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UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione a corsi di dottorato
di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.78 del 6/10/2000
Ente:UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:000E9106
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/11/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del senato accademico in data 8 giugno 2000, di
approvazione del "Regolamento in materia di dottorato di ricerca";
Vista la delibera del Senato accademico del 20 luglio 2000;
Considerato che il concorso di ammissione al dottorato di ricerca
in discipline odontostomatologiche - XV ciclo e' andato deserto;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' indetto concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca istituito che si elenca di seguito con
l'indicazione della struttura di afferenza, della durata, del numero
dei posti messi a concorso e del numero delle borse di studio
disponibili:
1) cod. S01 XV ciclo "discipline odontostomatologiche" sede:
Facolta' di medicina e chirurgia - durata 3 anni - posti: 2 - borse:
2;
2) cod. S02 XVI ciclo "discipline odontostomatologiche" sede:
Facolta' di medicina e chirurgia - durata 3 anni - posti: 3 -
borse: 2.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza coloro che alla data di pubblicazione del bando
siano in possesso di laurea o di analogo titolo accademico anche se
conseguito all'estero preventivamente riconosciuto, equipollente dal
collegio dei docenti del dottorato di ricerca, al solo fine
dell'ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi
inter-universitari di cooperazione e mobilita'.
I cittadini stranieri possono essere ammessi in soprannumero
nella misura di un terzo del numero totale dei posti messi a concorso
per il singolo dottorato ai sensi del seguente comma e possono
accedere ai fondi per la mobilita'. Coloro i quali non intendono
concorrere alla borsa di studio possono richiedere di essere valutati
sulla base dei titoli e di un eventuale colloquio. A tal fine i
candidati, fermo restando per essi l'obbligo di presentare regolare
domanda di partecipazione entro la scadenza prevista dal presente
bando, possono entro la stessa data, fare istanza al coordinatore del
dottorato per essere valutati ai sensi del presente comma. Il
collegio, sentito il coordinatore puo' respingere l'istanza ovvero
accoglierla.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i titoli
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e dovranno essere indicate le proprie
fonti di sostentamento per almeno un anno.
Potranno altresi' essere ammessi in soprannumero sempre nella
misura di un terzo i titolari di assegni di ricerca che abbiano
superato le prove di ammissione.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando e debitamente
sottoscritta, dovra' pervenire inderogabilmente entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale con una delle
seguenti modalita':
a mano mediante consegna allo sportello dell'ufficio dottorato
di ricerca sito presso la citta' universitaria - Piazzale Aldo Moro,
5, nei giorni di: lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle ore 8,30 alle
ore 12, martedi' e giovedi' dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
mediante servizio postale di Stato o agenzie di recapito
autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine
indicato al comma 1 del presente articolo. Il concorrente che scelga
l'adozione di tale mezzo di consegna assume i rischi di recapiti
tardivi.
La domanda dovra' essere contenuta in un plico indirizzato al
Magnifico rettore dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma; sullo stesso plico dovra' essere
altresi' apposta, a pena di esclusione, la seguente dicitura:
"Domanda per il concorso di dottorato codice .........".
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare ai sensi della legge
n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la
propria responsabilita':
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
residenza e recapito eletto ai fini del concorso, numero di telefono.
I cittadini comunitari e stranieri devono indicare un recapito
italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia eletta
quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare,
del ciclo nonche' del relativo codice;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente (o di cui si
chiede l'equipollenza) conseguito presso una universita' straniera;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
docenti;
f) l'indicazione delle lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I cittadini stranieri che non intendono partecipare alle prove
concorsuali, devono allegare alla domanda quanto disposto
dall'art. 2, comma 3 nonche', pena l'esclusione, il proprio
curriculum.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e una orale volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati. Il diario della prova scritta, con l'indicazione della
sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo,
sara' comunicato, a cura delle strutture sede del dottorato, agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova. La
convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera
raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato la
prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova
orale medesima, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale
da parte della commissione esaminatrice. Il termine dei venti giorni
potra' essere ridotto in caso di rinuncia scritta ai termini di
preavviso, espressa da tutti i candidati presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici di concorso per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca sono nominate con decreto del rettore o suo
delegato e sono composte da tre membri scelti fra professori e
ricercatori di ruolo, anche di altri atenei italiani e stranieri,
aventi competenza specialistica nei settori cui si riferisce il
corso.
I componenti la commissione sono scelti dai dipartimenti o dalle
facolta' proponenti tra una rosa di almeno sei nominativi indicata
dal collegio dei docenti. Non si puo' far parte della commissione per
due volte consecutive. Ogni commissione, per la valutazione di
ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due
prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
40/60.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di
parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
I concorsi di ammissione dovranno essere espletati entro cinque
mesi dalla data di pubblicazione del presente bando.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In caso di mancata o tardiva
accettazione da parte degli aventi diritto prima dell'inizio del
corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
 
Iscrizione ai corsi
 
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per ciascun dottorato, dovranno presentare o far
pervenire al settore dottorato di ricerca e post-dottorato entro il
termine di 15 giorni che decorre dal giorno successivo a quello in
cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione attestante la laurea posseduta se e'
stata conseguita in Italia, ovvero documento originale del titolo
equipollente conseguito presso universita' straniera con traduzione
legalizzata e dichiarazione di valore;
d) nel caso di iscrizione in atto a corso di laurea, o scuola
di specializzazione, o corso di perfezionamento, dichiarazione di
impegno a sospenderne la frequenza;
e) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio per dottorato di ricerca.

                               Art. 8.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, a conclusione
del ciclo di dottorato e puo' essere ripetuto una sola volta.
L'universita' a richiesta degli interessati ne certifica il
conseguimento.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Su motivata richiesta del candidato, valutata ed accolta dal
collegio sulla base di motivazioni scientifiche e di opportunita'
generale, il sostenimento dell'esame finale puo' essere prorogato. Il
candidato che voglia fruire della proroga deve farne apposita
richiesta al coordinatore del dottorato entro e non oltre il
15 dicembre che dopo il parere del collegio dei docenti ne da'
tempestiva notizia all'ufficio dottorati di ricerca. L'eventuale
rifiuto della proroga da parte del collegio deve essere motivato; tra
le motivazioni e' ammissibile l'eccessiva durata della redazione
della tesi, non giustificata dai progressi nella ricerca o dalla
qualita' dei risultati prevedibili. Detti criteri si applicano anche
ai candidati che si ripresentano non avendo superato l'esame finale.

                               Art. 9.
 
Commissioni per il conseguimento del titolo
 
Le commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di
dottore di ricerca sono nominate con decreto rettorale. Esse sono
composte da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori
universitari di ruolo, appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari attinenti il dottorato. Almeno due membri
devono appartenere ad universita' anche straniere, non partecipanti
al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti.
La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti,
anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca.
I membri della commissione sono scelti dai dipartimenti o dalle
facolta' proponenti tra una rosa di almeno sei nominativi indicata
dal collegio dei docenti, che provvedera' altresi' a designare tre
supplenti e gli eventuali esperti. Non si puo' far parte della
commissione per due volte consecutive.

                              Art. 10.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequentare
i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine.
Possono inoltre svolgere una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. Tale attivita' deve essere
autorizzata dal collegio dei docenti che ne stabilisce le modalita'.
Durante il corso il dottorando puo' essere autorizzato, per
esigenze relative alla ricerca, dal collegio dei docenti alla
permanenza all'estero per un periodo non superiore alla meta' della
durata del corso stesso. In caso di inosservanza degli obblighi
suddetti il dottorando viene escluso dal corso. Tale esclusione viene
presa su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica
dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di sospensione per
maternita', per servizio militare o per grave malattia. Le
sospensioni sono deliberate, su istanza motivata degli iscritti al
corso di dottorato dal collegio dei docenti, ove intervengano fatti o
opportunita' di studio o di lavoro a termine che, secondo la prudente
valutazione del collegio, non siano incompatibili con una ripresa
successiva delle attivita' relative al dottorato; nel dare l'assenso
il collegio puo' fissare delle scadenze o delle condizioni o delle
verifiche.
I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso.

                              Art. 11.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del merito in base alle prove effettuate dalle commissioni
giudicatrici e secondo l'ordine delle graduatorie. A parita' di
merito prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a L. 20.450.000
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
Sara' consentita nel caso di documentata malattia una sospensione
retribuita per il massimo di un mese.
L'importo e' aumentato per eventuali periodi di permanenza
all'estero nella misura del 50%. Le borse di studio non sono
cumulabili.
Sono esonerati dai contributi i dottorandi titolari di borse di
studio conferite dall'universita', nonche' quelli che conseguano una
borsa erogata per l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato
o pubblico anche estero. Dopo il primo anno di frequenza i collegi
possono esonerare dal pagamento dei contributi altri iscritti che
siano risultati particolarmente meritevoli. I criteri per l'esonero
dovranno essere prefissati dagli stessi collegi.
Il limite di reddito per poter usufruire della borsa di studio e'
elevato, a decorrere dal XVI ciclo a L. 25.000.000 annui.
I casi di incompatibilita' totale o parziale per la fruizione
della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente. In caso
di sopravvenuta incompatibilita', l'importo della borsa di studio
relativo al periodo per il quale la stessa e' stata indebitamente
percepita, deve essere restituito.

                              Art. 12.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a L. 1.307.000 annue, cosi' suddiviso:
prima rata L. 400.000 (all'atto dell'iscrizione);
seconda rata L. 907.000 (entro il 31 marzo).

                              Art. 13.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla
normativa attualmente vigente in materia. Gli obiettivi formativi e i
programmi di studio per ciascun corso di dottorato verranno
pubblicati a cura dell'Ateneo.
Roma, 26 settembre 2000
Il rettore: D'Ascenzo

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