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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali piloti di
complemento del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica -
specialita' piloti - ad un corso di pilotaggio aereo.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.35 del 5/5/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E4359 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 4/6/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante, tra l'altro,
norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la direttiva n. 48 edizione 1998, del Comando Generale
delle Scuole dell'Aeronautica militare, concernente la valutazione
attitudinale e comportamentale dei candidati allievi ufficiali in
servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale dell'Arma
aeronautica;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale
femminile nei ruoli delle Forze armate deve avere luogo a partire
dall'anno 2000;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente la definizione dei ruoli
dell'Aeronautica militare nei quali avverra' nell'anno 2000 il
reclutamento di personale femminile e delle rispettive aliquote
percentuali massime di detto personale che potra' essere immesso nei
ruoli medesimi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, recante modificazioni al succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, concernente il
regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5,
della gia' citata legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2000, recante
integrazioni al sopracitato decreto ministeriale 18 aprile 2000,
concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di
navigazione aerea;
Vista la programmazione triennale scorrevole anni 2000-2002 delle
assunzioni di personale dell'Aeronautica militare;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere che tutti i concorrenti che
abbiano prodotto domanda di partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto vengano sottoposti ad una prova di preselezione e
che l'ammissione ai prescritti accertamenti sanitari di un numero di
concorrenti non superiore a cinque volte quello dei posti messi a
concorso offra adeguata garanzia di selezione;
Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di
concorrenti di sesso femminile da immettere nel ruolo naviganti
speciale dell'Arma aeronautica specialita' piloti, definita per
l'anno 2000 nel succitato decreto ministeriale 9 febbraio 2000, e'
opportuno prevedere che tra i concorrenti da ammettere al termine
della prova di preselezione ai prescritti accertamenti sanitari nel
numero sopraindicato quelli di sesso femminile non superino detta
aliquota massima;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso per l'ammissione di 60 (sessanta)
allievi ufficiali piloti di complemento del ruolo naviganti speciale
dell'Arma aeronautica - specialita' piloti - ad un corso di
pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12.
2. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso
maschile, anche se alle armi, che di sesso femminile. Tuttavia, il
numero massimo di posti disponibili per i concorrenti di sesso
femminile, calcolato in base all'aliquota percentuale fissata dal
decreto ministeriale 9 febbraio 2000, citato nelle premesse, e' 12
(dodici).
Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi al corso di pilotaggio aereo in numero superiore a
quello indicato.
3. L'Amministrazione si riserva la facolta' di sospendere o
rinviare il concorso in qualunque momento, nonche' di modificare,
fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero
dei posti a concorso, per sopravvenute esigenze della Forza armata.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo
1 concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile, che:
a) alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventitreesimo, se
concorrenti di sesso maschile, il ventiseiesimo, se concorrenti di
sesso femminile;
b) siano celibi/nubili o vedovi/e e, comunque, senza prole;
c) siano in possesso della cittadinanza italiana;
d) godano dei diritti civili e politici;
e) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, o del
genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore,
a contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;
f) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari oppure di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'accesso all'Universita' dall'articolo 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione
al concorso, i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, ai titoli di studio conseguiti in Italia.
A tal fine i concorrenti dovranno presentare unitamente alla
domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di
equipollenza rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta,
ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
g) non siano stati destituiti, dispensati o decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' siano stati
dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle
Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;
h) non siano stati dimessi da corsi per allievi piloti o
navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato
perche' giudicati non idonei a proseguire i corsi stessi per mancanza
di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi
psico-fisici;
i) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore
a m. 1,90.
l) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non siano stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. L'ammissione al corso e' subordinata al possesso
dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale prescritta dalla normativa
in vigore per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi
ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare, da
accertarsi secondo le modalita' di cui agli articoli 7 e 8 del
presente decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione al corso dei
vincitori, nonche' la nomina di cui al successivo articolo 10, comma
2, sono inoltre subordinate all'accertamento, anche postumo, del
possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella Magistratura, da accertarsi con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 3
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicato al
successivo articolo 3. Tutti i requisiti, inoltre, salvo quello di
cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti sino
alla ammissione al corso, per la durata dello stesso e fino alla
nomina a sottotenente di complemento.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso, che costituisce
anche atto di impegno a contrarre, in caso di vincita del concorso,
la ferma di anni dodici, dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato in
allegato "A" (potra' essere utilizzata anche la copia fotostatica del
modello), ed integrata, per i minorenni, dall'atto di assenso
riportato nell'allegato "B", che costituiscono parte integrante del
presente decreto, osservando le istruzioni riportate sui medesimi. Il
concorrente dovra' aver cura di conservare copia della domanda, da
esibire all'atto della presentazione alla prova di preselezione, come
indicato nel successivo articolo 6;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - sezione
reclutamento - via Domiziana s.n.c. - 80078 Pozzuoli (NA), con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza,
entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'Ufficio postale accettante. Non saranno, pertanto, prese in
considerazione le domande spedite oltre il termine suindicato.
I concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell'invio
della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal
Comando del Reparto/Ente di appartenenza.
I cittadini italiani residenti all'estero potranno, entro il
medesimo termine, inoltrare la domanda anche tramite le Autorita'
diplomatiche o Consolari e in essa dovranno indicare l'ultima
residenza in Italia e la data di espatrio.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, dovra'
dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome - da riportare con
la stessa dizione dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita,
incluse le virgole e i trattini di separazione degli eventuali doppi
nomi - luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;
b) la residenza (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero
civico);
c) il recapito (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto
obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Comando
dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - sezione reclutamento
- via Domiziana s.n.c. - 80078 Pozzuoli (NA), a mezzo telegramma,
ogni variazione del predetto recapito. E' fatto altresi' obbligo ai
concorrenti che venissero incorporati per l'assolvimento degli
obblighi di leva successivamente alla presentazione della domanda, di
comunicare il Reparto/Ente presso il quale siano stati destinati a
prestare servizio, nonche' ogni variazione anche temporanea della
sede di servizio;
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana. In caso
di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, la seconda cittadinanza e, se concorrente di
sesso maschile, in quale Stato e' soggetto all'obbligo di leva;
e) di essere celibe/nubile o vedovo/a e, comunque, senza prole;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
posseduto, con indicazione del relativo punteggio e dell'Istituto
scolastico presso il quale il medesimo e' stato conseguito;
h) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere
stato dimesso d'autorita' da una delle accademie, scuole o altri
Istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi armati dello
Stato per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare,
ne' di essere stato dimesso da precedenti corsi per allievi piloti o
navigatori delle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato perche'
giudicato non idoneo a proseguire i corsi stessi per mancanza di
attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi
psico-fisici;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico procedimenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 686 del codice di
procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni
di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
eventuale procedimento penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - sezione reclutamento
- via Domiziana s.n.c. - 80078 Pozzuoli (NA), qualsiasi variazione
della propria posizione giudiziaria che intervenga successivamente
alla dichiarazione di cui sopra;
l) l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, di uno o piu' dei titoli di
preferenza di cui all'allegato "C", che costituisce parte integrante
del presente decreto, che danno luogo, a parita' di merito,
all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni;
m) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti;
n) di accettare, qualora ammesso al corso, l'obbligo di
permanere in servizio fino alla scadenza del periodo di ferma
previsto al precedente articolo 1, comma 1;
o) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative
al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
q) se concorrente di sesso maschile:
l'esito della visita di leva ed il profilo sanitario che
risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato
provvisorio rilasciato alla visita medesima, se gia' effettuata;
il Distretto militare o la Capitaneria di porto di
appartenenza;
la posizione nei riguardi degli obblighi di leva. Qualora
militare in servizio, la data di incorporazione, il grado rivestito,
la Forza armata/Corpo armato di appartenenza, la posizione di stato
ed il Reparto/Ente di appartenenza;
se sia o sia stato ammesso a prestare "servizio civile", la
data di inizio e l'Ente di servizio;
se sia stato dichiarato "obiettore di coscienza";
di rinunciare, qualora risultasse vincitore del concorso, al
grado rivestito.
3. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o da
quello che legittimamente esercita l'esclusiva potesta', o dal tutore
in caso di mancanza di entrambi i genitori.
Alla domanda dovra' essere allegato l'atto di assenso, in carta
semplice, conforme al gia' citato allegato "B", redatto dal Sindaco o
suo delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o da quello che
legittimamente esercita l'esclusiva potesta' o dal tutore in caso di
mancanza di entrambi i genitori. La mancata presentazione di detto
documento determinera' la non ammissione al concorso.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti dal presente articolo, il Comando
dell'Accademia aeronautica potra' richiedere la regolarizzazione di
quelle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi al modello di domanda di cui al gia' citato allegato "A" del
presente decreto.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2, il Comando dell'Accademia aeronautica provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione dai
concorrenti. Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) accertamenti sanitari;
c) tirocinio psico-attitudinale.
2. I concorrenti che, avendo partecipato al concorso per
l'ammissione alla prima classe del corso regolare per il ruolo
naviganti normale, specialita' pilota dell'Accademia aeronautica -
anno accademico 2000/2001, indetto con decreto dirigenziale
29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - n. 1 del 4 gennaio 2000, siano stati giudicati idonei agli
accertamenti sanitari e al tirocinio psico-attitudinale, non saranno
sottoposti agli accertamenti di cui alle lettere b) e c) del
precedente comma 1, purche' comunichino all'Ufficio concorsi
dell'Accademia aeronautica, prima dell'inizio degli stessi, di aver
conseguito le predette idoneita'.
3. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'. Qualora militari in servizio
dovranno indossare l'uniforme.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente comma 1 sono a carico dei concorrenti, i quali,
peraltro, muniti di lettera o telegramma di convocazione (o del bando
di concorso corredato della ricevuta della raccomandata rilasciata
dalle Poste Italiane comprovante la spedizione della domanda di
partecipazione al concorso), potranno rivolgersi al Distretto
militare, alla Capitaneria di porto, alla Stazione Carabinieri o al
Presidio aeronautico del luogo di residenza, per ottenere il rilascio
dello scontrino per fruire dell'agevolazione ferroviaria derivante
dall'applicazione della tariffa 4.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione per la prova di preselezione, per il
tirocinio psico-attitudinale e per la formazione della graduatoria;
b) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta:
dal Comandante dell'Accademia aeronautica, ovvero da un
ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata Aerea in
servizio permanente, presidente;
da un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo
normale del Corpo sanitario aeronautico neuro psichiatra o psicologo
clinico, Capo Team psico-attitudinale, membro;
da un Ufficiale superiore in servizio permanente dell'Arma
Aeronautica, Capo Team osservazione comportamentale, membro;
dal Comandante del corso, membro;
da un ufficiale inferiore in servizio permanente
dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico in servizio
permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due ufficiali del Corpo sanitario aeronautico in servizio
permanente, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni.
4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico in servizio
permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri.
Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte della Commissione di cui al precedente comma 3.
La Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni. Anche
detti specialisti dovranno essere diversi da quelli consultati dalla
Commissione di cui al precedente comma 3.
Art. 6.
Prova di preselezione
1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti - con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal presente
decreto per la partecipazione al concorso ad una prova di
preselezione che avra' luogo presso il Centro di selezione
dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (Roma) via
Sauro Rinaldi n. 3, secondo il seguente calendario:
14 giugno 2000, presentazione alle ore 08:00, per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere "A" e "B";
14 giugno 2000, presentazione alle ore 13:00, per i concorrenti
il cui cognome inizi con la lettera "C";
15 giugno 2000, presentazione alle ore 08:00, per i concorrenti
il cui cognome inizi con la lettera "D";
15 giugno 2000, presentazione alle ore 13:00, per i concorrenti
il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "E" e "G" estremi
inclusi;
16 giugno 2000, presentazione alle ore 08:00 per i concorrenti
il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "H" e "N" estremi
inclusi;
16 giugno 2000, presentazione alle ore 13:00 per i concorrenti
il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "O" e "Z" estremi
inclusi.
2. L'ora sopraindicata e' quella dell'orario ufficiale. Il
suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti, i quali dovranno
pertanto presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella
sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati nel calendario sopra
indicato, muniti della copia della domanda di partecipazione al
concorso, nonche' della ricevuta della raccomandata rilasciata dalle
Poste comprovante la data di spedizione della domanda medesima.
Eventuali modificazioni della sede, della data e dell'ora di
svolgimento della prova di preselezione saranno comunicate, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del
6 giugno 2000 ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare
rinvio.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova, di durata non inferiore a 60 minuti, consistera'
nella somministrazione collettiva e standardizzata a cura della
Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a., di
questionari, in lingua italiana, a risposta multipla, concernenti la
valutazione delle capacita' di:
comprensione e ragionamento verbale;
ragionamento spaziale e logico deduttivo;
ragionamento meccanico e numerico matematico;
velocita' e precisione nell'esecuzione di compiti
caratterizzati da concentrazione protratta.
Prima dell'inizio della prova, la predetta Commissione rendera'
note ai concorrenti le modalita' di svolgimento e di valutazione
della prova medesima.
6. Al termine della prova la Commissione, sulla base dei punteggi
ottenuti dai concorrenti, formera' una graduatoria provvisoria di
merito. Saranno ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari di cui
al successivo articolo 7, secondo l'ordine della predetta graduatoria
provvisoria 300 (trecento) concorrenti, di cui al massimo 60
(sessanta) di sesso femminile. A tali accertamenti saranno, inoltre,
ammessi i concorrenti che nella predetta graduatoria abbiano
riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
7. I punteggi relativi alla prova di preselezione saranno affissi
all'albo del Centro di selezione dell'Aeronautica militare, a cura
dello stesso, e contribuiranno alla formazione della graduatoria
generale di merito di cui al successivo articolo 9.
8. I concorrenti di cui al precedente comma 6 riceveranno
apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o
telegramma. L'elenco degli idonei alla prova di preselezione sara',
altresi', pubblicato nel sito internet "www.aeronautica.difesa.it".
> 9. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna
comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni
sull'esito della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo
a quello di conclusione della prova di preselezione al Ministero
della difesa Direzione generale per il personale militare Ufficio
relazioni con il pubblico Palazzo Esercito, via XX Settembre, 123/A
00187 - Roma (tel. 06/4735.5941).
10. I verbali della prova di preselezione dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, entro il terzo giorno dalla conclusione
delle prove di tutti i concorrenti, alla Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 3a Sezione, via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma.
Art. 7.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei nella prova prevista dal
precedente articolo 6, saranno convocati presso il centro aeromedico
per la selezione psicofisiologica dell'istituto medico legale
dell'aeronautica militare di Roma, ubicato presso l'aeroporto
militare di Guidonia (Roma), nel giorno reso noto nella lettera o
telegramma di convocazione, per l'accertamento, a cura della
Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), del
possesso del requisito dell'idoneita' ai servizi di navigazione
aerea, previsto dalla normativa vigente citata nelle premesse.
2. Il suddetto accertamento, in relazione ai tempi necessari per
la definizione della graduatoria di cui al successivo articolo 9,
avverra' non oltre la data di inizio del tirocinio
psico-attitudinale.
I concorrenti che alla data predetta non avranno potuto, per un
qualsiasi motivo, riportare il prescritto giudizio di idoneita' non
saranno ammessi a proseguire le selezioni.
3. I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della
presentazione al Centro Aeromedico per l'effettuazione degli
accertamenti sanitari i seguenti documenti:
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica
attestante la recente effettuazione (non oltre tre mesi)
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigenici
sia anticorpali. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti
sanitari;
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
eventuali referti di esami radiografici del torace, del rachide
in toto e dei seni paranasali, per coloro che siano stati
eventualmente sottoposti a tali esami strumentali presso organi
sanitari militari o strutture pubbliche entro i tre mesi precedenti
la data della visita medica.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, secondo il
protocollo diagnostico previsto nell'allegato "D" che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Detto protocollo prevede, fra l'altro, l'effettuazione dell'esame
radiografico del torace, del rachide in toto e dei seni paranasali.
Detti esami saranno effettuati solo qualora i concorrenti non
producano all'atto della presentazione presso il Centro Aeromedico i
relativi referti, come indicato nel precedente comma 3, terzo alinea.
5. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire i
referti degli esami radiografici di cui al comma precedente dovranno
produrre, al solo fine della effettuazione, in piena sicurezza, degli
esami medesimi un test di gravidanza, di data non anteriore a giorni
cinque rispetto alla data di presentazione che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza di detto referto, la concorrente dovra',
al fine sopraindicato, essere sottoposta al test di gravidanza.
In caso di positivita' del test di gravidanza la Commissione non
potra' procedere agli accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, citato nelle premesse, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
6. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti e comunque entro i successivi 30 giorni
la Commissione non esprimera' alcun giudizio. Essa fissera' la data
sotto la quale i concorrenti dovranno ripresentarsi per essere
sottoposti ad accertamenti sanitari, entro il termine massimo
sopraindicato, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'
fisica. Resta comunque fermo quanto indicato al riguardo nel
precedente comma 2.
7. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 2, 5 e 6, la
predetta Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo all'ammissione al corso di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complemento";
"non idoneo all'ammissione al corso di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complemento", con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno esclusi dal
concorso.
8. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Comando dell'Accademia
aeronautica - Ufficio concorsi - sezione reclutamento - via Domiziana
s.n.c. - 80078 Pozzuoli (NA), improrogabilmente entro il 10o giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita' allo scopo di essere sottoposti ad ulteriori
accertamenti sanitari. Dette istanze dovranno essere anticipate alla
predetta Accademia aeronautica a mezzo fax (081/197355083).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dal Comando dell'Accademia aeronautica la relativa comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio
di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
9. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente comma 8, in caso di accoglimento dell'istanza, sara'
espresso dalla Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera c), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
10. Gli esiti degli accertamenti sanitari nonche' quelli degli
ulteriori accertamenti sanitari dovranno essere trasmessi, entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti medesimi,
al Comando dell'Accademia aeronautica, che ne curera' il successivo
immediato inoltro alla Direzione Generale per il personale militare.
Art. 8.
Tirocinio psico-attitudinale
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari
saranno convocati presso l'Accademia aeronautica per essere
sottoposti, presumibilmente nel mese di settembre 2000, a cura della
Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), al
tirocinio psico-attitudinale, per un periodo, di massima, non
superiore a dieci giorni. Essi sono tenuti a presentarsi nell'ora e
nel giorno indicati nella lettera o telegramma di convocazione. La
mancata presentazione determinera' l'esclusione del concorrente dal
concorso.
2. Il Comando dell'Accademia aeronautica indichera' nella
convocazione la quantita' e il tipo di indumenti che i concorrenti
dovranno avere con se' all'atto della presentazione per il tirocinio.
3. I concorrenti militari in servizio, ammessi al tirocinio,
saranno posti, a cura dei Reparti/Enti di appartenenza, nella
posizione di aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
4. Al tirocinio psico-attitudinale i concorrenti dovranno
presentarsi muniti dei seguenti documenti:
copia del certificato - che, in originale, avranno gia'
prodotto all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari -
attestante l'effettuazione dell'accertamento per i markers
dell'epatite B e C;
copia del certificato - che, in originale, avranno gia'
prodotto all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari - di
idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in
corso di validita';
certificato anamnestico vaccinale, rilasciato da una struttura
sanitaria pubblica;
eventuale attestazione di avvenuta vaccinazione antitifica e/o
antitetanica, per coloro che vi siano stati sottoposti.
5. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza
dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'
dell'Accademia aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
dell'organo sanitario competente per un supplemento di indagini, al
fine di accertare che non si siano aggravate preesistenti
imperfezioni o siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare
un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del
tirocinio.
6. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica;
effettueranno un programma di attivita', di cui all'allegato
"E", che costituisce parte integrante del presente decreto, inteso a
verificare il possesso delle doti di carattere, intellettive e
culturali, necessarie all'esercizio dell'attivita' di volo in
qualita' di ufficiale pilota dell'Aeronautica militare. In
particolare, essi saranno sottoposti a specifici accertamenti intesi
a valutare l'efficienza fisica, le qualita' attitudinali e
caratterologiche della loro personalita' e l'adattamento alla vita
collettiva ed alla disciplina militare;
fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione e
riceveranno, inoltre, in uso, un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio.
7. Saranno esclusi dal concorso coloro che rinunceranno alla
prosecuzione del tirocinio. Parimenti, saranno esclusi i concorrenti
per i quali, durante il tirocinio, venisse accertato presso una
struttura sanitaria militare lo stato di tossicodipendenza o di
tossicofilia.
8. Al termine del tirocinio la Commissione di cui al precedente
articolo 5, comma 1, lettera a., comunichera' a ciascun concorrente
l'esito dello stesso, sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
"idoneo all'ammissione al corso di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complemento",
"non idoneo all'ammissione al corso di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complemento", con indicazione del motivo.
9. Il giudizio riportato al termine del tirocinio
psico-attitudinale e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati
"non idonei" saranno esclusi dal concorso.
10. I verbali del tirocinio dovranno essere trasmessi alla
Direzione Generale per il personale militare I Reparto 1a Divisione
reclutamento ufficiali 3a Sezione via XX Settembre, 123/A - 00187
Roma, entro il terzo giorno dalla data di completamento dello stesso.
Art. 9.
Graduatoria ed ammissione al corso
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
sanitari e del tirocinio psico-attitudinale saranno iscritti dalla
Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), in
una graduatoria finale di merito formata sommando al punteggio della
prova di preselezione, ÷ (un quarto) del voto, in centesimi, del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il voto
del diploma fosse espresso in sessantesimi, esso sara' prima
trasformato in centesimi e poi diviso per quattro, con arrotondamento
alla seconda cifra decimale.
2. Nel formare la predetta graduatoria:
a) si terra' conto del numero massimo dei posti disponibili per
i concorrenti di sesso femminile, indicato nell'articolo 1, comma 2,
del presente decreto. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso
femminile potranno conseguire l'ammissione al corso di pilotaggio
aereo in numero superiore a quello indicato, anche se collocati in
posizione utile nella predetta graduatoria di merito;
b) fermo restando quanto indicato nella precedente lettera a),
a parita' di merito si applicheranno le vigenti disposizioni in
materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.
3. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta
graduatoria di merito.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Esso sara' inoltre pubblicato nel sito internet
"www.aeronautica.difesa.it".
> 5. I vincitori riceveranno all'indirizzo indicato nella domanda,
lettera raccomandata o telegramma contenente l'invito a presentarsi
presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli per assumere servizio -
sotto riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti - per la
frequenza del corso di cui al successivo articolo 10.
6. Per i concorrenti militari alle armi, qualora previsto per il
grado rivestito, l'avvio alla frequenza del corso e' subordinato alla
concessione del prescritto nulla-osta, da richiedersi a cura del
Reparto/Ente presso il quale i militari suddetti sono effettivi con
le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
7. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno
ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo. Essi, comunque,
potranno chiedere informazioni sull'esito del concorso al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito, via XX Settembre, 123/A
- 00187 Roma (tel. 06/4735.5941).
8. Eventuali posti rimasti non ricoperti per rinuncia di
concorrenti potranno essere ricoperti, entro il quindicesimo giorno
dalla data di inizio del corso di cui al successivo articolo 10,
secondo l'ordine della graduatoria di merito.
9. I concorrenti che non dovessero presentarsi entro il limite
massimo di quarantotto ore dalla data indicata nella comunicazione di
cui al precedente comma 5, saranno considerati rinunciatari e non
ammessi al corso di pilotaggio aereo.
Art. 10.
Svolgimento del corso e prospettive di carriera
1. Il corso di pilotaggio aereo avra' inizio presumibilmente nel
mese di ottobre 2000 e si svolgera' con le modalita' previste negli
articoli 4, 5 e 6 della legge 19 maggio 1986, n. 224.
2. Gli ammessi al suddetto corso, inclusi gli ufficiali di
complemento ed i sottufficiali, saranno assunti con il grado di
aviere allievo ufficiale pilota di complemento per compiere la ferma
di anni dodici, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto.
Essi saranno promossi aviere scelto dopo un primo periodo di
istruzione della durata di tre mesi e sergenti di complemento
all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove
prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli
esami teorici, conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il
grado, la nomina a sottotenente di complemento.
3. La direzione generale per il personale militare, su proposta
del Comando dell'Accademia aeronautica, ha facolta' di dimettere dal
corso gli allievi che non conseguiranno il brevetto di pilota di
aeroplano o quello di pilota militare, o che, per scarso rendimento,
per motivi psico-fisici, per mancanza di attitudine al pilotaggio o
per motivi disciplinari, siano ritenuti non idonei a proseguire il
corso stesso.
I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo
ufficiale e, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 11,
comma 3, completeranno, qualora di sesso maschile ed in obbligo di
leva, la ferma di leva, nella categoria Governo dell'Arma
aeronautica, col grado raggiunto.
Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i
suddetti militari, potranno a domanda, partecipare, ad uno dei corsi
indetti per allievi ufficiali di complemento del ruolo speciale delle
Armi dell'Arma aeronautica e, in attesa di iniziare tali corsi,
potranno essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.
4. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici o che,
pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del
brevetto di pilota militare, saranno stati giudicati non idonei a
conseguire il grado di sottotenente di complemento, saranno tenuti a
prestare servizio con il grado di sergente pilota di complemento per
un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di
pilotaggio.
5. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo
ufficiale e' considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli
obblighi di leva.
6. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi
provenienti dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio
permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma,
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Art. 11.
Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno
rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti
dichiarazioni:
se ufficiali di complemento: dichiarazione di rinuncia al grado
rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito,
necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
dell'articolo 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599;
se volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia
al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di
appartenenza, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196;
se volontari in ferma breve o graduati di truppa: dichiarazione
di rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma
volontaria contratta.
2. Le dichiarazioni suddette dovranno essere inviate
immediatamente alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 3a Sezione - via XX
Settembre, 123/A - 00187 Roma.
3. La cancellazione dai rispettivi ruoli sara' effettuata dalla
Direzione Generale per il personale militare ed avra' effetto dalla
data di ammissione in qualita' di allievo ufficiale al corso di
pilotaggio aereo. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, qualora non
conseguano la nomina a sottotenente, saranno reintegrati nel grado,
riscritti nel ruolo di provenienza ed il periodo trascorso in
Accademia aeronautica sara' computato nell'anzianita' di grado.
Art. 12.
Sviluppi di carriera - premio di congedamento
1. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale,
qualora in possesso dei prescritti requisiti possono partecipare a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo.
2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 13.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento, i concorrenti
dal concorso ovvero dal corso di pilotaggio aereo, nonche' dichiarare
i medesimi decaduti dalla nomina a aviere scelto, a sergente di
complemento o a sottotenente di complemento, qualora il difetto dei
prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante
il corso di pilotaggio aereo, ovvero dopo le predette nomine.
2. La Direzione Generale per il personale militare potra',
inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in
congedo illimitato gli ufficiali piloti di complemento per gravi
infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative,
ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando dell'Accademia aeronautica, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale per il personale
militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del
trattamento e' il Comandante dell'Accademia aeronautica.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2000
Il direttore generale
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