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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso riservato, per titoli, per complessivi sedici posti di
dirigente di ricerca in prova - primo livello professionale

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.9 del 3/2/2004
Ente:ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Località:Roma  (RM)
Codice atto:04E00428
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:16
Scadenza:4/3/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
della direzione centrale delle risorse umane
e degli affari generali
 
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto
Superiore di Sanita' a norma dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 419/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
stipulato il 21 febbraio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto presidenziale in data 3 ottobre 2002,
concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del
personale dell'Istituto Superiore di Sanita' e sulle modalita' di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto presidenziale in data 24 gennaio 2003,
concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione
strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti
dell'Istituto Superiore di Sanita';
Visto, in particolare, l'art. 64 del predetto contratto
collettivo nazionale di lavoro che prevede, tra l'altro, in presenza
di situazioni di anomala carenza di opportunita' di sviluppo
professionale, da accertare in base all'elemento oggettivo della
permanenza diffusa superiore a dodici anni nei livelli terzo e
secondo, l'attivazione di procedure concorsuali riservate per
l'accesso, rispettivamente, al secondo e al primo livello;
Rilevata una situazione di anomala carenza di opportunita' di
sviluppo professionale nel profilo di primo ricercatore - secondo
livello professionale del citato istituto, accertata in base
all'elemento oggettivo della permanenza diffusa superiore a dodici
anni nel profilo medesimo;
Vista la deliberazione n. 4 allegata al verbale n. 34 del
Consiglio di Amministrazione del predetto istituto del 25 novembre
2003 con la quale, a seguito di concertazione con le organizzazioni
sindacali, e' stata approvata, tra l'altro, l'indizione, ai sensi del
sopracitato art. 64, di un concorso riservato per complessivi sedici
posti di dirigente di ricerca in prova, primo livello professionale
dell'Istituto medesimo, ripartiti per settori
scientifico-disciplinari - Dipartimenti e centri nazionali.
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. E' indetto, ai sensi dell'art. 64 del C.C.N.L. relativo al
personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002, un concorso riservato,
per titoli, per complessivi sedici posti di dirigente di ricerca in
prova, primo livello professionale dell'Istituto superiore di
sanita'.
2. I suddetti posti sono ripartiti per settori
scientifico-disciplinari (Dipartimenti e Centri Nazionali) come
segue:
Dipartimento di sanita' alimentare ed animale: un posto;
Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed
immunomediate: due posti;
Dipartimento del farmaco: un posto;
Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare: un
posto;
Dipartimento di tecnologie e salute: tre posti;
Dipartimento dell'ambiente e connessa prevenzione primaria: sei
posti;
Centro nazionale per la qualita' degli alimenti e per i rischi
alimentari: un posto;
Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione
della salute: un posto.

                               Art. 2.
1. Al suddetto concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti
dell'Istituto Superiore di Sanita', in servizio alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, che alla data del 31 dicembre 2001 rivestivano il profilo
di primo ricercatore, secondo livello professionale.
2. Il possesso dei predetti requisiti sara' accertato d'ufficio.
3. E' richiesto, altresi', il possesso del requisito
dell'idoneita' fisica all'impiego in qualita' di primo ricercatore.

                               Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all'Ufficio VI reclutamento del personale e
borse di studio della direzione centrale delle risorse umane e degli
affari generali dell'Istituto Superiore di Sanita' ovvero presentata
direttamente a detto ufficio, entro il termine perentorio di giorni
trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo deve intendersi protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
2. Al fine dell'accertamento della produzione della domanda nel
termine sopra indicato fara' fede, per le domande spedite a mezzo di
raccomandata, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione
per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
4. Le domande presentate direttamente al suddetto ufficio
reclutamento del personale e borse di studio dovranno essere
consegnate presso l'ufficio medesimo corredate da copia delle stesse;
sulla copia verra' posto il timbro dell'ufficio e la data di
presentazione e la stessa verra' riconsegnata all'interessato.
5. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, comporta
l'inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
6. Il bando del concorso sara' inserito nel sito Internet
dell'Istituto Superiore di Sanita' www.iss.it> 7. Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente
dattiloscritta di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato
A), gli aspiranti debbono dichiarare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) di prestare servizio presso l'Istituto Superiore di Sanita'
con il profilo di primo ricercatore - secondo livello professionale -
e la data di attribuzione del profilo medesimo;
d) l'ufficio presso il quale prestano servizio;
e) il dipartimento o centro nazionale, tra quelli indicati nel
precedente art. 1, per il quale intendono concorrere ed il relativo
numero di posti;
f) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico. (Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'Ufficio reclutamento del personale e
borse di studio le eventuali variazioni del proprio recapito).
8. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda
non sottoscritta dal candidato.
9. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente bando potra' essere disposta in ogni momento,
con decreto motivato del direttore della direzione centrale delle
risorse umane e degli affari generali.
10. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
11. Per informazioni relative al concorso e per la presentazione
delle domande l'Ufficio VI - reclutamento del personale e borse di
studio sara' aperto ai candidati dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni
non festivi escluso il sabato.

                               Art. 4.
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto
Superiore di Sanita' - Direzione centrale delle risorse umane e degli
affari generali - Ufficio VI - reclutamento del personale e borse di
studio, per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
4. L'interessato gode ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.

                               Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito,
unitamente ad un elenco in duplice copia dei titoli stessi,
sottoscritto dal candidato.
2. Nel caso in cui la domanda venga presentata direttamente
all'Ufficio VI reclutamento del personale e borse di studio di cui al
precedente art. 3, i titoli ed il relativo elenco dovranno essere
consegnati in busta o plico chiusi, contestualmente alla domanda.
3. Saranno valutati i titoli che siano stati acquisiti dai
candidati entro il 31 dicembre 2001.
4. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 75,00.
5. I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla
commissione esaminatrice prima di procedere alla valutazione stessa.
6. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
Ctg.1 Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 40,00, punteggio
massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione: punti 2,50;
Ctg.2 Elaborati di servizio: fino a punti 25,00, punteggio
massimo attribuibile a ciascun elaborato: punti 2,00;
Ctg.3 Incarichi universitari e specializzazioni: fino a punti
3,00, punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della
categoria: punti 1,00;
Ctg.4 Incarichi speciali: fino a punti 2,00, punteggio massimo
attribuibile a ciascun incarico: punti 0,50;
Ctg.5 Corsi svolti come docente, premi scientifici, brevetti:
fino a punti 5,00, punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo
della categoria: punti 1,50.
7. Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che
l'impiegato ha svolto nelle proprie attribuzioni, per speciale
incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da
quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi o su
questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi
dell'amministrazione.
8. I candidati che non raggiungeranno nella valutazione dei
suddetti titoli di merito il punteggio minimo di punti 45,00 non
saranno inclusi nella graduatoria.
9. Ai fini della formazione della graduatoria verra' attribuito,
ai candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli di
merito un punteggio non inferiore a punri 45,00, un punteggio di
valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita rapportato
alle fasce retributive di appartenenza in godimento al 31 dicembre
2001, nella misura sottoindicata:
prima fascia stipendiale: punti 5;
seconda fascia stipendiale: punti 15;
terza fascia stipendiale o superiore: punti 25.
10. Le pubblicazioni e gli elaborati di servizio potranno essere
prodotti in originale, copia autenticata ovvero, ai sensi degli
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di
tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati
accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare
con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la
data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella
quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in
considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
11. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in
originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi, tramite
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', secondo quanto stabilito dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga
sottoscritta in presenza del dipendente addetto, dovra' essere
corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un
documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra'
riguardare anche l'attestazione di conformita' all'originale della
documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata.
12. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra dovranno contenere
tutti gli elementi che le rendano utilizzabili in luogo della
documentazione che sostituiranno.
13. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
14. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
15. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
16. I titoli eventualmente prodotti non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo
elenco, dovranno essere accompagnati da apposita lettera di
trasmissione.
17. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni
che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso
l'Istituto Superiore di Sanita' o presso altre pubbliche
amministrazioni.
18. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
19. Il punteggio assegnato per i titoli di merito e quello di
valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, se
attribuito, verra' comunicato a tutti i singoli candidati ammessi al
concorso a cura della commissione esaminatrice.
20. Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo
decreto del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanita'.

                               Art. 6.
1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato sara'
determinato sommando il punteggio assegnato per i titoli di merito ed
il punteggio attribuito in base alla fascia stipendiale di
appartenenza.
2. Per ognuno dei dipartimenti e centri nazionali di cui
all'art. 1 del presente bando, in base al punteggio complessivo
riportato da ciascun candidato, la relativa commissione formera' la
graduatoria con l'indicazione dei punteggi stessi.

                               Art. 7.
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento, con decreto del
direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali, saranno approvate le graduatorie, una per ciascuno dei
dipartimenti e centri nazionali di cui all'art. 1 del presente bando,
e verranno dichiarati i relativi vincitori.
2. Per i candidati eventualmente a parita' di punteggio si terra'
conto, d'ufficio, della posizione in ruolo.
3. Le graduatorie saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del
Ministero della salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di pubblicazione di tale avviso decorrera' il termine per le varie
impugnative.
4. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i
titoli prodotti per la partecipazione al concorso.
5. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati senza
che il candidato abbia richiesto la restituzione dei titoli
presentati, l'amministrazione si riserva di procedere allo scarto dei
medesimi.

                               Art. 8.
1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Ufficio VI reclutamento del personale e borse di studio
della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali
dell'Istituto Superiore di Sanita', entro il termine perentorio di
trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar
luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di
lavoro di cui al successivo art. 9, un certificato medico (in bollo),
rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale
dell'azienda unita' sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario, dal
quale risulti l'idoneita' fisica dell'aspirante al servizio
continuativo ed incondizionato nell'impiego in qualita' di dirigente
di ricerca dell'Istituto medesimo. In caso di eventuale invalidita',
dovra' esserne data notizia nel certificato medico con l'indicazione
della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa e che le
condizioni fisiche dell'aspirante lo rendono idoneo a disimpegnare le
mansioni dell'impiego in qualita' di Dirigente di ricerca del
predetto Istituto.
2. Il certificato medico dovra' essere in data non anteriore a
sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
3. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto Superiore di Sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori
che non abbiano presentato detto certificato medico, come innanzi
precisato, di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro di cui al successivo art. 9.

                               Art. 9.
1. I candidati dichiarati vincitori che abbiano prodotto la
documentazione di cui al precedente art. 8 saranno invitati a
sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Istituzioni e
degli Enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 21 febbraio
2002, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo di dirigente
di ricerca e ad assumere servizio, contestualmente, con tale profilo.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto, nonche' dalle
norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili
dal contratto collettivo vigente.
3. E' condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura
concorsuale che ne costituisce il presupposto.
4. Gli effetti giuridici ed economici del predetto contratto
individuale di lavoro decorreranno dal 31 dicembre 2001.
5. Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto, a
decorrere dalla suddetta data del 31 dicembre 2001, il trattamento
economico iniziale relativo al primo livello professionale - profilo
di dirigente di ricerca previsto dal contratto collettivo nazionale
di lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 quadriennio normativo
1998-2001 e biennio economico 1998-1999 ed al contratto collettivo
nazionale di lavoro 21 febbraio 2002 biennio economico 2000-2001,
oltre agli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali.
6. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti il dipendente si intende confermato in servizio.
8. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.

                              Art. 10.
1. Agli oneri conseguenti la procedura concorsuale di cui al
presente bando si fara' fronte con le risorse previste dall'art. 64,
comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il
21 febbraio 2002.
Roma, 26 gennaio 2004
 
Il direttore
della direzione centrale
delle risorse umane
e degli affari generali

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