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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Procedura valutativa per la formazione delle graduatorie
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.51 del 28/6/2005 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 05E03534 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 28/7/2005 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista le legge 3 maggio 1999, n. 124;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ed in particolare
l'art. 2-bis;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
1. E' indetta la procedura valutativa per la formazione delle
graduatorie previste dall'art. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143.
Art. 2.
Requisiti specifici di ammissione
1. Alla procedura di cui all'art. 1 sono ammessi i candidati che,
alla data di scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 5,
hanno prestato, a decorrere dall'anno accademico 1995-1996, servizio
di insegnamento per almeno 360 giorni, con contratto a tempo
determinato, nelle accademie statali, nei conservatori di musica, e
negli istituti musicali pareggiati. Il servizio prestato all'estero
e' computabile solo se svolto presso istituzioni di alta cultura
artistica e musicale dell'Unione europea.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere stato prestato per
gli insegnamenti ordinamentali su posto in organico di cui alla
tabella all. B.
3. Ai fini del computo dei trecentosessanta giorni di cui al
comma 1 sono utili i periodi di insegnamento, nonche' i periodi ad
esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attivita'
didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la
partecipazione ad esami di ammissione, promozione, idoneita', licenza
e di diploma. E' altresi' computabile, ai fini del raggiungimento dei
trecentosessanta giorni di servizio, il periodo nel quale il
candidato abbia maturato il diritto alla retribuzione.
4. Il servizio prestato negli istituti musicali pareggiati e'
computabile purche' il titolare del contratto d'insegnamento sia
stato individuato a seguito di procedura pubblica di selezione.
Art. 3.
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici di ammissione
debbono possedere, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali di
ammissione:
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli stati membri dell'Unione europea;
eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (eta'
prevista per il collocamento a riposo d'ufficio). Tale ultimo
requisito deve sussistere anche alla data d'inizio dell'anno
accademico nel quale si attiva l'eventuale rapporto di lavoro;
godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
non aver riportato condanne penali ne' avere carichi penali
pendenti.
2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli stati membri
dell'Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti civili e
politici negli stati di appartenenza o di provenienza.
3. Non possono partecipare alla procedura:
coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
Art. 4.
Graduatoria per la quale puo' essere prodotta la domanda
1. Puo' essere prodotta domanda di inclusione per tutte le
graduatorie per le quali sia stato maturato, nel relativo
insegnamento, l'intero servizio di trecentosessanta giorni.
2. Qualora il servizio di trecentosessanta giorni sia stato
maturato cumulando piu' insegnamenti, puo' essere prodotta, a scelta
del candidato, domanda di inclusione in una sola graduatoria relativa
ad uno degli insegnamenti in cui e' stato prestato il servizio.
Art. 5.
Modalita' e termini per la presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello all. A, deve essere indirizzata alla competente istituzione,
cosi' come individuata nella tabella all. C, entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La domanda e i documenti allegati devono essere spediti a
mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure
recapitati a mano; in questo ultimo caso l'interessato ha diritto al
rilascio di ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.
3. La domanda e i documenti allegati spediti a mezzo di plico
raccomandato si considerano prodotti in tempo utile se presentati
all'ufficio postale entro i termini di scadenza sopraindicati; a tal
fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
4. Per la domanda recapitata a mano, la data di arrivo e'
attestata dal timbro a calendario dell'istituzione ricevente, che
sara' apposto anche nella ricevuta di cui al comma 2.
5. La domanda di partecipazione dei candidati residenti
all'estero deve essere inoltrata, entro i termini prescritti,
direttamente dalla competente autorita' diplomatica o consolare alla
istituzione sede di svolgimento della procedura valutativa.
6. In ogni istituzione, sede di svolgimento della procedura, e'
nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento che ne assicura il corretto
svolgimento nel rispetto della normativa vigente.
7. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua
personale responsabilita':
1) nome e cognome;
2) il codice e l'insegnamento relativo alla graduatoria cui
intende partecipare desumibili dall'all. B;
3) il luogo e la data di nascita;
4) la residenza anagrafica;
5) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione
relativa al presente bando: indirizzo con codice di avviamento
postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;
6) il codice fiscale;
7) di godere dei diritti politici;
8) di non avere riportato condanne penali ne' avere carichi
penali pendenti;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
10) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
11) di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una
delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
12) di non aver presentato domanda di partecipazione a piu'
procedure di valutazione, salvo che le ulteriori domande non siano
state presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 4.
8. Il codice fiscale costituira' il codice di identificazione
personale del candidato. Per i cittadini stranieri che non
indicassero il codice fiscale, esso sara' determinato a cura della
competente istituzione.
9. La firma apposta dal candidato in calce alla domanda non e'
soggetta ad autenticazione.
10. Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda
dovra' essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione.
L'istituzione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del candidato o di dispersione delle comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione,
oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 6.
Inammissibilita' della domanda ed esclusione dalla procedura
1. E' inammissibile, e comporta pertanto l'esclusione dalla
procedura, la domanda che sia stata presentata oltre i termini
perentori previsti dall'art. 5.
2. Sono esclusi dalla procedura, pur avendo presentato la domanda
nei termini prescritti, i candidati privi dei requisiti specifici di
ammissione di cui all'art. 2 o dei requisiti generali di ammissione
di cui all'art. 3.
3. Sono altresi' esclusi dalla procedura i candidati che abbiano
presentato piu' di una domanda, salvo che le domande non siano state
presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 4.
4. L'esclusione e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese
dal candidato nella sua domanda, ovvero sulla base della
documentazione prodotta, ovvero sulla base di accertamenti disposti
dall'amministrazione.
5. L'esclusione e' disposta dal direttore generale dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica con motivato
provvedimento, che puo' essere emesso in qualsiasi fase della
procedura. A tal fine i direttori delle istituzioni sede di
svolgimento della procedura, invieranno al Ministero l'elenco dei
candidati che hanno presentato domanda ai fini dell'accertamento
della causa di esclusione di cui al comma 3 nonche' gli elenchi,
distinti per disciplina, dei candidati per i quali sussistono i
motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 indicando, a fianco di
ciascun nominativo, le cause specifiche di esclusione e inviando
fotocopia della domanda e della relativa documentazione.
Art. 7.
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione
1. Alla domanda di ammissione devono essere allegati:
a) la documentazione attestante il possesso del requisito di
ammissione;
b) i titoli artistico-professionali e culturali e di servizio;
c) l'elenco dettagliato datato e sottoscritto di tutti i titoli
presentati di cui alle lettere a) e b), in duplice copia;
d) una fotocopia del codice fiscale e di un documento di
identita'.
2. I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti dal
candidato entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 5.
3. Entro la medesima data le pubblicazioni contenute nell'elenco
devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli
obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
31 agosto 1945, n. 660, ai sensi del quale «ogni stampatore ha
l'obbligo di consegnare per qualsivoglia stampato o pubblicazione,
quattro esemplari alla prefettura e uno alla procura». Per le
pubblicazioni all'estero deve risultare la data e il luogo di
pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.
4. Con riferimento agli allegati di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, il candidato puo' presentare, in luogo degli originali,
copia di essi corredati da apposita dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' in cui se ne attesti la conformita'
all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (all. d). La dichiarazione
puo' essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in copia. Ai
sensi dell'art. 19-bis dello stesso decreto n. 445 del 2000, la
conformita' all'originale puo' essere apposta in calce alla copia
stessa.
5. Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
candidati sono soggetti, da parte della competente istituzione, a
idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli
stessi.
6. Il candidato che partecipa a piu' valutazioni deve inviare
tante copie di titoli quante sono le procedure di valutazione a cui
partecipa. Non e' consentito ai candidati far riferimento a titoli e
pubblicazioni gia' prodotti in altre procedure di valutazione.
7. Le pubblicazioni in lingua diversa da quella italiana devono
essere prodotte sia nella lingua originale che con la traduzione in
lingua italiana. I testi tradotti possono essere presentati in copie
dattiloscritte.
Art. 8.
Commissioni
1. Le commissioni esaminatrici, con il compito di valutare i
titoli artistico-profesionali, sono nominate dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e sono costituite
da tre componenti di cui due sorteggiati tra i docenti titolari degli
insegnamenti, con una anzianita' giuridica nel ruolo di almeno cinque
anni, proposti dal consiglio accademico, ove costituito, o dal
collegio dei professori di ciascuna istituzione, ed uno scelto tra
qualificati esperti del settore o docenti anche collocati a riposo.
2. Non e' consentita la rinuncia alla nomina conferita da parte
dei docenti proposti dalle istituzioni, salvo che per comprovati
motivi da documentarsi adeguatamente.
3. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra
il personale amministrativo, in servizio nell'Istituzione che
gestisce la procedura, con profilo professionale non inferiore ad
assistente amministrativo.
4. Le commissioni nella prima riunione, prima di procedere
all'apertura dei plichi presentati dai candidati, predeterminano i
criteri di massima ai fini dell'attribuzione del punteggio per i
titoli artistico-professionali. Di tali criteri deve essere data
pubblicita' mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito
internet dell'istituzione sede di svolgimento della procedura.
5. I processi verbali delle operazioni valutative devono essere
contestualmente ed analiticamente redatti in duplice copia e devono
essere firmati da tutti i componenti la commissione.
Art. 9.
Titoli artistico-professionali
1. Ciascun candidato non puo' presentare piu' di cinquanta titoli
artistico-professionali.
2. La commissione puo' attribuire, per i titoli di cui al comma
1, fino ad un massimo di punti 60.
3. Non possono essere valutati dalla commissione i titoli che non
siano attinenti all'insegnamento oggetto della graduatoria o
adeguatamente documentati.
Art. 10.
Titoli culturali e titoli di servizio
1. L'attribuzione del punteggio dei titoli culturali e dei titoli
di servizio e' effettuata dal responsabile del procedimento
amministrativo di cui al comma 6 dell'art. 5, sulla base delle
seguenti indicazioni:
A) titoli culturali (fino ad un massimo di punti 10):
1) diploma di laurea, di conservatorio, di accademia di belle
arti statali e legalmente riconosciute, dell'accademia nazionale di
arte drammatica, dell'accademia nazionale di danza, di Istituto
musicale pareggiato p. 3;
2) diploma di perfezionamento conseguito presso accademia di
S. Cecilia, diploma di specializzazione o di dottorato di ricerca
rilasciati da Universita' statali e non statali p. 2;
3) diploma di perfezionamento post-laurea di durata non
inferiore ad un anno rilasciato da Universita' statali e non statali
p. 1;
4) idoneita' in una procedura concorsuale per esami e titoli
p. 0,50.
B) titoli di servizio (fino ad un massimo di punti 30):
1) servizio prestato nelle accademie statali, negli ISIA e
nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati:
a) per la disciplina cui si riferisce la graduatoria: p. 6
per ogni anno; p. 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;
b) per ogni altra disciplina: p. 3 per ogni anno; p. 0,5
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
2) Servizio prestato nelle accademie legalmente riconosciute:
a) per la disciplina cui si riferisce la graduatoria: p. 3
per ogni anno; p. 0,5 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;
b) per ogni altra disciplina: p. 1,5 per ogni anno; p. 0,25
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
Art. 11.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria
1. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate all'albo
dell'istituzione che ha curato la valutazione dei titoli.
2. Nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione delle
graduatorie ciascun interessato puo' presentare reclamo scritto al
direttore dell'istituzione esclusivamente per segnalare eventuali
errori materiali od omissioni. In caso di accoglimento del reclamo il
direttore procede alla rettifica della graduatoria.
3. Il direttore puo' inoltre procedere anche d'ufficio alla
rettifica della graduatoria.
4. La graduatoria, approvata in via definitiva dal direttore, e'
pubblicata all'albo dell'istituzione e sul sito http://afam.miur.it
> 5. Il termine per le eventuali impugnative decorre dalla data di
pubblicazione all'albo dell'istituzione.
Art. 12.
Utilizzazione della graduatoria
1. La graduatoria di cui al presente decreto sara' utilizzata per
la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della
copertura dei posti in organico disponibili, in subordine alla
graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con decreto
direttoriale 16 ottobre 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita'
della domanda o l'esclusione dalla procedura nonche' avverso il
provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva e' ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. L'amministrazione, con riferimento al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali
forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per
l'espletamento della presente procedura.
Art. 15.
Norme finali
1. Tutti gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte
integrante. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2005
Il Ministro: Moratti
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