partitamente per ogni singola attivita' svolta,
secondo quanto indicato dalla scheda titoli (punteggio pieno per i
primi anni e ridotto per i successivi, ove previsto), nei limiti del
punteggio massimo previsto dalla categoria (max 20 punti).
3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi
prescritti dall'art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli
inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio
sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art. 4,
comma 2.
Art. 10
Modalita' di svolgimento delle prove d'esame
1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 29 ottobre 2021 e sul portale di
cui all'art. 4, comma 2, e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e
della sede in cui avranno luogo le prove scritte.
3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti sono tenuti a
presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati con le modalita' di cui
al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per
sostenere le prove scritte.
4. Durante le prove scritte e' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in
edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che
siano stati preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice
e da questa verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, secondo le
indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del diario delle prove scritte, curando che sulla copertina
di ciascun testo sia presente, in maniera da lasciare visibile il
titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati
in contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti -
devono essere accompagnati da un elenco, contenente anche le
generalita' del candidato.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono la relativa comunicazione, all'indirizzo di Posta
elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2, con l'indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti
giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale.
Art. 11
Valutazione delle prove scritte e orali
1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I
candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai
trentacinque punti.
4. La commissione esaminatrice puo' attribuire fino a due punti
per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la
graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei
punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla
prova orale facoltativa di lingua.
6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di
posti previste dall'art. 1, commi 1 e 2.
Art. 12
Titoli di preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del
Presidente della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura
della Corte dei conti.
2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria e' pubblicata sul sito
istituzionale della Corte dei conti.
3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della
graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, cosi' come
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni,
ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa
deliberazione del Consiglio di Presidenza, con provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 13
Nomina dei vincitori e assegnazione delle sedi
1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei
conti.
2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno
diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra
i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di
Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 3.
3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o piu'
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio,
possono esercitare la precedenza nell'assegnazione in deroga
all'ordine di graduatoria, purche' dichiarino la disponibilita' a
permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La precedenza si esercita, quando nella regione sono
disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede.
Art. 14
Pubblicita' degli atti concorsuali
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4, comma 2,
nonche' all'indirizzo internet:
www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/band
i_di_concorso/concorsi_magistratura
2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte
dei conti, sezione Amministrazione Trasparente, il provvedimento di
indizione del concorso, il provvedimento di nomina della commissione
esaminatrice, nonche' tutte le informazioni oggetto di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura
concorsuale, nonche', per dubbi o problemi di natura tecnica, i
candidati potranno far riferimento agli indirizzi di posta
elettronica ed ai contatti telefonici che saranno resi disponibili
sulla piattaforma utile alla presentazione delle domande concorsuali.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del
regolamento (UE) n. 2016/679, e' la Corte dei conti.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del
regolamento (UE) n. 2016/679, in relazione alla fase della
presentazione in via telematica delle domande, e' Dedagroup Public
Services S.r.l., sulla base di atto di designazione della Corte dei
conti del 16 febbraio 2021 accettato da Dedagroup Public Services
S.r.l. in data 15 febbraio 2021 (atto protocollato in entrata alla
Corte dei conti con n. 484 del 16 febbraio 2021).
3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) (di seguito regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di
trattamento dei dati personali la Corte dei conti puo' venire a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei
dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla
legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento).
9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del regolamento).
10. Il titolare del trattamento indica i contatti al quale
l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati:
Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia) - viale Giuseppe
Mazzini n. 105 - 00195 - tel.: (+39) 06/38761; PEC:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti
derivanti dal regolamento.
12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono:
per la Corte dei conti: indirizzo di Posta elettronica
certificata responsabile.protezione.dati@corteconticert.it
13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Art. 16
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti.
2. Il presente decreto e' sottoposto al controllo preventivo di
regolarita' amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 66 del
vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilita'.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sul sito istituzionale della Corte dei conti, sezione Amministrazione
Trasparente.
4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 25 giugno 2021
Il Presidente: Carlino
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
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