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UNIVERSITA' DI MESSINA

Procedura di valutazione comparativa riservata
per la copertura di ventitre posti di ricercatore universitario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.73 del 14/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DI MESSINA
Località:Messina  (ME)
Codice atto:099E7180
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:23
Scadenza:14/10/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 37;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6
maggio 1994, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto
1994, con i quali sono stati individuati i settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1997;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, relativo alla
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999 relativo alla
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Viste le richieste di procedura di valutazione comparativa
riservata, depositate agli atti del responsabile del procedimento,
per la copertura di posti di ricercatori universitari deliberate dai
consigli di facolta';
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze politiche
del 12 gennaio 1999;
Viste le delibere del senato accademico del 27 luglio 1999 e del 3
settembre 1999;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali del 22 luglio 1999;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze della
formazione del 26 luglio 1999;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di farmacia del 2
settembre 1999;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 luglio
1999;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina
veterinaria del 2 settembre 1999;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di giurisprudenza
del 1 settembre 1999;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze e
statistiche del 2 settembre 1999;
Considerato, pertanto, che i posti richiesti a concorso dalle
facolta' trovano disponibilita' nei rispettivi organici e godono
della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa
di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta procedura di valutazione comparativa riservata al
personale dell'Universita' degli studi di Messina in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, per la copertura di ventitre posti di ricercatore
universitario presso le sottoindicate facolta' e per i seguenti
settori scientifico-disciplinari:
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
nove posti cosi' ripartiti:
S.S.D E02A Zoologia, un posto;
S.S.D E04A Fisiologia, un posto;
S.S.D E01B Botanica sistematica, un posto;
S.S.D C05X Chimica organica, un posto;
S.S.D C09X Chimica degli alimenti, due posti;
S.S.D E11A Genetica, un posto;
S.S.D E11B Microbiologia generale, un posto;
S.S.D D03A Mineralogia, un posto.
Facolta' di scienze della formazione
cinque posti cosi' ripartiti:
S.S.D M09W Didattica e pedagogia, speciale, un posto;
S.S.D M09W Didattica e pedagogia speciale, un posto;
S.S.D M06A Geografia, un posto;
S.S.D L16A Lingua e letteratura francese, un posto;
S.S.D L17A Lingua e letteratura spagnola, un posto.
Facolta' di scienze, politiche
S.S.D N10X Diritto amministrativo, un posto.
Facolta' di giurisprudenza
S.S.D N12X Diritto ecclesiastico e canonico, un posto.
Facolta' di farmacia
S.S.D E08X Biologia farmaceutica, due posti.
Facolta' di medicina veterinaria
S.S.D V33B Clinica medica veterinaria, un posto.
Facolta' di scienze e statistiche
quattro posti cosi' ripartiti:
S.S.D S03A Demografia, un posto;
S.S.D S02X Statistica economica, due posti;
S.S.D S01B Statistica per la ricerca sperimentale, un posto.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La valutazione comparativa di cui al precedente art. 1 e' riservata
al personale in servizio presso questo Ateneo alla data di entrata in
vigore della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che sia in possesso alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei
seguenti requisiti:
1) essere stato assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni
tecniche a seguito di pubblico concorso che prevedeva il diploma di
laurea come requisito di accesso;
2) di aver svolto alla data di entrata in vigore della legge 14
gennaio 1999, n. 4, almeno tre anni di attivita' di ricerca;
3) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1998, di seguito
riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta" ... "Il candidato e' escluso dalla procedura,
successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di
partecipazione entro l'anno solare di riferimento, ai fini
dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda
all'ufficio competente";
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
Domande di ammissione - Termini e modalita'
A) Domanda di ammissione.
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
il modulo della domanda fornito anche per via telematica
(http://www.unime.it) ed allegato al presente decreto (allegato A)
indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale
(codice fiscale). La domanda, redatta in carta semplice e debitamente
firmata, dovra' essere consegnata a questa Universita' (ripartizione
personale), entro e non oltre le ore 13, a pena di esclusione, del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale. A tal fine non fara' fede la data di compilazione per via
telematica.
L'Universita' provvedera' alla validazione informatica delle
domande inviate per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata al rettore di questo Ateneo (piazza Pugliatti n. 1 -
98100 Messina) entro il termine sopra indicato. A tal fine fara' fede
il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Non si terra' conto delle domande pervenute successivamente al
termine stabilito dal presente articolo.
Il candidato dovra' indicare con chiarezza la facolta' ed il
settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso
alla valutazione comparativa.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda
di partecipazione alla valutazione comparativa, in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai
sensi della legge suddetta.
Nella domanda dovra' essere indicato il domicilio che il candidato
elegge ai fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale
variazione dovra' essere comunicata all'ufficio cui e stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
non e richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.
Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
a) attestazione relativa all'attivita' di ricerca rilasciata dal
preside della facolta' con le modalita' di cui al citato comma 10
dell'art. 1 della legge n. 4/1999;
b) curriculum;
c) elenco delle pubblicazioni e dei lavori originali prodotti che
saranno presentati con le modalita' di cui al successivo punto B);
d) elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai
fini della valutazione comparativa, ivi compresi gli atti della
facolta' risalenti al periodo di svolgimento dell'attivita' prestata
presso questo Ateneo, che saranno presentati con le modalita' di cui
al successivo punto B);
Nella domanda l'interessato dovra' inoltre dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice di identificazione personale (codice fiscale);
4) la data di assunzione in ruolo presso questo Ateneo, la
qualifica ed il profilo rivestiti, la durata di attivita' di ricerca
svolta;
5) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1998.
B) Titoli valutabili e pubblicazioni
Le pubblicazioni ed i titoli di cui ai punti c) e d) della lettera
A) del presente articolo, unitamente agli elenchi degli stessi
firmati ed identici a quelli allegati alla domanda, vanno consegnate
a mano unitamente alla domanda entro e non oltre le ore 13, a pena di
esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - oppure inviati con un apposito plico raccomandato
contemporaneamente alla domanda di partecipazione al concorso entro
il termine sopra indicato.
Non saranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni
consegnati o spediti dopo il termine di cui al precedente comma.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni ed i titoli deve essere
riportata la dicitura "pubblicazioni e titoli: valutazione
comparativa riservata a posti di ricercatore universitario" e devono
essere indicati chiaramente la facolta', la sigla ed il titolo del
settore scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende
partecipare, nonche' il cognome, nome, indirizzo del candidato e
codice di identificazione personale (codice fiscale).
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
in possesso di questa Universita'.
I documenti e i titoli, di cui al punto d), lettera A), possono
essere presentati in originale o copia conforme all'originale. Ai
sensi e per gli effetti delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 15
maggio 1997, n. 127, possono essere presentati dai cittadini
dell'Unione europea anche con dichiarazioni sostitutive con le
modalita' e nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' devono essere
sottoscritte in presenza del personale addetto oppure se vengono
richiamate nell'istanza deve essere allegata fotocopia di un
documento di riconoscimento.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, oppure puo' essere
allegata una traduzione in lingua italiana unitamente ad una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che ne attesti la
conformita' al testo straniero.
Per quanto concerne le pubblicazioni il candidato puo' produrre le
stesse in originale, in copia conforme oppure puo' rendere la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di essere a
conoscenza del fatto che le copie delle pubblicazioni sono conformi
all'originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998.
Ai documenti certificati e pubblicazioni redatti in lingua
straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta ai sensi di legge.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire, nella sede indicata nel bando del
concorso, tanti plichi di pubblicazioni, con annesso elenco quante
sono le procedura compartiva cui partecipa.

                               Art. 4.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione dalla valutazione comparativa per difetto dei
requisiti puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento
motivato del rettore.

                               Art. 5
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione compartiva riservata
del presente bando e' la signora Smeralda Arico', funzionario
amministrativo presso personale (ufficio ricercatori) di questa
Universita'.

                               Art. 6.
Valutazione dei titoli e prove di esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri generali e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale
ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della
facolta' che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della
commissione.
Il criterio della personalita' scientifica del candidato come
risulta dal curriculum e dai titoli, ferma la congruenza delle
pubblicazioni e dei titoli con il settore scientifico-disciplinare
per il quale e' bandita la valutazione comparativa, ha in assoluto
valore preminente e costituisce il parametro di ammissione alle
successive fasi della valutazione.
Per il fine di cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) L'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
o finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e' previsto lo svolgimento di due prove scritte, una
delle quali sostituibile con una prova pratica ed una prova orale.
Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Universita'
riterra' di stabilire. Il diario delle prove scritte (o della prova
scritta e di quella pratica), con l'indicazione del mese, del giorno
e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del
diario delle prove e' dato avviso nello stesso termine nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data comunicazione con l'indicazione del giudizio espresso dalla
commissione riportato in ciascuna delle prove scritte (o della prova
scritta e di quella pratica). L'avviso per la presentazione alla
prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
di quello in cui essi debbono sostenerla.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del giudizio da ciascuno riportato che sara' affisso
nella sede degli esami.
La prova orale e' pubblica.

                               Art. 7.
Commissioni esaminatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori
confermati.
Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di
facolta', fra i professori ordinari o associati confermati e deve
afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando
ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6,
ultimo periodo, dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, a settori affini indicati dal
Consiglio universitario nazionale.
La componente elettiva e' costituita da un professore ordinario se
la facolta' ha designato un professore associato confermato, ovvero
da un professore associato confermato se la facolta' ha designato un
ordinario, e da un ricercatore confermato, eletti fra i professori e
ricercatori non in servizio presso questo Ateneo dalla corrispondente
fascia dei professori di ruolo e dai ricercatori confermati. A
parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza. A
parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 8.
Termine di conclusione del procedimento
La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore
puo' prorogare per una sola volta e per non piu' di quattro mesi il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il
rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la
sostituzione dei componenti cui siano imputabili lo cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.

                               Art. 9.
Verifica degli atti concorsuali
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa con deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto nomina il vincitore della
valutazione comparativa.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

                              Art. 10.
Documenti di rito
Il vincitore, nel termine che gli verra' assegnato, da considerarsi
perentorio, dovra' presentare:
1) il certificato medico, rilasciato dall'unita' sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego di ricercatore
universitario ed e' esente da imperfezioni che possano comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore della valutazione comparativa;
2) copia integrale dello stato matricolare aggiornato.
Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992 saranno applicate le disposizioni di cui all'art.
22 della legge stessa.

                              Art. 11.
Nomina dei vincitori
L'assunzione in servizio del vincitore della valutazione
comparativa e' subordinata al finanziamento della spesa destinata a
consentire il pagamento degli emolumenti da attribuire al vincitore
della valutazione stessa.
Con decreto rettorale il vincitore della valutazione comparativa e'
inquadrato nel ruolo dei ricercatori universitari confermati e
mantiene, come assegno ad personam, l'eventuale migliore trattamento
economico in godimento. L'assegno ad personam e' progressivamente
riassorbito in relazione alla progressione economica e agli aumenti
stipendiali nel ruolo dei ricercatori.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la divisione del
personale dell'Universita' degli studi di Messina e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizioni
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 13.
Rinvio di norme
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione, in quanto compatibile.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta nell'apposito
registro di questa amministrazione e successivamente inoltrato al
Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
Messina, 6 settembre 1999
Il rettore
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