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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta
sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale
dell'Arma dei carabinieri.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.68 del 2/9/2003 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 03E04537 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 2/10/2003 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e
riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di stato, agli Agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri, modificato con decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
Vista la direttiva tecnica 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della
sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in
applicazione dell'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di
merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso per la nomina di
ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri, compreso nel piano dei reclutamenti del personale
militare predisposto per l'anno 2004;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza
dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di
partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le
esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di
conclusione della procedura concorsuale,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri, con riserva di ventisette posti a
favore degli appartenenti al ruolo ispettori nella qualifica e nei
gradi di luogotenente, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e di diciotto posti a
favore degli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei
carabinieri vincolati alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1,
alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, citata nelle premesse.
2. I posti riservati agli appartenenti al ruolo ispettori ed agli
ufficiali in ferma biennale di cui al comma 1, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di
cui all'art. 16.
3. Nel concorso di cui al comma 1 il numero dei posti potra'
subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del
ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma stessa.
4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2004.
Art. 2.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso di cui all'art. 1 prevede:
a) prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) accertamenti sanitari;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera, a scelta del
concorrente tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.
2. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti all'atto dell'approvazione, con
decreto dirigenziale di cui all'art. 16, della graduatoria di merito
del concorso (entro il 30 luglio 2004) dovranno essere risultati
idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel
comma 1.
Art. 3.
Requisiti
1. Al concorso di cui all'art. 1 possono partecipare:
a) gli ufficiali subalterni di complemento in servizio o in
congedo dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 32°
anno di eta' alla data del 31 ottobre 2003 (cioe' siano nati a
partire dal 31 ottobre 1971). Detti ufficiali devono aver ultimato il
servizio di prima nomina alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al
successivo art. 4, comma 1;
b) i luogotenenti, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali
di pubblica sicurezza, i marescialli capi ed i marescialli ordinari
in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano
riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a
«superiore alla media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi
equivalenti e che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, comma
1, il 26° anno di eta' e non vengano a superare alla data del
31 ottobre 2003 il 40° anno di eta' (cioe' siano nati a partire dal
31 ottobre 1963) e che siano in possesso di un titolo di studio
avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita'
oppure di un titolo di studio avente durata quadriennale, integrato
dal corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La
partecipazione al concorso di coloro che abbiano conseguito
all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla
documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito a quelli
sopraindicati.
2. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti massimi di eta' sopraindicati.
3. Tutti i concorrenti devono essere riconosciuti in possesso
della piena idoneita' psicofisica ed attitudinale al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri ed avere una statura non inferiore a metri 1,70.
4. I medesimi devono:
a) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
richieste dall'art. 26 della legge l febbraio 1989, n. 53 e non aver
tenuto i comportamenti previsti dall'art. 17, comma 2, della legge
11 luglio 1978, n. 382, citata nelle premesse, da accertarsi
d'ufficio, con le modalita' previste dalla vigente normativa,
dall'Arma dei carabinieri;
b) non essere imputati per delitti non colposi ovvero
sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' trovarsi in
situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione
dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
c) non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di
servizio, non idonei all'avanzamento ovvero avervi rinunciato.
Art. 4.
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
1. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere:
a) redatte sull'apposito modulo (fac-simile in allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile anche
sul sito web www.carabinieri.it);
b) sottoscritte dagli interessati (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto -
1ª divisione reclutamento ufficiali - 2ª sezione, presso il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a pena di
decadenza, entro i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
2. Gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli
appartenenti al ruolo ispettori dovranno, altresi', presentare copia
della domanda di partecipazione al comando del reparto/ente presso il
quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le
incombenze di cui all'art. 5.
3. I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la
domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi
dati di cui all'allegato A ed inoltrarla, tramite le autorita'
diplomatiche e consolari, entro il medesimo termine. I militari in
servizio, impiegati all'estero, in localita' ove non vi siano le
predette autorita', potranno presentare la domanda al comando di
appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al
predetto centro nazionale di selezione e reclutamento, dopo avervi
apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data
di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte dell'autorita/comando ricevente.
4. Nella domanda i concorrenti, consapevoli delle conseguenze
penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci, dovranno dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita), la residenza ed il codice fiscale e, qualora in servizio,
numero di matricola meccanografica;
b) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
facoltativa (una sola a scelta tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile;
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale. I
concorrenti dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento ed al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - lª divisione reclutamento ufficiali
- 2ª sezione, qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria
che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino
alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo;
g) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
posseduto, con il relativo voto;
h) grado, reparto/ente (se in servizio) o distretto militare di
appartenenza (se in congedo). Gli ufficiali di complemento in congedo
dovranno indicare anche il corso A.U.C. di provenienza e la data di
congedamento;
i) l'eventuale posizione, se ufficiali, di vincolati alla ferma
biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
con l'indicazione della data di decorrenza della ferma;
j) di non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di
servizio, non idonei all'avanzamento, ne' di avervi rinunciato;
k) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritengano
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 11;
l) il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza tra quelli
indicati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del
presente decreto;
m) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, del numero telefonico.
I concorrenti dovranno, altresi', segnalare tempestivamente al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e
concorsi, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a mezzo telegramma
o fax (06/3356.6906) ogni variazione dell'indirizzo che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei
recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Il concorrente, qualora lo desideri, ha facolta' di allegare
alla domanda di partecipazione al concorso ogni atto o documento
ritenuto utile, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad integrazione di quanto
dichiarato relativamente alle lettere g), k) ed l) del precedente
comma 4.
6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere, tramite il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e
spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per
vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda
riportato nel gia' citato allegato A al presente decreto.
Art. 5.
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
1. I comandi che abbiano ricevuto dai concorrenti in servizio
copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno provvedere
a trasmettere al piu' presto possibile, e comunque non oltre il
quindicesimo giorno dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui all'art. 4, al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto
n. 119 - 00191 Roma, i seguenti documenti aggiornati a detta data:
a) copia del libretto personale, copia dello stato di servizio,
attestazione e dichiarazione di completezza, per gli ufficiali;
b) copia della cartella personale, copia del foglio
matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza, per gli
appartenenti al ruolo ispettori.
2. Per i concorrenti che siano ufficiali in congedo la
documentazione di cui alla lettera a), del comma 1 sara' acquisita
d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento ufficio reclutamento e
concorsi.
3. Della suddetta trasmissione dei documenti di cui al comma 1
dovra' essere data notizia, per conoscenza, al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare - 1° reparto - 1ª
divisione reclutamento ufficiali - 2ª sezione.
Art. 6.
Esclusioni
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli,
per la prova orale, per la prova facoltativa di lingua straniera e
per la formazione della graduatoria;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sara' composta
da:
un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
tre ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto per
le prove scritte di cultura generale e di cultura tecnico -
professionale;
un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova
orale;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
di grado non inferiore a capitano o un dipendente civile della
Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale C, con
profilo professionale corrispondente almeno alla posizione C/2,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione del Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b), sara' composta
da:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
4. La commissione del Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera c), sara'
composta da:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente,
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito
selettore attitudinale, membro;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto
all'albo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione
e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 8.
Documenti di riconoscimento
1. Agli accertamenti sanitari ed attitudinali ed alle prove
d'esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' od altro
documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
Art. 9.
Prova di preselezione
1. I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione
ed a cui non sia stata data comunicazione di esclusione dovranno
sostenere una prova di preselezione, di cui all'allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Detta prova
consistera' nella somministrazione di un test comprendente almeno
ottanta domande di cultura generale (argomenti di attualita', storia,
geografia, educazione civica e scienze), di logica deduttiva, di
ragionamento verbale, di conoscenza delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di conoscenza di
una lingua straniera. La prova e' intesa ad accertare la conoscenza
di argomenti di attualita', storia, geografia, educazione civica,
scienze e delle lingua straniera prescelta, nonche' della capacita'
di ragionamento dei concorrenti.
2. Il calendario e la sede della suddetta prova saranno resi noti
con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4ª serie
speciale - del 7 ottobre 2003 con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - del 7 ottobre 2003 tale pubblicazione potra'
essere rinviata ad una data successiva.
3. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora
stabiliti muniti della carta di identita' o di altro documento di
riconoscimento, di cui all'art. 8. I concorrenti assenti al momento
dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso.
4. Per lo svolgimento della prova saranno osservate le
disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione
dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio
2001, citato nelle premesse ed, in quanto applicabili, quelle degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Durante la prova non sara' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
membri della commissione esaminatrice, nonche' portare carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie. La mancata osservanza di tali prescrizioni comportera'
l'esclusione dalla prova con provvedimento della commissione
esaminatrice. Analogamente verra' escluso il concorrente che abbia
copiato, in tutto o in parte, le risposte relative ai test
somministrati.
5. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti nella prova di preselezione verra' formata una
graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a
sostenere le prove successive.
6. I concorrenti classificatisi nei primi seicento posti della
graduatoria di cui al comma 5 e quelli che abbiano eventualmente
riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato al 600° posto
saranno ammessi alle successive prove.
7. I concorrenti che saranno ammessi a sostenere le prove scritte
riceveranno, entro il mese successivo alla data di svolgimento della
prova di preselezione, comunicazione indicante l'esito di detta
prova. I concorrenti che non abbiano ricevuto, nel termine predetto,
tale comunicazione potranno chiedere informazioni sull'esito della
prova di preselezione al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico -
Palazzo Esercito, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma,
tel. 06/4735.5941, ovvero al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/8098.2935 - 06/80982936, oppure
consultando il sito web www.carabinieri.it
> 8. La prova di preselezione di cui al presente articolo non avra'
luogo qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia inferiore a ottocento unita'.
Qualora la prova di preselezione non dovesse aver luogo, il
relativo avviso sara' pubblicato nella gia' indicata Gazzetta
Ufficiale 4a serie speciale - del 7 ottobre 2003 con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 10.
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui all'art. 1 dovranno
sostenere le seguenti prove scritte:
a) una prova scritta di cultura generale;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale.
2. I programmi della seconda prova scritta sono riportati nel
gia' citato allegato B al presente decreto.
3. Dette prove, della durata massima di sei ore, avranno luogo
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento, viale Tor di
Quinto n. 119 - Roma, nei giorni 18 e 19 novembre 2003, con inizio
non prima delle ore 8,30. Eventuali modificazioni della data o della
sede di svolgimento di dette prove saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
7 ottobre 2003 che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, disponibile anche sul sito web
www.carabinieri.it. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - del 7 ottobre 2003 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
4. Nel caso in cui si sia svolta la prova di preselezione di cui
all'art. 9, i concorrenti ammessi a sostenere le prove scritte, come
indicato nel medesimo art. 9, comma 5, riceveranno la relativa
comunicazione.
5. Qualora la prova di preselezione non sia stata svolta, i
concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione ed a cui
non sia stata data comunicazione di esclusione per altra causa,
dovranno presentarsi nella sede ove avranno luogo le prove scritte,
senza attendere alcun preavviso, entro le ore 7,30 di ciascuno dei
giorni indicati nel precedente comma 3, muniti di carta di identita'
o di altro documento di riconoscimento munito di fotografia, in corso
di validita'.
6. Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro
indelebile blu o nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove
saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
8. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13,
14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento delle prove sara'
consentita solola consultazione di dizionari della lingua italiana,
dei codici e delle raccolte di leggi, messi a disposizione
direttamente dalla commissione esaminatrice.
9. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
18/30.
10. I concorrenti che non abbiano superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal
novantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle prove,
al Ministero della difesa - direzione generale per il personale
militare - ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito, via
XX settembre 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941, ovvero al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto - ufficio relazioni
con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/8098.2935 -
06/8098.2936, ovvero consultando il sito web www.carabinieri.it
>
Art. 11.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui
all'art. 7, comma 2, i titoli dei soli concorrenti che abbiano
sostenuto entrambe le prove scritte.
2. La commissione provvedera' alla valutazione dei titoli
assegnando a ciascun concorrente un punteggio, espresso in
trentesimi, fino ad un massimo di 10/30, cosi' ripartito:
a) durata e qualita' del servizio militare prestato, da
valutare in base alla documentazione matricolare e caratteristica:
fino a 6 punti;
b) titolo di studio: fino a 2 punti;
c) eventuali altri titoli e benemerenze: fino a 2 punti.
3. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e, qualora non
desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica,
dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda.
Art. 12.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, a cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
all'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio militare quali
ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneita' sanitaria dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e
con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione
dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio
2001, entrambi citati nelle premesse.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
- salvo giustificato motivo da documentare entro il giorno di
presentazione - nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti per gli
accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso.
4. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che sara' comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso.
Art. 13.
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti giudicati fisicamente idonei saranno sottoposti
ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dell'Arma
dei carabinieri in servizio permanente da parte della commissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c).
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
piu' volte citato provvedimento dirigenziale del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
- salvo giustificato motivo da documentare entro il giorno di
presentazione - nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti per gli
accertamenti attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso.
4. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso.
Art. 14.
Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, agli accertamenti sanitari ed
attitudinali.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia'
citato allegato B al presente decreto, avra' luogo nella sede e nei
giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera
raccomandata o telegramma.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 18/30.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il giorno stesso della prova, sara' valutato dalla commissione ai
fini della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio reclutamento e concorsi richiesta di
riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/3356.6906) entro il
giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del motivo dell'assenza.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato B al presente decreto. I concorrenti che non
intendessero sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla.
6. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata una
votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio, utile per la formazione della graduatoria di cui
al successivo art. 16:
da 18 a 20,999 = 0,25;
da 21 a 23,999 = 0,50;
da 24 a 26,999 = 0,75;
da 27 a 30,000 = 1,00.
Art. 15.
L i c e n z a
1. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dall'art. 2, comma 1, del
presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il
rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte.
Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed
accertamenti, sono a carico dei concorrenti medesimi che potranno
rivolgersi ai Comandi carabinieri, per ottenere il rilascio dello
scontrino per fruire dell'agevolazione ferroviaria prevista (sconto
del 10%).
Art. 16.
Graduatoria
1. I concorrenti che risulteranno idonei in ciascuna delle prove
ed accertamenti di cui all'art. 2, comma 1, saranno iscritti nella
graduatoria di merito che sara' formata dalla commissione
esaminatrice in base alla somma:
dei voti riportati nelle due prove scritte;
del voto riportato nella prova orale;
dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera;
del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui
all'art. 11.
2. Nel formare la graduatoria del concorso la commissione
esaminatrice terra' conto delle riserve di posti previste per gli
appartenenti al ruolo degli ispettori e per gli ufficiali di
complemento vincolati alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande alla ferma biennale di cui all'art. 37
della legge 20 settembre 1980, n. 574.
I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari saranno
devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti secondo
l'ordine della graduatoria di merito del concorso.
Detta graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, a parita' di
merito si applicheranno, in sede di approvazione della graduatoria di
merito, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per
l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza
e' riportato nel gia' citato allegato C al presente decreto.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 17.
N o m i n a
1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 16
saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati
vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo
nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta
nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente
esecutivo e con anzianita' relativa secondo l'ordine della
graduatoria del concorso.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e saranno ammessi a frequentare un
corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi.
3. All'atto della presentazione i vincitori, qualora non gia' in
servizio permanente, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la
quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi dell'art. 10,
comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata
sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina.
4. Al superamento del corso applicativo gli ufficiali che abbiano
contratto la ferma di cui al precedente comma 3, hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da
espletare.
5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine della
graduatoria finale del corso stesso.
6. Nei confronti dei sottotenenti che non supereranno il corso
applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed i medesimi:
a) se provenienti dal ruolo degli ispettori, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, saranno
collocati in congedo.
Art. 18.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 17, comma 2, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 1
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto n. 119 -
00191 Roma, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri, responsabile del trattamento. Titolare del
trattamento e' il direttore generale della direzione generale per il
personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2003
Ten. gen.: D'Arrigo
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