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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
Selezione di diecimilanovecentoventinove volontari da impiegare in
progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, ai sensi della
legge 6 marzo 2001, n. 64.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.29 del 11/4/2003 |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE |
Località: | - |
Codice atto: | 03E02219 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 12/5/2003 |
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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante: "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante:
"Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64";
Visto in particolare l'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del
2001, che prevede, con riferimento al periodo transitorio,
l'ammissione alla prestazione del servizio civile su base volontaria
delle cittadine italiane di eta' compresa tra i diciotto e i ventisei
anni e dei cittadini riformati per inabilita' al servizio militare
che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta';
Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 64, che prevede
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
stabilita, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo
nazionale per il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi
al servizio civile nel periodo transitorio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 10 agosto 2001, recante: "Determinazione del contingente dei
giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso
programma di verifiche";
Vista la circolare del direttore dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile in data 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16, recante:
"Enti e progetti del servizio civile nazionale. Procedure di
selezione dei volontari";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 11 febbraio 2003 recante, tra l'altro, la determinazione, per
l'anno 2003, del contingente di giovani ammessi al servizio civile ai
sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 64 del 2001 e ulteriori
disposizioni relative al trattamento economico e al servizio civile
all'estero;
Rilevato che alla data odierna, in relazione ai progetti
presentati dagli enti entro il 31 gennaio 2003, secondo quanto
previsto dalla circolare del 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16 del
direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile,
sono stati approvati dall'Ufficio n. 731 progetti, che consentono di
avviare al servizio diecimilanovecentoventinove volontari;
Decreta:
Art. 1.
Generalita'
E' indetto un bando per la selezione di
diecimilanovecentoventinove volontari da impiegare per l'anno 2003
nei progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, di cui
all'elenco contenuto nell'allegato 1, approvati dall'Ufficio
nazionale per il servizio civile (di seguito: "l'Ufficio") ai sensi
dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate
da ciascun ente all'atto della trasmissione della graduatoria dei
volontari selezionati presso cui i progetti sono realizzati e
coincide, di norma, con il primo giorno del mese.
L'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure
e le modalita' indicate al successivo art. 5, la data di avvio al
servizio.
La durata del servizio e' di dodici mesi.
Il periodo di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a
richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della
determinazione della misura dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di
copertura previdenziale figurativa riservato agli obiettori di
coscienza in servizio civile obbligatorio.
Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico
di Euro 433,80 mensili.
Art. 2.
Progetti e posti disponibili
Presso gli enti titolari dei progetti approvati, oltre che sui
rispettivi siti internet, possono essere attinte tutte le
informazioni concernenti le tipologie di progetto da realizzare
presso le distinte sedi di impiego, i posti disponibili, nonche'
tutte le informazioni concernenti i singoli progetti, con specifico
riferimento ai particolari requisiti richiesti ai volontari, ai
servizi offerti dagli enti, alle condizioni di espletamento del
servizio, nonche' agli aspetti organizzativi e gestionali.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione le cittadine italiane che alla
data di scadenza del bando abbiano compiuto il diciottesimo e non
superato il ventiseiesimo anno di eta', nonche' i cittadini riformati
per inabilita' al servizio militare in sede di visita di leva, ovvero
successivamente a seguito di nuova visita medica, che alla data di
scadenza del predetto bando non abbiano superato il ventiseiesimo
anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti:
essere cittadini italiani;
godere dei diritti civili e politici;
non essere stati condannati con sentenza di primo grado per
delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per
delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di
criminalita' organizzata;
essere in possesso di idoneita' fisica, certificata dagli
organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo
specifico settore d'impiego per cui si intende concorrere.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad
eccezione del limite di eta', mantenuti sino al termine del servizio.
Art. 4.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente
che realizza il progetto prescelto deve pervenire allo stesso entro
il 12 maggio 2003. Le domande pervenute oltre il termine stabilito
non saranno prese in considerazione. La tempestivita' delle domande
e' accertata dall'ente che realizza il progetto.
La domanda deve essere:
redatta in carta semplice, secondo il modello in allegato 2 al
presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate
in calce al modello stesso. Copia del modello puo' essere scaricata
dal sito internet dell'Ufficio www.serviziocivile.it - sezione
modulistica;
firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre
necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di
valido documento di identita' personale, per la quale non e'
richiesta autenticazione;
corredata della scheda di cui all'allegato 3, contenente i dati
relativi ai titoli.
Non e' possibile presentare domanda per piu' di un progetto, a
pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si
riferisce il presente bando.
Non possono presentare domanda i giovani che gia' prestano o
abbiano prestato servizio civile in qualita' di volontari ai sensi
della legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio
prima della scadenza prevista.
Art. 5.
Procedure selettive
La selezione dei candidati e' effettuata dall'ente che realizza
il progetto prescelto sulla base dei criteri stabiliti dalla
determinazione del direttore dell'Ufficio del 30 maggio 2002.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente
medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi ed alle modalita' delle
procedure selettive.
L'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a
seguito di colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in
allegato 4, attribuendo il relativo punteggio. Non sono dichiarati
idonei a prestare servizio civile volontario nel progetto prescelto e
per il quale hanno sostenuto le selezioni i candidati che abbiano
ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60.
L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie
relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in
ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando
quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili ed
inserendo nella stessa anche i candidati risultati idonei e non
selezionati per mancanza di posti. L'ente redige, inoltre, un elenco
con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie
perche' risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con
l'indicazione della motivazione. Il mancato inserimento nelle
graduatorie e' tempestivamente portato a conoscenza degli interessati
da parte dell'ente.
La graduatoria deve pervenire all'Ufficio, nel termine di
quindici giorni dalla data di scadenza della presentazione delle
domande, unitamente alla seguente documentazione in copia
fotostatica:
a) domanda di partecipazione (allegato 2);
b) documento d'identita' dell'interessato;
c) provvedimento di riforma del servizio militare (per i soli
candidati di sesso maschile);
d) certificato medico rilasciato dagli organi del Servizio
sanitario nazionale relativo al possesso dell'idoneita' fisica allo
svolgimento del servizio civile nazionale, con riferimento allo
specifico settore d'impiego.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati
presso l'ente per ogni necessita' dell'Ufficio.
Inoltre, l'ente trasmette al seguente indirizzo di posta
elettronica: richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a
tutti i volontari che hanno partecipato alla selezione, secondo il
tracciato del file in formato excel scaricabile dal sito dell'Ufficio
nella sezione modulistica.
L'Ufficio, utilizzando le graduatorie cosi' come formulate dagli
enti procede alla verifica in capo ai candidati dei seguenti
requisiti:
a) limiti di eta';
b) possesso della cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di condanne penali (condanne con sentenza di primo
grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro
persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o
di criminalita' organizzata);
e) idoneita' fisica al servizio civile con specifico
riferimento al settore d'impiego richiesto;
f) riforma dal servizio militare di leva,
previsti dall'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal
presente bando.
Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti di
cui al precedente capoverso sono tempestivamente comunicate agli
enti.
Alle graduatorie e' assicurata da parte dell'ente adeguata
pubblicita'.
Con comunicazione del direttore dell'Ufficio, che deve essere
sottoscritta per accettazione dai volontari, vengono indicati ai
selezionati: la sede di assegnazione, la data di inizio e fine
servizio, le condizioni economiche, previdenziali, assicurative
previste per il volontario, gli obblighi di servizio di cui al
successivo art. 7.
L'ente trasmette all'Ufficio copia della comunicazione
sottoscritta dal volontario, ai fini della conservazione presso
l'Ufficio stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.
Art. 6.
Volontari in servizio civile all'estero
Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di
servizio civile all'estero, in aggiunta al compenso mensile di Euro
433,80 per i volontari in servizio civile in Italia, e' prevista una
indennita' estero di Euro 15,00 giornalieri, per tutto il periodo di
effettiva permanenza all'estero. Qualora l'importo complessivo superi
il limite previsto dall'art. 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
l'Ufficio applichera' le conseguenti ritenute fiscali.
E' prevista, inoltre, una indennita' giornaliera per il vitto e
l'alloggio di Euro 20,00 se a carico del volontario e di Euro 15,00
se i predetti servizi sono forniti dell'ente di realizzazione dei
progetti.
Le spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e
ritorno dall'Italia al Paese estero di realizzazione del progetto
sono anticipate dall'ente che realizza il progetto e rimborsate
dall'Ufficio.
Art. 7.
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la
sua durata e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio
civile dettate dalla normativa primaria e secondaria in materia, in
quanto compatibili, nonche' alle prescrizioni impartite dall'ente
d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle
particolari condizioni di espletamento.
Il volontario e' tenuto al rispetto dell'orario di servizio
nonche' al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali
obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto
medesimo.
L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima
della scadenza prevista, comporta l'impossibilita' a partecipare per
il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile
volontario, nonche' la decadenza dai benefici eventualmente previsti
dallo specifico progetto.
Art. 8.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti per
le finalita' di gestione del servizio civile e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche e agli enti direttamente interessati allo
svolgimento del servizio civile.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge n. 675 del 1996, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile,
titolare del trattamento dei dati personali.
Art. 9.
Disposizioni finali
Al termine del servizio verra' rilasciato dall'Ufficio un
attestato di espletamento del servizio civile volontario redatto
sulla base dei dati forniti dall'ente.
Per informazioni relative al presente bando e' possibile
contattare l'Ufficio nazionale per il servizio civile (via San
Martino della Battaglia, 6 - 00185 Roma) attraverso il:
servizio call-center, al numero 848.800715 (attivo dal lunedi'
al venerdi' dalle ore 8,30 alle 13 e dalle ore 13,45 alle 17, al
costo di una telefonata urbana);
ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 ad
esclusione del martedi' e venerdi' pomeriggio.
Roma, 7 aprile 2003.
Il direttore generale: Palombi
NOTE ESPLICATIVE AL BANDO
Note all'art. 1.
Il numero dei posti per i quali e' indetta la selezione
rappresenta il totale dei volontari richiesti dai progetti approvati.
Nel caso in cui il primo giorno del mese sia festivo, il progetto
e' avviato il primo giorno feriale successivo.
La paga ai volontari e' corrisposta dall'Ufficio mediante
accreditamento diretto delle somme dovute sul libretto postale
nominativo. Per i volontari che partecipano a progetti da realizzare
all'estero, le somme dovute potranno essere corrisposte anche su
conto corrente bancario.
Per i volontari e' prevista una assicurazione stipulata
dall'Ufficio a favore degli stessi, pari a Euro 180,76.
Note all'art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, l'ente rende accessibile a tutti il progetto approvato,
mediante la pubblicazione dello stesso in forma integrale sul proprio
sito internet. L'accesso al sito e' gratuito. L'ente puo' inoltre
adottare altre forme di pubblicita' al fine di far conoscere al
maggior numero di potenziali candidati il proprio progetto.
Dal sito dell'Ufficio sara' possibile linkare direttamente i siti
di tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si
riferisce il presente bando.
Note all'art. 3.
Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati
devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo
(25 anni e 364 giorni) anno di eta' alla data della scadenza del
bando. Tutti gli altri requisiti previsti dal bando devono essere
posseduti alla scadenza dello stesso e, ad eccezione dell'eta',
mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.
Oltre alle donne, sono ammessi alla realizzazione dei progetti i
cittadini maschi riformati in sede di visita di leva, oppure
riformati successivamente alla predetta visita a seguito di nuovi
accertamenti sanitari. Non possono presentare domanda i cittadini
maschi che hanno svolto il servizio di leva, anche in qualita' di
obiettori di coscienza o siano stati a qualsiasi titolo dispensati,
esentati o esonerati dal servizio.
Unitamente alla documentazione da inviare all'Ufficio ai sensi
dell'art. 5 del bando, occorre trasmettere, per i volontari utilmente
collocati nella graduatoria, un certificato medico rilasciato dalla
ASL competente o dal medico di famiglia su apposito modulario dal
quale risulti l'idoneita' fisica dei singoli volontari
all'espletamento delle attivita' previste dallo specifico progetto
per il quale sono stati selezionati.
Note all'art. 4.
Le domande, redatte secondo il modello di cui all'allegato 2 e
corredate dalla dichiarazione di cui all'allegato 3 del presente
bando, debbono pervenire esclusivamente all'ente che realizza il
progetto, entro il termine perentorio del 12 maggio 2003. Alla
domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini
della selezione.
E' possibile presentare domanda di servizio civile per un solo
progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i
progetti cui si riferisce il presente bando. Non possono presentare
la domanda ne' i volontari gia' impegnati nella realizzazione di
progetti di servizio civile (non e' possibile cioe' interrompere il
servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto), o che
abbiano gia' svolto il predetto servizio, ne' chi ha interrotto il
servizio prima della scadenza prevista.
Note all'art. 5
La selezione e' effettuata dall'ente che realizza il progetto ed
al quale sono state inviate le domande. L'ente dovra' stabilire e
rendere noti ai candidati i giorni e la sede di svolgimento del
colloquio da effettuarsi sulla base di quanto previsto dal modello di
cui all'allegato 4 del bando. Il candidato che pur avendo presentato
la domanda non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti e'
escluso dal concorso per non aver completato la procedura di
selezione. Il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale
inferiore a 36/60 e' dichiarato non idoneo a prestare servizio civile
nel progetto per il quale ha sostenuto le selezioni.
Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari che
hanno presentato domanda, compresi quelli dichiarati non idonei.
Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per
altri motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del
motivo dell'esclusione.
La graduatoria e' compilata per ogni progetto o sede in cui si
articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi
attribuiti. Unitamente alla graduatoria l'ente invia in fotocopia i
documenti elencati all'art. 5 del bando e conserva gli originali da
esibire a richiesta dell'Ufficio.
L'ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il
mancato inserimento nelle graduatorie.
L'ente deve, altresi', trasmettere al seguente indirizzo di posta
elettronica dell'Ufficio: richiestevolontari@serviziocivile.it i dati
relativi a tutti i volontari che hanno presentato la domanda, secondo
il tracciato del file in excel scaricabile dal sito dell'Ufficio
nella sezione modulistica. L'Ufficio provvedera' ad importare i dati
nel proprio data base. Nell'inserire i dati gli enti avranno cura di
prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi,
in quanto le informazioni verranno riversate negli archivi del
sistema cosi' come pervenuti. L'Ufficio non risponde di eventuali
dati inseriti in modo erroneo.
L'ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi
dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee
modalita' le graduatorie.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l'assenza dei
requisiti richiesti sono comunicate dall'Ufficio agli enti, i quali
informano tempestivamente gli interessati.
Note all'art. 6.
Oltre ai benefici elencati all'art. 6 del bando, per i volontari
all'estero e' prevista anche una assicurazione stipulata dall'Ufficio
a favore dei volontari, pari a Euro 361,52. Gli enti potranno
stipulare a proprie spese una assicurazione complementare a quella
stipulata dall'Ufficio per la copertura di rischi eventualmente non
coperti.
Note all'art. 9.
L'attestato di espletamento del servizio deve essere richiesto
dall'interessato all'Ufficio. Il predetto attestato non verra'
rilasciato ai volontari che hanno interrotto il servizio.
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