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MINISTERO DELLA DIFESA
Prima variante al bando di reclutamento, per il 2018, di ottomila
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.22 del 16/3/2018 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 18E02292 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Avviso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Tags: | Militari e FF.AA. |
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IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21
dicembre 2017 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 5 gennaio 2018, con il quale
e' stato indetto, per il 2018, il bando per il reclutamento
di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell'Esercito;
Vista la proposte di modifica al bando presentate dal I Reparto
della Direzione generale per il personale militare;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede
la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
DGPM;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio
2017 emanato dalla DGPM, con cui le e' stata conferita la delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri;
Decreta:
Art. 1
L'art. 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del
21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito:
«Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata
nell'art. 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 e 2 fatta
eccezione per quelli relativi:
all'idoneita' psico-fisica e attitudinale e all'efficienza
fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati
carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio
carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,
di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande
nonche' l'effettivo possesso dei titoli rilasciati dalla pubblica
amministrazione;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione
valutatrice, dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e
formazione:
per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie di posti di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie;
per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b), c) e d), delle rispettive graduatorie;
g) accertamento, da parte del CSRNE, dei titoli di merito non
rilasciati dalla pubblica amministrazione, valutati dalla commissione
valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);
h) convocazione dei candidati compresi nella/e graduatoria/e di
cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione o Enti o
Centri sportivi indicati dalla Forza armata per:
lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le
modalita' riportate nell'allegato A al presente bando;
l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale.
Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione presso
i suddetti Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi puo'
avvenire:
in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica;
successivamente, in caso di idoneita' alle prove di efficienza
fisica, per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale;
i) formazione, da parte della commissione valutatrice:
per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie di posti di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie di
merito, dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e
dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di
efficienza fisica;
per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b), c) e d), di rispettive graduatorie di merito dei
candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e
dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di
efficienza fisica;
j) approvazione della/e graduatoria/e da parte della DGPM;
k) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza
armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione
dei candidati utilmente collocati nella/e graduatoria/e di cui alla
precedente lettera i);
l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito.
Art. 2
L'art. 7 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del
21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito:
«1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno,
pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3;
2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 e 2 nei limiti
specificati dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e
i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti
non colposi;
b) a non ammettere per il 2°, 3° e 4° blocco, le domande di
candidati gia' esclusi dalla DGPM da un precedente blocco del
presente bando di reclutamento.
Lo stesso CSRNE provvedera' alla notifica ai candidati dei
provvedimenti di esclusione.
3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei alle prove
di efficienza fisica.
4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
c) provvedera' a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti di partecipazione tra
quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento
motivato della DGPM, anche se gia' incorporati e saranno segnalati
all'Autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In quest'ultimo
caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto.
6. Qualora in sede di accertamento dei titoli di
merito/riserva/preferenza si riscontrino difformita' tra le
dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i
titoli effettivamente posseduti, la commissione valutatrice
decurtera' il relativo punteggio/condizione di riserva
posti/preferenza per definirne l'effettiva collocazione in
graduatoria.
7. Il CSRNE provvedera' alla verifica del contenuto dichiarazioni
rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito
rilasciati dalla pubblica amministrazione nonche' alla verifica dei
titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione,
ritenuti conformi ai titoli indicati nell'art. 9 del presente bando e
per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il
corrispondente punteggio di merito.
Il CSRNE segnalera' alla DGPM i candidati che a seguito della
predetta verifica presentino difformita' tra quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa. La
DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione dell'art.
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, potra' determinarsi facendo decadere il dichiarante dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
La DGPM provvedera' alle previste comunicazioni all'Autorita'
giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base
all'art. 331 del codice di procedura penale.
8. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando.
9. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.
Art. 3
L'art. 10, comma 15 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito:
«I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di
trecentosessantacinque giorni a una selezione psico-fisica prevista
nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata,
nell'ambito della quale sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli
accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica
di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente assegnato,
devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale
sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato
a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e
consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le
caratteristiche di cui al precedente comma 6.
All'atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3,
lettera c) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo
- e lettere d), e), f) e g) secondo alinea (solamente il test di
gravidanza, limitatamente per i concorrenti di sesso femminile).».
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2018
Il vice direttore generale: Montemagno
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