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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
centonovantotto sottotenenti in servizio permanente effettivo nei
ruoli speciali dell'Esercito, di cui centocinquanta nel ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, ventiquattro nel ruolo speciale dell'Arma
dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e ventiquattro nel ruolo
speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.13 del 13/2/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E1157
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/3/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il
riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente
effettivo dell'esercito;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, ed in particolare gli articoli 5, 7
e 58;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 4, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dell'Esercito,
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del piu' volte citato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 1987, n. 411, con cui sono
stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, in
particolare l'art. 22 recante modifiche e integrazioni all'art. 58
del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale massima di
concorrenti di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), n. 3), del succitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, possono conseguire la nomina a
sottotenente in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali
dell'Esercito;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
centocinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo del
ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, con riserva di novanta posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
b) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
ventiquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, con
riserva di quattordici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
c) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
ventiquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito, con riserva di quattordici posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente, comma 1, i
posti riservati agli appartenenti al ruolo dei marescialli
eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
saranno devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti di cui
al successivo art. 2, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1.a. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono
partecipare:
a) gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito -
appartenenti ad una delle Armi o Corpi indicati nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi - che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande, siano vincolati alla
ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n.
574, ovvero che siano in congedo dopo aver prestato, senza demerito,
servizio in detta ferma per tutta o parte della durata prevista. Tali
ufficiali, qualora valutati per l'avanzamento al grado superiore
nell'ultimo anno, non devono aver riportato un giudizio di non
idoneita'.
Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, gli ufficiali di complemento in
servizio di prima nomina e quelli collocati in congedo al termine di
detto servizio;
b) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli
dell'Esercito, inquadrati in detto ruolo ai sensi dell'art. 34 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, aventi una delle
specializzazioni o appartenenti ad una delle categorie riportate
nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi;
c) i sergenti maggiori dell'Esercito di cui all'art. 34 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, aventi una delle
specializzazioni o appartenenti ad una delle categorie riportate nel
gia' citato allegato B al presente decreto, che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi;
d) i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare
dell'Esercito che non abbiano completato il secondo anno del previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare;
e) gli idonei non vincitori, di sesso maschile e di sesso
femminile, in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente effettivo dei ruoli normali corrispondenti a
quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1. Il personale giudicato idoneo non vincitore in
precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito
(gia' Corpo tecnico dell'Esercito) puo' partecipare solo ai concorsi
di cui alle lettere a). e b) del comma 1, del precedente art. 1. Il
personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo
normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito
(gia' Corpo di amministrazione e Corpo di commissariato
dell'Esercito) puo' partecipare solo al concorso di cui alla lettera
c) del comma 1, del precedente art. 1. Il personale giudicato idoneo
non vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente effettivo del ruolo normale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito (gia' Corpo automobilistico
dell'Esercito) puo' partecipare solo al concorso di cui alla lettera
b) del comma 1, del precedente art. 1.
Detto personale, se in servizio, non deve avere conseguito un
giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore
nell'ultimo anno.
Tuttavia, il personale di sesso femminile potra' conseguire la
nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale dell'Arma o del Corpo per il quale abbia concorso trovandosi
nelle predette condizioni entro i limiti numerici appresso indicati
per ciascun concorso, calcolati ai sensi del decreto ministeriale 12
dicembre 2000, citato nelle premesse:
trenta nel concorso per le Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a);
cinque nel concorso per l'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b.;
cinque nel concorso per il Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c).
1.b. I concorrenti, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il quarantesimo anno di eta', se
appartenenti al ruolo dei marescialli di cui al precedente, comma 1,
lettera b), il trentaduesimo anno di eta', se appartenenti alle altre
categorie di cui al precedente, comma 1, lettere a), c) e d), il
trentacinquesimo anno di eta' se personale di sesso femminile di cui
al precedente comma 1.a., lettera e).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso di un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'universita', oppure di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un provveditorato agli studi a loro
scelta;
d) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le
modalita' prescritte dai successivi articoli 11 e 12;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolti d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.
2. Gli ufficiali di complemento, gli appartenenti al ruolo dei
marescialli dell'Esercito ed i sergenti maggiori dell'Esercito
possono partecipare ad uno solo dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali
prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di cui al precedente comma 1.b., lettere a), d),
ed e) del presente articolo devono essere posseduti sino alla data di
nomina ad ufficiale in servizio permanente.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande. Termini e modalita'
 
1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta
semplice secondo lo schema riportato nell'allegato C, che costituisce
parte integrante del presente decreto (potra' essere utilizzata anche
la copia fotostatica del modello), dovranno essere presentate o fatte
pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pena
di decadenza, entro i trenta giorni successivi a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, al comando del reparto od ente dal quale i
concorrenti dipendono, se in servizio, ovvero al comando del
Distretto militare di appartenenza/residenza, se in congedo o di
sesso femminile, ed indirizzate al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 2ª sezione - casella postale 353 - 00187
Roma centro.
2. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero
per motivi di servizio potranno, entro il termine predetto,
presentare domanda anche alla competente autorita' diplomatica o
consolare che ne curera' l'immediato inoltro all'indirizzo di cui al
precedente comma 1.
4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali previste
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella
domanda:
a) grado, cognome e nome;
b) data, luogo di nascita, codice fiscale;
c) possesso della cittadinanza italiana;
d) stato civile;
e) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
I reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª sezione -
casella postale 353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della
sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo;
g) titolo di studio conseguito, con relativo voto;
h) reparto o distretto militare di appartenenza;
i) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
j) l'indirizzo ed il recapito telefonico. Ogni variazione
dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del
concorso dovra' essere segnalata direttamente e nel modo piu' celere
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare I reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª sezione
- casella postale 353 - 00187 Roma centro;
k) l'eventuale posizione, se ufficiale di complemento, di
vincolato alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20
settembre 1980, n. 574, con indicazione della data di decorrenza
della ferma, se in servizio, e di termine della medesima, se in
congedo;
l) l'eventuale possesso di titoli di merito non risultanti
dalla documentazione matricolare che verra' acquisita d'ufficio -
ritenuti utili alla valutazione dei titoli di cui al successivo art.
9;
m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'allegato F, che costituisce parte integrante del
presente decreto;
n) la lingua straniera (una sola a scelta tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa.
5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
6. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla
domanda di partecipazione la documentazione dei titoli di studio, di
merito e/o di preferenza di cui al precedente, comma 4, lettere g),
l) ed n), anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
 
1. I comandi competenti a ricevere le domande dovranno indicare
sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante il bollo
d'ufficio, la data di presentazione (per quelle spedite con
raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante) e trasmetterle subito, al massimo
entro tre giorni dalla data di ricezione, al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª sezione - casella postale 353 -
00187 Roma centro.
2. I comandi medesimi dovranno provvedere a trasmettere al piu'
presto possibile, e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, all'indirizzo di cui sopra, i seguenti documenti
aggiornati a detta data:
a) copia del libretto personale o della cartella personale,
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, attestazione
e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali in servizio od in
congedo, per gli appartenenti al ruolo dei marescialli, e per i
sergenti maggiori);
b) copia del documento matricolare (per i partecipanti di sesso
maschile in qualita' di idonei non vincitori ai concorsi per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli
normali dell'Esercito e per i frequentatori dei corsi normali
dell'Accademia militare dell'Esercito che non abbiano completato il
previsto ciclo formativo).
Per i concorrenti in servizio i comandi di appartenenza dovranno
rilasciare la certificazione prevista dal successivo art. 10, comma
7, del presente decreto, secondo il modello in allegato E al decreto
medesimo, che attesti il superamento delle prove di efficienza
operativa, che i concorrenti dovranno produrre all'atto della
presentazione al centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'esercito di Foligno per l'effettuazione delle prove di
efficienza fisica. Qualora i concorrenti non abbiano sostenuto dette
prove i medesimi dovranno essere muniti della dichiarazione
rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del reparto/ente
presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di
controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza
operativa di cui sopra.

                               Art. 5.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente, comma 1,
i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da
un'amministrazione dello Stato in corso di validita'.

                               Art. 6.
 
Commissioni
 
Con successivi decreti saranno nominate le commissioni
esaminatrici per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei
titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che
saranno cosi' composte:
A. per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
a) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier Generale
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
Presidente;
b) cinque ufficiali superiori, rispettivamente delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
c) un docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
d) un ufficiale di grado non inferiore a capitano ovvero un
dipendente civile dell'amministrazione della difesa appartenente
all'area funzionale C, posizione non inferiore a C/2, segretario
senza diritto al voto;
B. per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
a) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier Generale
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
Presidente;
b) tre ufficiali superiori dell'Arma dei trasporti e dei
materiali dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre tre anni, membri;
c) un docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
d) un ufficiale di grado non inferiore a capitano ovvero un
dipendente civile dell'amministrazione della difesa appartenente
all'area funzionale C posizione non inferiore a C/2, segretario senza
diritto al voto;
C. per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier Generale
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
Presidente;
b) tre ufficiali superiori del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre tre anni, membri;
c) un docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
d) un ufficiale di grado non inferiore a capitano ovvero un
dipendente civile dell'amministrazione della difesa appartenente
all'area funzionale C posizione non inferiore a C/2: segretario senza
diritto al voto.
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate, per ciascun
concorso, le commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli
accertamenti sanitari e per l'accertamento attitudinale, che saranno
cosi' composte:
A. per le prove di efficienza fisica:
a) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di
grado non inferiore a maggiore qualificati istruttori militari di
educazione fisica, membri;
c) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito;
B. per gli accertamenti sanitari:
a) un colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente, membri;
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni;
C. per l'accertamento attitudinale:
a) un ufficiale in servizio permanente del ruolo normale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio trasmissioni
dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello;
b) due ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito laureati in medicina e specialisti in psichiatria e/o
psicologia clinica che abbiano seguito apposito corso di formazione
in tecniche di indagine psico-diagnostiche ovvero laureati in
psicologia.
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte della commissione di cui alla precedente lettera b) del
presente comma.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio
permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da
psicologi civili convenzionati presso il centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito;
D. per gli ulteriori accertamenti sanitari:
a) un brigadier generale del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente, membri;
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione
dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della
commissione per gli accertamenti sanitari di cui alla precedente
lettera b) del presente comma.

                               Art. 7.
 
Prova scritta di cultura generale
 
1. Gli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1,
dovranno sostenere una prova scritta di cultura generale consistente
in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad
accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di storia di geografia, di
matematica e di logica matematica. Il numero dei quesiti e la durata
massima della prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice e
comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa.
2. Detta prova avra' luogo presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodige",
viale Mezzetti n. 2, in Foligno, secondo il seguente calendario:
a) 2 maggio 2001 per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 9 maggio 2001 per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) 10 maggio 2001 per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c).
Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento di
detta prova verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale, del 10 aprile 2001.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, del 10
aprile 2001 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede entro
le ore 7,30 dei giorni prescritti, muniti di carta d'identita' o di
altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
4. Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad
inchiostro indelebile nero. L'occorrente per l'espletamento della
prova sara' loro fornito sul posto.
5. I concorrenti assenti al momento dell'appello saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
7. La correzione della prova scritta di cultura generale sara'
effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati.
8. Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere
ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico -
professionale, di cui al successivo art. 9, essi dovranno aver
risposto correttamente almeno al sessanta per cento delle domande. In
tal caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30.
9. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura
generale, il cui elenco sara' pubblicato a solo titolo informativo
sul sito internet www.persomil.difesa.it/urp, riceveranno, entro il
quindicesimo giorno antecedente la data di svolgimento della prova
scritta di cultura tecnico-professionale, comunicazione indicante
l'esito di detta prova.
I concorrenti, invece, che non avranno superato la prova scritta
di cultura generale non riceveranno comunicazione del mancato
superamento di detta prova, ma potranno chiedere informazioni
sull'esito della stessa, a partire dalla data sopraindicata, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Ufficio relazioni con il pubblico - palazzo esercito - via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma - tel. 06/47355941.

                               Art. 8.
 
Prova scritta di cultura tecnico-professionale
 
1. La prova scritta di cultura tecnico-professionale avra' luogo
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,
caserma "Gonzaga del Vodige", viale Mezzetti n. 2, in Foligno,
secondo il seguente calendario:
a) 19 giugno 2001 per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 20 giugno 2001 per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) 21 giugno 2001 per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c).
Eventuali modificazioni delle date di svolgimento della predetta
prova saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale, del 5 giugno 2001.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 5
giugno 2001 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
2. I programmi delle prove scritte di cultura
tecnico-professionale sono riportati nell'allegato D, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso e che abbiano ricevuto la comunicazione di esito
positivo della prova scritta di cultura generale di cui al comma 9,
del precedente art. 7, sono tenuti a presentarsi presso la suddetta
sede d'esame entro le ore 7,30 dei giorni previsti, muniti di carta
d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
4. Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione
della carta che sara' loro fornita sul posto.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
7. I concorrenti, per essere ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica, dovranno riportare nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale un punteggio di almeno 18/30.
8. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
cultura tecnico-professionale non riceveranno comunicazione del
mancato superamento di detta prova, ma potranno richiedere
informazioni sull'esito della stessa, a partire dal centoventesimo
giorno successivo alla data di svolgimento della prova al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito - via XX Settembre n.
123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941.

                               Art. 9.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Saranno valutati da parte delle commissioni esaminatrici di
cui al precedente art. 6, comma 1, i titoli dei soli concorrenti che
si siano presentati alla prova scritta di cultura
tecnico-professionale del concorso cui hanno chiesto di partecipare.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli da valutare nei
predetti concorsi e' pari a 20/30, cosi' ripartiti:
a) qualita' militari e professionali e/o esperienze
professionali documentate svolte presso amministrazioni pubbliche:
fino ad un massimo di 8 punti;
b) partecipazione ad operazioni fuori area anche se svolte
nell'ambito di organizzazioni umanitarie: 0,50 punti per ogni mese di
servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, effettivamente
prestato in tali operazioni, fino ad un massimo di 3 punti;
c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di 2
punti, cosi' ripartiti:
diploma di laurea: fino a 2 punti;
diploma universitario con corso di durata triennale: fino a
1,5 punti;
diploma universitario con corso di durata biennale: fino ad 1
punto;
d) ricompense: fino ad un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
medaglia d'oro al valor militare o al valore dell'Esercito: 2
punti;
medaglia d'argento al valor militare o al valore
dell'Esercito: 1,50 punti;
medaglia di bronzo al valor militare o al valore
dell'Esercito: 1 punto;
encomio solenne: 0,75 punti;
encomio semplice: 0,50 punti;
elogio: 0,25 punti;
e) periodi di comando: punti 0,10 per ogni mese, o frazione
superiore a quindici giorni, di comando o attribuzioni specifiche
ovvero incarichi tecnici delle specializzazioni di appartenenza, sino
ad un massimo di 3 punti;
f) altri titoli: fino ad un massimo di 2 punti, cosi'
ripartiti:
seconda laurea: fino a 1,5 punti;
corsi universitari post laurea: fino a 1 punto;
diploma di maestro dello sport rilasciato dal CONI al termine
di un corso di durata triennale: 1,50 punti;
qualifica di istruttore militare di educazione fisica: 0,50
punti;
qualifica di aiuto istruttore militare di educazione fisica:
0,50 punti.

                              Art. 10.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. I concorrenti che nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30
saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora
idonei, saranno sottoposti agli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica avranno luogo presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga
del Vodige", viale Mezzetti n. 2, in Foligno, nei giorni che saranno
resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre un certificato di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
rilasciato da medici della federazione medico sportiva italiana
ovvero dal personale sanitario delle strutture pubbliche o private
convenzionate, normativamente previste.
Salvo quanto indicato nel successivo, comma 7, la mancata
presentazione del sopracitato documento determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere dette prove.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50 , massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'allegato "E", che costituisce
parte integrante del presente decreto.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60 , massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato allegato "E" al
presente decreto.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
allegato "E" al presente decreto.
Il medesimo allegato "E" contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
7. Il personale militare in servizio nella Forza armata e'
esonerato dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati.
All'uopo, all'atto della presentazione presso il centro, detto
personale dovra' esibire la certificazione, rilasciata dal comandante
di Corpo secondo il modello riportato nel gia' citato allegato "E" al
presente decreto, che attesti il superamento delle prove di
efficienza operativa previste dalla pubblicazione 12/A/1
"L'addestramento militare", ed. 1989, e successive modificazioni e
integrazioni.
La mancata esibizione di detta certificazione determinera'
l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra,
previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio sanitario del reparto/ente presso cui il concorrente presta
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero
del certificato di cui al precedente comma 3.
Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato
dalla commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui
all'art. 6, comma 2, lettera a..
L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il
superamento presso il centro degli esercizi obbligatori consentira'
ai concorrenti in servizio di effettuare, qualora lo richiedano
espressamente, gli esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire
il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato "E" al
presente decreto.
8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel
gia' citato allegato E al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15.
9. La direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento previsti per dette prove,
la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per
documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alle
prove di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax numero 06/4827347) al massimo entro il giorno
della prova, inviando documentazione probatoria dei motivi
dell'assenza.

                              Art. 11.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
centro predetto, a cura della commissione di cui al precedente art.
6, comma 2, lettera b)., ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di partecipare.
2. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre,
il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti requisiti fisici:
a) statura non inferiore a m 1,65 se di sesso maschile e a m
1,61 se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio. Per
i concorrenti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c., del
presente decreto, l'acutezza visiva dovra' essere uguale o superiore
a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno.
Tale acutezza visiva potra' essere raggiunta con correzione non
superiore a sei diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5
diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo miopico, a cinque
diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a
quattro diottrie per l'astigmatismo misto (tali unita' di misura
valgono anche per un solo occhio).
Senso cromatico normale accertato con le matassine colorate.
3. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
muniti di:
a) un certificato attestante la recente effettuazione, da non
oltre tre mesi, dell'accertamento sierologico per la lue, in
conformita' a quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837,
rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente agli accertamenti sanitari;
b) un certificato rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica attestante la recente effettuazione, da non oltre tre mesi,
dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente agli accertamenti sanitari;
c) eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, se effettuato entro i tre mesi precedenti la data della
visita medica presso organi sanitari militari o strutture sanitarie
pubbliche;
d) i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, essere
muniti, ove possibile, del:
1) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito
presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data di presentazione;
2) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura pubblica o
privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di
presentazione agli accertamenti sanitari.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso organi sanitari militari o strutture sanitarie pubbliche;
b) cardiologico con E.C.G.;
c) oculistico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine;
g) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo);
h) ecografia pelvica per le sole concorrenti sprovviste del
relativo referto di cui al precedente, comma 3, lettera d), n. 1.
5. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto del test di gravidanza di cui al comma 3, lettera d), n. 2,
saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in piena
sicurezza degli esami medesimi, al test di gravidanza, che escluda la
sussistenza di detto stato.
In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione non
potra' procedere agli accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare.
6. Saranno giudicati non idonei dalla predetta commissione i
concorrenti risultati affetti da:
imperfezioni ed infermita' incompatibili con l'espletamento
delle mansioni di ufficiale in servizio permanente;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia;
malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso.
7. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente";
"Non idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente", con indicazione della causa di non idoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avessero
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita'
saranno giudicati "non idonei" ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sara' comunicato seduta stante agli interessati.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove.
9. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno tuttavia far
pervenire alla direzione generale per il personale militare - I
reparto - 1ª divisione reclutamento ufficiali - 2ª sezione - casella
postale 353 - 00187 Roma centro, improrogabilmente entro il
quindicesimo giorno successivo a quello della visita medica,
anticipandola via fax (numero 06.4827347) specifica istanza,
corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
10. La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti alla
istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al
precedente art. 6, comma 2, lettera d) che, solo qualora lo ritenga
necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
12. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti ne
riceveranno, da parte dalla direzione generale per il personale
militare, formale comunicazione.
13. I concorrenti dichiarati "non idonei" anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente, comma 9, o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano
rinunciato sono esclusi dal concorso.

                              Art. 12.
 
Accertamento attitudinale
 
1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti
giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo
11, comma 7, saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle
Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di partecipare, da parte
della commissione di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera c).
2. Detta commissione attraverso una serie di prove (batteria
testologica e questionario informativo) ed una intervista di
selezione individuale valutera':
come il soggetto pensa;
come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
come un soggetto lavora.
Verranno pertanto indagate le seguenti aree:
area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione).
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non
idonei saranno esclusi dal concorso.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quelli psico-attitudinali dovranno essere inviati a
cura del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
alla Direzione Generale per il personale militare - 1° Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, entro tre giorni dalla
data di conclusione degli stessi.

                              Art. 13.
 
Prova orale
 
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per
ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, i
concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di
efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello
attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nell'allegato
D, che costituisce parte integrante del presente decreto, avra' luogo
nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con
lettera raccomandata o telegramma.
3. La Direzione Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova, la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentate cause
di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale nel
giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero
06/4827347), al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione probatoria dei motivi dell'assenza.
4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo, con le modalita' riportate nel gia'
citato allegato D.
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
6. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnata una
votazione in trentesimi da 1 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
da 0 a 17,999/30: punti 0;
da 18/30 a 20,999/30: punti 0,50;
da 21/30 a 23,999/30: punti 1;
da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
da 27/30 a 30/30: 2 punti.

                              Art. 14.
 
L i c e n z a
 
1. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni. In
particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la
partecipazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi di
cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti
dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in
detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 15.
 
Graduatorie
 
1. La graduatoria degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, sara' formata dalla commissione
esaminatrice in base alla somma dei punti riportati dai concorrenti
in ciascuna delle prove d'esame, nella valutazione dei titoli nonche'
degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove di
efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
2. Nel formare la graduatoria, la commissione esaminatrice terra'
conto della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo
dei marescialli.
3. Le graduatorie di merito di ciascuno dei concorsi di cui
all'art. 1, comma 1, saranno approvate con decreto dirigenziale.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esse saranno inoltre
pubblicate, a puro titolo informativo, nel sito internet
www.persomil.difesa.it/urp> 5. Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto nel precedente,
comma 2, nella approvazione delle graduatorie si terra' conto, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia' citato
allegato F.
6. I posti eventualmente non ricoperti dagli appartenenti al
ruolo dei marescialli saranno devoluti a favore delle altre categorie
di concorrenti secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

                              Art. 16.
 
N o m i n a
 
1. Gli idonei in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente
art. 15 che saranno compresi nel numero di posti messi a concorso
saranno dichiarati vincitori e nominati, dopo che sara' stata
all'uopo acquisita l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri prescritta dalla normativa vigente, sottotenenti in servizio
permanente effettivo rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o
del Corpo per il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel
grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente
esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento
anche postumo del possesso del requisito della condotta e delle
qualita' morali di cui all'art. 3 del presente decreto.
3. Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle
Armi dei vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a) del presente decreto.
4. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma 5.
5. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultassero
scoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale
per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso
con i criteri indicati al precedente art. 17, entro 1/12 della durata
del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria.
6. I frequentatori che non supereranno il corso applicativo:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli e dal ruolo
sergenti, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di
durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento, completeranno la ferma
eventualmente contratta ovvero saranno ricollocati in congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali,
completeranno la ferma eventualmente contratta ovvero, qualora
prosciolti, verranno collocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o
completare gli obblighi di leva.
7. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.

                              Art. 17.
 
Accertamento dei requisiti
 
I concorrenti risultati vincitori dei concorsi, nominati
ufficiali in servizio permanente ed ammessi alla frequenza del corso
applicativo, entro trenta giorni dalla data di presentazione,
dovranno sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dichiarazione
conforme al modello in allegato G, che costituisce parte integrante
del presente decreto, sostitutiva dei dati contenuti in:
estratto per riassunto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
stato di famiglia.
Dovranno, inoltre, con ulteriore dichiarazione sostitutiva
rilasciata ai sensi delle succitate disposizioni, compilata secondo
il modello in allegato H, che costituisce parte integrante del
presente decreto, confermare il possesso dei titoli di merito e degli
eventuali titoli di preferenza dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art.
16, comma 4, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dai vincitori dei concorsi nella domanda di partecipazione
e nelle dichiarazioni sostitutive prodotte.
Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente, comma 3, emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.

                              Art. 18.
 
Esclusione dal concorso
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti.

                              Art. 19.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa, direzione generale per il
personale militare - 1° Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore della direzione generale del personale militare, titolare
del trattamento. Responsabile del trattamento e' il direttore della
1ª Divisione reclutamento ufficiali della direzione generale
medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2001
Il Ten. Gen.: Simeone

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