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UNIVERSITA' DI VERONA
Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
(20° ciclo)
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.66 del 20/8/2004 |
Ente: | UNIVERSITA' DI VERONA |
Località: | Verona (VR) |
Codice atto: | 04E04962 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 20/9/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Verona emanato
con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 94 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1994;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il proprio decreto rettorale n. 74 del 7 gennaio 2004 con
cui e' stato emanato il «Regolamento dottorato di ricerca»;
Visto il proprio decreto rettorale n. 9843 dell'8 settembre 1998
con cui e' stato emanato il «Regolamento per l'attribuzione di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca»,
successivamente modificato con decreto rettorale n. 6855 del
12 ottobre 2000;
Viste le deliberazioni del Senato Accademico Allargato in data
17 febbraio 2004 e 15 giugno 2004 e del Consiglio di amministrazione
in data 27 febbraio 2004 e 25 giugno 2004, con le quali viene
approvata l'attivazione per i corsi di dottorato di ricerca del 20°
ciclo VI ciclo nuova serie; e determinato il numero e l'ammontare
delle borse di studio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari» e successive integrazioni con decreto ministeriale
21 febbraio 2002 e 25 febbraio 2002;
Visto il ««Bando per l'attribuzione per le borse di studio, la
concessione dell'esonero tasse e dei contributi e fruizione dei
servizi Esu-ARDSU (Alloggi, mensa) per l'anno accademico 2004/2005»,
pubblicato con decreto rettorale n. 1452 dell'8 luglio 2004;
Sentiti i pareri espressi in data 22 aprile 2004 e 22 giugno 2004
dal Nucleo di valutazione interno;
Visto il proprio decreto n. 25176 del 30 luglio 2004 riguardante
le variazioni intervenute nell'ambito dei dottorati di ricerca in
«Scienze chirurgiche e delle malattie epatobiliari e pancreatiche» e
«Patologia oncologica umana»;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
I corsi di dottorato di ricerca sono attivati per anno accademico
coincidente con l'anno solare.
E' istituito il 20° ciclo - VI ciclo nuova serie - dei corsi di
dottorato di ricerca, aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Verona, che avra' pertanto decorrenza con l'anno
accademico 2004/2005 ed iniziera', di norma, a partire dal 1° gennaio
2005.
Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Verona pubblici
concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca, di seguito elencati:
----> Vedere elenco da pag. 146 a pag. 161 <----
Nel numero complessivo delle borse di studio bandite, n. 12 sono
finanziate dalla «Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza,
Belluno e Ancona». Con successivo provvedimento verranno individuati
i dottorati ai quali verranno formalmente assegnate le borse di
studio finanziate dalla suddetta Fondazione.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, fino alla copertura
dei posti messi a concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
ante riforma decreto ministeriale n. 599/99 o laurea specialistica
conseguita in Italia, o di analogo titolo accademico conseguito
all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche,
anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilita'.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre il giorno
antecedente la data di svolgimento della prima prova. In tal caso
l'ammissione al concorso verra' disposta con riserva ed il candidato
sara' tenuto a presentare tempestivamente e comunque in sede della
prima prova concorsuale, il relativo certificato di laurea o
autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
I candidati in possesso di titolo che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
I cittadini stranieri, in caso di impossibilita' a far pervenire
la documentazione originale perfezionata dalle rappresentanze
consolari, entro la data di scadenza del presente bando, potranno,
entro lo stesso termine, consegnare (o inoltrare anche a mezzo fax)
copia della documentazione non perfezionata, unitamente alla
dichiarazione della rappresentanza consolare dell'avvenuta richiesta
da parte dell'interessato di perfezionamento dei documenti. I
candidati, fatto salvo il giudizio favorevole del collegio dei
docenti in merito all'equipollenza del titolo, saranno ammessi alla
prova scritta «con riserva». Lo scioglimento della riserva sara'
subordinato alla consegna della documentazione originale agli uffici,
entro e non oltre il giorno antecedente la data di svolgimento della
prima prova.
Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione i titolari
di assegni di ricerca.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Verona, Direzione II - Area diritto
allo studio e dottorati di ricerca via S. Francesco, 22 - 37129
Verona - e redatta in carta libera secondo lo schema allegato al
presente bando, dovra' pervenire a questa Amministrazione entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle seguenti
modalita':
consegna all'Area diritto allo studio e dottorati di ricerca,
con il seguente orario: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore
13;
spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo: Area
diritto allo studio e dottorati di ricerca via S. Francesco, 22 -
37129 Verona;
trasmissione via fax al seguente numero: 045-8028779 (Area
diritto allo studio e dottorati di ricerca).
Qualora la domanda pervenga all'ufficio per le vie postali, fax o
tramite terze persone, la stessa deve essere accompagnata dalla
fotocopia semplice di un valido documento di identita' del candidato.
Per il rispetto del termine fara' fede la data del timbro postale
di spedizione, la data di trasmissione del fax dell'ufficio ricevente
dell'amministrazione universitaria o, in caso di domanda consegnata
personalmente, la data della ricevuta rilasciata dall'ufficio al
momento della consegna.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Nella domanda il candidato deve dichiarare con precisione, sotto
la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome, il codice fiscale, la data ed il
luogo di nascita, la residenza, il numero telefonico e il recapito
eletto ai fini del concorso e l'eventuale e-mail. Possibilmente, per
quanto riguarda i cittadini comunitari ed extracomunitari, un
recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia,
eletta quale domicilio;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del corso di dottorato cui intende
partecipare;
d) la laurea posseduta o che si conseguira' entro i termini di
cui all'art. 2, con la data e l'universita' presso cui e' stata
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
Universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. Nel caso il titolo
straniero non fosse gia' stato dichiarato equipollente, il candidato
dovra' richiedere al collegio dei docenti del corso per cui si chiede
l'ammissione, la dichiarazione di equipollenza del titolo, ai soli
fini della partecipazione al concorso di dottorato;
e) di indicare le lingue straniere conosciute;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia
dovranno produrre, contestualmente alla domanda di ammissione, copia
del permesso di soggiorno in corso di validita'.
I candidati portatori di handicap in applicazione degli
articoli 16 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come
modificato dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, possono richiedere gli
ausili necessari in relazione al loro handicap, nonche' l'eventuale
concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova. La
relativa richiesta va presentata contestualmente alla domanda di
presentazione al corso.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda
presentata o pervenuta oltre il termine stabilito o priva dell'esatta
denominazione del concorso.
Art. 4.
Prove d'esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del
candidato alla ricerca scientifica.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della
o delle lingue straniere indicate dal candidato.
All'atto dello svolgimento della prova orale, il candidato potra'
presentare alla commissione titoli e pubblicazioni al fine di
dimostrare la propria attitudine alla ricerca scientifica.
Nel caso in cui tutti i candidati, nel corso della prova scritta,
presentino richiesta scritta, la prova orale potra' essere sostenuta
subito dopo la correzione della prova scritta.
Il giorno della prova scritta la commissione comunichera' ai
candidati la data in cui potranno prendere visione dell'elenco degli
ammessi alla prova orale.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili.
In caso di parita' di voti prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L'esame di ammissione puo' essere sostenuto anche in lingua
straniera, su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del
collegio dei docenti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identita', patente di
guida, passaporto, tessera postale, porto d'armi.
L'esito delle prove sara' reso noto esclusivamente mediante
affissione delle graduatorie all'albo ufficiale dell'ateneo entro i
quindici giorni successivi allo svolgimento delle stesse e
pubblicazione sul sito internet
http://www.univr.it/dirittoallostudiodottoratidiricerca/dottoratidiri
cerca
> I candidati non riceveranno alcuna comunicazione a domicilio.
Art. 5.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno nominate dal
rettore sentito il collegio docenti, e sono composte da tre membri
scelti tra i professori di ruolo e ricercatori anche non confermati,
appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali si
riferisce il corso. La commissione puo' essere integrata da non piu'
di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture pubbliche e
private di ricerca. Le commissioni nominano al proprio interno il
presidente e il segretario.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
Il 20° ciclo - VI ciclo nuova serie - di dottorato di ricerca
avra' pertanto decorrenza con l'anno accademico 2004/2005 ed
iniziera', di norma, a partire dal 1° gennaio 2005. Nel caso di
inizio posticipato rispetto a tale data, si dovra' recuperare entro
il primo anno di corso, il periodo intercorrente tra il primo gennaio
2005 e la data di effettivo inizio del dottorato, secondo le
modalita' stabilite dal collegio dei docenti.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di eventuali rinunce da parte degli aventi diritto,
subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria, entro
tre mesi dall'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di dottorato.
I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di
esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca possono:
mantenere l'assegno ed essere ammessi al dottorato senza borsa
di studio, in soprannumero; in tal caso l'Universita' di Verona non
e' impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento
dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni;
rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione al corso di
dottorato, nel caso risultino vincitori di posto con borsa. L'opzione
e' irrevocabile.
Avvertenze:
a) E' vietata l'iscrizione contemporanea ad un'altra universita'
italiana o estera o a questa assimilabile o a un altro corso di
studio di questa universita' o ad una delle scuole superiori per
interpreti e traduttori (ora denominate Scuole superiori per
mediatori linguistici) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale
10 gennaio 2002, n. 38, o infine ad un istituto dell'alta formazione
artistica e musicale (Accademie e conservatori di musica);
b) Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato
risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
(articoli 75 e 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d'ufficio
dall'eventuale iscrizione. L'amministrazione universitaria
provvedera' al recupero degli eventuali benefici concessi (ad
esempio: borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non
procedera' ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La
dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione all'azione di
risarcimento danni da parte dei controinteressati.
Art. 7.
Domanda di iscrizione
I concorrenti risultati vincitori devono presentare o far
pervenire all'area diritto allo studio e dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi di Verona - via S. Francesco, 22 - 37129
Verona, pena la decadenza, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sull'albo ufficiale
dell'ateneo e sul sito internet http://www.univr.it/ (percorso:
servizi agli studenti-diritto allo studio e dottorati di
ricerca-dottorati di ricerca), domanda di iscrizione al corso di
dottorato corredata della marca da bollo di Euro 11,00 e della
ricevuta dell'eventuale versamento delle tasse e dei contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi previsto dall'art. 9.
La suddetta domanda (disponibile sul sito internet
http://www.univr.it, percorso: servizi agli studenti-diritto allo
studio e dottorati di ricerca-dottorati di ricerca) dovra' contenere
le seguenti dichiarazioni:
a) laurea posseduta;
b) di non essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di dottorato per tutta la durata del corso suindicato;
c) di non essere iscritto/a contemporaneamente a piu' corsi di
studio che comportino il conseguimento di un titolo (laurea, laurea
specialistica, master, scuola di specializzazione, altro dottorato di
ricerca) e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o
interromperne la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato;
la sospensione non e' consentita per i laureati in medicina e
chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione disciplinate dai
decreti legislativo n. 257/91 e n. 368/99;
d) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
e) di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del
proprio corso di dottorato l'autorizzazione per l'eventuale
svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione
dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al
corso di dottorato. Si ricorda che il pubblico dipendente ammesso ai
corsi di dottorato di ricerca puo' chiedere di essere collocato, fin
dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegno ed usufruire della borsa di
studio. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza. In caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
ai sensi del secondo periodo (rif. art. 52, comma 57, legge
28 dicembre 2001, n. 448);
f) qualora il candidato diventi assegnatario della borsa di
studio:
di non cumulare la borsa di dottorato con altra borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca;
di aprire una posizione Inps, ai fini del versamento dei
contributi.
Art. 8.
Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero e' indicato al precedente
art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54, al
lordo del contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata a
carico del borsista pari a 1/3 dell'aliquota complessiva che per il
2005 ammonta al 18%, mentre per gli anni successivi tale aliquota
subira' un ulteriore incremento annuo dello 0.20% fino a raggiungere
il 19%. La suddetta borsa di studio e' esente sia dal pagamento
dell'imposta locale sui redditi (ILOR) che dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF).
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate con scadenza il 15 marzo, il 15 maggio, il 15 luglio, il
15 settembre, 15 novembre e il 15 gennaio.
Il coordinatore del corso dovra' far pervenire all'area diritto
allo studio e dottorati di ricerca l'attestazione di frequenza entro
il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno; tuttavia, nel caso in cui
il dottorando non adempia agli obblighi di frequenza prescritti,
dovra' esserne data immediata comunicazione.
In caso di sospensione o esclusione dal dottorato, la borsa di
studio e' corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tale
periodo non potra' comunque essere superiore alla meta' della durata
del corso di dottorato.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
I vincitori dei posti di dottorato di ricerca senza borsa di
studio potranno concorrere all'assegnazione di una borsa di studio
regionale, purche' in possesso dei requisiti previsti dal «Bando per
l'attribuzione per le borse di studio, la concessione dell'esonero
tasse e dei contributi e fruizione dei servizi Esu-ARDSU (Alloggi,
mensa) per l'anno accademico 2004/2005», pubblicato con decreto
rettorale n. 1452 dell'8 luglio 2004, che puo' essere ritirato presso
l'area diritto allo studio e dottorati di ricerca o consultabile sul
sito http://www.univr.it/benefici
>
Art. 9.
Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di Euro 97,58 di cui
Euro 2,58 per l'assicurazione infortuni e responsabilita' civile e di
Euro 95,00 per la tassa regionale determinata con D.G.R. n. 1697 del
26 maggio 2004.
Ai titolari di borsa di studio detta somma sara' detratta al
momento del pagamento della prima rata della borsa stessa.
I titolari di assegno di ricerca dovranno provvedere
personalmente al versamento dell'importo di Euro 97,58 tramite
apposito bollettino disponibile sul sito http://www.univr.it/
>(percorso: servizi agli studenti-diritto allo studio e dottorati di
ricerca-dottorati di ricerca).
I dottorandi non titolari di borsa di studio dovranno versare un
contributo pari a Euro 896,28 in due rate, nel seguente modo:
1ª rata al momento dell'iscrizione:
premio assicurazione |2,58
parte dei contributi |100,00
Tassa regionale |95,00
TOTALE |Euro 197,58
2ª rata entro 31 maggio 2005
saldo contributi |Euro 698,70
I dottorandi, non titolari di borsa di studio, in possesso dei
requisiti di reddito previsti dall'art. 4 del «Bando per
l'attribuzione per le borse di studio, la concessione dell'esonero
tasse e dei contributi e fruizione dei servizi Esu-ARDSU per l'anno
accademico 2004/2005», pubblicato con decreto rettorale n. 1452
dell'8 luglio 2004, che puo' essere ritirato presso l'area diritto
allo studio e dottorati di ricerca o consultabile sul sito
http://www.univr.it/benefici, possono concorrere all'esonero delle
tasse secondo le modalita' di calcolo previste dall'art. 6 «Esonero
contribuzione studentesca» del suddetto bando.
Sono esonerati totalmente dalle tasse e dai contributi per
l'accesso e la frequenza dei corsi:
i dottorandi con invalidita' riconosciuta pari o superiore al
66%.
il vincitore della borsa di studio regionale.
Art. 10.
Diritti e obblighi dei dottorandi
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione. A seguito dell'attivita' svolta dal
dottorando, il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione,
proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento dal corso di
dottorato. Ottenuto il parere favorevole, sara' obbligo dei
dottorandi provvedere all'iscrizione all'anno successivo entro il
31 dicembre di ciascun anno, pena l'esclusione dallo stesso.
E' previsto il differimento della data di inizio del corso nei
casi di maternita', paternita', servizio civile o militare, malattia,
sulla base di idonea certificazione, su richiesta al collegio dei
docenti. E' altresi' consentita per le stesse motivazioni la
richiesta di sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione
della borsa con successivo recupero, previa autorizzazione del
collegio dei docenti.
I vincitori di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca presso cliniche universitarie possono svolgere, previa
autorizzazione del collegio dei docenti, attivita' assistenziale
nell'ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato, e per
le attivita' indispensabili all'espletamento della tesi di dottorato.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa
nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti
e su delibera del consiglio della facolta' interessata. Inoltre i
dottorandi, all'interno del limite massimo previsto al comma
successivo, possono partecipare comunque in forma non retribuita -
agli esami di profitto per i corsi di laurea, se nominati cultori
della specifica disciplina.
L'attivita' didattica non deve in ogni caso superare 40 ore annue
e deve svolgersi in discipline cui il dottorato si riferisce: non
deve compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, non
comporta alcun onere per l'universita' e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli della stessa.
Agli aggiudicatari di borsa di studio e' fatto obbligo di
svolgere un'attivita' di collaborazione all'attivita' di assistenza
agli studenti (attivita' di tutorato), fino ad un massimo di trenta
ore annue. Tale attivita' dovra' essere svolta presso le facolta' in
cui si tengono insegnamenti in uno dei settori scientifico
disciplinari di riferimento del corso.
I dottorandi non possono essere iscritti contemporaneamente a
piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo e,
in caso affermativo, si impegnano a sospenderne o interromperne la
frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato; la sospensione
non e' consentita per i laureati in medicina e chirurgia iscritti
alle scuole di specializzazione disciplinate dai decreti legislativi
n. 257/91 e n. 368/99.
Art. 11.
Conseguimento titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del
corso, dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge
sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema la sua
tesi finale previamente esaminata e valutata dalla commissione.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di ateneo.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati
personali» concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli studi di Verona
per le finalita' inerenti e strumentali alla gestione della procedura
concorsuale e ad essa consequenziali e saranno trattati anche in
forma automatizzata. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso. I dati potranno essere comunicati alle
amministrazioni pubbliche in base a norme di legge o di regolamento o
comunque nei casi in cui cio' sia necessario per lo svolgimento delle
attivita' istituzionali. Gli interessati sono titolari dei diritti di
cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonche'
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 13.
Nomina responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' nominata responsabile del
procedimento amministrativo, Flaviana Antonini (funzionario
amministrativo), in servizio presso la Direzione didattica e servizi
agli studenti area diritto allo studio e dottorati di ricerca.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalita' previste
dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalita'
di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
La richiesta dovra' essere inviata all'Ufficio relazioni con il
pubblico, via dell'Artigliere, 8, 37129 Verona, compilando l'apposito
modulo scaricabile all'indirizzo: http://www.univr.it (cliccare su
amministrazione - direzione e uffici - direzione1 - ufficio relazioni
con il pubblico - modulistica).
Art. 14.
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito dell'Universita' degli studi di
Verona: http://www.univr.it/ (percorso: servizi agli studenti-diritto
allo studio e dottorati di ricerca-dottorati di ricerca).
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
richieste direttamente all'Ufficio dottorati di ricerca via S.
Francesco, 22 (apertura al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle ore
10 alle ore 13), tel. 00 39 045 8028204, fax 00 39 045 8028779,
e-mail: dirstud.dottorato@univr.it
Il pro-rettore vicario: Mazzucco
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
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