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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli, per l'ammissione alla Scuola navale militare
"Francesco Morosini" di Venezia per l'anno scolastico 2000/2001.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.32 del 21/4/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E4015 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 6/6/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n 653, concernente il
regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di
istruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive
modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1964, n 48, concernente l'istituzione
del collegio "Francesco Morosini";
Vista la legge 4 gennaio 1968, n 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545, concernente l'approvazione del regolamento di disciplina
militare, ai sensi dell'articolo 5, primo comma della succitata legge
11 luglio 1986, n. 545 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sopracitata, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' di ciascuna Forza armata in cui ha luogo
il reclutamento di personale femminile;
Visto il decreto 9 febbraio 2000, emanato in applicazione
dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n.
380, che non prevede per l'anno 2000 partecipazione di personale
femminile ai concorsi per l'ammissione di allievi alle Scuole
militari;
Ritenuta l'esigenza di indire per l'anno scolastico 2000/2001,
nelle more dell'approvazione del decreto interministeriale
concernente il regolamento della Scuola navale militare "F.
Morosini", un concorso per l'ammissione di allievi al predetto
istituto;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Per l'anno scolastico 2000/2001 e' indetto un concorso, per
titoli, per l'ammissione di settantadue allievi alla Scuola navale
militare "F. Morosini" di Venezia con la seguente ripartizione di
posti per ordine di studi:
1° anno del liceo classico: posti 24;
3° anno del liceo scientifico: posti 48.
2. Per i giovani stranieri di sesso maschile sono inoltre
dispo-nibili:
un posto per il 1° anno del liceo classico;
due posti per il 3° anno del liceo scientifico.
3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi di cui
al precedente comma 1, il 50% e' riservato ai candidati idonei al
termine delle prove concorsuali che alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande siano:
orfani di guerra (o equiparati);
orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti
per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di
servizio.
4. I posti di cui ai precedenti commi 2 e 3, eventualmente non
ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
rispettive suindicate categorie, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso per i posti di cui al precedente articolo 1,
comma 1, possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile
che:
a) siano nati in data non anteriore al 1° gennaio 1983;
b) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
c) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa
classe per due anni, di cui all'articolo 15 del regio decreto
4 maggio 1925, n. 653;
d) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
1999/2000 l'idoneita' alla ammissione alla prima classe dei liceo
classico o alla terza classe del liceo scientifico. Non saranno,
pertanto, ammessi a concorrere i giovani che avessero conseguito
detta idoneita' al termine di anni scolastici precedenti.
Gli allievi provenienti da istituti le cui materie di
insegnamento non corrispondano a quelle del liceo scientifico o del
liceo classico non sperimentali dovranno presentare l'esito degli
esami integrativi per le materie non svolte entro il 30 luglio 2000.
Tali esami possono essere sostenuti presso qualsiasi istituto
(rispettivamente liceo classico o scientifico) statale, parificato o
legalmente riconosciuto del territorio nazionale, compresi i licei
"G. B. Benedetti" e "M. Polo", secondo le modalita' ed i tempi da
concordare a cura degli interessati con gli istituti scolastici
prescelti. Il mancato superamento di tali esami integrativi
costituira' motivo di non ammissione.
2. I concorrenti devono essere inoltre riconosciuti in possesso
dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale quali allievi della Scuola
navale militare "F. Morosini", da accertarsi con le modalita'
indicate nel successivo articolo 4.
3. Al concorso per i posti di cui al precedente articolo 1,
comma 2, possono partecipare anche i giovani stranieri di sesso
maschile che:
a) siano nati in data non anteriore al 1° gennaio 1982;
b) abbiano una buona conoscenza della lingua italiana;
c) siano in grado di acquisire l'idoneita' all'ammissione a
classi per il conseguimento di titoli di studio equipollenti a quelli
che conseguono gli ammessi ai corsi di cui al precedente articolo 2,
comma 1, lettera d).
L'ammissione di detti giovani avverra' con le medesime modalita'
ed alle condizioni indicate per i cittadini italiani.
4. I requisiti per l'ammissione al concorso, ad eccezione di
quelli indicati nel precedente comma 1, lettere a), b) e d), dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande. Quello di cui al precedente comma 1,
lettera b) dovra' essere mantenuto fino alla data di inizio dell'anno
scolastico 2000-2001.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice in conformita' allo schema riportato nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere
spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
presentate a mano, al Comando della Scuola navale militare "F.
Morosini" Isola di S. Elena, viale Piave n 30/A, 30132 Venezia, entro
il 6 giugno 2000.
Per le domande spedite dal 29 maggio al 6 giugno 2000 e' altresi'
richiesta ai candidati la trasmissione, via fax, alla Scuola navale
militare della fotocopia della domanda (numero fax: 041/5221812,
centralino: 041/5221262 oppure 041/2709922, segreteria corsi:
041/2709906), con l'indicazione degli estremi della lettera
raccomandata.
Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite
o presentate oltre il termine sopra indicato.
2. Nella domanda i candidati dovranno indicare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che dovesse
verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere
segnalata direttamente e nel modo piu' celere alla Scuola navale
militare "F. Morosini";
d) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo
scientifico);
e) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico)
e l'eventuale conoscenza della lingua inglese;
f) il liceo presso il quale sono iscritti per la prosecuzione
del corso di studi. Gli ammessi alla Scuola navale militare saranno
successivamente trasferiti d'ufficio da tale liceo ad uno di quelli
indicati nel successivo articolo 11, comma 2;
g) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo alla riserva
dei posti a concorso. Detti titoli, indicati nel precedente articolo
1, comma 3, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande;
h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli,
indicati nel successivo articolo 6, comma 2, dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande;
i) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, di numero telefonico.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
3. Le domande dovranno essere firmate dai candidati e la firma
dovra' essere vistata da entrambi i genitori o da quello che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o dal tutore in caso di mancanza
di entrambi i genitori. Detta firma comportera' da parte dei soggetti
sopraindicati la responsabilita' della veridicita' delle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e
l'esplicita autorizzazione a che il giovane venga sottoposto agli
accertamenti previsti dal successivo articolo 4. La mancanza di dette
sottoscrizioni determinera' il non accoglimento della domanda.
4. I giovani stranieri aspiranti all'ammissione al concorso per i
posti di cui all'articolo 1, comma 2, dovranno indicare e
possibilmente documentare il possesso del requisito di cui al
precedente articolo 2, comma 1, lettera d).
Art. 4.
Selezione fisio-psico-attitudinale
1. I candidati, presumibilmente nella seconda meta' del mese
di giugno, saranno sottoposti ai sottoindicati accertamenti fisio-
psico-attitudinali presso il Centro di selezione della Marina
militare di Ancona:
prove psico-attitudinali;
accertamenti sanitari.
I candidati riceveranno apposita convocazione da parte del
Comando della Scuola navale militare "F. Morosini" e dovranno
presentarsi nel luogo ed improrogabilmente nel giorno in essa
stabilito, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle
prove di selezione saranno considerati rinunciatari e pertanto
esclusi dal concorso.
2. L'idoneita' psico-attitudinale dei concorrenti sara'
accertata, dalla commissione di cui al successivo articolo 5, comma
1, lettera a), attraverso lo svolgimento di una serie di prove di
livello e di personalita' integrate da colloqui individuali, allo
scopo di valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche dei
medesimi agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella
vita e nelle attivita' della Scuola navale militare.
L'esito delle prove di livello sara' comunicato per iscritto agli
interessati a cura della commissione al termine della prova stessa.
I concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di 5/10
saranno esclusi dal prosieguo delle prove concorsuali.
3. L'idoneita' fisica dei candidati sara' accertata dalla
commissione di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera b).
a) la commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
1) esame radiografico del torace in due proiezioni, qualora
non sia stato prodotto il referto di cui al successivo articolo 7,
comma 1, lettera e) ovvero sia ritenuta necessaria la ripetizione
dell'esame;
2) cardiologico con ECG;
3) oculistico;
4) otorinolaringoiatrico;
5) odontoiatrico;
6) neuropsichiatrico;
7) analisi delle urine con esame del sedimento;
8) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
b) saranno giudicati "idonei" i candidati che risulteranno:
1) di sana e robusta costituzione fisica con sviluppo
psico-fisico armonico in relazione all'eta';
2) esenti da imperfezioni e/o infermita' che, secondo le
vigenti disposizioni, siano causa di inabilita' al servizio militare
incondizionato ovvero possano divenire tali col tempo;
3) esenti da disturbi della parola anche in forma lieve
(dislalia, disartria);
4) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti
necessari per la frequenza dei corsi quali allievi della Scuola
Navale militare;
5) in possesso, altresi', dei seguenti requisiti:
dati somatici: statura non inferiore a mt. 1,56;
apparato visivo: visus corretto 10/10 in ciascun occhio,
dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che
non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli
astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per
l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale da accertare
alle lane. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potra'
essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il
metodo dell'annebbiamento;
apparato uditivo: potra' essere tollerata una perdita
uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz e
l'orecchio meno efficiente potra' presentare una perdita di 30 dB
pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000/8000 Hz saranno
valutati di volta in volta dallo specialista.
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente;
c) la commissione, al termine degli accertamenti sanitari,
formulera' per ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che
verra' comunicato, seduta stante, per iscritto:
"idoneo all'ammissione alla Scuola navale militare F.
Morosini";
"non idoneo all'ammissione alla Scuola navale militare F.
Morosini";
d) il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso.
e) i concorrenti giudicati "non idonei", tuttavia, potranno
spedire con lettera raccomandata alla Direzione generale per il
personale militare I reparto 1ª divisione reclutamento ufficiali 1ª
sezione via XX Settembre, n. 123/A - 00187 Roma, improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica in cui
hanno riportato giudizio di non idoneita', specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'. Dette istanze potranno essere anticipate alla
predetta Direzione generale a mezzo fax (n. 06/4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
comunicazione telegrafica da parte del Comando della Scuola navale
militare "F. Morosini".
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il suddetto
Comando comunichera' agli interessati che il giudizio di "non
idoneita'" riportato al termine degli accertamenti sanitari rimane
confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei suddetti candidati - in
caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso dalla commissione di
cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera c), a seguito di
valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
4. Alle prove di personalita' integrate da colloqui individuali,
di cui al precedente comma 2, che si svolgeranno unitamente alle
visite mediche, dovranno essere sottoposti tutti i candidati che
avranno superato le prove attitudinali di livello, indipendentemente
dall'esito degli accertamenti sanitari.
Il giudizio di "idoneita'" o di "non idoneita'" espresso dalla
commissione al termine di detti accertamenti dovra' essere comunicato
seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e' definitivo.
5. Esauriente motivazione del giudizio di non idoneita' espresso
nei confronti dei candidati al termine degli accertamenti sanitari e
delle prove di personalita' dovra' essere comunicato, per iscritto,
al/ai soggetto/i che esercitano la potesta' sul minore.
6. Agli accertamenti dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale
tutti i concorrenti saranno in ogni caso ammessi con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso di cui all'articolo 2 del presente
decreto.
7. I verbali delle prove e degli accertamenti di cui al presente
articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i candidati.
8. Le spese dei viaggi da e per la sede delle prove e relativi
soggiorni sono a carico dei candidati i quali, peraltro, muniti di
copia della lettera o del telegramma di convocazione, potranno
presentarsi al distretto militare o ad un comando carabinieri allo
scopo di ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della
agevolazione ferroviaria.
9. Durante il periodo di permanenza presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona per gli accertamenti
fisio-psicoattitudinali, i giovani potranno essere sottoposti a prove
vestiario. Quanto sopra indipendentemente dall'esito di detti
accertamenti.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per le prove psico-attitudinali;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per la formazione delle graduatorie generali
di merito del concorso.
2. La commissione per gli accertamenti psico-attitudinali, di cui
al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori della Forza armata.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario della Marina di grado non
inferiore a capitano di vascello, presidente;
due ufficiali del Corpo sanitario della Marina di grado non
inferiore a tenente di vascello, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1 lettera c), sara' composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario della Marina di grado non
inferiore a capitano di vascello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina,
membri.
Gli ufficiali facenti parte di detta commissione dovranno essere
diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli
accertamenti sanitari di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per la formazione delle graduatorie generali di
merito del concorso, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
Presidente;
due ufficiali superiori della Marina, membri;
un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello,
ovvero un dipendente civile della amministrazione difesa,
appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a
"C/1", segretario senza diritto al voto.
Art. 6.
Graduatorie di merito
1. I candidati risultanti idonei agli accertamenti
fisio-psicoattitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di
cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d), in due distinte
graduatorie, una per il liceo classico e una per il liceo
scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti scolastici
(non concorrono ai fini della media scolastica i voti ed i giudizi
relativi a: condotta e religione).
Nel formare dette graduatorie la commissione terra' conto della
riserva di posti prevista dal precedente articolo 1, comma 3.
2. A parita' di merito nelle graduatorie di cui al precedente
comma 1 avranno la preferenza, nell'ordine:
a) i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente
nelle Forze armate;
b) i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato;
c) i figli di titolari di pensioni ordinarie militari o civili
dello Stato;
In caso di assenza di titoli di preferenza verranno preferiti, a
parita' di merito, i piu' giovani di eta'.
I titoli di cui alle lettere b) e c) possono farsi valere tanto
nei riguardi del padre quanto nei riguardi della madre, dei genitori
adottivi e del patrigno, sempre che il giovane risulti a carico.
3. In dette graduatorie, e secondo l'ordine di esse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
per il liceo classico: i primi 24 concorrenti;
per il liceo scientifico: i primi 48 concorrenti.
4. Le graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale e
pubblicate sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 7.
Documentazione
1. I concorrenti all'atto della presentazione agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali dovranno consegnare, sotto pena di
esclusione dal concorso, i seguenti documenti:
a) certificato scolastico rilasciato dal capo dell'istituto di
provenienza o dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con le
modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1998, n. 403 che attesti il corso frequentato nell'anno
scolastico 1999/2000 ed i voti riportati nelle singole materie al
termine degli scrutini. Nel caso in cui il certificato non fosse
ancora disponibile per la data della convocazione per gli
accertamenti sanitari, il medesimo dovra' comunque essere inviato
alla Scuola navale militare "F. Morosini" isola di Sant'Elena, Viale
Piave n 30/a, 30100 Venezia, entro il 30 luglio 2000 a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute dovranno essere autenticate dai competenti provveditori
agli studi. I candidati che abbiano ottenuto l'idoneita' alle classi
richieste per l'ammissione alla Scuola navale militare presso scuole
o istituti legalmente riconosciuti in qualita' di privatisti e che
siano vincolati all'obbligo della frequenza di un ulteriore anno
presso la stessa scuola o istituto, dovranno anche presentare il
nulla osta all'iscrizione presso un istituto statale, rilasciato dal
provveditore agli studi competente;
b) certificato, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
attestante la recente effettuazione degli accertamenti sierologici
per la lue, in conformita' a quanto previsto dalla legge 25 luglio
1956, n. 837. La mancata presentazione di detto certificato
comportera' la non ammissione agli accertamenti sanitari;
c) certificato, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto
certificato comportera' la non ammissione agli accertamenti sanitari;
d) tre fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e'
richiesta alcuna autenticazione;
e) eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale esame strumentale presso organi sanitari militari o strutture
pubbliche entro i tre mesi precedenti la data della visita medica.
2. Gli stranieri che hanno frequentato scuole italiane devono
produrre identica documentazione. Gli stranieri, invece, provenienti
da scuole straniere dovranno presentare una dichiarazione della
scuola frequentata attestante l'idoneita' richiesta per l'ammissione
alle classi della Scuola navale militare. Il comando della Scuola
navale militare provvedera' in ogni caso a valutare, secondo le norme
ministeriali vigenti, la preparazione del candidato e deliberera'
sull'accoglimento della domanda, sottoponendo il candidato medesimo
agli accertamenti eventualmente ritenuti necessari.
Art. 8.
Accertamento requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2, il comando della Scuola navale militare "F. Morosini"
provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rilasciate dagli esercenti la potesta' genitoriale dei
candidati risultati vincitori del concorso medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora
dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decade dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
Art. 9.
Ammissione alla Scuola navale militare
1. I candidati idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso, saranno assegnati al 1° liceo classico o al 3° liceo
scientifico secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
Essi riceveranno dal comando della Scuola navale militare
comunicazione contenente il giorno e l'ora di presentazione.
2. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che senza giustificato motivo non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato.
I concorrenti, invece, che comunicheranno al comando della Scuola
navale militare di non potersi presentare per giustificato motivo e
che produrranno entro il giorno previsto per la presentazione la
relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga
massima di sette giorni, che comunque non vada oltre il ventesimo
giorno dalla data di inizio delle lezioni.
3. Il comando della Scuola navale militare potra' ammettere
altrettanti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria,
fino alla completa copertura dei posti a concorso, entro i primi
venti giorni dalla data di inizio delle lezioni un numero di
concorrenti pari a quelli dei rinunciatari.
4. All'atto della presentazione alla Scuola navale militare i
candidati dovranno produrre, a pena di decadenza, i seguenti
documenti:
a) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla osta del
preside dell'istituto scolastico presso il quale e' avvenuta
l'iscrizione per l'anno scolastico 2000/2001, recante anche gli
estremi dei versamenti effettuati per le tasse scolastiche, entrambi
necessari per il trasferimento ai licei "G. B. Benedetti" e "M. Polo"
di Venezia annessi alla Scuola navale militare. Le firme dei capi
delle scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle
pagelle devono essere autenticate dal provveditore agli studi;
b) atto di assenso per l'ammissione alla Scuola navale
militare, conforme all'allegato B, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
All'atto della entrata in vigore del decreto interministeriale
che riordinera' l'assetto della Scuola navale militare, nel caso in
cui l'allievo opti per il nuovo status giuridico di allievo della
Scuola navale militare, il genitore si impegnera' con apposito atto
di assenso, conforme all'allegato C, che costituisce parte del
presente decreto, ad accettare le prescrizioni del regolamento della
Scuola navale militare, inclusa l'osservanza della legge 11 luglio
1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare";
d) fotocopie delle ricevute di versamento delle somme di cui al
successivo articolo 13, previste quale 1ª rata ed anticipo spese sui
conti correnti postali intestati alla Scuola navale militare;
e) documento di identita';
f) eventuale fotocopia di polizza assicurativa sanitaria e/o
infortuni;
g) libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza;
h) una nota anamnestica, rilasciata dal medico di famiglia
attestante la eventuale esistenza di condizioni a rischio
(allergopatie, intolleranza a farmaci, esigenza di terapia
particolare, ecc.);
i) certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, delle vaccinazioni effettuate;
j) certificato di idoneita' per attivita' sportiva agonistica
(atletica) eseguito nei tre mesi antecedenti alla convocazione.
Art. 10.
Esclusione
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi candidato che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per essere ammesso alla Scuola navale militare.
Art. 11.
Ordinamento degli studi
1. La Scuola navale militare "F. Morosini" con sede in Venezia e'
un istituto di formazione posto alle dipendenze dello Stato maggiore
della Marina, parificato alla scuola media secondaria di secondo
grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e suscitare in
essi l'interesse alla vita sul mare, orientandoli alle attivita' ad
essa connesse. A tal fine gli allievi seguono corsi di studio ed
effettuano addestramento di tipo militare, attivita' sportiva e
d'istruzione marinaresca, inclusi imbarchi sulle unita' aeronavali e
subacquee della Marina militare.
2. I corsi di studio seguiti presso i licei "G. B. Benedetti" e
"M. Polo" di Venezia annessi alla Scuola navale militare, sono di
ordine classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli
previsti per l'intero corso di liceo classico e per gli ultimi tre
anni di liceo scientifico.
I suddetti corsi continueranno anche dopo l'approvazione del
decreto interministeriale che dovra' regolare il nuovo assetto della
Scuola navale militare e la relativa autonomia amministrativa. Il
comandante assumera' le funzioni di preside riferendo, per le
questioni didattiche, al provveditore agli studi di Venezia.
Pertanto, i programmi svolti presso la Scuola navale militare
sono, e permarranno, quelli fissati dal Ministero della pubblica
istruzione per i licei classici e scientifici; l'insegnamento e'
affidato a professori dei sopracitati licei distaccati presso la
Scuola navale militare stessa, fino al momento dell'approvazione del
succitato decreto interministeriale e, successivamente, ai professori
che supereranno il previsto concorso a cattedre.
3. Presso la Scuola navale militare sono istituite le sole
cattedre di inglese e francese; qualora per una delle suddette lingue
non fosse raggiunto il numero minimo di frequentatori prescritto
dalle norme in vigore, i giovani possono fare domanda di proseguire,
privatamente ed a proprie spese, lo studio della lingua gia'
iniziata, purche' gli orari delle lezioni private siano stabiliti nel
rispetto degli orari e del regolamento della Scuola navale militare.
Tali norme valgono anche per gli allievi che nei primi due anni di
liceo abbiano frequentato corsi di lingue straniere diverse da quelle
sopracitate; alla fine dell'anno scolastico essi dovranno sostenere
il previsto esame integrativo.
4. Durante l'intera permanenza presso la Scuola navale militare,
il comando, previa autorizzazione della Direzione generale per il
personale militare, ha facolta' di ammettere gli allievi respinti
alla ripetizione di non piu' di una classe. Altrimenti essi cessano
di appartenere alla Scuola navale militare.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale
che dovra' regolare il nuovo assetto della Scuola navale militare gli
allievi saranno giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina
militare, della condotta, del carattere, delle qualita' morali, delle
qualita' fisiche e della loro idoneita' alla vita militare.
Pertanto, gli allievi giudicati non idonei sotto i predetti
profili saranno dimessi dalla Scuola navale militare.
6. Gli allievi dell'ultimo anno di corso che stiano per
conseguire il diploma di maturita' classica o scientifica, qualora lo
desiderino, potranno presentare domanda di partecipazione al concorso
per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale di Livorno,
usufruendo delle riserve di posti di cui all'articolo 16, della legge
18 febbraio 1964, n. 48.
Art. 12.
Arruolamento e obblighi di servizio
1. Alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale
che definira' lo stato giuridico di allievo della Scuola navale i
concorrenti che intendano proseguire gli studi dovranno sottoscrivere
l'accettazione del nuovo status giuridico a partire dal compimento
del 16° anno d'eta' e contrarre uno speciale arruolamento volontario
a completamento del periodo utile al conseguimento del titolo di
studio previsto. A tal fine potranno essere contratte successive
rafferme di durata non superiore ad un anno. Il periodo di ferma di
cui al presente comma non potra' essere considerato valido ai fini
dell'espletamento degli obblighi di leva.
2. Durante l'intera ferma gli allievi saranno equiparati ai
"comuni di 2ª classe" ed il trattamento economico sara' quello
previsto dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e
successive modificazioni.
3. Gli allievi che all'entrata in vigore del nuovo ordinamento
della Scuola Navale non vorranno assoggettarsi all'arruolamento
previsto dal precedente comma 1 saranno dimessi d'autorita'
dall'istituto.
Art. 13.
Spese a carico delle famiglie
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale che riordinera' l'assetto della Scuola navale sono
a carico delle famiglie:
a) una retta annua, nell'importo che sara' stabilito con
opportuno decreto interministeriale comprendente le spese per il
corredo individuale, il vitto, l'alloggio e le tasse scolastiche.
La retta puo' essere corrisposta in una unica soluzione, oppure
in quattro rate anticipate alle seguenti date: inizio anno
scolastico, primo dicembre, primo febbraio, primo aprile, con
versamento, sul conto corrente postale n. 15524309 intestato alla
Scuola navale militare "F. Morosini".
Agli allievi che per qualsiasi motivo lascino definitivamente la
Scuola navale militare, saranno trattenute somme pari a 1/270 della
retta in ragione del numero dei giorni trascorsi presso la Scuola
navale militare.
Coloro che abbiano eventualmente diritto all'esenzione parziale o
totale della retta debbono comunque effettuare il versamento fermo
restando che verra' portato a credito o rimborsato l'ammontare
versato in piu', nel caso che vengano accordati i benefici di cui al
successivo articolo 14.
b) una somma di lire 700.000, da versare sul conto corrente
postale n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare "F.
Morosini", entro la data di inizio dell'anno scolastico, quale
anticipo per le sottonotate spese;
1) libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno,
contributi scolastici (pagelle, gruppo sportivo, ecc.);
2) prestazioni sanitarie non contemplate dalla legge del
23 dicembre 1978 n. 833, anche se disposte dal comando della Scuola
navale militare per motivi di urgenza;
3) acquisto di specialita' medicinali, cure dentarie,
prestazioni di cure mediche e cure medico chirurgiche richieste dalle
famiglie degli allievi, se non contemplate dalla legge 23 dicembre
1978, n. 833;
4) esigenze di carattere personale dell'allievo;
5) assicurazione contro gli infortuni R.C. per gite e
attivita' collegiali;
6) rimborso delle somme anticipate all'allievo per spese
strettamente indispensabili;
7) eventuale deterioramento e perdita dei materiali causati
da colpa o negligenza dell'allievo;
8) altre eventuali.
Tale importo sara' accantonato in apposito conto e verra'
rimborsato, salvo il caso di dimissioni o rinvii dalla Scuola navale
militare, al termine dei corsi di studio, previo conguaglio con le
spese relative all'ultimo periodo contabile di permanenza
dell'allievo presso la Scuola medesima.
2. Alla fine di ogni trimestre - dicembre, marzo e giugno - le
famiglie riceveranno l'estratto conto delle spese di cui al
precedente comma 1, lettera b), che dovra' essere saldato in modo da
reintegrare l'anticipo, nel termine di venti giorni dalla data di
ricezione dell'estratto medesimo. In caso di prematuro ritiro
dell'allievo, indipendentemente dalla data delle dimissioni, le somme
anticipate dalla famiglia saranno restituite con medesima scadenza.
3. L'allievo acquisisce la proprieta' dei capi di corredo
distribuiti in dotazione soltanto dopo il pagamento della quarta rata
della retta.
4. In caso di rinvio o ritiro prima della scadenza della 4ª rata
l'allievo e' tenuto al pagamento a valore ridotto a meta', dei capi
di corredo somministrati.
5. Incorre nel rinvio dalla Scuola navale militare l'allievo la
cui famiglia non effettui i versamenti prescritti nel presente
articolo entro venti giorni dalla data di scadenza o avviso di
pagamento.
Art. 14.
Dispensa totale o parziale dalla retta
1. E' accordato il beneficio dell'intera retta gratuita agli
orfani di guerra o equiparati.
2. E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per
benemerenza di famiglia:
a) ai figli dei mutilati o invalidi di guerra per lesioni od
infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni od infermita' riportate in sevizio e per
causa di servizio;
c) ai figli di decorati al valor militare;
d) ai figli di militari di carriera e di dipendenti civili di
ruolo del Ministero della difesa in servizio, nonche' ai figli dei
titolari di pensioni militari.
3. E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per
merito personale nella prima classe del liceo classico o nella terza
classe del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi 2/10
delle graduatorie, di cui al precedente articolo 6, purche' abbiano
conseguito il prescritto titolo di studio con media complessiva non
inferiore agli 8/10.
Eguale beneficio e' concesso agli allievi delle classi successive
provenienti dalla Scuola navale militare che negli scrutini annuali
risultino classificati nei primi 2/10 dei promossi alla classe
superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non
inferiore agli 8/10.
4. Agli effetti dei benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 ai
figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli adottivi
ed i figli naturali.
Tali benefici possono farsi valere tanto nei riguardi del padre
quanto nei riguardi della madre.
5. Possono cumularsi a favore dello stesso candidato due mezze
rette gratuite per benemerenze diverse, l'una per benemerenza di
famiglia e l'altra per merito personale.
6. Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenza di
famiglia e' sospeso per gli allievi ripetenti, tranne i casi in cui
la riprovazione sia riconducibile a comprovata infermita'
dell'allievo.
Art. 15.
Documentazione da presentare per ottenere
la dispensa totale o parziale dalla retta
1. Le domande per ottenere l'esenzione dalla retta o la
concessione della mezza retta gratuita per benemerenza di famiglia
dovranno essere indirizzate al Ministero della Difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - via XX Settembre 123/A - 00187
Roma, e presentate al comando della Scuola navale militare entro il
20 ottobre 2000.
La domanda e tutti i documenti a corredo della stessa devono
essere redatti conformemente all'allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
I documenti non saranno restituiti. I documenti che fossero gia'
stati esibiti a corredo della domanda di partecipazione al concorso
per l'ammissione alla Scuola navale militare non dovranno essere
ripresentati.
Qualora il titolo che da' diritto al beneficio venga a maturare
successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola navale
militare, la domanda per la concessione del beneficio stesso dovra'
essere presentata nel termine massimo di sei mesi dalla data nella
quale sia accertato il fatto che costituisce titolo per la
concessione.
L'esenzione dalla retta o mezza retta sara' accordata con effetto
retroattivo a far data dall'acquisizione di detto titolo.
2. Per ottenere la dispensa dalla retta o mezza retta dovranno
essere esibiti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
stato di famiglia;
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del
genitore;
certificato di iscrizione nell'elenco provinciale degli
orfani di guerra;
b) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra per lesioni
od infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648:
stato di famiglia;
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del
genitore;
copia del decreto di pensione privilegiata di guerra, oppure
apposito certificato del ministero del tesoro;
c) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
stato di famiglia;
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del
genitore;
copia del decreto concessivo della pensione privilegiata
ordinaria, oppure apposita dichiarazione rilasciata dal competente
Ministero;
d) per i figli dei decorati al valor militare:
stato di famiglia;
brevetto di concessione della onorificenza, oppure copia
dello stato di servizio militare da cui risulti tale concessione;
e) per i figli dei militari di carriera in servizio:
stato di famiglia;
dichiarazione del comando presso il quale il padre del
candidato e' in forza, da cui risulti che il militare e' in servizio
permanente o di carriera;
f) per i figli dei dipendenti civili di ruolo del Ministero
della difesa in servizio:
stato di famiglia;
dichiarazione del capo del personale dell'amministrazione da
cui risulti che il genitore dell'allievo e' impiegato di ruolo in
servizio, con l'indicazione del ruolo e della qualifica rivestita;
g) per i figli dei pensionati militari:
stato di famiglia;
copia del decreto di pensione del genitore o, in mancanza,
copia dello stato di servizio o dichiarazione dell'ente erogatore di
pensione provvisoria.
I documenti di cui sopra potranno essere prodotti sotto forma di
dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
3. Il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale,
di cui al precedente articolo 14, comma 3, sara' accordato dalla
Direzione generale per il personale militare su proposta del comando
della Scuola navale militare.
Il comando della Scuola navale militare provvedera' ad inviare
alla Direzione generale del personale militare le domande documentate
dei candidati il cui genitore abbia presentato richiesta di
concessione dell'esenzione totale o parziale della retta.
Art. 16.
Borse di studio
1. Annualmente possono essere poste a concorso borse di studio a
titolo di rimborso spese, offerte da societa' ed istituti operanti
nei settori industriale e finanziario che verranno assegnate ad
allievi meritevoli ad insindacabile giudizio del comando della Scuola
navale militare.
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso la Scuola navale militare "F. Morosini", per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'ammissione alla
frequenza dei corsi per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto con i frequentatori.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato ovvero il soggetto esercente la potesta'
genitoriale gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai relativi dati, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi .
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante della Scuola navale militare, responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore generale
della Direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma,
Il direttore generale: Zoldan
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