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COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantaquattro posti di funzionario dell'area della promozione
culturale, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.56 del 17/7/2018
Ente:COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
Località:Nazionale
Codice atto:18E06916
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:44
Scadenza:31/8/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative
speciali riguardanti l'Ordinamento dell'amministrazione degli Affari
esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto in particolare l'art. 22, comma 15, del citato decreto
legislativo, relativo alla facolta', in capo alle pubbliche
amministrazioni per il triennio 2018-2020 di valorizzare le
professionalita' interne attraverso procedure selettive per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, e che dette
procedure determinano la corrispondente riduzione della percentuale
di riserva di posti destinata al personale interno di cui all'art. 52
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, facolta' di cui il
Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale
intendera' avvalersi;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernente la riforma
degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiana all'estero;
Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1995, n. 392 recante
il regolamento sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione
finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di
cultura all'estero;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri e della
Cooperazione internazionale;
Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292, con
il quale e' stato adottato il regolamento recante la disciplina per
il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale,
area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di
«addetto/coordinatore linguistico», oggi area funzionale terza,
fascia retributiva 1, profilo professionale di «funzionario dell'area
della promozione culturale»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare
riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2,
concernenti le quote d'obbligo occupazionale a favore delle suddette
categorie protette;
Atteso che dal «Prospetto informativo disabili», riferito al 31
dicembre 2017, riepilogativo della situazione occupazionale rispetto
agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente
alle altre categorie protette la quota di riserva di cui all'art. 18,
comma 2, della citata legge n. 68/1999 risulta coperta;
Atteso che, in base al richiamato «Prospetto informativo
disabili», la quota di riserva di cui all'art. 3 della citata legge
n. 68/1999 risulta scoperta, ferma restando la programmazione
prevista dalla Convenzione tra il Maeci e la Citta' metropolitana di
Roma Capitale, «S.I.L.D. - Servizio inserimento lavorativo disabili»,
stipulata ai sensi dell'art. 11 della citata legge in data 28
settembre 2016 relativamente al triennio 2017-2019;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in
particolare gli articoli 24, comma 1 e 62 che modificano l'art. 52
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
relativo alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.;
Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non si puo'
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 recante «Regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazione tra classi
delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree
di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 ed, in particolare, la tabella 1
relativa ai «Raggruppamenti dei corsi di studio per Area
disciplinare».
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in
particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a
qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato
dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97 in materia di riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre
1994, n. 604, «regolamento recante norme per la disciplina delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis e di
mobilita' di cui all'art. 30 del sopracitato decreto legislativo n.
165/2001, concernente disposizioni in materia di mobilita' del
personale delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
luglio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Serie generale n. 232 del 3 ottobre 2013 concernente la
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della
carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree
prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri e della
Cooperazione internazionale;
Constatata l'effettiva e concreta disponibilita' dei posti in
organico nel profilo di funzionario dell'area della promozione
culturale, terza area, fascia retributiva 1;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3,
dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo»;
Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di
istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione del
Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam),
composta dai rappresentanti del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, e del Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con
il Ministro per l'economia e il Ministro dell'interno che nomina la
Commissione interministeriale Ripam e ne definisce le competenze;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995 n. 104, che al comma 1 dell'art. 18, prevede che
il Centro di formazione studi - Formez - subentra nei rapporti attivi
e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (Ripam);
Considerato che per l'espletamento della fase preselettiva e
selettiva, sia scritta sia orale, la Commissione interministeriale
Ripam, ferme restando le competenze della commissione esaminatrice,
potra' avvalersi di Formez PA;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
aprile 2017, recante «Autorizzazione ad assumere unita' di personale,
ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi
dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in
favore di varie amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Serie generale n. 124 del 30 maggio 2017, con il quale il Ministero
degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e' stato
autorizzato a bandire un concorso pubblico per la copertura
di quarantaquattro posti di funzionario dell'area della promozione
culturale, terza area funzionale, fascia retributiva «F1»;
Visto il decreto ministeriale 5115/277/BIS del 4 maggio 2018 con
il quale il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione
internazionale ha delegato alla Commissione interministeriale Ripam
l'organizzazione e la gestione di concorsi, per titoli ed esami, per
il reclutamento di complessive duecentoventuno unita' di personale di
ruolo, di cui quarantaquattro con profilo «funzionario per l'area
della promozione culturale», nel rispetto degli indirizzi dettati
dall'amministrazione delegante;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n 205, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2018-20»;
Vista la Convenzione per l'attuazione del progetto Maeci - Ripam
sottoscritta in data 9 maggio 2018 tra il Maeci e il Formez PA;
Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227 recante «Disposizioni
concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e
la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni
internazionali»
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014,
n. 103, recante il «Regolamento recante disciplina dell'elenco dei
funzionari internazionali di cittadinanza italiana»;
Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto «Ministeri» per il biennio economico
2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il Contratto collettivo
integrativo del personale del Ministero degli affari esteri e della
Cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018;

Delibera:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di quarantaquattro unita' di personale non dirigenziale
da inquadrare nel profilo di funzionario per l'area della promozione
culturale, terza area funzionale, fascia retributiva F1, del
Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale
(Codice concorso: Maeci/APC).
2. Ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti messi
a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con
contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di Cultura
all'estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando.
3. Ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in
ferma breve di durata di tre o piu' anni o in ferma prefissata di uno
o quattro anni delle tre forze armate, congedati senza demerito anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso
dei requisiti previsti dal bando.
4. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 si
tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata
nelle premesse.
5. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il 10 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale di ruolo in servizio al Maeci in possesso dei requisiti
previsti dal successivo art. 2;
6. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale
di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50 per
cento. La predetta percentuale e' prioritariamente destinata alle
quote di riserva obbligatoria, in proporzione alle diverse
percentuali previste dalla legge, e in subordine alla quota di
riserva facoltativa.
7. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto
Ripam svolge i compiti di cui all'art. 2 del decreto
interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della
commissione esaminatrice. Il concorso sara' espletato in base alle
procedure indicate nel bando.
8. Per l'espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia
scritta sia orale, la Commissione interministeriale Ripam, ferme
restando le competenze della commissione esaminatrice, si avvarra'
del Formez PA.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ai 18 anni;
c) laurea (L) o laurea magistrale (LM) nell'area
umanistico-sociale o scientifico-tecnologica conseguite ai sensi del
decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (allegato 1); laurea (L) o laurea
specialistica (LS) conseguite ai sensi del decreto 3 novembre 1999,
n.509, ad esse equiparate sulla base degli allegati 2 e 3; diploma di
laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, equiparato sulla base
di quanto stabilito all'allegato 3; titoli stranieri equiparati o
equipollenti.
In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di
equiparazione o equipollenza e' cura del candidato specificarne gli
estremi nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli sopra
citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti
equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo
accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi
alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato
equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in
attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia
gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo' essere
attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva ove superata e
l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena
d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali;
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo professionale di funzionario per la promozione culturale, sia
presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese
quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,
in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge
o dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti;
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso, di cui all'art. 3 comma 1 del presente bando,
nonche' al momento dell'assunzione al Ministero degli affari esteri e
della Cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 15.

                               Art. 3 

Presentazione delle domande - Termine e modalita'

1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per
via telematica, compilando il modulo on-line all'indirizzo internet
http://ripam.formez.it La compilazione e l'invio on-line della
domanda devono essere completati entro le ore 24 del
quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico e
comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine
della registrazione. Allo scadere del termine utile per la sua
presentazione, il sistema non permette piu' l'accesso e l'invio del
modulo elettronico. Qualora il termine di invio on-line della domanda
cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per la partecipazione al concorso, prima di compilare il suddetto
modulo elettronico, all'interno del quale dovranno essere riportati
gli estremi della relativa ricevuta di pagamento, dovra' essere
effettuato, a pena di esclusione, il versamento del contributo di
ammissione al concorso di € 10,00 (dieci/00 euro) sul C.C.P. n.
1008403527 (codice IBAN IT 02 Y 07601 03200001008403527) intestato a
Formez PA - Ripam, viale Carlo Marx n.15 00137 Roma, con
specificazione della Causale «Concorso Maeci/APC)».
2. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi delle norme sull'autocertificazione
(articoli 46, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile
e' stato trascritto l'atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il codice fiscale;
d) il comune e l'indirizzo di residenza con l'esatta
indicazione del codice di avviamento postale, l'indirizzo di posta
elettronica certificata nonche' il recapito telefonico;
e) il godimento dei diritti politici;
f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
h) il titolo di studio di accesso di cui e' in possesso ai fini
della partecipazione alla presente selezione, specificando presso
quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e
precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata;
i) di procedere, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso;
k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione
della riserva di cui all'art. 1, commi 2, 3 4 e 5 di questo bando.
Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e della
Cooperazione internazionale devono inoltre specificare la sede e il
periodo di servizio;
l) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel
successivo art. 9, comma 1, lettera b), in cui intende sostenere la
prova obbligatoria scritta;
m) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo e portoghese) in cui intende
sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera
c);
n) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle
indicate nel successivo art. 11, comma 1, in cui intende sostenere
prove facoltative orali;
o) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei quali
e' eventualmente in possesso;
p) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui
allegato 4
q) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio
all'estero alle dipendenze del Ministero affari esteri e della
Cooperazione internazionale e di essere disposto a trasferirsi in
qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare
servizio.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
al termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella
domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in
considerazione. La Commissione interministeriale Ripam si riserva di
accertarne la sussistenza.
4. Il candidato dichiara inoltre di essere in possesso
dell'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di funzionario per
la promozione culturale sia presso l'Amministrazione centrale che in
sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio,
costituisce requisito per l'ammissione al concorso.
5. Il candidato diversamente abile indica nell'apposito spazio
disponibile nel modulo elettronico della domanda di partecipazione la
propria condizione e specifica l'ausilio e/o i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. La
disabilita' andra' in ogni caso opportunamente documentata ed
esplicitata mediante la dichiarazione resa dalla Commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. La suddetta dichiarazione dovra' contenere esplicito
riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione
delle procedure preselettive e selettive. La concessione e
l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del
tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap, dovra' essere inoltrata a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i
10 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della
domanda unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che
si rendera' automaticamente disponibile on-line e con il quale si
autorizza il Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato
inoltro di tale documentazione non consentira' al Formez PA di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. E' fatto comunque salvo
il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di
svolgere l'attivita' di funzionario per la promozione culturale sia
presso la sede centrale del Ministero degli affari esteri e della
Cooperazione internazionale che in sedi estere, e in particolare in
quelle con caratteristiche di disagio. Eventuali gravi limitazioni
fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista
al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di
ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con
certificazione medica, che sara' valutata dalla competente
commissione la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
6. Il candidato deve, altresi', indicare nella domanda se si
trova nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 ai fini dell'esonero dalla prova preselettiva.
7. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di
partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle
di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non
sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La
mancata esclusione dal test di preselezione (art. 6) e dalle prove
scritte (art. 9, comma 1) non costituisce, in ogni caso, garanzia
della regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di
partecipazione al concorso.
8. La Commissione interministeriale Ripam non e' responsabile in
caso di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto
a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o
forza maggiore.
9. La Commissione interministeriale Ripam si riserva di
effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese dal candidato mediante il sistema «step-one». Qualora il
controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni il
candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ogni comunicazione ufficiale non
espressamente prevista dal presente bando avverra' a mezzo posta
elettronica certificata, in ossequio alle previsioni del Codice
dell'amministrazione digitale (CAD).
10. All'atto della presentazione a sostenere le prove
preselettive, di cui al successivo art. 6, i candidati dovranno
sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la
propria responsabilita', la veridicita' di quanto indicato nel format
telematico del Formez PA utilizzato per la trasmissione on-line della
domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 4 

Esclusione dal concorso

1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
2. La Commissione interministeriale Ripam dispone in ogni
momento, con provvedimento motivato, anche successivamente
all'espletamento delle prove, l'esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti, ovvero per la mancata o incompleta
presentazione della documentazione prevista, nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

1. La Commissione interministeriale Ripam nomina la commissione
esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni. La commissione esaminatrice e'
competente per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 e per
l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi
articoli 6, 8, 9 e 10. Essa e' composta da un consigliere di Stato
oppure da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente
qualifica, o da un dirigente generale o equiparato, anche a riposo,
con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto
del concorso.
2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri
aggiunti per particolari discipline, incluse le lingue.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario di qualifica non inferiore alla Terza area.

                               Art. 6 

Preselezione

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione lo renda
opportuno, le prove di esame sono precedute da un test di
preselezione. La prova preselettiva e' intesa a verificare la
preparazione di base sulle materie del concorso e le attitudini del
candidato alle funzioni proprie del profilo professionale di
funzionario per la promozione culturale, nonche' ad accertare la
capacita' di logicita' del ragionamento.
La prova, della durata di cinquanta minuti, si articola in
settanta domande a risposta multipla, di cui una sola giusta, e a
correzione informatizzata sulle seguenti materie, ivi inclusi i
quesiti per l'accertamento della capacita' di logicita' del
ragionamento:
patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e
del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e
dello spettacolo;
lingua inglese;
elementi di diritto amministrativo;
elementi di contabilita' dello Stato;
elementi di economia e gestione delle imprese culturali.
2. I quesiti della prova preselettiva, selezionati dalla banca
dati dei test Ripam secondo i criteri forniti dalla commissione
esaminatrice, saranno resi disponibili on-line sul sito
http://ripam.formez.it, almeno venti giorni prima dello svolgimento
delle prove. Per l'espletamento della preselezione la Commissione
interministeriale Ripam, per il tramite di Formez PA, potra'
avvalersi anche di enti o societa' specializzate in selezione del
personale.
3. Per la valutazione delle domande a risposta multipla si
adotteranno i seguenti punteggi:
1 punto per ogni risposta esatta;
-0,33 punti per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta omessa o per la quale siano state
marcate due o piu' opzioni.
4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi trecento (300)
candidati classificatisi nel test di preselezione, purche' soddisfino
i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati
eventualmente classificatisi al trecentesimo posto con pari punteggio
sono tutti ammessi alle prove scritte.
5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

                               Art. 7 

Titoli

1. La valutazione degli eventuali titoli aggiuntivi dichiarati
dai candidati nella domanda di partecipazione alle prove concorsuali
e' effettuata dopo le prove scritte di cui al successivo art. 9 e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, sulla
base della documentazione inviata dal candidato.
2. La commissione esaminatrice, verificando la congruenza della
documentazione inviata dal candidato con quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione, puo' assegnare complessivamente fino a
otto centesimi per i seguenti titoli:
a) laurea, diploma di laurea, laurea specialistica/magistrale
in una delle classi corrispondenti a quelle stabilite ai sensi
dell'art. 2, comma 1, punto c), qualora non si tratti del titolo di
accesso presentato ai fini della partecipazione alla presente
selezione: fino a due centesimi;
b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR),
master universitari di primo e secondo livello, di cui all'art. 3 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree collegate alle classi di
laurea specialistica/magistrale sopra indicate: fino a due centesimi;
c) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione
culturale: fino a due centesimi;
d) comprovata attivita' lavorativa a livello di funzionario
svolta presso le organizzazioni internazionali (per un periodo pari
all'effettivo servizio prestato, anche non continuativo, per almeno
due anni. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini
italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione
internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo
indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il
possesso di titoli di studio di livello universitario): fino a due
centesimi.
3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati risultati idonei alle
prove di esame.
4. I titoli di cui al comma 2 devono essere posseduti alla
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di
partecipazione di cui all'art. 3.
5. Non sono valutabili i titoli utili a determinare il possesso
dei requisiti di accesso.

                               Art. 8 

Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una
prova orale, come da allegato programma che fa parte integrante del
presente bando (allegato 5). Esse tendono ad accertare la
preparazione culturale, la maturita' e le attitudini operative del
candidato.
2. I punteggi sono espressi in centesimi.

                               Art. 9 

Prove scritte

1. Le prove d'esame scritte consistono in:
a) una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte
del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare
dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico,
artistico, musicale e dello spettacolo;
b) un tema su un argomento di attualita' internazionale nella
lingua straniera prescelta dal candidato tra francese, inglese,
spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese, inteso ad accertare
l'ottima conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta.
Per tale prova e' consentito l'uso del dizionario bilingue.
2. I candidati dispongono di cinque ore per svolgere la
composizione sul patrimonio culturale italiano e di tre ore per
svolgere il tema in lingua straniera.
3. Alla prova d'esame orale sono ammessi i candidati che hanno
riportato un punteggio di almeno settanta centesimi (70/100) in
ciascuna delle prove scritte.
4. La commissione esaminatrice non procede alla valutazione delle
prove dei candidati che non abbiano svolto tutte le prove scritte.
5. I candidati ammessi a sostenere le prove scritte si impegnano,
entro la data di inizio delle prove stesse, a presentare al Formez PA
la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovanti il possesso dei titoli di cui agli articoli 2 e 7,
seguendo le apposite indicazioni pubblicate sul sito
http://ripam.formez.it unitamente al diario delle prove di cui al
successivo art. 13.

                               Art. 10 

Prova orale

1. La prova d'esame orale verte sulle seguenti discipline:
a) patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento
e del Novecento, nei campi letterario, storico, scientifico,
artistico, musicale e dello spettacolo;
b) lingua inglese: conversazione e traduzione all'impronta di
brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua
straniera in italiano;
c) lingua a scelta tra francese, spagnola, tedesca, araba,
russa e portoghese (la stessa nella quale si e' sostenuta la prova
scritta oppure una a scelta tra queste se si e' svolta la prova
scritta in lingua inglese): conversazione e traduzione all'impronta
di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua
straniera in italiano;
d) elementi di diritto amministrativo;
e) elementi di contabilita' dello Stato;
f) elementi di economia e gestione delle imprese culturali.
2. Nel corso della prova d'esame orale ha inoltre luogo una prova
di informatica.
3. Per superare la prova d'esame orale e' necessario conseguire
una votazione di almeno settanta centesimi (70/100).
4. Prima dell'avvio della prova orale la commissione
esaminatrice, sulla base della documentazione presentata dai
candidati entro la data di svolgimento delle prove scritte, validera'
ed autorizzera' la pubblicazione dei punteggi dei titoli di cui
all'art. 7, dei soli candidati idonei.
5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati nella giornata, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno nella prova orale. L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo
della sede d'esame.

                               Art. 11 

Prove facoltative di lingua straniera

1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere prove facoltative orali in una o piu'
delle seguenti lingue: araba, cinese, francese, giapponese, hindi,
persiana, portoghese, spagnola, tedesca, russa, a eccezione delle
lingue prescelte per i colloqui di cui al precedente art. 10, comma
1, lettere b) e c).
2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a
1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,9
centesimi.
3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge
alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che il
candidato sia risultato idoneo secondo le modalita' di cui al
precedente art. 10, comma 3.

                               Art. 12 

Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di
merito

1. La votazione complessiva delle prove d'esame e' determinata
dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, di
cui al precedente art. 9, e della votazione ottenuta nella prova
orale, di cui al precedente art. 10. Al voto della prova d'esame
orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove
facoltative di lingua di cui al precedente art. 11.
2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione, come gia'
specificato all'art. 6, comma 5, non ha valore ai fini della
votazione complessiva.
3. La graduatoria finale di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato, a cui si aggiungono i
centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.

                               Art. 13 

Modalita' e calendario delle prove d'esame

1. I candidati si presentano alla prova preselettiva e alle prove
d'esame muniti di documento di riconoscimento valido e di penna a
inchiostro nero o blu. I candidati non possono introdurre nella sede
degli esami, pena l'esclusione dalle prove concorsuali, telefoni
cellulari, palmari, tablet, supporti informatici, dispositivi
elettronici di qualunque genere, carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o
simili.
2. Il Formez PA adotta le misure necessarie a impedire l'uso di
materiale non autorizzato da parte dei candidati.
3. La sede, il giorno e l'orario in cui avra' luogo il test di
preselezione sono resi noti con avviso pubblicato sul sito internet
http://ripam.formez.it almeno venti giorni prima dello svolgimento
della prova. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli
effetti. Pertanto coloro che non hanno avuto comunicazione
dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi
nella sede, nel giorno e nell'ora resi noti sul sito internet
sopraindicato. Di tale pubblicazione e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 18 settembre 2018.
4. Sul sito internet http://ripam.formez.it e' pubblicato il
calendario di svolgimento delle prove scritte ed e' resa nota la data
di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenerle con
almeno quindici giorni di preavviso. Tali pubblicazioni hanno valore
di notifica a tutti gli effetti. Nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - IV Serie speciale «Concorsi ed esami» del 9 novembre
2018 e' data notizia della summenzionata pubblicazione.
5. L'assenza dalle prove, ancorche' dovuta a cause di forza
maggiore, comporta l'esclusione dal concorso quale che ne sia la
causa.
6. Qualora per motivi organizzativi alla data di cui ai punti 3 e
4 non sia possibile stabilire il calendario degli esami, sul sito
internet http://ripam.formez.it e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - IV Serie speciale «Concorsi ed esami» di cui ai medesimi
punti 3 e 4 e' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione
della data delle prove.
7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, di
cui al precedente art. 10, l'avviso per la presentazione al colloquio
stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data
in cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi'
l'indicazione del punteggio riportato dall'interessato in ciascuna
delle prove scritte e l'eventuale punteggio ottenuto per la
valutazione dei titoli di cui all'art. 7. Le sedute delle prove orali
si svolgono in un'aula aperta al pubblico.

                               Art. 14 

Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

1. Il Direttore generale per le risorse e l'innovazione del
Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale,
vista la graduatoria finale elaborata dalla commissione esaminatrice
secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da
ciascun candidato ai sensi dell'art. 12, validata e trasmessa dalla
Commissione interministeriale Ripam, e riconosciuta la regolarita'
del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nell'area
funzionale Terza, fascia retributiva 1, profilo professionale
«funzionario per la promozione culturale», la graduatoria finale di
merito dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame. Con il
medesimo provvedimento il Direttore generale per le risorse e
l'innovazione dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle riserve di
posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni (allegato 4).
2. La graduatoria di merito, nonche' quella dei vincitori del
concorso, sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero
degli affari esteri e della Cooperazione internazionale. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito http://ripam.formez.it

                               Art. 15 

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato ad
assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio ai
sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, nell'area terza, fascia retributiva 1,
funzionario dell'area della promozione culturale del Ministero degli
affari esteri e della Cooperazione internazionale.
2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti, il vincitore presenta al Ministero degli affari esteri e
della Cooperazione internazionale, al momento dell'assunzione in via
provvisoria, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che
gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno
subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Amministrazione procede a
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. Il vincitore
presenta, inoltre, una dichiarazione circa l'insussistenza di
situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e
integrazioni.
3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego.
4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. In caso
di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione
di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non
vincitori in ordine di graduatoria.

                               Art. 16 

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente, in archivi informatici/cartacei per
i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione
Ripam e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure
selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez PA, con sede
legale e amministrativa in viale Marx n. 15, 00137 Roma; il
Responsabile del trattamento e' il Dirigente dell'«Area Obiettivo
Ripam». Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla
procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della
procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere del Garante per la protezione dei dati
personali. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito
alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle forme
previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali
delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo.
8. L'interessato potra' esercitare i diritti previsti dall'art. 7
del decreto legislativo n. 196/03 ed in particolare ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
dell'origine dei dati personali, delle modalita' del trattamento,
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici, nonche' l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta.

                               Art. 17 

Accesso agli atti

1. I candidati al procedimento di cui al presente bando di
concorso possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno le prove scritte sara'
consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on-line»
disponibile sul sito http://ripam.formez.it e previa attribuzione di
password personale riservata, l'accesso per via telematica agli atti
concorsuali relativi ai propri elaborati. Il Formez PA a quanti
faranno richiesta di visione degli atti, una volta accertato il fine
della richiesta e la sussistenza di un interesse oggettivo per la
tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti verificandone
i requisiti di ragionevolezza, garantira' l'esercizio del diritto
richiesto compatibilmente con la necessita' di garantire il rispetto
dei tempi previsti dalla procedura concorsuale.
3. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura concorsuale.
4. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, il
candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di
accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal Formez
PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

                               Art. 18 

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le
disposizioni del decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292 e,
in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei
concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni,
nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute
nell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 20 giugno 2018

Per il Dipartimento
della funzione pubblica
Barila'

Per il Ministero
dell'economia e delle finanze
Castaldi

Per il Ministero
dell'interno
Perrotta


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