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UNIVERSITA' DI ROMA TRE
Corso-concorso riservato al personale interno dell'Ateneo a
complessivi quarantasette posti di operatore, quinta qualifica
funzionale, di cui sei per l'area delle biblioteche e quarantuno
per l'area amministrativo contabile.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.96 del 3/12/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI ROMA TRE |
Località: | - |
Codice atto: | 099E9718 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 47 |
Scadenza: | 2/1/2000 |
Tags: | Amministrativi |
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra donne e uomini per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa ai portatori di
handicap;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi pubblici;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Vista l'ordinanza per il reclutamento del personale amministrativo
tecnico ausiliare approvata nella seduta del Consiglio
d'amministrazione del 7 settembre 1999, in particolare gli artt. 1 e
12 relativamente alla quota riservataria per il personale interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998;
Tenuto conto della delibera approvata nella seduta del Consiglio di
amministrazione l'8 luglio 1999 con cui viene finanziato il piano
relativo ai corsi-concorso riservati al personale interno
dell'Ateneo;
Considerato che il nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo induce
ad attivare procedure di corso-concorso mirate alla riqualificazione
e formazione del personale interno per quarantasette posti di
operatore, quinta qualifica funzionale, di cui sei per l'area delle
biblioteche e quarantuno per l'area amministrativo-contabile;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto un corso-concorso riservato al personale interno
dell'Ateneo per complessivi quarantasette posti di operatore, quinta
qualifica funzionale, di cui sei per l'area delle biblioteche e
quarantuno per l'area amministrativo-contabile.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
anzianita' di effettivo servizio, senza demerito, nella qualifica
immediatamente inferiore, pari ad un anno e sei mesi oppure
un'anzianita' di effettivo servizio senza demerito in due qualifiche
inferiori, pari a tre anni;
titolo di studio: diploma di scuola media inferiore;
idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il corso-concorso si riferisce.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
non essere esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al corso-concorso. I candidati sono comunque ammessi al
corso-concorso con riserva.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
Le domande di ammissione al corso-concorso, redatte in carta
semplice, dovranno essere presentate presso l'ufficio concorsi sito
in via Ostiense n. 169, esclusivamente nei giorni di lunedi' dalle
ore 10 alle ore 12 e il giovedi' dalle ore 15 alle ore 17, o fatte
pervenire a mezzo raccomandata r.r. al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Roma Tre - Settore concorsi - Via
Ostiense n. 159 - 00154 Roma, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inviate a mezzo raccomandata fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda
Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, nella domanda di ammissione, di cui si allega
schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare, pena
l'esclusione dal corso-concorso, sotto la propria personale
responsabilita':
cognome e nome;
la data ed il luogo di nascita;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali pendenti a proprio carico ovvero le eventuali condanne penali
riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono
giudiziale) ed i procedimenti penali pendenti a proprio carico;
il possesso del titolo di studio richiesto nell'art. 2 del presente
decreto;
di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
l'anzianita' di servizio e la qualifica di inquadramento possedute
alla data di presentazione della domanda;
l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali
comunicazioni.
I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al
proprio handicap riguardo l'ausilio necessario alla frequenza dei
corsi, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove, ai sensi della legge suddetta.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando (Allegato 1).
Unitamente alla domanda dovranno essere allegati i titoli indicati
all'art. 8, in originale o autocertificati. I dipendenti sono ammessi
al corso-concorso con riserva e l'amministrazione puo' disporre in
qualsiasi momento, con provvedimento motivato dell'autorita'
competente, l'esclusione dal corso-concorso per difetto dei requisiti
richiesti.
Art. 5.
Docenti dei corsi
Per lo svolgimento dei corsi l'amministrazione si avvarra' dei
docenti dell'Ateneo, di personale interno all'Ateneo in possesso di
professionalita' inerente la qualifica a cui si riferisce il
corso-concorso, di altro personale di comprovata capacita'
appartenente ad amministrazioni pubbliche o private e di esperti
nelle materie dei corsi.
Art. 6.
Commissione didattica e commissione esaminatrice
Con decreto del direttore amministrativo sono nominati i docenti a
cui saranno affidate le lezioni dei corsi, i quali costituiscono sia
la commissione didattica, sia la commissione esaminatrice.
Quest'ultima commissione per la valutazione dei titoli e per
l'espletamento delle prove e' integrata da un presidente e da un
segretario verbalizzante, ambedue nominati con decreto del direttore
amministrativo contestualmente alla nomina della commissione
didattica. La funzione di presidente e' incompatibile con le
attivita' di docenza.
Art. 7.
Preselezione
L'ammissione al corso-concorso e' subordinata a preselezione sulla
base dei punteggi da attribuire ai titoli di cui all'articolo
successivo presentati dai candidati. L'elenco degli ammessi sara'
reso noto ai candidati mediate affissione all'Albo dell'ufficio
concorsi sito al piano terra di via Ostiense n. 169.
Art. 8.
Titoli valutabili
La commissione esaminatrice determinera' i punteggi da attribuire
ai seguenti titoli:
titoli di studio oltre quello richiesto per la partecipazione al
corso-concorso;
conferimenti di incarichi e di posizioni di responsabilita'
recepiti in provvedimenti formali;
dichiarazioni rilasciate dai responsabili delle strutture relative
allo svolgimento ed alla qualita' di mansioni integrate rispetto alla
qualifica ricoperta;
attestati relativi a corsi di formazione con prova e risultato
finale, secondo la votazione o il giudizio formulati;
certificati/attestati rilasciati da altre amministrazioni
pubbliche/private relativi all'esperienza professionale acquisita;
certificato di servizio;
eventuali altri titoli che il candidato ritenga opportuno
presentare.
Ai titoli sopra indicati sara' attribuito un punteggio massimo di
punti 10. Sara' cura della commissione esaminatrice stabilire il
punteggio minimo di accesso alla frequenza del corso-concorso.
Art. 9.
C o r s i
Ai corsi e' ammesso un numero di partecipanti comunque non
superiore al doppio dei posti previsti nel presente decreto. Qualora
il numero delle domande presentate non raggiungesse suddetto limite,
non si fara' ricorso alla preselezione e saranno ammessi ai corsi
tutti i candidati.
Le assenze dalle lezioni, anche se giustificate e a qualsiasi causa
dovute, non possono superare il limite di un terzo delle ore previste
per l'intero corso, pena l'esclusione dal corso-concorso.
L'esclusione sara' decretata con provvedimento del direttore
amministrativo e notificata all'interessato.
Il calendario dei corsi sara' determinato dalla commissione
didattica, comunque per un numero di ore non superiore a
ventiquattro, sara' reso noto mediante affissione all'albo
dell'ufficio concorsi.
Art. 10.
Materie dei corsi
I corsi verteranno su un programma comune per ambedue le aree
funzionali e comprenderanno le seguenti materie:
1) elementi di legislazione universitaria;
2) lettura e commento dello statuto di Roma Tre.
Seguira' un programma specifico cosi' di seguito individuato:
Operatore amministrativo:
1) i servizi amministrativi dell'Ateneo;
2) nozioni di informatica.
Operatore di biblioteca:
1) elementi di biblioteconomia;
2) conoscenza Aleph.
Art. 11.
Prove di esame e votazione
Le prove finali verteranno sugli argomenti del corso. Il
calendario, nonche' le modalita' delle prove sara' notificato ai
partecipanti al corso-concorso mediante comunicazione effettuata
dalla commissione didattica. La votazione finale sara' espressa in
sessantesimi: il corso-concorso si intendera' superato con la
votazione minima di 36/60.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dovranno
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento per
sostenere la prova finale.
Art. 12.
Preferenze a parita' di merito
e formazione della graduatoria
I candidati che abbiano superato la prova finale dovranno far
pervenire, all'ufficio concorsi dell'Universita' degli studi di Roma
Tre - Via Ostiense n. 169, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto la prova, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso dei titoli di preferenza e precedenza, a parita' di
valutazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Espletate le prove finali del corso-concorso, la commissione
esaminatrice stilera' la graduatoria generale di merito formata
secondo l'ordine decrescente della votazione conseguita da ciascun
candidato.
Verranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti previsti nel
presente decreto, i candidati utilmente collocatisi nella graduatoria
generale di merito, con l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste dal presente articolo.
La graduatoria dei vincitori sara' successivamente affissa all'Albo
dell'ufficio concorsi. Dalla pubblicazione del predetto avviso
all'Albo dell'ufficio concorsi decorre il termine per eventuali
impugnative.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di
diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il corso-concorso e' stato
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Il superamento della prova finale, qualora non comporti
l'inclusione nella graduatoria dei vincitori, costituisce titolo
valutabile ai sensi dell'art. 36 del C.C.N.L. 1994/1997.
Art. 13.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo
raccomandata a mano, a stipulare, in conformita' a quanto previsto
dal C.C.N.L. vigente, il contratto di lavoro individuale a tempo
indeterminato per l'assunzione in prova. I vincitori dovranno inoltre
assumere servizio in via provvisoria entro dieci giorni dalla
sottoscrizione del contratto.
Art. 14.
Applicazione del C.C.N.L.
I vincitori saranno assunti in prova nella quinta qualifica
funzionale con diritto al trattamento economico iniziale di cui al
C.C.N.L. vigente, salvo miglior trattamento percepito nella
precedente qualifica. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e
non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal nuovo
rapporto in qualsiasi momento. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve
essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio nella nuova qualifica. In caso di recesso la retribuzione
spettante nella nuova qualifica viene corrisposta fino all'ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilita'.
Art. 15.
Rinvio circa le modalita' di espletamento
del corso-concorso
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni generali in materia di reclutamento del personale.
Roma, 22 novembre 1999
Il direttore amministrativo: Basilicata
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