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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un
maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di
finanza.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.32 del 28/4/2017
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:17E02731
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/6/2017
Tags:Educatori e maestre

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante
«Riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004,
n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento e il trasferimento
ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della
Guardia di finanza»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;

Determina:


Art. 1


Posto messo a concorso


1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il
conferimento di un posto di ufficiale maestro vice direttore della
Banda musicale della Guardia di finanza.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
b) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
c) tre prove scritte;
d) valutazione dei titoli;
e) una prova orale;
f) una prova pratica di concertazione e direzione;
g) una visita medica di controllo.
3. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di sospendere la nomina a maestro vice direttore del
vincitore, in ragione del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, che:
a) alla data del 1° gennaio 2017 abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di
compimento del quarantesimo anno di eta', cioe' siano nati nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 e il 1° gennaio 1999, estremi
inclusi.
Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della
Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta';
b) siano muniti di diploma in «Strumentazione per Banda»
afferente all'ordinamento previgente o di diploma accademico di II
livello corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di Stato o
Istituto musicale pareggiato;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;
d) qualora sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente a essa e, qualora
riformati, abbiano conseguito la revisione, da parte delle competenti
Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio;
e) siano in possesso dei diritti civili e politici;
f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per
inattitudine al volo o alla navigazione;
g) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente.
I candidati gia' in servizio nella Guardia di finanza non sono
sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale.
h) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza;
i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
j) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
k) non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
l) qualora militari in servizio permanente, non siano stati
dichiarati non idonei all'avanzamento o, se dichiarati non idonei
all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di
idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento
nell'ultimo quinquennio.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e conservati
fino alla data di immissione nella Banda musicale del Corpo della
guardia di finanza.
3. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera
l), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale e'
stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro cinquanta giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. Il concorrente, ai fini della presentazione della domanda di
partecipazione, dopo la registrazione al portale «Concorsi On line»,
puo' scegliere una delle seguenti modalita':
a) «SPID», sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale;
b) «PEC», posta elettronica certificata.
3. Al termine della procedura di compilazione dell'istanza, i
candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2:
a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione»
e l'ulteriore «codice alfanumerico SPID» riportato automaticamente
dal sistema in corrispondenza dello spazio riservato alla firma della
domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove richiesto,
in sede di prima prova concorsuale;
b) lettera b), devono inviare direttamente mediante la casella
di Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo del Centro di
reclutamento concorsoBM.istanze@pec.gdf.it, entro il termine di cui
al comma 1, l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a copia
fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validita'. Il «numero di protocollazione» della domanda e le relative
ricevute di accettazione e di consegna della PEC dovranno essere
esibite, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale.
Al riguardo, si precisa che il portale web «Concorsi on line»
costituisce solo un servizio di «compilazione» della domanda, la cui
presentazione si perfeziona secondo la procedura di cui al presente
articolo. Pertanto, le domande meramente compilate sul predetto
applicativo informatico non si considerano inviate ne' presentate.
4. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertata dall'amministrazione, sara'
considerata comunque valida l'istanza presentata utilizzando il
modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a mezzo casella
PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b).
Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it
5. I militari del Corpo devono, altresi', consegnare copia della
domanda di partecipazione al Reparto dal quale dipendono direttamente
per l'impiego, che curera' tutte le incombenze secondo le diposizioni
che saranno impartite dal Centro di reclutamento.
Per i militari in forza al Comando generale copia della domanda
deve essere consegnata al Quartier generale.
6. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse,
utilizzando le medesime modalita' previste nei precedenti commi.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
7. Le domande di partecipazione al concorso sono:
a) restituite agli interessati per essere regolarizzate entro
cinque giorni dal momento della restituzione se, pur prodotte nei
termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune
delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4. Tuttavia, eventuali
variazioni, successive a tale termine, riguardanti esclusivamente i
recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC, numero di utenza
telefonica fissa e/o mobile) saranno comunicate all'indirizzo di
posta elettronica certificata concorsoBM.istanze@pec.gdf.it;
b) archiviate nel caso in cui:
(1) siano compilate con la procedura di cui al comma 2,
lettera b), ma pervenute con modalita' differenti di quelle di cui al
comma 3, lettera b);
(2) pervengano secondo le modalita' di cui al comma 4 in
assenza dei relativi presupposti;
(3) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1. In
caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2:
(a) lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi
informatici del Corpo;
(b) lettera b), fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione»;
(4) risultino prive della sottoscrizione se presentate
secondo le modalita' di cui al comma 4;
(5) non siano regolarizzate entro i cinque giorni dalla
restituzione nei casi di cui alla lettera a).
8. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 7 sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
10. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla nomina a
maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza.

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda:
a) grado, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo
di nascita;
b) la data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado
attuale;
c) il Reparto cui e' in forza;
d) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
grado di cui e' in possesso;
e) il diploma in Strumentazione per Banda afferente
all'ordinamento previgente o di diploma accademico di II livello
corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di Stato o Istituto
musicale pareggiato di cui e' in possesso;
f) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento o,
se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita' ovvero di non aver
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
g) di non essere imputato, condannato ovvero di non aver
richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
h) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia;
i) il possesso dei titoli di merito di cui all'art. 14. Al
riguardo si precisa che i titoli accademici, didattici e
professionali (tra i quali sono da ricomprendere quelli «artistici»)
e le certificazioni comprovanti il possesso degli altri titoli di
merito ovvero le certificazioni sostitutive nei casi previsti dalla
legge, devono essere presentate o fatte pervenire con le modalita' e
la tempistica indicate nell'art. 5, comma 4;
l) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali, tra quelli
elencati nell'art. 14 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le
certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono
essere presentate o fatte pervenire con le modalita' e la tempistica
indicate all'art. 5, comma 4.
2. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale, di un
recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;
c) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
f) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
grado di cui e' in possesso;
g) il diploma in «Strumentazione per Banda» afferente
all'ordinamento previgente o di diploma accademico di II livello
corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di Stato o Istituto
musicale pareggiato di cui e' in possesso;
h) di essere in possesso dei diritti civili e politici;
i) se militare in servizio permanente, di non essere stato
dichiarato non idoneo all'avanzamento o, se dichiarato non idoneo
all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di
idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla
dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbia rinunciato
all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
m) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
n) di non essere imputato, condannato ne' di aver richiesto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
o) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a cui e' in
forza nonche' l'eventuale appartenenza a complessi bandistici delle
Forze armate o di polizia;
p) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
q) che, qualora sottoposto alla visita di leva, non sia stato
riformato, in quell'occasione o successivamente a essa e qualora
riformato, abbia conseguito la revisione, da parte delle competenti
Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio;
r) il possesso dei titoli di merito di cui all'art. 14. Al
riguardo si precisa che i titoli accademici, didattici e
professionali (tra i quali sono da ricomprendere quelli «artistici»)
e le certificazioni comprovanti il possesso degli altri titoli di
merito - ovvero le certificazioni sostitutive nei casi previsti dalla
legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica
indicate nell'art. 5, comma 4;
s) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali, tra quelli
elencati dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali
titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica
indicate all'art. 5, comma 4.
3. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 10, 13 e 18, concernenti, tra l'altro, le
modalita' di svolgimento dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, delle prove scritte nonche' le modalita' di notifica
della graduatoria finale di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 5 


Documentazione


1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il
Centro di reclutamento provvede a richiedere copia autenticata degli
atti matricolari, aggiornati e parificati alla data di scadenza del
termine di cui all'art. 3, comma 1, ai reparti detentori della
documentazione matricolare.
Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di
sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento unico
matricolare» (D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera' i
dati direttamente da tale documento che dovra' essere aggiornato e
parificato (secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando
Generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016).
2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale di cui all'art. 12, il Centro di reclutamento provvede,
tramite i Reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere
i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
4. I candidati ammessi a sostenere le prove scritte di cui
all'art. 13 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC
all'indirizzo concorsoBM.istanze@pec.gdf.it, il prospetto
riepilogativo in allegato 2, corredato da copia fronte/retro del
proprio documento di riconoscimento in corso di validita', unitamente
a:
a) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai
candidati i titoli preferenziali di cui dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) la documentazione probatoria attestante il possesso degli
altri titoli di merito e/o maggiorativi di punteggio, di cui all'art.
14 indicato nella domanda di partecipazione ovvero le dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge.
Tale documentazione:
(1) per gli eventuali titoli accademici deve contenere ogni
informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente presso il
quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e la
materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento;
(2) per le attivita' didattiche e per quelle professionali (tra
le quali sono da ricomprendere quelle artistiche) devono essere
indicati l'Ente presso il quale l'attivita' e' stata svolta, la
durata e la tipologia di incarico.
La documentazione pervenuta oltre i termini sopraindicati non
sara' presa in considerazione.
5. Il vincitore del concorso deve presentare o far pervenire al
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro i termini stabiliti
da detto reparto, i diplomi in originale ovvero le copie autentiche,
in conformita' dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei certificati attestanti:
a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma non puo'
essere sostituito da certificato di iscrizione ai corsi di laurea
presso le Universita';
b) il conseguimento del diploma di Strumentazione per Banda o
della laurea specialistica corrispondente conseguiti in un
Conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente
riconosciuto.
6. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza,
utilmente collocato nella graduatoria finale di merito di cui
all'art. 18, deve far pervenire al Centro di reclutamento della
Guardia di finanza a mezzo PEC all'indirizzo
concorsoBM.istanze@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda
diretta al Ministero della difesa, con cui, qualora rivesta lo status
di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale
delle forze di completamento, chiede di rinunciarvi per intraprendere
servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza quale maestro
vice direttore, corredata da copia fronte/retro del proprio documento
di riconoscimento in corso di validita'.

                               Art. 6 


Commissioni


1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' da questi delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza ed e' ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza e da un insegnante presso un Conservatorio di Stato o
Istituto musicale pareggiato, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali
medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei
candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da 4 ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri;
e) sottocommissione per la valutazione dei titoli e delle prove
d'esame, composta da due ufficiali della Guardia di finanza (di cui
uno maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza
o, in caso di assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore
di Banda musicale militare e, l'altro segretario senza voto) e da un
insegnante di armonia e contrappunto presso un conservatorio di
Stato, membri;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico,
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione
degli ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di
tenente.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
5. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di reclutamento.

                               Art. 7 


Adempimenti delle sottocommissioni


1. Le sottocommissioni previste dall'art. 6, comma 1, lettere b)
e c) compilano, per ogni candidato, un processo verbale firmato da
tutti i componenti.

                               Art. 8 


Esclusione dal concorso


1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti
di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 9 


Documento di identificazione


1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' in corso di validita' oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.

                               Art. 10 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. I partecipanti al concorso, a eccezione di tutti quelli in
servizio nella Guardia di finanza, in possesso dei prescritti
requisiti per la partecipazione al concorso, sono convocati a cura
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per essere
sottoposti alla visita medica di primo accertamento che si svolgera'
presso il predetto Centro, sito in via delle Fiamme Gialle n. 18,
00122 Roma/Lido di Ostia.
I candidati giudicati idonei sono convocati per sostenere, a
eccezione di quelli gia' in servizio nella Guardia di finanza
appartenenti ai ruoli ufficiali, l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1°, 2° e 3° giorno: visita medica di primo accertamento;
b) 4° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale.
2. I candidati, che non si presentano nella sede, nei giorni e
nell'ora stabiliti per sostenere la visita medica di primo
accertamento e/o gli accertamenti attitudinali, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
4. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma
1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
5. Per il conseguimento della prescritta idoneita' gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
6. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 8, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
7. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche e esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
8. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al precedente comma 6, nell'ambito di altri
concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 7.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
9. I candidati che, alla data di espletamento degli accertamenti
psico-fisici, prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza,
non sono sottoposti alla visita medica.
10. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto
dei requisiti di cui al comma 14.
11. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 4, lettera a);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 3). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento -
ufficio sanitario - improrogabilmente entro il quindicesimo giorno
solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A
tal fine, la stessa potra' essere anticipata all'indirizzo di posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it. ovvero all'indirizzo
email rm0300010@gdf.it o via fax al numero 06/564912268.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
in originale oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 8.
12. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
13. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 11 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
14. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertato anche
mediante test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 4, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami.
15. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale di cui all'art. 12.
16. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
17. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
18. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e c),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 12.

                               Art. 11 


Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo
accertamento


1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta
giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 4), rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato,
al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 30 agosto 2017, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. I candidati che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegneranno i certificati di cui al comma 1 -
a eccezione di quello di cui alla lettera f) - sono ammessi con
riserva al prosieguo della visita medica di primo accertamento ed
esclusi dal concorso qualora non produrranno dette certificazioni
entro l'ultimo giorno di convocazione individuale.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 12.

                               Art. 12 


Accertamento dell'idoneita' attitudinale


1. I candidati risultati idonei alla visita medica di primo
accertamento sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, mentre i non idonei esclusi dal concorso.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
dalla sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera d),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera d), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
6. I candidati risultati idonei al predetto accertamento, sono
convocati per sostenere le prove scritte.
I candidati risultati non idonei all'accertamento attitudinale
sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 13 


Prove scritte


1. I candidati non appartenenti al Corpo idonei alla visita
medica di primo accertamento e alla visita medica di revisione, i
militari della Guardia di finanza appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri idonei agli accertamenti
attitudinali e gli ufficiali del Corpo partecipanti al concorso,
qualora non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono
tenuti a presentarsi, presso il Conservatorio Statale di Musica
Alfredo Casella via Francesco Savini, 67100 L'Aquila, per sostenere
tre prove scritte di seguito calendarizzate:
a) 5 settembre 2017: armonizzazione a quattro parti nelle
chiavi antiche di un basso imitato e fugato su tema assegnato dalla
preposta sottocommissione, da svolgere nel tempo massimo di 12 ore;
b) 7 settembre 2017: composizione di una marcia per pianoforte
con qualche accenno strumentale su tema assegnato dalla preposta
sottocommissione, da svolgere in un tempo massimo di 18 ore;
c) 11 settembre 2017: trascrizione per Grande Banda, a organico
Vesselliano, di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un
tempo massimo di 18 ore.
2. Quanto stabilito al precedente comma ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
3. Le prove saranno effettuate, per tutti i candidati,
contemporaneamente. Eventuali variazioni della sede o delle date di
svolgimento delle prove scritte saranno rese note a cura del Centro
di reclutamento.
4. I candidati che non si presentano nella sede, nei giorni e
nell'ora stabiliti per sostenere le prove scritte, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
5. All'atto della presentazione per sostenere le prove scritte, i
concorrenti dovranno consegnare alla sottocommissione per la
valutazione dei titoli e le prove d'esame, i titoli posseduti alla
data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di partecipazione secondo le modalita' di cui art. 5,
comma 4.
6. Per le prove scritte saranno osservate, in quanto compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
7. E' idoneo, e quindi ammesso a sostenere la prova orale, il
candidato che riporta un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna
prova e un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50. Il
candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso.
8. Il punteggio di ciascuna prova scritta si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per
il numero dei medesimi.
9. Il punto complessivo di merito delle prove di esame, espresso
in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punteggi attribuiti nelle
singole prove.
10. I candidati che riportino l'idoneita' nelle prove scritte
riceveranno, a cura del Centro di reclutamento, comunicazione del
voto conseguito e, nel contempo, saranno convocati alle successive
prove concorsuali di cui agli articoli 15 e 16.
11. Gli aspiranti che, entro il 18 ottobre 2017, non ricevono la
convocazione per l'effettuazione della prova orale, debbono
considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
12. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
13. Prima dello svolgimento delle prove scritte, la competente
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
la valutazione delle stesse e dei titoli posseduti da ciascun
aspirante.

                               Art. 14 


Valutazione dei titoli


1. Dopo l'effettuazione delle prove scritte e prima della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera e), procedera', sulla base di criteri
preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito
verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che
all'insieme degli stessi posseduti da ciascun candidato puo' essere
attribuito un punteggio complessivo sino a un massimo di punti 20,
cosi' ripartiti:
a) titoli accademici fino a un massimo di punti 8:
diploma di Strumentazione per Banda, di composizione, di
direzione d'orchestra, di musica corale e direzione di coro afferente
all'ordinamento previgente o diploma accademico di II livello
corrispondente ovvero altri diplomi di strumento musicale conseguiti
in un Conservatorio di Stato o Istituto musicale pareggiato;
b) titoli didattici fino a un massimo di punti 4:
incarichi di insegnamento presso Conservatori e/o istituti
superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola
pareggiata, per le discipline attinenti al concorso;
c) titoli professionali (tra i quali sono da ricomprendere
quelli artistici) fino a un massimo di punti 8:
attivita' di direzione, di composizione edite, idoneita' e
incarichi svolti, connessi alla specifica professionalita'.
2. La sottocommissione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera e),
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati di cui all'art. 13,
comma 1, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di
quelli valutati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento anagrafico di
questi ultimi avverra' comunque dopo la valutazione dei titoli di
merito.
3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
candidati con la comunicazione di cui all'art. 13, comma 10 che ha
valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i concorrenti
interessati.

                               Art. 15 


Prova orale


1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte, saranno
sottoposti alla prova orale, a cura della sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera e), che vertera' sulle seguenti materie:
a) storia della Banda musicale dalle origini ai giorni nostri;
b) competenza specifica sui vari tipi di partitura per Banda in
uso in Italia e all'estero sviluppatasi nel tempo;
c) conoscenza dei vari strumenti compresi nell'organico della
Banda musicale Vesselliana e loro impiego.
2. Inoltre, la citata sottocommissione potra' formulare ai
candidati domande attinenti ad argomenti tratti da spunti rilevati
dagli elaborati oggetto delle prove scritte di cui all'art. 13, comma
1.
3. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e),
prima dell'inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai
singoli candidati per ciascuna delle materie di esame di cui al comma
1. Tali quesiti sono proposti a ciascun concorrente, previa
estrazione a sorte.
4. Il punto complessivo di merito della prova orale e' espresso
in cinquantesimi e si ottiene sommando i punteggi attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. E' idoneo, e quindi ammesso a sostenere la prova pratica di
concertazione e direzione, il candidato che consegue un punto
complessivo di merito non inferiore a 40/50.
Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso.
6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
7. Prima dello svolgimento della prova orale, la competente
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
la valutazione della stessa.

                               Art. 16 


Prova pratica di concertazione e direzione


1. I concorrenti risultati idonei alla prova orale, saranno
convocati per essere sottoposti alla prova pratica di concertazione e
direzione, a cura della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1,
lettera e) consistente nella concertazione e direzione di uno o piu'
brani a scelta della sottocommissione e lasciati a disposizione del
concorrente per il tempo stabilito dalla predetta sottocommissione.
2. Il punto complessivo di merito della prova pratica di
concertazione e direzione e' espresso in cinquantesimi e si ottiene
sommando i punteggi attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo
tale somma per il numero dei medesimi.
3. E' idoneo, il candidato che consegue un punto complessivo di
merito non inferiore a 40/50.
Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
5. Prima dello svolgimento della prova pratica di concertazione e
direzione, la competente sottocommissione fissa, in apposito atto, i
criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.

                               Art. 17 


Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove
concorsuali


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'amministrazione che ha indetto il predetto concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, previsto all'art. 10, l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, previsto all'art. 12, le prove scritte
previste all'art. 13, la prova orale prevista all'art. 15 e la prova
pratica di concertazione e direzione, prevista all'art. 16, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle fasi
selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 6,
comma 1, lettere b), d) ed e), hanno facolta' - su istanza
dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza
maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza,
su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e
improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario concorsuale.
3. L'istanza, inviata presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza - ufficio concorsi - Sezione allievi ufficiali,
via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere
anticipata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoBM.istanze@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle citate istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
4. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 12.

                               Art. 18 


Graduatoria


1. La sottocommissione di cui al precedente art. 6, comma 1,
lettera e), predispone la graduatoria finale di merito.
2. Sono iscritti nell'anzidetta graduatoria i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere d)
e g).
3. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria
finale di merito e' dato dalla somma del punto complessivo di merito
delle prove scritte, del punto complessivo di merito della prova
orale, del punto complessivo di merito della prova pratica di
concertazione e direzione e del punteggio attribuito nella
valutazione dei titoli.
4. Ai fini della compilazione della graduatoria del concorso per
l'accesso ai ruoli del personale della Banda musicale, costituisce
titolo di preferenza assoluta, a parita' di punto di merito finale,
l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza.
5. Nel caso di candidati in servizio nella Guardia di finanza che
abbiano riportato il medesimo punto di merito finale, e' data
preferenza a quello piu' elevato in grado e, in caso di parita' di
grado, al piu' anziano.
6. In caso di parita' di punto di merito finale tra candidati non
appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
7. I titoli di cui al presente comma sono ritenuti validi, se
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4.
8. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, viene approvata la
graduatoria finale di merito ed e' dichiarato vincitore del concorso
il candidato che risulti classificato nella prima posizione.
9. La citata graduatoria unica di merito e' resa nota con avviso
sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e
presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, 00162 Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 12.

                               Art. 19 


Ammissione alla Banda musicale della Guardia di finanza
del vincitore del concorso


1. Il concorrente classificato al primo posto nella graduatoria
finale di merito, e' dichiarato vincitore del concorso per essere
nominato tenente del «ruolo speciale» della Guardia di finanza,
maestro vice direttore in prova della Banda musicale.
2. La nomina decorre, a ogni effetto, dalla data del
provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso
non indichi una decorrenza diversa.
3. All'atto dell'ammissione alla banda musicale e, comunque,
prima della firma dell'atto di incorporamento, il candidato
classificatosi al primo posto nella graduatoria finale di merito,
qualora non appartenente alla Guardia di finanza, e' sottoposto alla
visita medica di controllo da parte della sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera f). Prima della visita medica di
controllo, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con
riferimento alle modalita' di svolgimento degli accertamenti, i
criteri cui attenersi. La stessa puo', nell'espletamento dei propri
lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti,
eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro
clinico dell'aspirante, avvalendosi delle strutture del Centro di
reclutamento della Guardia di finanza.
4. Il candidato non idoneo alla visita medica di controllo e'
escluso dal concorso.
5. Avverso tale esclusione, l'interessato puo' produrre ricorso
secondo le modalita' dell'ultimo comma dell'art. 12.
6. Con il grado di cui al precedente comma 1, il maestro vice
direttore e' sottoposto a un periodo di prova, per la durata di sei
mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale del Corpo
e frequenta un corso di istruzione per la formazione militare e
tecnico-professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.
7. Nel caso in cui il posto messo a concorso risulti non coperto
per rinuncia o decadenza, entro un dodicesimo della durata del
predetto corso di formazione, decorrente dalla data di avvio alla
frequenza del corso stesso, puo' essere autorizzata una ulteriore
ammissione alla Banda, secondo l'ordine della graduatoria finale di
merito.
8. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 6 e i
relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione
del Comandante generale della Guardia di finanza.
9. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con
determinazione del Comandante generale o dell'Autorita' dal medesimo
delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella
banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso
delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
10. Il maestro vice direttore, se giudicato idoneo ai sensi del
comma 9, ha l'obbligo di contrarre la ferma prevista per gli
ufficiali del ruolo speciale, decorrente dal giorno successivo a
quello di termine del predetto periodo di prova.
11. L'ufficiale maestro vice direttore riconosciuto non idoneo e'
congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di
quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio
nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente
rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.
12. Avverso tale esclusione l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.

                               Art. 20 


Mancata presentazione presso la Banda musicale


1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato presso la
Banda musicale della Guardia di finanza, per sostenere la visita
medica di controllo, e' considerato rinunciatario, qualora non si
presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore,
debitamente documentati, devono essere comunicati, a mezzo fax al
numero 06/24290638, al massimo entro 24 ore dalla convocazione al
Comandante della Banda musicale della Guardia di finanza, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, che, sentito il
Presidente della sottocommissione per la visita medica di controllo,
li valuta con giudizio discrezionale e insindacabile, ed
eventualmente provvede a stabilire un ulteriore termine di
presentazione, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente
entro il 5° giorno dalla data di convocazione. Le decisioni sono
comunicate al candidato a cura della Banda musicale del Corpo.

                               Art. 21 


Spese per la partecipazione ai concorsi
e concessione della licenza straordinaria per esami


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per
i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere
concessa per la preparazione alle prove d'esame di cui agli articoli
13, 15 e 16. Per i militari frequentatori di corso, le assenze
maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai
fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita'
didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso
stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Se i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando
il limite massimo di quarantacinque giorni annui di licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alle prove d'esame, per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se
questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
4. Al candidato dichiarato vincitore del concorso spetta il
rimborso spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della
Banda musicale della Guardia di finanza, secondo le disposizioni
vigenti.

                               Art. 22 


Sito internet ed informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella
sezione relativa ai concorsi.

                               Art. 23 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita'
concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 13 aprile 2017

Gen. C.A. Giorgio Toschi

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