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MINISTERO DELLA SALUTE

Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica
dell'IRCCS pubblico Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di Bari.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.13 del 17/2/2023
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:23E01440
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/3/2023

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni;
Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente la
partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma
1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, l'art. 3, comma 4, l'art. 5, comma 1, e
l'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003
come modificato e integrato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022,
n. 200, i quali prevedono che il direttore scientifico, in possesso
di comprovate capacita' scientifiche e manageriali, sia nominato dal
Ministro della salute sentito il Presidente della regione
interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore
a cinque, e che l'incarico del direttore scientifico degli IRCCS
pubblici comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di
lavoro pubblico o privato, fatta salva l'attivita' di ricerca
preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata
nell'interesse esclusivo dell'istituto, senza ulteriore compenso;
Visto l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa, recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione»,
sancito il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, e dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante disposizioni in materia
di direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, il quale stabilisce che la nomina del
direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) e' effettuata dal Ministro della salute nel
rispetto dei criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
delle competenze statutarie, di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Visto, altresi', il comma 2, del predetto art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 42 del 2007, il quale prevedere la
pubblicazione di un apposito bando, con indicazione delle modalita' e
dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei
direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l'art. 1, comma 4, dell'anzidetto decreto, che disciplina
la composizione della commissione per la selezione della terna di
candidati per la nomina dei direttori scientifici degli IRCCS;
Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell'incarico del direttore
scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro
rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi
attivita' professionale;
Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
e successive modificazioni ed integrazioni, che, tra l'altro, prevede
il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni,
di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10
novembre 2015, interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento a
soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni destinatarie
a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla
pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase
successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190» e, in particolare l'art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 maggio 2019,
adottato d'intesa con il Presidente della Regione Puglia, con il
quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell'IRCCS di diritto pubblico Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di
Bari, relativamente alla disciplina di «oncologia»;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2022, con il
quale il prof. Massimo Tommasino e' stato nominato, per un periodo di
cinque anni, direttore scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico
Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di Bari;
Vista la nota prot. 28635 del 19 dicembre 2022, con la quale il
direttore generale dell'Istituto tumori «Giovanni Paolo II» ha
comunicato il decesso del prof. Massimo Tommasino, chiedendo di
avviare le procedure per l'attribuzione dell'incarico di direttore
scientifico del medesimo istituto, per l'effetto vacante;
Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del
direttore scientifico dell'IRCCS Istituto tumori «Giovanni Paolo II»
di Bari;

Decreta:


Art. 1


Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande


1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla
direzione scientifica dell'IRCCS pubblico Istituto tumori «Giovanni
Paolo II» di Bari, riconosciuto per la disciplina di «oncologia»,
rivolta a candidati in possesso di documentata produzione scientifica
internazionale di alto profilo, esperienza e capacita' manageriali,
specifica capacita' di organizzazione della ricerca e di lavoro di
equipe, nonche' comprovate relazioni scientifiche nazionali e
internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e
compilando e sottoscrivendo, con firma digitale, il modulo
disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attivita' di compilazione e invio della
domanda per via telematica, il candidato ricevera' un messaggio di
posta elettronica di conferma dell'avvenuta acquisizione della
domanda.
4. La modifica della domanda potra' essere effettuata fino alla
scadenza del termine di presentazione di cui al comma 2;
l'applicazione informatica consente di modificare i dati gia'
inseriti; allo scadere del termine predetto l'applicazione non
permettera' piu' alcun accesso al modulo elettronico di
compilazione/invio delle domande.
5. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.

                               Art. 2 


Requisiti generali di ammissione


1. Possono partecipare alla presente selezione coloro che
possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo CE 2
maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con
titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in
area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
c) comprovate capacita' scientifiche e manageriali;
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero, gli
estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati
dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione
alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti
o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche'
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale.

                               Art. 3 


Documentazione da presentare


1. Il candidato dovra' presentare la seguente documentazione
inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell'attivita'
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o
presso istituzioni pubbliche;
b) documentazione inerente la produzione scientifica, con
indicazione dell'impact factor in posizione di rilievo (1°, 2° o
ultimo autore) nelle venti pubblicazioni degli ultimi dieci anni,
selezionate dal candidato con particolare riferimento all'area di
riconoscimento dell'IRCCS;
c) documentazione inerente la continuita' della produzione
scientifica degli ultimi dieci anni, comprensiva dell'impact factor e
citation index;
d) documentazione inerente la capacita' manageriale, con
indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli
ultimi dieci anni, della posizione di coordinamento/responsabilita'
di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi dieci anni (quali
incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, di
unita' complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di
materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso,
cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti
patogeni), di registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di
facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per
qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali,
di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate
dall'istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di
sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di obiettivi, modalita'
di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) documentazione inerente l'attivita' di collaborazione con
gruppi di ricerca nazionali ed esteri e, in particolare, il
coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di
ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, le
partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l'attivita' di
ricerca traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

                               Art. 4 


Nomina della commissione


1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, verra' nominata, con
decreto del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti della commissione di cui al comma
1 saranno resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto di
nomina sul portale del Ministero della salute
(http://www.salute.gov.it/).
3. La commissione di valutazione potra' accedere alla
documentazione inviata dai candidati attraverso il sito
http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l'utilizzazione di username
e password.

                               Art. 5 


Criteri e modalita' di valutazione della commissione


1. Le domande saranno esaminate dalla commissione di valutazione
che individuera', in ordine alfabetico, una terna di candidati,
esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata
inclusione nella terna. Detta terna sara' sottoposta alle valutazioni
del Ministro della salute per la nomina del candidato prescelto,
sentito il Presidente della regione interessata.
2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei
candidati, utilizzera' criteri specifici predefiniti, allegati al
presente bando, quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potra'
effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.

                               Art. 6 


Conferimento dell'incarico


1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed
e' conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del
candidato prescelto nell'ambito della terna individuata dalla
commissione di valutazione.
2. Il trattamento economico e' definito nel contratto individuale
che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

                               Art. 7 


Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' e
incompatibilita'


1. Il candidato prescelto, all'atto del conferimento
dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause
di inconferibilita' e di incompatibilita' di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

                               Art. 8 


Oneri


1. Ai componenti della commissione di cui all'art. 4, non
residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I
predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai
dirigenti di prima fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28
dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Le spese relative
al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione
restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti
della commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00,
graveranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento -
compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le
indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri
estranei all'amministrazione della salute - di consigli, comitati e
commissioni in materia di ricerca medica», nell'ambito della Missione
«Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca per il settore della
sanita' pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca
e dell'innovazione in sanita'», allocato nello stato di previsione
della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2020.

                               Art. 9 


Trattamento dei dati personali


1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale
della ricerca e dell'innovazione in sanita' - Ufficio II - e trattati
per le finalita' di gestione della procedura ai sensi e per gli
effetti del regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento
europeo e del Consiglio, attuato con decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 19 gennaio 2023

Il Ministro: Schillaci

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