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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Concorso pubblico per dieci posti per la partecipazione al corso
sperimentale di dottorato di ricerca in economia e management, per
l'anno accademico 2003-2004.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.17 del 28/2/2003
Ente:SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Località:-
Codice atto:03E01109
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:10
Scadenza:3/6/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41 istitutiva della Scuola;
Visto lo statuto della Scuola approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1988 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento didattico della scuola;
Visto il regolamento generale della scuola;
Vista la legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del
20 ottobre 1998;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998 contenente la
nuova disciplina in ordine all'istituzione ed al funzionamento dei
corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il decreto direttoriale n. 6277 del 6 maggio 1999 e
successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stato emanato il
regolamento del corso sperimentale di dottorato di ricerca in
economia e management;
Vista la delibera n 23 del 9 gennaio 2003, con la quale il
consiglio della classe accademica di scienze sociali ha autorizzato
l'attivazione del corso sperimentale di dottorato di ricerca in
economia e management per l'anno accademico 2003 - 2004;
Vista la delibera n 60 del 14 gennaio 2003, con la quale il
senato accademico ha deliberato l'attivazione del corso sperimentale
di dottorato di ricerca in economia e management per l'anno
accademico 2003 - 2004, approvandone il relativo bando di concorso;
Vista la delibera n 69 del 24 gennaio 2003, con la quale il
consiglio direttivo ha approvato l'attivazione del corso sperimentale
di dottorato di ricerca in economia e management per l'anno
accademico 2003 - 2004;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Corso dottorale internazionale di ricerca in economia e management
 
1. La Scuola Superiore S. Anna di Pisa, di seguito denominata
"Scuola", bandisce per l'anno accademico 2003 - 2004 un concorso
pubblico per dieci posti per la partecipazione al corso sperimentale
di dottorato di ricerca in economia e management.
2. Per la partecipazione al corso la Scuola contribuisce al
finanziamento fino ad un massimo di sei posti, con dei contributi il
cui importo e' definito al successivo art. 10.
3. Ulteriori finanziamenti potranno essere concessi
dall'Universita' di Trento e dall'Universita' Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza, nell'ambito dell'attivita' di collaborazione gia'
in corso.
4. La commissione giudicatrice puo' inoltre proporre l'ammissione
di candidati dichiarati idonei senza contributi, fino ad un massimo
di tre posti in aggiunta al numero complessivo definito al precedente
punto 1. L'ammissione e' deliberata dal consiglio direttivo, che
definira' le modalita' di fruizione dei servizi della Scuola.

                               Art. 2.
 
Finalita' del corso
 
1. Il corso si propone, in linea con gli standard di eccellenza
perseguiti dalla Scuola, di fornire un percorso formativo finalizzato
sia all'esercizio di attivita' di ricerca di alta qualificazione che
ad impieghi qualificati nel campo del management privato e pubblico,
da realizzarsi mediante un apposito programma didattico, completato
dalla realizzazione di un progetto di ricerca originale volto alla
predisposizione di una dissertazione scritta per il superamento
dell'esame finale di dottorato di ricerca.
2. Il corso, di durata triennale, prevede un programma di
insegnamento avanzato e di supervisione della ricerca, svolto dai
docenti interni alla Scuola e da un ampio gruppo di visiting
professors.
3. Il programma e' svolto in collaborazione con l'Universita' di
Trento e l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (i
rapporti di collaborazione sono regolati da apposite convenzioni) ed
e' parte di un network europeo che facilita scambi di dottorandi e
personale docente e che include le Universita' di Strasburgo, Sussex,
Aalborg, Manchester, Paris XIII, Madrid (Carlo III), Oslo e, in
Italia, l'Universita' di Trento, l'Universita' Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza ed il CESPRI, Universita' Bocconi di Milano.
4. Al termine del corso e successivamente al superamento di un
apposito esame, la scuola rilascia il diploma di perfezionamento che,
ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41 e' a tutti
gli effetti equipollente al dottorato di ricerca, denominato in
inglese "Ph.D" (Philosophy Doctor).

                               Art. 3.
 
Programma del corso
 
1. Il programma didattico del primo anno include:
a) moduli propedeutici (matematica per le scienze sociali;
statistica e probabilita);
b) moduli obbligatori (microeconomia; macroeconomia e teoria
della crescita; storia del pensiero economico-sociale e
organizzativo; econometria; teoria delle decisioni; organizzazione
industriale; teoria dei comportamenti e delle organizzazioni,
economia e management dell'innovazione; management di imprese);
c) moduli obbligatori avanzati e moduli opzionali [teorie
evolutive della produzione, innovazione e dinamiche industriali;
teorie dell'organizzazione (avanzato); Management (avanzato);
economia e management dell'imprenditorialita' e delle ICTs; beni
pubblici ed esternalita'; metodi statistici per l'analisi di impresa;
tecnologia imprese e cambiamento industriale; analisi delle serie
temporali; econometria applicata; analisi finanziaria; macroeconomia
e teoria della crescita (avanzato); temi di microeconomia (avanzato);
scienza, tecnologia e crescita].
2. All'inizio del secondo anno, sono forniti moduli intensivi di
specializzazione, svolti sia alla Scuola che presso le istituzioni
partner, per introdurre gli allievi allo stato dell'arte della
ricerca internazionale nel campo.
3. Aree principali di ricerca dei docenti della Scuola e/o dei
docenti che collaborano a questo programma, nelle quali l'attivita'
di ricerca e' incoraggiata, includono: economia e management
dell'innovazione; modelli e studi empirici di dinamica economica e
industriale; teoria ed evidenza empirica sul funzionamento dei
mercati reali e finanziari; teorie dell'organizzazione; economia
pubblica; economia sperimentale ed economia computazionale (entrambe
attraverso la collaborazione della scuola con l'Universita' di
Trento); economia della salute; econometria applicata.
4. I moduli di insegnamento sono integrati da seminari di ricerca
durante tutto l'anno.
5. Sulla base della scelta all'interno dei moduli opzionali e di
specializzazione, nonche' con la scelta dei temi di ricerca, i
candidati possono privilegiare sia percorsi formativi volti alla
ricerca scientifica che percorsi finalizzati al management di impresa
e delle organizzazioni pubbliche.
6. La lingua di insegnamento e' l'inglese.

                               Art. 4.
 
Ammissione al concorso
 
1. Possono partecipare al concorso cittadini italiani o stranieri
che abbiano conseguito, in una universita' o istituto universitario
italiano o straniero di pari grado, al termine di un corso di studi
di durata almeno quadriennale, la laurea o titolo equipollente.
2. Possono partecipare al concorso anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea (o titolo equipollente) entro e
non oltre il 31 luglio 2003. In tal caso, l'ammissione verra'
disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a comunicare a
pena di decadenza dalla graduatoria medesima, l'esito dell'esame di
laurea entro il 31 luglio 2003, con indicazione espressa
dell'eventuale votazione riportata. La comunicazione anzidetta dovra'
essere effettuata tramite raccomandata A.R., oppure via fax
(+39-050-883 250) allegando copia di un documento di identita'
dell'interessato in corso di validita'.
3. La valutazione dell'equipollenza del titolo di cui al comma 1,
e' attribuita, ai soli fini del concorso, dalla commissione
giudicatrice di cui all'art. 7.

                               Art. 5.
 
Ammissione al secondo anno
 
1. Possono presentare domanda di ammissione al secondo anno del
corso di dottorato coloro che abbiano completato il primo anno di
corso di dottorato presso un'altra istituzione nazionale o
internazionale. Alla domanda di ammissione deve essere allegata la
documentazione di cui al successivo art. 6, con particolare
riferimento al comma 6, punto f).
2. Le domande di ammissione al secondo anno sono valutate sia in
relazione ai corsi di studi gia' completati sia in termini di
congruita' del progetto di ricerca del candidato con le attivita' di
ricerca prevalenti della faculty del dottorato stesso.
3. A coloro che la commissione giudicatrice, di cui all'art. 7,
ammettera' al corso, la commissione stessa potra' indicare dei corsi
obbligatori e/o opzionali che dovranno essere seguiti in aggiunta a
quelli previsti per gli anni successivi al primo.
4. I candidati vengono ammessi al secondo anno - di norma - senza
contributi. Su proposta della commissione giudicatrice, l'ammissione
e' deliberata dal consiglio direttivo che definira' le modalita' di
fruizione dei servizi della scuola.

                               Art. 6.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire
perentoriamente entro il giorno 3 giugno 2003 al seguente indirizzo:
Scuola Superiore Sant'Anna
Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca
Doctoral Program in E&M
Piazza Martiri della Liberta' 33
56127 Pisa
2. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda,
qualunque ne sia la causa, anche se la spedizione risultasse
effettuata entro il termine prefissato, comporta la inammissibilita'
della stessa.
3. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
in carta libera, in italiano o in inglese, sulla base dello schema di
domanda di cui all'allegato "A", specificando l'anno di corso a cui
si richiede di essere ammessi.
4. Nella domanda e' fatto obbligo ai candidati di dichiarare:
a) il cognome e il nome; il luogo e la data di nascita, la
nazionalita';
b) il possesso del titolo accademico di cui al precedente
art. 4, con l'indicazione del corso di laurea, dell'universita' o
istituto di istruzione universitaria che lo ha rilasciato, della data
di conseguimento e dell'eventuale votazione riportata all'esame
finale (i candidati di cui all'art. 4, comma 2, dovranno indicare
nella domanda la data in cui conseguiranno il diploma, il corso di
laurea, l'universita' o istituto di istruzione universitaria che lo
rilascera);
c) se intendono usufruire dei contributi di cui all'art. 9;
d) il domicilio od il recapito presso il quale chiedono che
siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a
far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo;
e) di essere consapevoli della veridicita' della domanda e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
in caso di false dichiarazioni.
5. L'omissione anche di una sola delle suddette dichiarazioni
determina l'esclusione del candidato dal concorso.
6. Alla domanda i concorrenti devono allegare:
a) un curriculum vitae che specifichi la formazione
scientifica, le esperienze professionali, le pubblicazioni e ogni
altra informazione che possa essere utile per la valutazione del
candidato;
b) una copia della tesi di laurea (quando prescritta dal
proprio sistema di studi) e di ogni altro titolo scientifico. Tale
obbligo si applica anche ai candidati di cui all'art. 4, comma 2. Nel
caso in cui le tesi di laurea siano scritte in una lingua diversa
dall'italiano, dall'inglese o dal francese esse dovranno essere
accompagnate da un riassunto in una delle lingue di cui sopra;
c) la lista degli esami superati nel corso di laurea con la
votazione riportata in ciascuno di essi, nonche' la votazione
riportata nell'esame di laurea e la data di conseguimento della
stessa;
d) due lettere di presentazione di docenti universitari od
altre persone titolate che abbiano seguito il processo formativo del
candidato, contenenti un'analisi comparativa sulle capacita' e
potenzialita' di apprendimento e di ricerca del candidato, sulla sua
maturita' e sulle inclinazioni professionali, nonche' una
attestazione dell'adeguatezza della sua conoscenza della lingua
inglese per la frequenza del corso. (Un fac-simile di tali lettere e'
disponibile anche sul sito web della Scuola "www.sssup.it" o puo'
essere inviato su richiesta). Le lettere, in busta chiusa, possono
essere allegate alla domanda oppure inviate separatamente, purche'
giungano entro i termini previsti dal bando - all'indirizzo di cui al
comma 1, del presente art. 6, con l'indicazione sulla busta del
nominativo del candidato a cui si riferiscono;
e) un progetto di ricerca (non eccedente 5 pagine
dattiloscritte). Il candidato potra' liberamente modificare il
proprio programma di ricerca durante il corso di studi;
f) esclusivamente nel caso di ammissione al secondo anno:
indicazione del programma di dottorato di provenienza, la lista degli
eventuali esami in esso sostenuti e le relative votazioni ottenute;
g) esclusivamente nel caso di candidati in possesso del titolo
di studio conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea:
copia del diploma di laurea o del titolo equivalente, debitamente
tradotto e legalizzato dalle rappresentanze italiane all'estero,
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri alle universita' italiane.
7. La mancata presentazione dei titoli indicati entro il termine
del 3 giugno 2003 comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

                               Art. 7.
 
Selezione e commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice, nominata con decreto del
direttore della scuola, dispone di un massimo di 100 punti per la
valutazione dei titoli. Saranno esclusi dalla graduatoria generale di
merito coloro che nella valutazione dei titoli hanno riportato una
valutazione inferiore a 70/100.
2. La commissione giudicatrice stabilisce preliminarmente i
criteri di ripartizione dei punteggi massimi da attribuire alle varie
categorie di titoli e successivamente esamina le domande di
partecipazione al concorso e sulla base delle votazioni riportate nel
diploma di laurea e nei singoli esami, del tempo impiegato per
conseguirlo, dei titoli, del curriculum, del progetto di ricerca e di
ogni altra informazione allegata valuta le potenzialita' di ricerca e
professionali dei candidati, rapportandola alla disponibilita' di
adeguate capacita' di supervisione nelle aree proposte dai candidati
stessi. Nei casi in cui dai titoli presentati non si possano evincere
le votazioni riportate nel diploma di laurea e/o nei singoli esami,
la commissione si avvarra' del principio della valutazione
qualitativa corrispondente.
3. Per i candidati che non hanno ancora conseguito il diploma di
laurea alla data di scadenza del bando, la commissione prendera' in
considerazione, in alternativa al voto di laurea non ancora
disponibile, la media degli esami sostenuti.
4. Per i candidati che concorrono per l'ammissione al II anno, la
commissione valutera', in aggiunta ai criteri di cui al punto 1,
anche l'attinenza del percorso di studi compiuti e del progetto di
ricerca presentato con le aree di ricerca di interesse del corso.
5. La Scuola provvedera' a comunicare, ai soli vincitori ed
idonei, le decisioni della commissione entro il 3 luglio 2003.
6. I vincitori sono tenuti a comunicare alla Scuola la loro
accettazione entro il 10 luglio 2003, pena la decadenza dal posto.
7. Ai vincitori del concorso la Scuola fara' pervenire
tempestivamente l'indicazione dei documenti da presentare entro la
data di inizio del corso.
8. La graduatoria generale di merito sara' affissa all'albo della
scuola al momento della nomina dei vincitori e sara' anche
disponibile sul sito web della scuola non oltre il 7 luglio 2003.
9. La graduatoria di cui al precedente comma conterra' espressa
indicazione dei candidati nella stessa inseriti "con riserva" ai
sensi del comma 2 dell'art. 4. In tal caso, essi sono tenuti, a pena
dei decadenza dalla graduatoria medesima, ad effettuare alla scuola
la comunicazione ivi prevista, nel termine perentorio del 31 luglio
2003.
10. Il giudizio della commissione e' inappellabile.

                               Art. 8.
 
Obblighi didattici
 
1. Il corso avra' inizio il 15 settembre 2003.
2. Gli allievi sono tenuti a seguire l'attivita' didattica e
scientifica prevista dal programma del corso, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel regolamento del corso.
3. Il superamento delle prove di esame, a conclusione dei corsi,
e' condizione per l'ammissione agli anni successivi.
4. L'attivita' di ricerca di ciascun allievo e' seguita da un
collegio dei docenti, che include il supervisor principale, composto
da studiosi sia interni che esterni alla scuola.
5. Al termine dell'attivita' di ricerca gli allievi devono
sostenere un esame finale per il conseguimento del diploma di
perfezionamento, a tutti gli effetti equipollente al dottorato di
ricerca, denominato in inglese Ph. D (Philosophy Doctor). L'esame
consiste nella discussione di una tesi costituita da un elaborato
scritto che deve esporre i risultati di una ricerca originale e di
rilevante valore scientifico, adeguata agli standard di pubblicazione
sulle migliori riviste internazionali nel campo.

                               Art. 9.
 
Master of Philosophy - M. Phil.
 
1. Gli allievi che hanno terminato con profitto la frequenza dei
corsi obbligatori possono conseguire un attestato, assimilato al
titolo straniero M.Phil. (Master of Philosophy), ai sensi dell'art. 6
dello statuto.

                              Art. 10.
 
Servizi e contributi
 
1. Tutti gli allievi che usufruiscono dei contributi conferiti
dalla Scuola o dalle altre istituzioni partner, durante il periodo di
permanenza alla Scuola, usufruiscono gratuitamente dei servizi di
mensa fino alla conclusione del loro triennio del corso.
2. La scuola provvede alla copertura assicurativa contro gli
infortuni che occorrano agli allievi del corso durante lo svolgimento
di attivita' istituzionali.
3. Gli allievi del corso percepiscono inoltre un contributo annuo
di Euro 10.742,30 (inclusa l'indennita' di alloggio).
4. I sussidi di cui al comma precedente non sono cumulabili con
altre borse di studio e sono soggetti a fini fiscali alla normativa
vigente in materia di borse di studio erogate dalle universita' e
dalle regioni.
5. Gli allievi devono informare gli organi competenti della
Scuola se svolgono altre attivita' lavorative o di ricerca e se
percepiscono redditi su tali attivita', quando la remunerazione
totale annua lorda ecceda Euro 10.000.
6. Il consiglio della classe accademica di scienze sociali, su
proposta del coordinatore del dottorato, delibera sulla
compatibilita' tra le attivita' lavorative e di ricerca con la
continuazione del dottorato a tempo pieno. inoltre, il consiglio di
classe, su proposta del coordinatore, delibera in tale circostanza
l'eventuale rimodulazione dell'importo dei contributi spettanti
all'allievo.

                              Art. 11.
 
Soggiorni fuori sede
 
1. La Scuola, mediante rapporti nazionali ed internazionali con
universita', istituzioni scientifiche, laboratori di ricerca o enti
pubblici e privati, favorisce la permanenza degli allievi del
dottorato in altre istituzioni, anche estere, nonche' la
partecipazione a Summer Schools ed analoghe attivita' formative e
scientifiche e la partecipazione a convegni secondo le norme previste
dal regolamento.
2. A tale scopo gli allievi possono usufruire, in aggiunta ai
contributi percepiti per la frequenza del corso, di un contributo per
soggiorni fuori sede da erogarsi sulla base di quanto disposto dal
regolamento del corso.

                              Art. 12.
 
Ritiro della documentazione
 
1. Entro e non oltre il 31 ottobre 2003, i candidati che lo
desiderino devono provvedere personalmente a ritirare la
documentazione presentata per il concorso, oppure richiederne la
spedizione con spese a loro carico. Trascorso tale termine, la Scuola
non si ritiene piu' responsabile della conservazione e della
restituzione della predetta documentazione.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive e modifiche e integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la scuola ed utilizzati
esclusivamente per le finalita' di gestione del concorso.
2. Essi verranno resi anonimi per essere eventualmente utilizzati
a fini di elaborazioni statistiche.

                              Art. 14.
 
Responsabile di procedimento
 
1. Il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando e' il segretario amministrativo della Divisione
formazione universitaria e alla ricerca - Scuola Superiore Sant'Anna
- Piazza Martiri della Liberta', 33 - 56127 Pisa - tel. 050/883335,
fax 050 - 883250, e-mail: infostudenti@sssup.it.
Pisa, 7 febbraio 2003
Il direttore: Varaldo

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