Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A. Procedura selettiva, per esami, ...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Procedura selettiva, per esami, per la costituzione di rapporto di
lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, con
un'unita' di personale da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di informatica e scienze dell'informazione.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.58 del 1/8/2006
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:06E05024
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/8/2006
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme
sull'autonomia dell'Universita';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successivi modificazioni ed integrazioni, recante norme riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001 con il
quale e' stato emanato il «Regolamento in materia di trattamento,
comunicazione e diffusione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 recante
norme sull'attuazione della direttiva n. 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
codice in materia di protezione dei dati;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4
gennaio 1995 e successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale del comparto Universita'
in vigore dal 9 agosto 2000, ed in particolare l'art. 19, nonche' il
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto «Universita» sottoscritto in data 27 gennaio 2005 ed in
particolare l'art. 6 e il biennio economico 2004-2005 sottoscritto in
data 28 marzo 2006;
Visto il decreto rettorale n. 625 del 18 dicembre 2001 con il
quale e' stato emanato il «Regolamento di assunzione del personale
tecnico amministrativo» in seguito denominato «Regolamento»;
Visto il decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 con il quale
e' stato emanato il «Regolamento per il trattamenrto dei dati
sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo
n. 196/2003»;
Vista la richiesta prot. n. 217 del 26 maggio 2006 del direttore
del Dipartimento di informatica e scienze dell'informazione,
individuato come responsabile del progetto, di attivazione di una
procedura concorsuale per l'assunzione di una unita' di personale di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
a tempo determinato e pieno per la durata di un anno, per la
realizzazione di uno specifico progetto per le attivita' derivanti
dal consolidamento dell'infrastruttura IT tramite centralizzazione
dello storage e virtualizzazione dei server con particolare
riferimento ai seguenti processi:
migliorare il livello di servizio dell'infrastruttura di base
costituita da 20 server e dei servizi informatici offerti;
attuare procedure di business continuity e disaster recovery;
migrazione dell'infrastruttura informatica verso una
architettura di consolidamento dello storage con la realizzazione di
una SAN (Storage Area Network);
consolidamento dei server tramite meccanismi di
centralizzazione e virtualizzazione.
Visti gli estratti dei verbali del consiglio di Dipartimento di
informatica e scienze dell'informazione in data 16 maggio 2006 e in
data 4 aprile 2006 nei quali viene deliberata l'assunzione in parola
nonche' l'onere di provvedere alla copertura finanziaria del
contratto di lavoro, mediante trasferimento delle risorse necessarie,
derivanti dal fondo di riserva a disposizione del Dipartimento, al
bilancio di Ateneo.
Considerato che, per quanto sopra esposto, l'assunzione in parola
e' conforme a quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge
n. 266/2005 citata;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
1. E' indetta una procedura selettiva, per esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per
la durata di un anno, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del C.C.N.L.
sottoscritto in data 27 gennaio 2005, con un'unita' di personale da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i motivi indicati in
premessa, presso il Dipartimento di informatica e scienze
dell'informazione.
2. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2
 

Requisiti generali di ammissione
 
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
b) titolo di studio previsto dall'art. 4 del regolamento. (Vedi
successivo art. 3);
c) idoneita' fisica. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se
cittadino italiano);
f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura;
l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere
presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - della Repubblica italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - Ufficio dirigenziale risorse
umane - area personale tecnico amministrativo - settore VII - via
Balbi, 5. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta, in carta
semplice, su apposito modello allegato A che fa parte integrante del
presente avviso di selezione, disponibile presso la sede
dell'amministrazione centrale, via Balbi, 5, ovvero al seguente
indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi> 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la
fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato A - fac-simile della domanda - purche' sia chiara ed
integrale.
5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
ufficio dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14
alle 15, il venerdi' dalle ore 10 alle 13. Il servizio rilascera'
apposita ricevuta.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure selettive
verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento.
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste
elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
d) il possesso della laurea nella classe 9 (classe delle lauree
in ingegneria dell'informazione), o nella classe 26 (classe delle
lauree in scienze e tecnologie informatiche), o laurea specialistica
nella classe 23/S (classe delle lauree specialistiche in informatica)
o laurea specialistica nella classe 35/S (classe delle lauree
specialistiche in ingegneria informatica) o laurea secondo il vecchio
ordinamento equipollente alle precedenti, ovvero del titolo di studio
conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in
base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente;
e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura.
11. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;
12. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda, una
fotocopia non autenticata di un documento di identita' e, tutti i
titoli che ritiene utili ai fini della valutazione da parte della
commissione esaminatrice.
13. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
14. L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per il
mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipende
dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
1. Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in
due prove scritte ed una prova orale.
Prima prova scritta, vertera' sui seguenti argomenti:
generalita' sui sistemi operativi per workstation e calcolatori
di piccole e medie dimensioni;
consolidamento: virtualizzazione dell'hardware e storage area
network;
basi di dati;
reti di trasmissione dati e cablaggio strutturato, reti
wireless;
sistemi di posta elettronica, web, DNS;
problemi di sicurezza informatica, tecniche e strategie di
protezione;
organizzazione dei sistemi informatici per laboratori didattici
e di ricerca.
Seconda prova scritta, vertera' sui seguenti argomenti:
sistemi operativi Unix, Windows, Apple: procedure di
installazione, manutenzione e aggiornamento;
software applicativi generici: procedure di installazione,
manutenzione e aggiornamento;
installazione e configurazione web server IIS o Apache.
Prova orale vertera' sugli argomenti del programma d'esame delle
prove scritte e comprendera' altresi' l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese.
2. I candidati possono consultare soltanto i testi autorizzati
dalla commissione e i dizionari.
3. Il calendario delle prime due prove e' comunicato ai singoli
candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle medesime.
4. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da
essi riportati, nonche' l'elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
5. La convocazione alla prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
6. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice affigge all'albo dell'Ateneo e presso la
sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno.
8. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento
valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

                               Art. 5.
 
Nomina della commissione esaminatrice formazione ed approvazione
della graduatoria
 
1. La commissione esaminatrice della procedura selettiva e'
nominata con decreto del direttore amministrativo, ed e' composta da
esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento.
2. Espletate le prove della procedura selettiva la commissione
forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo tenuto conto che lo stesso e' pari a 60 punti cosi'
suddivisi:
30 punti per le prove scritte;
30 punti per la prova orale.
3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato nelle prove scritte un punteggio di almeno 21/30.
La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.
4. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
a) media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
b) punti conseguiti nella prova orale.
5. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28,
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente
motivati.
7. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, previo
accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla
procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
8. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione all'albo dell'Ateneo. Di tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per l'eventuale impugnazione. La
graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
9. Qualora, nel corso di validita' della graduatoria, si
verificasse la necessita' di procedere ad ulteriori assunzioni a
tempo determinato, anche per esigenze diverse rispetto a quelle da
cui ha avuto origine il presente bando, l'amministrazione si riserva
la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito, con articolazione
dell'orario sia a tempo pieno che a tempo parziale, nel rispetto
dell'ordine della graduatoria.

                               Art. 6.
 
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
 
1. Gli oneri finanziari derivanti dalla presente procedura
gravano sulle disponibilita' finanziarie del Dipartimento di
informatica e scienze dell'informazione e devono essere trasferiti al
bilancio dell'Ateneo, se del caso utilizzando qualunque
disponibilita', anche in caso di inadempimenti o ritardi da parte di
eventuali contraenti, con semestralita' anticipata. L'assunzione in
servizio e' condizionata alle disposizioni legislative in materia di
reclutamento di personale presso le Universita'. Stante le suddette
condizioni l'amministrazione non garantisce l'assunzione in servizio.
2. Il candidato dichiarato vincitore, stipula con l'Universita'
degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data
stabilita l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla
graduatoria. Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di
diritto.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del regolamento.
6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Al lavoratore assunto si applica il trattamento economico
previsto per la categoria D, posizione economica D1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti del comparto
Universita' per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche
statuizioni ivi previste.

                               Art. 7.
 
Presentazione dei documenti
 
1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi
validita' illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita',
entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, pena la
risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b)
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita';
c) certificato in bollo rilasciato da una Azienda sanitaria
locale ovvero da un medico militare attestante l'idoneita' fisica.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il
certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e'
tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso e al normale e
regolare rendimento di lavoro. Tale documento deve essere in data non
anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in
servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il
documento stesso.
2. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso Le firme sugli stessi debbono
essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero.
4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.
5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
6. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla dat a di ricezione dell'invito, pena
la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta
da vizio sanabile.

                               Art. 8.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati
dall'Universita' degli studi di Genova - Ufficio dirigenziale risorse
umane - Area del personale tecnico-amministrativo, ai sensi del
regolamento di cui al decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001
citato in premessa.
2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici
e' ammessa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e dell'art. 8 del decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio
2001;
3. Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai
candidati e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici con il regolamento di cui al
decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 citato in premessa.

                               Art. 9.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure
 
1.Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nel regolamento, nonche' le disposizioni
previste dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti del
comparto Universita' e dalle norme vigente in materia di reclutamento
del personale nella pubblica amministrazione.
Genova, 14 luglio 2006
Il direttore amministrativo

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