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POLITECNICO DI TORINO

Concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXI
ciclo)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 12/8/2005
Ente:POLITECNICO DI TORINO
Località:Torino  (TO)
Codice atto:05E04540
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/9/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con decreto
rettorale n. 537 del 5 luglio 2001;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento
all'art. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 224 del 30 aprile 1999 relativo al
regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca del
Politecnico di Torino emanato con decreto rettorale n. 547
dell'11 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di dottorato del
22 luglio 2005 con cui sono stati definiti i posti e le borse di
studio per il XXI ciclo;
Decreta:
Art. 1.
Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino relativi al
XXI ciclo, di durata triennale. Sono messi a concorso complessivi 273
posti e 165 borse di studio, ripartiti secondo la seguente tabella.
 
----> Vedere tabella da pag. 103 a pag. 109 <----
 
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo
l'emanazione del presente bando e prima dell'espletamento dei
relativi concorsi, fermi restando comunque i termini della data di
scadenza previsti al comma 2 del successivo art. 5 per la
presentazione delle domande d'ammissione.
L'eventuale aumento del numero delle borse di studio puo'
determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento di posti sara' data comunicazione esclusivamente
sul sito Internet della Scuola di dottorato al seguente indirizzo:
http://didattica.polito.it/scudo/bandi.html> Se a seguito dei concorsi o al termine delle iscrizioni dovessero
rendersi disponibili delle borse di studio di ateneo per mancata
assegnazione, queste potranno essere ridistribuite dalla Scuola di
dottorato.
Le borse di studio finanziate da Enti esterni non assegnate,
potranno essere ridistribuite salvo accordo specifico con l'Ente
erogatore.

                               Art. 2.
Requisiti per l'accesso ai corsi
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai Dottorati di Ricerca di cui al precedente art. 1,
coloro che, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei
diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza, siano in possesso di laurea (vecchio ordinamento) o di
laurea specialistica (nuovo ordinamento) o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dal
collegio dei docenti del corso interessato, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita', salvo quanto
previsto dal successivo comma 4.
2. I cittadini comunitari (non italiani) e quelli non
appartenenti all'Unione Europea in possesso di titolo che non sia
gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno fare
espressa richiesta di equipollenza alla laurea del titolo presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere) nella domanda di partecipazione al concorso e corredare
la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti di dichiarare l'equipollenza. Tali documenti, qualora redatti
in una lingua diversa dall'italiano, inglese, francese, portoghese,
spagnolo, o tedesco dovranno essere presentati in forma tradotta in
una di queste lingue e certificata come conforme all'originale o
dalla universita' che li ha emessi o dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le disposizioni vigenti.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita
all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
4. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro e non oltre la data del
31 dicembre 2005. In tal caso, l'ammissione al concorso sara'
disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare, non
appena conseguita la laurea e comunque prima dell'iscrizione al
corso, relativa autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
5. Non possono prendere parte agli esami di accesso ad un corso
di dottorato coloro che sono gia' iscritti allo stesso dottorato.
Coloro che risultano gia' iscritti ad un corso di dottorato senza
borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento del
relativo concorso, ad un corso diverso purche' rinuncino al dottorato
precedente ed inizino dal primo anno. Coloro che risultano gia'
iscritti ad un corso di dottorato con borsa di studio, possono
accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso
di dottorato diverso, ma senza borsa di studio, rinunciando al
dottorato precedente ed iniziando dal primo anno. Coloro che abbiano
gia' conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca, possono essere
ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione,
un nuovo corso di dottorato, non coperto da borsa.

                               Art. 3.
Titolari di assegni di ricerca
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai Dottorati di Ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6 della legge 449 del 27 dicembre 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di attribuzione di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. I posti
relativi non sono da ritenersi in soprannumero rispetto a quelli
indicati nella tabella all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                               Art. 4.
Dipendente pubblico
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984 e
successivi aggiornamenti, il pubblico dipendente ammesso al dottorato
di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio
senza assegni e puo' usufruire dell'eventuale beneficio della borsa
di studio.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro, salvo l'eventuale ripetizione degli
importi in caso di cessazione volontaria nei due anni successivi al
conseguimento del dottorato.

                               Art. 5.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate secondo
una delle seguenti modalita':
in formato elettronico, compilando ed inviando il form
disponibile al sito Internet
http://didattica.polito.it/scudo/bandi.html;> a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte in
carta semplice e sottoscritte in calce utilizzando il modello
allegato al presente bando. Le domande dovranno essere indirizzate al
rettore del Politecnico di Torino corso Duca degli Abruzzi n. 24
10129 Torino;
presentate direttamente presso l'unita' formazione di III
livello, tutti i giorni escluso il sabato. Le domande dovranno essere
redatte in carta semplice e sottoscritte in calce utilizzando il
modello allegato al presente bando.
2. Scadenza per la presentazione delle domande: 30 settembre
2005. Il termine di scadenza e' perentorio.
Per le domande di partecipazione spedite a mezzo raccomandata fa
fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali,
pertanto non saranno prese in considerazione le domande che
perverranno dopo la data fissata per le prove d'accesso.
3. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero di
telefono e l'eventuale e-mail. Per quanto riguarda i cittadini non
italiani, e' necessario nella domanda indicare un recapito in Italia
o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta in tal
caso quale domicilio ai fini della partecipazione al concorso;
b) l'esatta denominazione dell'indirizzo di dottorato cui
intende partecipare, specificando l'adesione o meno ad uno dei
progetti specifici;
c) la propria cittadinanza. Nel caso di doppia cittadinanza di
cui una sia quella italiana, il candidato dovra' optare per la
cittadinanza italiana;
d) la laurea posseduta o che conseguira', nonche' la data e
l'Universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso Universita'
straniera, specificando se e' in possesso di decreto di equipollenza;
e) di non rientrare nei casi di esclusione previsti dall'art. 2
comma 5 del presente bando.

                               Art. 6.
Prove di ammissione agli indirizzi di dottorato
1. L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed
una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati, salvo quanto previsto negli allegati al presente bando.
2. La prova orale, su indicazione di ciascun collegio dei
docenti, puo' comprendere la verifica della conoscenza di una seconda
lingua straniera, oltre all'inglese, secondo quanto riportato
nell'allegata tabella in corrispondenza dell'indicazione del
dottorato di ricerca prescelto.
3. Le materie oggetto delle prove d'esame per ciascun dottorato
di ricerca di cui al precedente art. 1 sono riportate nella predetta
tabella.
4. La Commissione Giudicatrice dispone di 60 punti per ciascuna
prova. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella
prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 42/60.
5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di
documento di riconoscimento valido.
6. Il calendario delle prove, con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e del locale, in cui le prove avranno luogo, per
ciascun dottorato di ricerca, sara' reso noto, almeno 15 giorni prima
dello svolgimento delle prove stesse, mediante affissione di appositi
avvisi all'albo ufficiale del Politecnico di Torino, nelle bacheche
dell'unita' «Formazione di III livello» della sede di corso Duca
degli Abruzzi n. 24, del Castello del Valentino e sul sito Internet
al seguente indirizzo:
http://didattica.polito.it/scudo/Esami accesso.html

                               Art. 7.
Commissioni Giudicatrici per l'accesso e relativa graduatoria
1. La valutazione comparativa dei candidati viene effettuata da
una commissione giudicatrice, composta da tre membri, scelti tra i
professori e ricercatori universitari di ruolo nelle aree
scientifiche di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due esperti di chiara fama, anche stranieri, scelti nell'ambito degli
enti e delle strutture pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
2. Ciascuna commissione giudicatrice predispone la graduatoria di
merito sulla base della valutazione comparativa dei candidati, che
saranno ammessi al dottorato prescelto secondo l'ordine della
graduatoria fino a eventuale copertura dei posti disponibili, sia con
borsa sia senza borsa.
3. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell'inizio del corso di dottorato, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
4. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di
ricerca.

                               Art. 8.
Modalita' di iscrizione ai corsi
Il rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie
per l'ammissione dei candidati. Tali graduatorie saranno rese
pubbliche mediante affissione all'albo ufficiale dell'ateneo corso
Duca degli Abruzzi n. 24 - Torino) e saranno consultabili sul sito
internet all'indirizzo
http://didattica.polito.it/scudo/Esami accesso.html, nonche' presso
l'unita' «Formazione di III livello».
I candidati, collocati in posizione utile nelle graduatorie
pubblicate, dovranno provvedere all'iscrizione entro il termine di 10
giorni a decorrere dalla data di affissione del decreto rettorale
all'albo ufficiale.
Per l'iscrizione il vincitore dovra' presentare all'unita'
«Formazione di III livello» i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno, debitamente compilato e
firmato;
b) Modello di rilevanza anagrafica;
c) fotocopia del codice fiscale;
d) Ricevuta attestante il pagamento delle tasse universitarie

                               Art. 9.
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua inglese o
altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

                              Art. 10.
Commissioni giudicatrici per gli esami finali
La valutazione finale per il conseguimento del titolo viene fatta
da apposita commissione giudicatrice composta da tre membri scelti
tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente
qualificati nei relativi settori di riferimento. Almeno due membri
devono appartenere a universita', anche straniere, non partecipanti
al dottorato. Non possono fare parte della commissione i tutori dei
candidati alla valutazione. Un membro di dette commissioni e' interno
all'ateneo. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti appartenenti a strutture universitarie o a strutture di
ricerca pubbliche e private, anche straniere.

                              Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
1. Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca
e' uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di
terzo livello. Egli ha l'obbligo di frequentare il dottorato per un
totale di tre anni complessivi maturando entro tale periodo tutti i
crediti previsti. Il dottorando non puo' avere contemporanea
iscrizione ad altro dottorato, corso di studio o corso di
specializzazione, in Italia o all'Estero; in caso affermativo, dovra'
chiederne la sospensione.
2. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione particolareggiata sulle attivita' formative
e di ricerca svolte al collegio dei docenti il quale, previa
valutazione dei crediti acquisiti, se questa e' positiva dispone il
passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale, a seconda che
trattasi di dottorandi del primo e secondo o terzo anno. Un'eventuale
valutazione negativa da parte del collegio dei docenti comporta la
decadenza dal dottorato con perdita e restituzione della borsa di
studio relativa all'anno in corso, ove concessa. I dottorandi del
terzo anno, potranno accedere all'esame finale solo se avranno
maturato tutti i crediti previsti. In caso contrario il collegio dei
docenti puo' concedere un anno di proroga, senza estensione
dell'eventuale borsa di studio.
3. Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stage
presso altre Universita', Istituti di ricerca, centri e laboratori,
italiani e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino ad un
massimo di 18 mesi complessivi nel triennio e' richiesto il consenso
scritto del coordinatore del dottorato. Tale limite non si applica in
presenza di accordi con Universita' straniere e con enti pubblici che
svolgano specifica e qualificata attivita' di ricerca, eventualmente
anche attraverso strutture da essi controllate.
4. Il dottorando titolare di borsa di studio e' esonerato
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
di cui al successivo art. 14. Il dottorando titolare di borsa di
studio puo' in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza
decadere dal dottorato ma deve rimborsare all'ateneo la tassa di
iscrizione all'anno in corso e l'importo della borsa se iscritto al
primo anno.
5. Il dottorando che si trova nella condizione di dovere
interrompere la frequenza per lunghi periodi di malattia e per
assenza obbligatoria per gestazione e puerperio ha diritto alla
sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta.
In caso d'interruzione di durata superiore a 4 mesi anche l'eventuale
erogazione della borsa di studio e' sospesa per lo stesso periodo, ma
con la concessione di un anno di proroga.
6. Il dottorando ammesso dopo la prova d'esame al primo anno che
sia impegnato a svolgere il servizio militare di leva o civile e che
si congedi entro il mese di marzo, puo' essere ammesso a frequentare
il primo anno di corso. Per gli anni successivi al primo il
dottorando e' sospeso con l'interruzione dell'eventuale borsa di
studio, ma con la concessione di un anno di proroga, nell'anno in cui
e' svolto il servizio militare o civile per la frazione piu' lunga
del servizio stesso.
7. Il dottorando titolare di borsa di studio che per motivi
personali o di lavoro abbandona il corso durante il primo anno di
frequenza, decade dal dottorato e deve restituire la borsa di studio
percepita fino a quel momento nell'anno in corso.
Il dottorando titolare di borsa che per motivi personali o di
lavoro abbandona il corso durante gli anni di frequenza successivi al
primo, decade dal dottorato e deve rimborsare l'ateneo della tassa di
iscrizione all'anno in corso o le rate della borsa di studio
percepite in quell'anno.
8. Il dottorando puo' avere impegni professionali o lavorativi
solo se questi gli permettono di garantire la presenza e la
partecipazione alle attivita' del dottorato nella misura richiesta
dai programmi del corso e solo se tali impegni di lavoro non
inficiano la qualita' della sua attivita' scientifica. Il collegio
dei docenti valutera' che tali condizioni siano soddisfatte e, in
caso negativo, potra' proporre la decadenza dal dottorato, con
perdita e restituzione della borsa di studio relativa all'anno in
corso, ove concessa.
9. Puo' essere ammesso al dottorato di ricerca con borsa di
studio il dottorando che svolga attivita' professionale o lavorativa
subordinata a tempo determinato o indeterminato, o coordinata e
continuativa in misura non superiore a 3 mesi equivalenti nell'arco
dell'anno di percepimento della borsa. Gli stessi vincoli si
applicano ai dottorandi che svolgono attivita' professionale in
proprio, in modo continuativo.
10. Per il conseguimento del dottorato e' richiesta la conoscenza
della lingua inglese. Tale conoscenza, che comporta l'acquisizione di
5 crediti specifici, deve essere certificata con il titolo PET
Cambridge con valutazione «pass with merit», oppure titolo dichiarato
equivalente o superiore dal Centro linguistico del Politecnico. Tale
certificazione non e' richiesta per coloro che sono di lingua madre
inglese.
11. Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo
se in possesso di tutti i requisiti richiesti dal regolamento e
riportati nel bando di concorso. Tali requisiti includono, in
particolare:
a) la maturazione di 180 crediti distribuiti come previsto
dal piano di studi, compresi obbligatoriamente i 5 crediti specifici
attestanti la conoscenza della lingua inglese, di cui al precedente
comma 10;
b) la valutazione positiva della tesi da parte del collegio
dei docenti.
Nel caso in cui uno o entrambi i requisiti di cui ai punti a) e
b) non siano in possesso del candidato, il collegio dei docenti
dichiara il dottorando decaduto dal dottorato. Per comprovati motivi
il collegio dei docenti puo' concedere per una sola volta un anno di
proroga senza borsa per il completamento del dottorato. In ogni caso,
l'esame dovra' essere sostenuto al termine dell'attivita' di ricerca
e formazione, incluso l'eventuale anno di proroga.
Qualora si verifichi la mancata riattivazione del corso, l'esame
potra' essere sostenuto presso altra sede universitaria.
12. Ai cittadini stranieri e' richiesta l'inclusione nel
curriculum della frequenza ad un corso di lingua italiana o la
presentazione del certificato di conoscenza della lingua italiana
rilasciato dal C.L.A. del Politecnico, entro la fine del primo anno
di attivita'.

                              Art. 12.
Collaborazioni per attivita' di supporto alla didattica e di ricerca
dei dottorandi
Su autorizzazione del collegio dei docenti il dottorando puo'
svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca, nei
limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Politecnico di
Torino. Tali collaborazioni non devono in alcun modo compromettere le
attivita' di formazione alla ricerca del dottorando.

                              Art. 13.
Borse di studio
1. Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando sono
assegnate previa valutazione comparativa del merito in base alle
prove effettuate dalle commissioni giudicatrici, secondo le modalita'
di cui al precedente art. 6 e secondo l'ordine delle graduatorie di
cui al precedente art. 7. A parita' di merito prevale la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 9 giugno 1997. A tal fine
l'Ufficio competente provvedera' a chiedere la documentazione
comprovante la situazione economica del candidato, qualora si
verifichino le condizioni di cui sopra.
2. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54
al lordo degli oneri previdenziali.
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
4. L'importo della borsa di studio e' aumentato proporzionalmente
per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50 %,
(vedi art. 11 comma 3).

                              Art. 14.
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Il dottorando e' tenuto al pagamento dei contributi per l'accesso
e la frequenza ai Corsi, determinati dal Consiglio di amministrazione
dell'ateneo, nella misura di Euro 1.579,29 per l'anno 2006. Sono
esonerati dal pagamento del suddetto contributo soltanto coloro i
quali usufruiscono della borsa di studio.

                              Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
attualmente vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 28 luglio 2005
Il rettore: Del Tin

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