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SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Modifica del bando relativo al concorso, per titoli ed esami, per
l'ammissione di centosettantaquattro borsisti al terzo corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale, per il reclutamento di
centotrentaquattro impiegati civili, nella qualifica di dirigente
nelle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici non economici ed
universita' e riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di ammissione.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.9 del 30/1/2001
Ente:SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Località:-
Codice atto:001E0743
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:1/3/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                              IL DIRETTORE
 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione della
organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni
e modificazioni;
Visto il bando 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - n. 41 del 29 maggio 1998 con il quale e' stato
indetto il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di
centosettantaquattro borsisti al terzo corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale per il reclutamento di centotrentaquattro
impiegati civili nella qualifica di dirigente nelle amministrazioni
dello Stato, di enti pubblici non economici ed universita';
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, recante
ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 24
il quale dispone che al concorso da svolgersi presso la scuola
superiore, gia' indetto dalla stessa scuola con il bando
sopraindicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art.
10 del medesimo decreto legislativo n. 387/1998, ad eccezione dei
requisiti di ammissione che rimangono regolati dalle disposizioni
vigenti al momento del bando;
Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n.
492/1998, relativo all'abolizione dei limiti di eta' per la
partecipazione a concorsi pubblici, il quale considera, tra l'altro,
la riapertura dei termini per i concorsi banditi successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 127/1997 sopra richiamata, e
contenenti limitazioni in contrasto con quanto previsto dalla legge
medesima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150, relativo, tra l'altro, alle modalita' di costituzione e
tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche a ordinamento autonomo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
2000, n. 324, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 261 dell'8 novembre 2000, concernente regolamento recante
disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a
norma dell'art. 28, comma 3, del citato decreto legislativo n.
29/1993;
Considerato che il bando in questione e' successivo all'entrata
in vigore della suddetta legge n. 127/1997 e che occorre, pertanto,
riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione,
a beneficio di coloro che avevano superato i limiti di eta' alla data
di scadenza del bando e che a tale data erano in possesso degli altri
requisiti;
Vista la lettera del 13 dicembre 2000, con la quale il
Dipartimento della funzione pubblica ha confermato il numero dei
posti messi a concorso con il bando sopraindicato, distinguendo tra
le amministrazioni rientranti nella disciplina del ruolo unico della
dirigenza delle amministrazioni statali, anche a ordinamento
autonomo, e le altre amministrazioni pubbliche;
Considerato che al bando in questione occorre apportare modifiche
in adeguamento alle disposizioni di cui sopra;
Ritenuto opportuno, in relazione alla nuove prove concorsuali,
modificare la composizione della commissione esaminatrice adeguandola
a quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 324/2000 sopraindicato;
Sentito il comitato operativo della scuola superiore nelle sedute
del 7 dicembre 2000 e del 15 gennaio 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Modifiche ed integrazioni al bando di concorso 6 aprile 1998
 
1. Al bando di concorso 6 aprile 1998 sono apportate le
modificazioni ed integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. L'art. 1 e' integralmente sostituito dal seguente articolo:
"Art. 1. - 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per
centotrentaquattro posti di dirigente di ruolo, centododici dei quali
nelle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
rientranti nella disciplina del ruolo unico della dirigenza e
ventidue in altre amministrazioni pubbliche. Questi ultimi ventidue
sono cosi' ripartiti:
Consiglio nazionale delle ricerche - un posto;
I.N.P.D.A.P. - undici posti;
I.N.A.I.L. - cinque posti;
A.C.I. Italia - quattro posti;
Universita' di Lecce - un posto.".
3. All'art. 2, comma 1, e' soppressa la lettera f.
4. I commi 1 e 2 dell'art. 4 sono integralmente sostituiti
rispettivamente dai seguenti commi:
"1. La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Sara' composta da un dirigente
di amministrazione pubblica che ricopra o abbia ricoperto un incarico
di direzione di ufficio dirigenziale generale o da un magistrato del
Consiglio di Stato o da un avvocato dello Stato o da un professore
ordinario di una Universita' statale o equiparata, anche collocati a
riposo, con funzioni di presidente, e da quattro membri, scelti fra
dirigenti dello Stato e di enti pubblici non economici, professori di
ruolo di universita' statali o equiparate, anche straniere, nonche'
esperti nelle materie di esame oggetto del concorso. Almeno un terzo
dei posti di componente della commissione sara' riservato, salva
motivata impossibilita', alle donne. Le funzioni di segretario
saranno svolte da personale appartenente all'area professionale C.
2. La commissione esaminatrice sara' integrata, limitatamente
all'espletamento della eventuale prova preselettiva e di quella
orale, da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese e nella
lingua francese, nonche' da uno o piu' componenti esperti di
informatica.".
5. All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche: il primo
comma e' integralmente cosi' sostituito:
"1. Il concorso consistera' in due prove scritte e in una prova
orale. Qualora il numero delle domande di ammissione al concorso
risultasse pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi
a concorso sara' disposta una prova preselettiva per determinare
l'ammissione dei candidati alle due prove scritte.
2. le parole "e la prova scritta sono sostituite con "e le due
prove scritte ".
6. L'art. 6 e' integralmente sostituito dal seguente articolo:
"Art. 6. - 1. Coloro che avendo presentato domanda di ammissione
al concorso non ricevano dalla scuola superiore della pubblica
amministrazione comunicazione di esclusione dal concorso stesso sono
tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte oppure, se
disposta, la prova preselettiva, presso la sede e nel giorno ed ora
che saranno indicati con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale - del giorno 15 maggio 2001.
La mancata presentazione dei candidati, comunque giustificata ed a
qualsiasi causa dovuta, nella sede, nel giorno, e nell'ora indicati
comporta l'automatica esclusione degli stessi dal concorso.
La scuola superiore della pubblica amministrazione potra' in
qualsiasi momento, e quindi anche dopo l'effettuazione delle prove
d'esame, disporre l'esclusione dal concorso dei candidati sprovvisti
dei requisiti richiesti.
2. La eventuale prova preselettiva consistera' in un test
articolato in cento quesiti a risposta multipla, di cui cinquanta
relativi alle materie previste dall'art. 7, comma 1, lettera a), del
presente bando, trenta relativi alla lingua straniera prescelta dal
candidato e venti relativi alle capacita' attitudinali, con
particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di
logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei
problemi.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrera'
alla formazione del punteggio complessivo.
Sulla base dei risultati di tale prova sara' ammesso a sostenere
le successive prove scritte un numero di candidati pari al triplo dei
posti messi a concorso ed anche tutti i candidati che avranno
riportato il medesimo punteggio dell'ultimo candidato ammesso, sulla
base di una graduatoria formulata solo ai fini dell'ammissione alle
prove scritte.
Nell'avviso, di cui al precedente, comma 1, in caso di prova
preselettiva, sara' indicata anche la data della Gazzetta Ufficiale
nella quale sara' comunicato l'elenco dei candidati ammessi alle
prove scritte".
7. L'art. 7 e' integralmente sostituito dal seguente articolo:
"Art. 7. - 1. Il concorso consistera' in due prove scritte e in
una prova orale sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
a) diritto amministrativo;
a) diritto civile;
a) diritto comunitario;
a) diritto del lavoro;
a) economia politica;
a) politica economica;
a) scienza delle finanze;
a) elementi di statistica descrittiva;
a) economia e gestione delle aziende;
a) scienza e tecnica dell'organizzazione;
a) sociologia dell'amministrazione pubblica;
a) storia contemporanea dal 1870 con particolare riguardo alla
storia delle istituzioni italiane ed europee;
a) lineamenti generali di sistemi informativi automatizzati;
b) lingua inglese o lingua francese.
2. Le due prove scritte saranno volte ad accertare la
preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto
quello applicativo-operativo e si svolgeranno in due diversi giorni.
a) La prima prova scritta verifichera' l'attitudine del candidato
all'analisi di fatti e di avvenimenti, nonche' alla riflessione
critica. Tale prova consistera' nello svolgimento di un elaborato su
tematiche di ambito giuridico-economico e/o storico-sociale. Tali
tematiche sono quelle di seguito specificate:
processi di riforma del sistema amministrativo e dirigenza
pubblica;
decentramento e federalismo;
politiche e strumenti di finanza pubblica;
intervento pubblico e regolazione;
politica e amministrazione;
nuovi modelli e strumenti dell'agire amministrativo;
politiche, istituzioni e strumenti dell'integrazione europea;
nazionalismi, localismi ed integrazione in Europa;
potere discrezionale, azione amministrativa e sistema dei
controlli;
relazioni, organizzazione e tutela del lavoro nelle pubbliche
amministrazioni;
valutazione nella gestione delle amministrazioni pubbliche;
tutela dell'ambiente, sviluppo economico e sviluppo
sostenibile.
La commissione formulera' tre tracce e ne fara' sorteggiare una
da un candidato. La prova dovra' essere svolta nel termine di sei ore
dalla dettatura.
b) La seconda prova scritta accertera' l'attitudine del candidato
all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni
dirigenziali, e consistera' nella risoluzione di un caso in ambito
giuridico amministrativo e/o gestionale organizzativo.
La commissione predisporra' tre casi e ne fara' sorteggiare uno
da un candidato. La prova dovra' essere svolta nel termine di quattro
ore dalla dettatura.
Terminate le operazioni di correzione degli elaborati, la
commissione procedera' subito all'identificazione dei candidati
ammessi a sostenere la prova orale. Solo dopo la convocazione dei
predetti la commissione procedera' all'identificazione dei candidati
non ammessi alla prova orale.".
8. L'art. 8 e' integralmente sostituito dal seguente articolo:
"Art. 8. - 1. Negli albi delle sedi della Scuola superiore (Roma,
Acireale, Bologna, Caserta e Reggio Calabria) sara' esposto l'elenco
degli ammessi alla prova orale: lo stesso sara' reso consultabile via
Internet (www.sspa.it).
2. Dell'ammissione alla prova orale e della data ed ora di
svolgimento della stessa ciascun candidato ricevera' comunicazione
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero
mediante telegramma, ove sara' altresi' indicato il voto riportato in
ciascuna delle due prove scritte.
3. Sara' previsto un giorno di recupero per i concorrenti che,
per causa di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova
orale alla data prestabilita. In tale ipotesi, entro il giorno
stabilito per la prova orale, il concorrente interessato dovra' far
pervenire alla scuola superiore della pubblica amministrazione, via
dei Robilant n. 11 - 00194 Roma, un telegramma contenente
l'indicazione della causa di forza maggiore che giustifica l'assenza.
Di tale causa dovra', comunque, essere data adeguata dimostrazione
prima che venga sostenuta la prova orale nel giorno di recupero.
4. La prova orale sara' mirata a verificare la preparazione del
candidato, nonche' la sua attitudine all'espletamento delle funzioni
dirigenziali, e consistera' in un colloquio interdisciplinare sulle
materie indicate al comma 1 dell'art. 7.
L'accertamento della conoscenza della lingua straniera scelta dal
candidato avverra' attraverso la lettura e la traduzione di testi,
nonche' mediante una conversazione in modo tale da riscontrare la
padronanza degli strumenti linguistici ad un livello avanzato.
Nel corso della prova orale sara', altresi', accertata la
conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' organizzative
connesse all'uso degli strumenti informatici, nonche' la capacita' di
utilizzare, anche mediante una verifica applicativa, le
apparecchiature e le applicazioni informatiche (videoscrittura,
foglio elettronico, posta elettronica e utilizzo browser per
navigazione su Internet). Del giudizio conclusivo di tale verifica si
terra' conto ai fini della determinazione del voto relativo alla
prova orale.
5. La commissione provvedera' a predeterminare, prima dell'inizio
di ciascuna sessione di prova orale, i quesiti da porre ai candidati
mediante sorteggio per ciascuna delle materie di esame.
6. Immediatamente prima dell'inizio della prova orale di ogni
candidato i quesiti da porre al candidato medesimo saranno estratti
per sorteggio tra quelli predeterminati, onde garantire
l'imparzialita' della prova.".
9. L'art. 9 e' integralmente sostituito dal seguente articolo:
"Art. 9. - La commissione avra' a disposizione un massimo di 100
punti per la valutazione delle tre prove concorsuali, e
specificatamente fino ad un massimo di trentacinque punti per la
valutazione di ciascuna delle due prove scritte e fino ad un massimo
di trenta punti per la valutazione della prova orale. Saranno
comunque ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno
ottenuto in ciascuna prova scritta almeno venticinque punti.
Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma dei punti
riportati nelle due prove scritte e nella prova orale.".
10. L'art. 10 e' integralmente sostituito dal seguente articolo:
"Art. 10. - 1. La graduatoria di merito dei candidati sara'
formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da
ciascun candidato, determinato ai sensi del precedente art. 9, con
l'osservanza delle preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A tale
scopo il candidato dovra' far pervenire, entro quindici giorni dalla
data della prova orale, idonea documentazione comprovante il possesso
di eventuali titoli preferenziali, anche nelle forme previste dalla
normativa sulla semplificazione amministrativa. La graduatoria di
merito sara' approvata con decreto del direttore della scuola
superiore.
2. La graduatoria dei vincitori sara' approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - la stessa
sara' resa consultabile via Internet (www.sspa.it). Dalla data di
pubblicazione di detta graduatoria decorreranno i termini per
eventuali impugnative. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei
posti a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito, ai quali ne verra' data comunicazione a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento o telegramma. Tale comunicazione conterra'
anche l'indicazione della data della suddetta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.".
11. Il comma 5 dell'art. 11, e' modificato come segue:
"5. Sono eliminate le parole "confermando la sua partecipazione
al corso ".
12. L'art. 12 e' soppresso.
13. L'art. 13 e' integralmente sostituito dal seguente articolo:
"Art. 13. - I vincitori dovranno frequentare un ciclo di
attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore, cosi' come
disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
2000, n. 324".
14. L'art. 14 e' integralmente sostituito dal seguente articolo:
"Art. 14. - Ai vincitori spettera' il trattamento economico
previsto dall'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29".

                               Art. 2.
 
Riapertura dei termini e soggetti destinatari
 
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso soltanto per coloro che alla scadenza del
termine indicato all'art. 3 del bando di concorso 6 aprile 1998 (29
giugno 1998) avevano superato i limiti di eta' indicati alla
soppressa lettera f), dell'art. 2, comma 1, del bando medesimo ed
erano, comunque, in possesso a tale data degli altri requisiti
prescritti, ma impossibilitati a presentare domanda a causa dei
predetti limiti.
Il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di
ammissione decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le modalita' resta valido quanto stabilito dallo stesso art.
3.

                               Art. 3.
 
Domande gia' presentate entro la data del 29 giugno 1998
 
Coloro che, in possesso di tutti i requisiti originariamente
previsti, abbiano gia' presentato domanda entro il termine del 29
giugno 1998 non devono ripresentare nuova istanza di partecipazione.

                               Art. 4.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente decreto si fa rinvio alle
norme in materie di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni, per le parti non incompatibili.
Il presente decreto, che e' consultabile via Internet
(www.sspa.it) unitamente al bando 6 aprile 1998 cosi' come pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 41 del 29 maggio
1998, e' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza.
Roma, 18 gennaio 2001
Il direttore: Pizzetti

 

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