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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno
orario a tempo pieno, di due posti di categoria B, posizione
economica B3, area amministrativa, per le esigenze del dipartimento
di analisi dei sistemi economici e sociali e dell'amministrazione
centrale. (Codice concorso 11/2005).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.77 del 27/9/2005 |
Ente: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO |
Località: | Benevento (BN) |
Codice atto: | 05E05493 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 2 |
Scadenza: | 27/10/2005 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Sannio,
approvato con decreto direttoriale n. 615 del 4 luglio 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
speciale - n. 178 del 2 agosto 2001, ed, in particolare, l'art. 47;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed, in
particolare, l'art. 16;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed, in particolare,
l'art. 20, 3° comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del comparto universitario», stipulato il 9 agosto 2000;
Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
biennio economico 2000-2001 del personale del comparto
universitario», sottoscritto il 13 maggio 2003;
Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del
personale del comparto universitario», sottoscritto il 27 gennaio
2005;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come integrato
e coordinato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il testo unico sulla privacy emanato con decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001;
Vista la deliberazione con la quale il consiglio di
amministrazione, nella seduta del 23 ottobre 2001, ha approvato
l'organizzazione dell'Amministrazione centrale, con il relativo
fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo;
Vista l'ipotesi di riorganizzazione delle strutture decentrate,
approvata dal consiglio di Amministrazione nella seduta del
9 dicembre 2004;
Visto il «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli
studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato
approvato dal consiglio di Amministrazione nella seduta del
23 ottobre 2001, aggiornata al 26 ottobre 2001, ed emanato con
decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966;
Vista la deliberazione, con la quale, nella seduta del 29 marzo
2005, il consiglio di Amministrazione, su parere favorevole espresso
dal senato accademico nella seduta del 23 marzo 2005, ha approvato il
programma triennale del fabbisogno del personale docente, ricercatore
e tecnico-amministrativo, prevedendo, tra l'altro, per l'anno in
corso, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, la
copertura complessiva di venticinque posti, di cui dieci destinati
espressamente al potenziamento delle strutture decentrate, mediante
procedure di selezione pubbliche, corsi-concorso, riservati al
personale interno, scorrimento di graduatorie di concorsi gia'
espletati e procedure di mobilita' esterne, pari a 8,4 «punti
organico» (Po), per un importo complessivo presunto di Euro
719.818,64;
Considerato che nella predetta programmazione, e' altresi'
prevista anche l'assunzione di una unita' di personale di categoria
B, posizione economica B3, area amministrativa, per le esigenze del
Dipartimento di analisi dei sistemi economici e sociali:
Vista la nota direttoriale prot. n. 4547 del 28 aprile 2005, con
la quale, fra l'altro, e' stata attivata una procedura di mobilita'
ex art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificata dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, per la copertura di un posto di categoria
B, area amministrativa, per le esigenze delle strutture
dipartimentali;
Vista la deliberazione con la quale, nella seduta del 27 luglio
2005, il consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, approvato
alcune modifiche dell'art. 8 del «Regolamento di Ateneo per la
disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed
amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio a tempo
determinato e a tempo indeterminato»;
Visto il decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154, con il
quale e' stata data attuazione alla predetta deliberazione;
Considerato che il sig. Giuseppe Biondi, inquadrato nella
categoria B, posizione economica B2, area dei servizi generali e
tecnici e' cessato dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005;
Vista la nota prot. n. DPF/29461/05/1.2.3.2. del 9 agosto 2005,
assunta al protocollo generale di Ateneo del 17 agosto 2005 con il
numero progressivo 0009122/CM4411, con la quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ha
comunicato di non avere, allo stato, personale da assegnare per le
esigenze segnalate dall'Universita' degli studi del Sannio;
Attesa pertanto, la necessita' di avviare una procedura
concorsuale per la copertura dei posti innanzi specificati;
Visto il bilancio di previsione per l'anno 2005;
Verificata la disponibilita' finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime
di impegno orario a tempo pieno, di due posti di categoria B,
posizione economica B3, area amministrativa, per le esigenze del
Dipartimento di analisi dei sistemi economici e sociali e
dell'Amministrazione centrale (codice concorso 11/2005).
E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il non aver riportato condanne penali e il non avere
procedimenti penali in corso;
e) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego;
f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare;
g) il non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado piu' il diploma o l'attestato di qualifica professionale
rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, ovvero il diploma d'istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o di provenienza;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Ai sensi dell'art. 3, 3° comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, 2° comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione
puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
direttore amministrativo.
Art. 3.
Termine di presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
direttore amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio -
Ripartizione I - Ufficio del personale tecnico - Amministrativo,
piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento, riportando sulla busta la
dicitura «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria B, posizione economica B3, area
amministrativa, per le esigenze del Dipartimento di analisi dei
sistemi economici e sociali e dell'Amministrazione centrale (codice
11/2005)», entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46,
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale e la residenza, con l'indicazione della citta',
provincia, codice di avviamento postale, via/piazza e numero civico;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero
della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di essere in possesso del titolo di studio previsto dal
precedente art. 2, 1° comma, lettera h), con l'indicazione dell'anno
scolastico in cui e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha
rilasciato;
e) gli eventuali titoli posseduti, valutabili ai sensi
dell'art. 6 del presente bando;
f) di essere in possesso dell'idoneita' fisica al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego (la dichiarazione e' obbligatoria anche se negativa);
i) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile ovvero di non essere stato licenziato per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione e'
obbligatoria, anche se negativa).
Il candidato deve inoltre dichiarare il possesso, secondo quanto
previsto dall'art. 8 del presente bando, di eventuali titoli di
preferenza e/o di precedenza, posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
La mancata dichiarazione di cui al precedente comma non
costituisce motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la
possibilita' di produrre i predetti titoli, anche se posseduti, in
caso di superamento della prova orale.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono
inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n. 174, come specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a
presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita'
ed entro il termine stabilito nel precedente art. 3.
Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso
il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, non e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce
alla domanda.
La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito da parte del candidato, nonche' da disguidi postali o
telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione, copia della ricevuta del versamento di Euro 7,75, da
effettuarsi sul conto corrente postale n. 13759824 intestato
all'Universita' degli studi del Sannio, quale contributo forfettario
per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del
concorso, riportando nella causale del versamento la dicitura
«Partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di categoria B, posizione economica B3, area
amministrativa per le esigenze del Dipartimento di analisi dei
sistemi economici e sociali e dell'Amministrazione centrale (codice
concorso 11/2005)».
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sara' costituita nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 35 comma 3, lettera e) del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dagli articoli 14 e 15 del
«Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del
personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del
Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
determinato».
Art. 6.
Presentazione e valutazione dei titoli
Ai fini della valutazione dei titoli culturali la commissione
giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti.
Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri
previamente individuati, la commissione giudicatrice, conformemente a
quanto previsto dall'art. 8, 2° comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni, procedera' alla valutazione dei titoli, dopo
l'espletamento della prova scritta, e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati, nell'ambito delle categorie e dei
punteggi di seguito specificati:
1) fino a 6 punti, per il possesso del titolo di studio, con
riguardo al punteggio riportato;
2) fino a 6 punti, per la formazione certificata, valutata e
pertinente;
3) fino a 8 punti, per il servizio prestato presso
l'Universita' degli studi del Sannio con rapporto di lavoro a tempo
determinato per la durata almeno pari o superiore ad un anno;
4) fino a 6 punti, per altre esperienze lavorative, sia di
ruolo che non di ruolo nelle pubbliche amministrazioni;
5) fino a 2 punti, per il superamento di altri concorsi per la
medesima categoria alla quale si concorre o per una categoria
superiore;
6) fino a 2 punti, per titoli di studio superiori rispetto a
quello previsto dal bando di concorso.
La commissione e' tenuta a motivare l'eventuale mancata
valutazione dei titoli prodotti dal candidato.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei
predetti titoli, gia' indicati nella domanda e gia' posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso, e dovra' essere prodotta secondo una delle
seguenti modalita':
in originale;
in copia autenticata;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ne
attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento
ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata
del proprio documento d'identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato,
sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47
del citato decreto del Presidente della Repubblica) prodotta, in
quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del
proprio documento d'identita'.
Art. 7.
Prove d'esame
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in un
colloquio.
La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consistera' in
test a risposta multipla e vertera' sulle seguenti materie:
1) elementi di legislazione universitaria;
2) elementi di contabilita' di stato.
Il colloquio vertera' sulle materie oggetto della prova scritta,
nonche' sullo statuto, sui regolamenti di Ateneo e su elementi
d'informatica e sara' diretto ad accertare la conoscenza della lingua
inglese.
L'Amministrazione valutera' la possibilita' di effettuare una
prova preselettiva di accesso alla prova scritta, tramite una serie
di test psico-attitudinali a risposta multipla, per la verifica di
competenze trasversali quali la capacita' di problem-solving, la
comprensione verbale e le capacita' logico-matematiche.
La durata della prova sara' determinata dalla commissione.
I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in
lingua italiana.
I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - del giorno 13 dicembre 2005, verra' data comunicazione
della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo l'eventuale
preselezione e la prova scritta del concorso suddetto.
Nella predetta Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - verra'
dato avviso di ogni eventuale rinvio delle predette prove, di ogni
ulteriore o diversa comunicazione circa le modalita' di notifica
delle prove stesse rispetto a quanto disposto nel presente articolo.
Le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale hanno valore
di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione
personale dell'esclusione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, dalla procedura di selezione, dovranno presentarsi,
senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo
indicato nella predetta Gazzetta Ufficiale. La mancata presentazione
costituisce rinuncia al concorso.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento del colloquio.
La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato nella prova scritta e del punteggio attribuito al candidato
in sede di valutazione dei titoli.
Il colloquio, che si svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste dall'art. 6, 4° e 5° comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superato se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta
d'identita' o patente, solo se rilasciata dalla Prefettura.
La mancata presentazione alle prove d'esame, sara' considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.
Art. 8.
Titoli di preferenza e di precedenza
Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito, in ordine
decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate
categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Ai sensi dell'art. 3, 7° comma, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al
possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta
l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al possesso del titolo
stesso.
I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far
pervenire, i documenti attestanti i titoli di preferenza, di propria
iniziativa, al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
del Sannio - Ripartizione I - Ufficio del personale
tecnico-amministrativo, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la
mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei
predetti titoli di precedenza o preferenza, gia' indicati nella
domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovra'
essere prodotta secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autenticata;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ne
attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento
ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata
del proprio documento d'identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato,
sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47
del citato decreto del Presidente della Repubblica) prodotta, in
quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del
proprio documento d'identita'.
Art. 9.
Graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice
redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti
dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli, nella
prova scritta e nel colloquio.
Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procedera'
alla dichiarazione dei vincitori del concorso.
Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 8 del
presente bando.
La graduatoria finale sara' affissa nell'albo ufficiale
dell'Universita' degli studi del Sannio, presso la sede del
rettorato, e sul sito Internet di Ateneo, nonche' mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per
eventuali impugnative.
Salva diversa disposizione legislativa, la graduatoria resta
efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della
predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di posti che
dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.
Art. 10.
Presentazione dei documenti di rito
I vincitori del concorso sono invitati a presentare, entro il
termine di trenta giorni, dalla comunicazione di assunzione in
servizio un certificato medico, cosi' come previsto dall'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dall'Azienda sanitaria
locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e
attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita' fisica e
psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego,
l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul
rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo
la salute pubblica.
Qualora i vincitori siano affetti da patologie o menomazioni, il
certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono l'attitudine lavorativa.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori
qualora lo ritenga necessario.
Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, i vincitori del concorso dovranno attestare, nei
modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' quanto segue:
a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni d'incompatibilita'
previste dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 (in caso
contrario, tale dichiarazione deve essere sostituita con quella di
opzione per il nuovo impiego);
b) di non esser stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di
concorso.
L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell'art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle Autorita'
competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati
dalle Autorita' consolari italiane.
Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al
testo originale deve essere certificata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel
caso di comprovato impedimento, l'Amministrazione non dara' luogo
alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei
medesimi.
Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 11.
Nomina e periodo di prova
Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, i
vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i
requisiti prescritti, verranno inquadrati nella categoria B,
posizione economica B3, area amministrativa, con diritto al
trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
In tal caso l'Amministrazione, valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi, ad esclusione del
caso in cui il concorso sia vinto da unita' di personale gia'
dipendente di questo Ateneo con rapporto di lavoro a tempo
determinato della durata di almeno due anni. Ai fini del computo di
tale periodo, si tiene conto esclusivamente del servizio
effettivamente prestato.
Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal
momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli
emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del testo unico sulla privacy, emanato con decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l'Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai
candidati e ad utilizzarle esclusivamente per le finalita' connesse
al concorso, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto
di lavoro.
Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale,
nonche' le disposizioni contenute nel «Regolamento di Ateneo per la
disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed
amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato».
Benevento, 14 settembre 2005
Il direttore amministrativo: Renzullo
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