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MINISTERO DELLA SALUTE

Esami di idoneita' per il conseguimento dell'autorizzazione
all'imbarco in qualita' di medico di bordo. Sessione anno 2014.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.33 del 28/4/2015
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:15E01524
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/5/2015

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento per la Sanita' Marittima approvato con regio
decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i regi decreti 7
luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in particolare,
le norme sugli esami di idoneita' ad esercitare le funzioni di medico
di bordo;
Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n.1773 e
successive modifiche ed integrazioni;
Rilevato l'interesse pubblico per la massima partecipazione degli
aventi diritto alla presente procedura, anche in relazione alle
ordinarie tempistiche dell'esame di stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di medico;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e'
stato approvato il regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976,
n. 479, con il quale viene elevato a 45 anni il limite di eta' per
l'ammissione agli esami di idoneita' a medico di bordo;
Ritenuto, per la sessione d'esame anno 2014, di dover comunque
fissare al 31 dicembre 2014 il possesso del requisito anagrafico;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni; concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
i relativi regolamenti di esecuzione;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 luglio 1997,
n.353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 243
del 17 ottobre 1997, concernente il regolamento per l'individuazione
degli atti e dei documenti di competenza di questo Ministero
sottratti al diritto di accesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n.174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato
emanato il regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c.6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di
attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' la direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Vista la direttiva 2013/25/UE del 13 maggio 2013 che adegua le
direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione
dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica della Croazia;
Considerato che, ai sensi dell'art.33 del regio decreto 29
settembre 1895, n.636 cosi' come sostituito dal Decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1972, n.850, il medico di bordo
ha qualita' e competenza di ufficiale sanitario governativo per la
tutela dell'igiene e sanita' di bordo, durante l'intera durata del
viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di
destinazione;
Ritenuto, pertanto, che non si possa prescindere dal requisito
del possesso della cittadinanza italiana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art.
3, comma quinto, cosi' come integrato dall'art. 2, comma ottavo,
della legge 16 giugno 1998, n. 191 che vieta alle Pubbliche
Amministrazioni di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione
delle domande per la partecipazione a selezioni pubbliche nonche' ad
esami per il conseguimento di abilitazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali e relativi
regolamenti di esecuzione;

Decreta:


Art. 1


Sessione di esami


E' indetta la sessione di esami di idoneita' per il conseguimento
dell'autorizzazione all'imbarco in qualita' di medico di bordo.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


Per l'ammissione agli esami di idoneita' i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non superiore agli anni quarantacinque alla data del 31
dicembre 2014;
3) iscrizione nelle liste elettorali;
4) idoneita' fisica prevista per il personale marittimo dal
regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche
ed integrazioni;
5) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
6) diploma di abilitazione all'esercizio della professione
conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande;
7) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici di
una provincia della Repubblica.
Salvo quanto stabilito al punto 2) per l'eta', i suddetti
requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla
sessione d'esami.
I candidati che hanno conseguito in un paese comunitario o
extracomunitario il titolo di studio di cui al punto 5) sono ammessi
agli esami di idoneita' purche' in possesso, in alternativa al
requisito di cui al punto 6), del provvedimento di riconoscimento
adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007
o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto
1999 e rilasciato da questa Amministrazione da almeno 2 (due) anni
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Con provvedimento motivato l'amministrazione puo' disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
- cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva -
l'esclusione dagli esami per difetto dei prescritti requisiti.

                               Art. 3 


Presentazione delle domande termini e modalita'


La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo o
con contrassegno telematico e debitamente firmata, deve essere
presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero
della Salute - Direzione generale del personale, dell'organizzazione
e del bilancio - Ufficio III ex DGPOB - Gestione del personale -
Viale Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma, entro il termine perentorio di
giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4^
serie speciale. Tale termine, qualora scada in giorno festivo, si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
La domanda deve essere redatta esattamente secondo l'unito schema
(allegato A) e contenere, pena l'esclusione, tutte le dichiarazioni
richieste, rese in modo completo.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.
I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione e ad
esibirla a richiesta dell'amministrazione. Il ritardo nella
presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non
imputabile al candidato, comporta la inammissibilita' del candidato
stesso agli esami.
Per le domande presentate a mano la data di arrivo e' stabilita
dal timbro apposto su di esse dall'Ufficio III ex DGPOB - Gestione
del personale - della Direzione generale del personale,
dell'organizzazione e del bilancio che rilascia ricevuta
dell'avvenuta presentazione. La ricezione delle istanze di ammissione
avverra' nei giorni e negli orari di seguito indicati: dal lunedi' al
giovedi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 15 alle 16, il
venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle stabilite nel primo comma del presente articolo.
I candidati devono indicare sulla domanda, in alto a sinistra,
nonche' sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa,
nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice:
MB 775.
Nella domanda di ammissione alla presente sessione di esami,
preferibilmente dattiloscritta, gli aspiranti sotto la propria
responsabilita' devono dichiarare:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni, il recapito telefonico nonche' l'indirizzo
di posta elettronica certificata. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'Ufficio III ex DGPOB Gestione del
personale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione
e del bilancio del Ministero della Salute a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo dgpob@postacert.sanita.it le
eventuali variazioni del proprio indirizzo e del recapito telefonico.
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti;
6) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso in Italia e all'estero. In caso contrario indicare le condanne
riportate, le date di sentenza dell'autorita' giudiziaria (da
indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonche' i procedimenti
penali eventualmente pendenti;
7) il diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l'esatta
indicazione della data e dell'Universita' presso cui lo stesso e'
stato conseguito,
8) il diploma di abilitazione all'esercizio della professione
(ovvero il certificato da cui risulti che lo stesso e' stato
rilasciato in sostituzione del diploma) con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito ovvero coloro che hanno conseguito all'estero detto titolo
di studio devono indicare gli estremi del provvedimento di
riconoscimento;
9) di essere iscritti nell'albo professionale dell'ordine dei
medici;
10) di avere idonea conoscenza della lingua inglese;
11) di prescegliere, quale seconda lingua straniera, una fra
quelle previste nel programma di esame (francese, spagnolo, tedesco,
portoghese, russo e arabo);
12) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.
Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il
certificato medico rilasciato su carta da bollo o con contrassegno
telematico da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o
impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano,
attestante l'idoneita' fisico - psichica di cui al regio decreto
legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernenti l'idoneita' fisica della gente di mare;
tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla
data di presentazione della domanda stessa.
La domanda di ammissione agli esami deve essere firmata in calce
dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda priva di
firma.
I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte
le dichiarazioni previste nel presente articolo, relativamente al
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami,
saranno esclusi dalla sessione con provvedimento motivato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda ne' per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata.
Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento degli esami
di idoneita' cui, pertanto i candidati vengono ammessi con riserva,
l'esclusione dagli esami medesimi per difetto dei prescritti
requisiti.

                               Art. 4 


Commissione esaminatrice


La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
provvedimento, e' cosi' composta:
a) un consigliere di Stato, o un magistrato o avvocato dello
Stato di corrispondente qualifica, in qualita' di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della Salute, scelto tra i
dirigenti medici di seconda fascia;
c) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie
d'acque interne);
d) un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (Direzione generale per gli Italiani
all'estero e le politiche migratorie);
e) da quattro docenti universitari di cui uno per la cattedra
di patologia o clinica chirurgica, uno per la cattedra di clinica
ostetrico - ginecologica, uno per la cattedra di igiene, uno per la
cattedra di patologia o clinica medica;
f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di bordo,
scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo.
Alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati membri
aggiunti per gli esami di lingua straniera di cui all'art. 3.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un
funzionario del Ministero della Salute -appartenente all'area terza.

                               Art. 5 


Prove di esame e modalita' di svolgimento


Gli esami si articoleranno - secondo il programma di cui al
successivo art. 6 del presente decreto - in due prove scritte, in
quattro prove pratiche, in un colloquio ed in due prove di lingua
straniera.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 19 giugno 2015
verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della ubicazione dei
locali in cui si effettueranno le prove scritte. Gli aspiranti si
presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami, senza
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella
predetta Gazzetta Ufficiale.
Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile fissare il
calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara'
comunicato il rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della
pubblicazione del calendario delle prove scritte.
Le due prove scritte, che potranno anche consistere in appositi
quesiti a risposta multipla e/o sintetica, avranno una durata
predeterminata dalla commissione esaminatrice e, comunque, non
superiore a otto ore.
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
Per gli ammessi alle successive prove pratiche ed orali sara'
data comunicazione, all'indirizzo indicato a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero per posta elettronica certificata con
almeno venti giorni di anticipo, del giorno, dell'ora e
dell'ubicazione dei locali in cui dovranno sostenerle.
Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano
riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in
ciascuna di esse.
Le prove pratiche si svolgono con modalita' anche semplificate e
simulate predeterminate dalla Commissione che mettera' a disposizione
dei candidati le apparecchiature ed i materiali eventualmente
necessari. Non e' consentito l'uso di apparecchiature e materiali
propri.
Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri
tecnici della Commissione appositamente delegati a riferire sulle
capacita' e abilita' di ciascun candidato. La Commissione, sulla base
del loro rapporto, esprimera' collegialmente il voto.
Sono ammessi al colloquio ed alle prove di lingua straniera i
candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 in
ciascuna prova pratica.
Superano il colloquio i candidati che conseguono un punteggio non
inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove di lingua
straniera se il candidato riporta una media di 7/10 nelle prove di
lingua e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
del colloquio, sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero
della Salute - o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta,
la commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati, con il
punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sara' affisso nella
sede ove si svolgera' la prova d'esame.
La votazione complessiva e' stabilita sommando la media dei voti
riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle
prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti
riportati nelle prove di lingua.
Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi
muniti di un documento di identita' o di riconoscimento. Qualora
l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di
riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita'
personali ed i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati
mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in
calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si
osservano - ove applicabili, tenuto conto della natura non
concorsuale della procedura - le disposizioni degli articoli dal
decimo al quindicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernenti gli adempimenti della commissione esaminatrice e dei
candidati durante e dopo lo svolgimento delle prove.

                               Art. 6 


Programma di esame



Prove scritte

Prima prova: Igiene generale e speciale, con particolare riguardo
all'igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie
infettive e parassitarie e trasmesse da alimenti.
Seconda prova:Patologia medica, patologia chirurgica, clinica
medica e clinica chirurgica.

Prove pratiche

Prima prova: Prova di clinica medica. Esame di un infermo e
discussione sul caso.
Elementi di elettrocardiografia.
Tecniche e terapia medica sulle emergenze cardiologiche.
Formano, altresi', oggetto d'esame le malattie prevenibili con
vaccino.
Seconda prova: Prova di clinica chirurgica. Esame di un infermo e
discussione sul caso.
Tecniche di rianimazione cardio-polmonare.
Formano, altresi', oggetto d'esame le comuni prestazioni per il
soccorso d'urgenza.
Terza prova: Prova di clinica ostetrica e ginecologica. Esame di
un caso ostetrico/ginecologico con relativa discussione.
Quarta prova: Tecniche di laboratorio per la diagnosi delle
malattie infettive e parassitarie, con riconoscimento dei rispettivi
agenti eziologici al microscopio ottico.
Esecuzione ed interpretazione di esami chimico - clinici.
Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico
sanitari per accertare la genuinita' e salubrita' dei principali
alimenti e bevande con riferimento anche ai sistemi di autocontrollo
da adottare a bordo secondo le procedure HACCP.
Controlli degli apparecchi di clorazione delle acque.

Colloquio

Materie della prima prova scritta;
Legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le
funzioni del medico di bordo;
Ordinamento sanitario;
Organizzazione sanitaria internazionale;
Regolamento sanitario internazionale;
Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste sulle
navi addette al trasporto dei passeggeri;
Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo
delle navi mercantili nazionali
Medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui devono
essere provviste le Navi;
Organizzazione del soccorso in mare e gestione delle emergenze
sanitarie.

Prove obbligatorie di lingua straniera

Lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali il
candidato dovra' dimostrare di avere idonea conoscenza della lingua
inglese e di un'altra lingua da prescegliersi fra le seguenti:
francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.

                               Art. 7 


Accertamento del possesso dei requisiti


I candidati risultati idonei devono comprovare - entro il termine
perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta,
a pena di decadenza - il possesso dei requisiti di ammissione
prescritti dal presente decreto.
A tal fine, i candidati, devono presentare a seconda dei casi,
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli articoli
rispettivamente 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,
mediante l'unito schema (Allegato "B"). La dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' e' resa con le modalita' di cui all'art. 38
dello stesso testo unico.
Le suddette dichiarazioni dovranno pervenire al Ministero della
salute Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del
bilancio - Ufficio III Gestione del personale - Viale Giorgio Ribotta
5 - 00144 Roma.
A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'Amministrazione
effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle
predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci.

                               Art. 8 


Graduatoria degli idonei


Espletate le prove degli esami di idoneita', la commissione
esaminatrice formula la graduatoria degli idonei sulla base del
punteggio complessivo ottenuto, da ciascun candidato, sommando la
media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti
riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la
media dei voti conseguiti nelle prove di lingua straniera.
Riconosciuta la regolarita' del procedimento della sessione
d'esami, con decreto del Direttore della Direzione generale del
Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio del Ministero della
Salute, e' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei, e
successivamente la stessa sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale
del Ministero della salute.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. Dalla data di pubblicazione
di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

                               Art. 9 


Accesso agli atti del procedimento


L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della sessione
d'esame e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura,
fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n.
196, e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Ministero della Salute - Direzione
generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio - Ufficio
III Gestione del Personale - per le finalita' di gestione della
sessione d'esami in questione e saranno trattati, successivamente,
anche dalla competente Direzione generale della Prevenzione sanitaria
per gli adempimenti relativi all'eventuale conseguimento
dell'idoneita' all'imbarco in qualita' di medico di bordo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti d'ammissione, pena l'esclusione dagli
esami.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n.196/2003, tra i quali figurano il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alle legge, nonche' il diritto di
opporsi al trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al
Ministero della Salute, Direzione generale del Personale,
dell'Organizzazione e del Bilancio - Ufficio III Gestione del
Personale - Viale Giorgio Ribotta 5 Roma Eur. Il titolare del
trattamento dei dati e' il Ministero della Salute. Il responsabile
del trattamento dei dati e' il Direttore della Direzione generale del
Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4^ serie speciale.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale
del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.
Informazioni sulla sessione d'esame saranno disponibili sul sito
internet del Ministero della Salute www.salute.gov.it e pertanto i
candidati avranno l'onere di tenersi costantemente aggiornati
mediante consultazione periodica del suddetto sito, anche in
relazione alle date ed alla sede delle prove d'esame.
Roma, 2 aprile 2015

Il direttore generale: Celotto

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