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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Prova di idoneita' per l'anno 2015 per l'iscrizione nel Registro
degli intermediari assicurativi e riassicurativi. (Provvedimento n.
40 del 15 dicembre 2015).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.99 del 29/12/2015 |
Ente: | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 15E06157 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/3/2016 |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle
assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il
registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'art.
110, che attribuisce all'Istituto il potere di determinare le
modalita' di svolgimento della prova di idoneita' per l'iscrizione
delle persone fisiche nel registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi, nonche' di provvedere alla relativa organizzazione e
gestione;
Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina
dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa e, in
particolare, gli articoli 9 e 10;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella
legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione di
IVASS;
Ravvisata la necessita' di indire una prova di idoneita' per
l'anno 2015 per l'iscrizione nel registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi;
Dispone:
Art. 1
Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione
1. E' indetta per l'anno 2015 una prova di idoneita' per
l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l'ammissione alla prova e' richiesto il possesso, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale
oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o
di un titolo di studio estero sostanzialmente equipollente.
Art. 2
Presentazione della domanda di ammissione
e procedura di ammissione alla prova
1. A pena d'esclusione, il candidato dovra' produrre domanda di
ammissione alla prova di idoneita' in via telematica, entro la data
di scadenza indicata al comma 3, utilizzando l'applicazione
informatica accessibile all'indirizzo www.ivass.it. Non sono ammesse
altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione
alla prova di idoneita'.
2. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla
prova e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del
termine utile per la sua presentazione, non permettera' l'accesso e
l'invio del modulo elettronico. Al fine di evitare un'eccessiva
concentrazione negli accessi all'applicazione in prossimita' della
scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di
formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del
tempo necessario per completare l'iter di registrazione propedeutico
alla presentazione della domanda.
3. La procedura di compilazione e invio on-line della domanda
potra' avere inizio a partire dalle ore 12,00 del 16 febbraio 2016 e
dovra' concludersi entro le ore 12,00 del 31 marzo 2016.
4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneita' i
candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per
eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identita' in corso di validita';
g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'Istituto presso il quale e' stato conseguito,
completa di sede e relativo indirizzo;
h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di
emissione di una marca da bollo di € 16,00, marca che il candidato
non dovra' esibire il giorno della prova ma che avra' l'obbligo di
conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza
previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione
finanziaria;
i) la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare ai fini
dell'iscrizione nelle sezioni A o B del registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi e precisamente:
modulo assicurativo per l'esercizio dell'attivita' di
intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui
all'art. 9, comma 4, del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
modulo riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di
intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui
all'art. 9, comma 5, del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006
ed e' riservato a chi e' gia' idoneo all'esercizio dell'attivita'
assicurativa);
modulo assicurativo e riassicurativo per l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa
(l'esame verte sulle materie di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del
regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006).
La scelta del modulo attiene al tipo di attivita' che si intende
esercitare (attivita' assicurativa - attivita' riassicurativa -
attivita' assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del
Registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.
5. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica
attribuira' alla domanda stessa il numero identificativo univoco del
candidato, composto dal codice della prova e dal numero di
protocollo. Tale numero dovra' essere citato per qualsiasi successiva
comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della
domanda, a conferma dell'intervenuta iscrizione, l'applicazione
informatica inviera', tramite posta elettronica, il modulo di domanda
riportante gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo
utilizzato in fase di registrazione al portale. Per avere certezza di
aver concluso validamente la procedura di iscrizione, si raccomanda
vivamente di verificare di aver ricevuto la predetta e-mail di
conferma.
6. Il giorno della prova, all'atto dell'identificazione, ai
candidati verra' richiesto di confermare quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita
dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in
corso di validita'.
7. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia riserva di
accertamento da parte dell'Istituto - in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti
di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati
dal candidato.
8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare -
mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione -
la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento
delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A
tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti
disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della
sezione «disabilita'». I candidati disabili possono, per ogni
evenienza, prendere contatto con il Servizio vigilanza intermediari
assicurativi dell'IVASS.
9. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicita' di quanto
dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento della prova
dallo stesso sostenuta.
10. Ogni variazione di recapito dovra' essere tempestivamente
comunicata all'IVASS, mediante posta elettronica, all'indirizzo
«esame.intermediari@ivass.it».
11. L'IVASS non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara
trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 3
Cause di esclusione
1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneita' i
candidati che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non
siano in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2;
b) il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art. 5 non
esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validita' o
rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla
domanda di partecipazione.
Art. 4
Articolazione della prova di idoneita'
1. La prova di idoneita' consta di un esame scritto, articolato
in un questionario a risposta multipla e a scelta singola.
2. L'esame per il modulo assicurativo verte sulle materie di
seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati
nella tabella A allegata al presente provvedimento:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina
regolamentare emanata dall'Istituto;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia
assicurativa e la previdenza complementare.
3. L'esame per il modulo riassicurativo verte sulle materie di
seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati
nella tabella B allegata al presente provvedimento:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di
riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame per il modulo assicurativo e riassicurativo verte
sulle materie di cui ai commi 2 e 3.
Art. 5
Data e luogo dell'esame
1. La data, il luogo e l'orario dell'esame sono comunicati entro
novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Entro lo
stesso termine e con le stesse modalita' - qualora per motivi
organizzativi non sia possibile determinare data, luogo e orario di
svolgimento dell'esame - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla
quale tale avviso viene successivamente pubblicato. Nel caso in cui
circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare
lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione dell'avviso,
la notizia del rinvio e la comunicazione della data, del luogo e
dell'orario dell'esame viene prontamente diffusa mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Tali comunicazioni assumono valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito
Internet dell'IVASS, all'indirizzo www.ivass.it. L'IVASS non assume
responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte
riguardanti l'esame da parte di fonti non autorizzate.
Art. 6
Svolgimento dell'esame
1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di
idoneita' ai sensi dell'art. 3, sono ammessi a sostenere l'esame e
sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi
dell'art. 5.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame
e' comunicato dalla commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento dell'esame non e' ammessa la consultazione
di testi, vocabolari o dizionari, ne' l'utilizzo di telefoni
cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di
ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per
lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del
candidato dalla prova.
4. L'esame e' corretto in forma anonima, esclusivamente con
l'ausilio di tecnologia informatica e si intende superato dai
candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a
sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio
per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono
comunicati prima dell'inizio della prova.
Art. 7
Esito dell'esame
1. L'esito dell'esame e' reso disponibile per ciascun candidato
mediante accesso al sito Internet dell'IVASS, previo inserimento
delle credenziali personali assegnate durante la fase di
registrazione di cui all'art. 2. Tale modalita' di comunicazione
assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio
sito Internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato
potra', con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.
Art. 8
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice della prova di idoneita' e'
nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il
termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel
provvedimento viene altresi' nominato un supplente per ciascuna delle
categorie di componenti di cui al comma 2.
2. La commissione e' composta da:
a) due dirigenti dell'IVASS, di cui uno con funzioni di
presidente;
b) due funzionari dell'IVASS;
c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
diritto privato;
diritto civile;
diritto commerciale;
diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti
dell'IVASS.
4. Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario
in ragione delle esigenze di celerita' connesse al numero dei
candidati, puo' suddividere la commissione in due sottocommissioni,
ciascuna composta da un funzionario dell'IVASS e da un docente
universitario, attribuendo funzioni di presidente della
sottocommissione al secondo membro dirigente dell'IVASS. Il
presidente della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i
compiti assegnati alla commissione per l'espletamento della prova.
Art. 9
Informativa sul trattamento
dei dati personali dei candidati
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali
sono raccolti e conservati presso l'IVASS e sono trattati anche in
forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di
idoneita' e per l'assolvimento delle finalita' ad essa connesse.
2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn.
104/1992 e 68/1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994.
3. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da
soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di
dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso e
comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di
quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da
leggi e regolamenti.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
5. Titolare del trattamento e' l'IVASS, Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private, via del Quirinale n. 21 - Roma.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'IVASS
all'indirizzo www.ivass.it.
p. il Direttorio integrato
Il Presidente
Rossi
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