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REGIONE VENETO

Concorso, per titoli ed esame, per il conferimento delle sedi
farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella provincia di
Vicenza.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 28/3/2000
Ente:REGIONE VENETO
Località:Venezia  (VE)
Codice atto:000E2798
Sezione:Enti locali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    E'  indetto  pubblico  concorso,  per  titoli  ed  esame,  per il
conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e di nuova
istituzione disponibili per il privato esercizio nella provincia di
Vicenza:
1. Comune di Laghi:
Sede farmaceutica unica rurale vacante.
Delimitazione della sede farmaceutica: l'intero territorio
comunale.
Indennita' di avviamento: non dovuta.
Tassa regionale di concessione: e' da corrispondere nella misura
dovuta ai sensi di legge al momento del rilascio dell'autorizzazione.
La delimitazione della sede, cosi' come descritta, risulta dalla
delibera della giunta regionale n. 51 dell'11 gennaio 1991 di
revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di
Vicenza per l'anno 1988.
2. Comune di Lastebasse:
Sede farmaceutica unica rurale vacante.
Delimitazione della sede farmaceutica: l'intero territorio
comunale.
Indennita' di avviamento: non dovuta.
Tassa regionale di concessione: e' da corrispondere nella misura
dovuta ai sensi di legge al momento del rilascio dell'autorizzazione.
La delimitazione della sede cosi' come descritta risulta dalla
delibera della giunta regionale n. 51 dell'11 gennaio 1991 di
revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di
Vicenza per l'anno 1988.
3. Comune di Montecchio Maggiore:
Sede farmaceutica quinta.
Urbana di nuova costituzione localita' Alte Ceccato.
Delimitazione della sede farmaceutica: porzione di territorio
compresa tra viale Trieste - via Bruschi e in linea retta fino a via
Cav. Vittorio Veneto - via Vicenza - via Borgo - via Treviso - via
Montegrappa - via Monterosa - via Madonnetta e in linea retta fino a
viale Europa (incrocio con viale del Lavoro) - viale Trieste - piazza
San Paolo - viale Industrie - via Bellini - via Archimede - via
Vivaldi - via Cimarosa - via Melaro - via Selva - confine comunale.
Indennita' di avviamento: non dovuta.
Tassa regionale di concessione: e' da corrispondere nella misura
dovuta ai sensi di legge al momento del rilascio dell'autorizzazione.
La delimitazione della sede cosi' come descritta risulta dalla
delibera della giunta regionale n. 1932 del 26 aprile 1994 di
revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di
Vicenza per l'anno 1992.

                               Art. 2.
 

Requisiti per la partecipazione
 
Al presente concorso possono partecipare tutti coloro che alla
scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda siano in
possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o d'altro stato membro della Comunita'
europea;
eta' non inferiore agli anni 18 e inferiore agli anni 60 alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
possesso dei diritti civili e politici;
sana e robusta costituzione fisica.
Rimane valida la preclusione decennale prevista dall'art. 12,
comma 4, della legge 2 aprile 1968, n. 475 per coloro che abbiano
ceduto la propria farmacia ai sensi dell'art. 12 della stessa legge.

                               Art. 3.
 

Domanda di partecipazione al concorso
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e firmata
in calce dal concorrente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge
15 maggio 1997, n. 127, dovra' essere inoltrata a mezzo raccomandata
a.r. alla regione Veneto, direzione programmazione socio-sanitaria,
servizio farmaceutico, S. Polo 2514 (Venezia), entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.
Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine stesso s'intende prorogato al giorno successivo non festivo.
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovra' essere
riportata la seguente dicitura: "Concorso pubblico, per titoli ed
esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova
istituzione disponibili per il privato esercizio nella provincia di
Vicenza.
Non saranno accolte domande e/o documenti presentati e/o spediti
dopo la scadenza del termine di cui sopra.
Sara' ammesso il concorrente la cui domanda, anche se pervenuta
dopo il termine sopra indicato, risulti dal timbro postale essere
stata presentata all'ufficio postale entro il termine utile.
La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta in
conformita' modello allegato al presente bando (allegato A) e nella
stessa il candidato dichiarare:
1) nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
2) di possedere la cittadinanza italiana o d'altro Stato membro
della Comunita' europea;
3) il comune d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione e/o cancellazione dalle liste medesime.
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea tale
dichiarazione e' sostituita dalla dichiarazione corrispondente in
relazione all'ordinamento dello Stato d'appartenenza;
4) di possedere la laurea in farmacia o in chimica e tecnologia
farmaceutica (specificando la data e l'universita' presso la quale e'
stata conseguita);
5) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione (specificando la data e il luogo in cui e' stata
conseguita), ovvero estremi del decreto ministeriale d'abilitazione
definitiva ai sensi dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
6) di essere iscritto all'albo professionale dei farmacisti con
specificazione della provincia e della data d'iscrizione ovvero di
non essere iscritto. In caso d'iscrizione all'ordine per
trasferimento da altro ordine provinciale deve essere specificata la
data della prima iscrizione;
7) l'iscrizione all'albo professionale e' obbligatoria per il
candidato che, risultando vincitore di una sede farmaceutica, ne
accetti l'assegnazione;
8) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti
penali in corso. Tale dichiarazione deve essere fatta anche se
negativa;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) di non aver mai trasferito la titolarita' della farmacia ai
sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475;
oppure:
di aver trasferito la titolarita' di farmacie ai sensi
dell'art. 12 e dell'art. 18 della legge 2 aprile 1968, n. 475 da
oltre dieci anni (come da attestazione dell'autorita' competente);
oppure:
di non esser mai stato titolare di farmacia;
11) gli eventuali titoli da valutare ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1994, n. 298, e
successive modificazioni;
12) di non essere dipendente di ruolo di pubbliche
amministrazioni;
oppure:
indicare l'eventuale impiego di ruolo ricoperto presso
pubbliche amministrazioni specificando altresi' la qualifica
ricoperta;
13) l'indirizzo presso cui desidera ricevere ogni comunicazione
concorsuale con l'esatta indicazione del c.a.p. e del recapito
telefonico e con l'impegno a segnalare tempestivamente l'eventuale
cambiamento dello stesso mediante lettera raccomandata a.r.
I candidati portatori di handicap devono fare esplicita richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'ausilio eventualmente
necessario in relazione al proprio handicap nonche' dell'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova.
L'omissione di una delle suindicate dichiarazioni, non altrimenti
rilevabili, comportera' l'esclusione dal concorso.

                               Art. 4.
 

Documentazione da allegare alla domanda
 
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, a pena
d'esclusione, un certificato medico, rilasciato da un funzionario
medico dell'azienda U.L.S.S. o da un ufficiale medico militare, atto
a comprovare che il concorrente e' esente da malattie difetti o
imperfezioni che impediscono l'esercizio personale della farmacia
nonche' da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere
temporaneo e che non rendano pericoloso l'esercizio medesimo.
Tale certificato dovra' essere rilasciato in data non anteriore a
sei mesi dalla presentazione della domanda.
Il concorrente potra', inoltre, allegare alla domanda di
partecipazione tutti quei documenti, certificati di servizio,
pubblicazioni e titoli di studio che riterra' utile produrre ai fini
dell'assegnazione del punteggio previsto per i titoli di studio e di
carriera nonche' per i titoli relativi all'esercizio professionale,
ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298.
Non sono ammessi lavori dattiloscritti, manoscritti o in bozze di
stampa e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
accompagnati da traduzione in lingua italiana, certificata conforme
al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
La documentazione allegata alla domanda deve essere prodotta in
originale o in copia autentica e, specificamente, indicata in un
apposito elenco, redatto in carta semplice ed in triplice copia,
datato e firmato dal candidato. Tuttavia per quanto riguarda le
pubblicazioni, i titoli di studio, le abilitazioni e quant'altro
possa essere valutato come titolo di studio a norma dell'art. 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994,
n. 298, il candidato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403 puo', tramite
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (di cui
all'allegato B), attestare la conformita' all'originale della copia
del documento prodotto. In tale ultima ipotesi la firma apposta in
calce o a tergo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' deve essere autenticata, fatta eccezione per l'ipotesi in
cui la dichiarazione sostitutiva sia inviata unitamente a copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
La commissione giudicatrice terra' conto solo dei documenti e dei
titoli presentati dai candidati o gia' agli atti e non saranno presi
in considerazione documenti o titoli di merito presentati dopo il
termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso,
cosi' come precisato nel precedente art. 3.
Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita'
personali sono attestati in documenti anteriormente esibiti e,
pertanto, gia' in possesso dell'amministrazione procedente o di altra
pubblica amministrazione, dovra' esplicitare la tipologia del
documento, i dati in esso contenuti e l'amministrazione che lo
detiene, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 10 della legge
n. 15/68, dall'art. 18 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
In tale ipotesi si provvedera' d'ufficio all'acquisizione dei
documenti stessi o di copia di essi.
Allo stesso modo saranno accertati d'ufficio tutti i dati che la
pubblica amministrazione e' tenuta a certificare in attuazione dei
principi contenuti nel terzo comma dell'art. 18 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Qualora il candidato non si avvalga della facolta' di cui
all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403, i documenti prodotti, con
esclusione delle pubblicazioni, devono essere in regola con le
disposizioni di legge sul bollo, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, e se prodotti in fotocopia
devono essere autenticati dall'autorita' competente.

                               Art. 5.
 

Titoli di studio e di carriera
 
I servizi prestati in qualita' di direttore di farmacia e di
collaboratore di farmacia devono risultare da certificati rilasciati
dagli uffici dei medici provinciali, dalle aziende U.L.S.S., e/o dai
sindaci competenti, e/o dagli ordini provinciali dei farmacisti, e/o
dai servizi provinciali per la sanita'.
Per i farmacisti dipendenti dalle aziende U.L.S.S. e/o aziende
ospedaliere nei certificati prodotti dovra' essere precisata la
relativa posizione funzionale. In particolare dovra' essere
specificato se l'attivita' e' stata espletata dopo la riforma
dirigenziale e pertanto come farmacista dirigente di secondo livello
o come farmacista dirigente di primo livello. Per converso se
l'attivita' e' stata espletata prima della riforma dirigenziale
dovra' essere specificato se la stessa e' stata svolta come
farmacista dirigente o come direttore farmacia ospedaliera o come
farmacista coadiutore o come farmacista collaboratore.
I farmacisti direttori di aziende farmaceutiche municipalizzate
dovranno far specificare nei relativi certificati se e' stato
prestato servizio presso farmacie comunali aperte al pubblico con
indicazione della posizione funzionale.
I titoli relativi ad aggiornamenti professionali curati dagli
ordini provinciali dei farmacisti dovranno risultare da certificati
rilasciati dagli stessi ordini.
L'attivita' svolta presso industrie farmaceutiche o presso
depositi all'ingrosso di medicinali o presso officine di produzione
di cosmetici dovra' essere attestata dal rappresentante legale e
dovra' essere specificata la relativa qualifica cioe' se l'attivita'
e' stata prestata come direttore tecnico di stabilimento
farmaceutico; come informatore scientifico o collaboratore ad altro
titolo di industria farmaceutica, come direttore di deposito o
magazzino all'ingrosso di medicinali oppure come direttore tecnico di
officine di produzione di cosmetici.
L'attivita' svolta come farmacista dipendente del Ministero della
sanita', dell'istituto superiore della sanita', delle regioni, delle
province autonome, delle aziende farmaceutiche municipalizzate e
della sanita' militare dovra' essere attestata dai competenti organi.
Per l'attivita' svolta presso la facolta' di farmacia dovra'
essere specificato se e' stata prestata come professore ordinario di
ruolo oppure come professore universitario associato e la stessa
dovra' essere attestata dagli organi competenti.
I titoli relativi all'esercizio professionale ed i titoli di
studio e di carriera conseguiti all'estero dovranno essere rilasciati
dagli organi della pubblica amministrazione o dagli ordini
professionali dei farmacisti del relativo Stato e l'attivita'
professionale dei candidati appartenenti all'Unione europea sara'
valutata a norma di quanto stabilito dall'art. 5, quinto comma, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994,
n. 298.
I concorrenti che intendono avvalersi dell'agevolazione prevista
dall'art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, in quanto norma non
espressamente abrogata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 sul
riordino del settore farmaceutico, dovranno comprovare, con regolare
certificato rilasciato dagli organi competenti, che la farmacia
presso la quale hanno esercitato come titolari, direttori o
collaboratori e' farmacia rurale ai sensi della legge 8 marzo 1968,
n. 221.
I titoli di studio e di carriera, previsti dall'art. 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994,
n. 298, devono essere certificati dall'autorita' competente.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione esaminatrice e' costituita in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298.

                               Art. 7.
 

Prove d'esame e valutazione dei titoli
 
Il concorso di cui al presente bando si svolge, per titoli ed
esame, in conformita' a quanto e' stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 febbraio 1998, n. 34.
La data e la sede della prova d'esame saranno notificate a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a ciascun concorrente
presso il recapito indicato nella domanda.
L'esame consiste in un'unica prova attitudinale articolata in 100
domande riguardanti le seguenti materie:
farmacologia;
tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica
farmaceutica;
legislazione farmaceutica.
Le domande saranno estratte a sorte fra le tremila predisposte
dalla commissione nazionale nominata dal Ministro della sanita' e
pubblicate, unitamente alle relative risposte, nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, n. 24 del
27 marzo 1998.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1998,
n. 34, la commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad
impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il
quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.
Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque gia'
predisposte.
Per la prova e' concesso un tempo non superiore ad un'ora e
trenta minuti.
A norma degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, a ciascuna risposta
esatta, sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate
sufficienti ai fini dell'idoneita' e dell'inserimento in graduatoria
le prove dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti. Il
concorrente che non realizza il suddetto punteggio minimo nella prova
attitudinale e' escluso dalla graduatoria.

                               Art. 8.
 
Formazione ed approvazione della graduatoria
 
Dopo aver espletato la prova attitudinale la commissione forma la
graduatoria di merito dei candidati sommando il punteggio conseguito
da ciascun concorrente per i titoli e per la prova attitudinale.
In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 febbraio 1998, n. 34, la commissione esaminatrice, previa
determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, prima
dell'espletamento della prova attitudinale, puo' stabilire di
procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati
che hanno superato la suddetta prova.
Nella formazione della graduatoria finale dei concorrenti saranno
osservate, a parita' di merito, le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, integrato dall'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, in base al quale sara'
preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
Approvata la graduatoria, sotto condizione dell'accertamento del
possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal bando, si
provvedera' alla pubblicazione della medesima nel bollettino
ufficiale della regione Veneto.

                               Art. 9.
 
Scelta della sede
 
La graduatoria, approvata e pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Veneto, sara' notificata al concorrente risultato
vincitore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
I concorrenti che risultano vincitori saranno interpellati
secondo la procedura prevista dall'art. 2 della legge 28 ottobre
1999, n. 389, e successive integrazioni.
L'indicazione della sede, come sopra effettuata dal concorrente,
non potra' essere modificata ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298.
I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati
dalla competente struttura regionale a presentare entro trenta giorni
dalla pubblicazione della graduatoria nel bollettino ufficiale della
regione Veneto i certificati ed i documenti eventualmente necessari
previsti dal presente bando per dimostrare il possesso dei requisiti
prescritti.
L'autorizzazione all'esercizio della farmacia e' subordinata
all'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 108, 110 e
112 del T.U.LL.SS., approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265 e delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e
relativo alle norme per lo svolgimento del concorso, per
l'assegnazione delle sedi e per l'autorizzazione all'apertura ed
esercizio delle farmacie valgono come riportate le disposizioni al
riguardo contenute nel T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265; nella
legge 2 aprile 1968, n. 475; nella legge 8 novembre 1991, n. 362; nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994,
n. 298; nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 febbraio 1998, n. 34; nella legge regionale 3 1 maggio 1980,
n. 78, e per quanto applicabili nei regolamenti di cui al regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1706 ed al decreto del Presidente della
Repubblica 21 agosto 1971 n. 1275.

                              Art. 10.
 
Pubblicita' del presente bando
 
Il presente bando sara' pubblicato nel seguente modo:
trasmissione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, di copia
alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (F.O.F.I.), a
tutti gli ordini provinciali dei farmacisti della regione Veneto,
alla consulta degli ordini dei farmacisti, alle aziende U.L.S.S.
della regione Veneto e comunicazione al Ministero della sanita';
pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Veneto e,
per estratto, entro i successivi dieci giorni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
trasmissione di copia agli assessorati alla sanita' di tutte le
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nonche' al
comune la cui sede e' messa a concorso per l'affissione all'albo
comunale.

                              Art. 11.
 

Disposizioni
 
I documenti, i lavori originali e le pubblicazioni allegati alla
domanda ed al curriculum possono essere ritirati, ove nulla osti, dal
candidato direttamente o mediante incaricato munito di delega
scritta, non prima di sessanta giorni e non oltre quattro mesi dalla
pubblicazione della graduatoria di merito del concorso sul bollettino
ufficiale della regione Veneto. Decorso tale periodo la
documentazione sara' oggetto di scarto e pertanto non piu'
recuperabile da parte degli interessati.
I candidati possono ritirare prima dell'espletamento del concorso
la documentazione predetta purche' rilascino dichiarazione scritta di
rinuncia al concorso ed ad ogni eccezione in merito al procedimento
ed all'esito del concorso medesimo.
L'amministrazione regionale si riserva la facolta' di prorogare i
termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con
propria delibera di giunta, il presente bando.
S'informa altresi' che i dati comunicati dai candidati sono
utilizzati dall'amministrazione unicamente per le operazioni di
gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
Responsabile del trattamento dei dati e' la direzione
programmazione socio sanitaria, servizio farmaceutico.

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