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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Bando di concorso NATO CNR Outreach Fellowships Programme 1999
(d'intesa con il Ministero degli affari esteri) a trentadue borse
di studio per laureati italiani, da usufruirsi presso pubblici
istituti o laboratori di ricerca dell'Europa centrale e orientale,
indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche nel campo delle
scienze esatte, sperimentali, tecniche e umanistiche. (Bando
221.32).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.61 del 3/8/1999 |
Ente: | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 099E5732 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 2/10/1999 |
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IL RESPONSABILE
DEL DIPARTIMENTO DEL PERSONALE
Vista la deliberazione del consiglio di presidenza n. 225 in data
30 aprile 1998, che ha impartito la direttiva generale per la
predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e
decentrato dell'ente e relative istruzioni operative;
Vista la deliberazione del consiglio di presidenza n. 226 in data
30 aprile 1998, che ha abrogato le proprie deliberazioni n. 34 in
data 26 aprile 1990, e n. 225 in data 23 maggio 1991, nonche' il D.P.
C.N.R. n. 11818 del 25 gennaio 1991, avente ad oggetto "abrogazione
del regolamento per il conferimento delle borse di studio, delle
borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991;
Dispone:
Art. 1.
Nell'ambito del programma NATO "outreach" per il 1999, e' indetta
una pubblica selezione per titoli, eventualmente intregrata da
colloquio, a trentadue borse di studio, riservata a studiosi e
ricercatori italiani che intendono svolgere studi e ricerche nei
Paesi dell'Europa centrale e orientale. Il programma ha lo scopo di
favorire, studi e ricerche di comune interesse e di promuovere una
piu' stretta collaborazione con gli studiosi dell'Europa centrale e
orientale.
I candidati possono fare domanda per uno dei Paesi sotto elencati:
Albania;
Armenia;
Azerbaigian;
Bielorussia;
Bulgaria;
Repubblica ceca;
Estonia;
ex Repubblica yugoslava di Macedonia;
Georgia;
Kazakistan;
Kirghizistan;
Lettonia;
Lituania;
Moldova;
Polonia;
Romania;
Federazione russa;
Repubblica slovacca;
Slovenia;
Tagikistan;
Turkmenistan;
Ucraina;
Ungheria;
Uzbekistan.
Le trentadue borse di studio, da usufruirsi presso istituti o
laboratori dei Paesi sopra elencati, per i settori sotto indicati,
sono ripartite come segue:
01) scienze matematiche, borse n. 4;
02) scienze fisiche, borse n. 4;
03) scienze chimiche, borse n. 5;
04) scienze biologiche e mediche, borse n. 3;
05) scienze geologiche e minerarie, borse n. 2;
06) scienze agrarie, borse n. 1;
07) scienze d'ingegneria e architettura, borse n. 2;
08) scienze storiche, filosofiche e filologiche, borse n. 2;
09) scienze giuridiche e politiche, borse n. 1;
10) scienze economiche, soc. statistiche, borse n. 1;
11) ricerche tecnologiche e innovazione, borse n. 1;
12) scienza e tecnologie dell'informazione, borse n. 2;
13) scienze e tecnologie dell'ambiente e habitat, borse n. 2;
14) biotecnologie e biologia molecolare, borse n. 1;
15) scienza e tecnologie dei beni culturali, borse n. 1.
I candidati possono concorrere per un solo settore disciplinare.
La durata della borsa e' di sei mesi.
L'importo mensile e' fissato in L. 2.500.000 lorde mensili.
Viene, inoltre, corrisposto un contributo forfettario per le spese
di viaggio.
Il borsista viene assicurato, a cura del C.N.R., per gli infortuni
in cui possa incorrere nell'espletamento delle attivita' connesse con
la fruizione della borsa di studio.
Per quanto concerne i rischi da malattia, il borsista deve
provvedere ad assicurarsi a sua cura e spese, ai sensi della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni e,
per i Paesi con i quali l'Italia non abbia stipulato apposite
convenzioni in materia, volte a far conseguire ai cittadini italiani
le prestazioni dei corrispondenti servizi sanitari, mediante la
stipulazione di apposite polizze di assicurazione.
Art. 2.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari italiani con o senza assegni, nonche' con la frequenza
di scuole di specializzazione post-laurea con o senza assegni. A
nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
all'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi o assegnazioni del C.N.R.
Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando abbiano conseguito la laurea presso universita' o
istituti superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso
universita' o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da
una universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST).
I cittadini non italiani devono essere residenti in Italia alla
data di scadenza del presente bando.
I candidati devono avere un'anzianita' di laurea minima di cinque e
massima di quindici anni alla data di scadenza del presente bando.
Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano gia'
usufruito di altre due borse di studio NATO o che debbano usufruire o
che stiano usufruendo della seconda borsa NATO.
Le borse non possono essere cumulate con contratti a termine
stipulati ai sensi degli articoli 36 della legge n. 70/1975, e 23 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991.
Art. 4.
La domanda di partecipazione, redatta direttamente dal candidato in
carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando, deve
essere inviata, con la relativa documentazione, al seguente
indirizzo: Consiglio nazionale delle ricerche - Dipartimento del
personale - Reparto II - Concorsi e borse di studio - Piazzale Aldo
Moro, 7 - 00185 Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intende
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo
utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
Delle domande presentate a mano direttamente all'ufficio
accettazione del C.N.R., durante l'orario di lavoro, viene rilasciata
ricevuta.
Nella domanda, dattiloscritta, il candidato deve indicare, con
chiarezza e precisione:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la cittadinanza;
d) la residenza;
e) l'indirizzo dove inviare la corrispondenza;
f) il codice fiscale;
g) il titolo di studio, la data e il luogo del conseguimento;
h) la qualifica;
i) le lingue conosciute;
j) l'eventuale istituto di provenienza con indirizzo completo e il
nome del direttore dell'istituto stesso;
k) il settore scientifico d'interesse per il quale viene presentata
la richiesta, tra quelli indicati nell'art. 1. (Non e' consentito
presentare domanda per piu' di un settore d'interesse);
l) l'istituto estero prescelto per le ricerche. (Non e' consentito
indicare piu' di un istituto);
m) il programma di ricerche che intende svolgere;
n) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali,
precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
o) se ha usufruito di borse di studio (specificare quali);
p) il numero dei lavori presentati.
Non si terra' conto delle domande non firmate dal candidato.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) il certificato di laurea, in carta semplice, nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami, la votazione di
laurea e la data di quest'ultima. (Ai sensi della legge n. 127/1997 e
del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, il candidato
puo' presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione);
2) la dichiarazione, su carta intestata del direttore
dell'istituzione scientifica prescelta, attestante il proprio
interesse ad ospitare il candidato per il periodo della sua attivita'
di ricerca. Tale dichiarazione non puo' essere formulata tramite
telegramma o telex; puo' eventualmente essere trasmessa via fax;
3) copia delle pubblicazioni ritenute piu' significative;
4) il programma di ricerca che il candidato intende svolgere, in
duplice copia;
5) il curriculum vitae et studiorum, in duplice copia;
6) l'elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni.
Il pacco contenente la domanda e la relativa documentazione deve
portare sull'involucro esterno l'indicazione del nome, cognome,
l'indirizzo del candidato e del numero del presente bando di
concorso.
Non si tiene conto dei titoli e dei documenti presentati o spediti
al C.N.R. dopo il termine indicato, ne' delle domande che, alla data
di scadenza di tale termine, risultino sfornite della prescritta
documentazione; ne' viene infine consentito, scaduto il termine
stesso, di sostituire i titoli e i documenti gia' presentati, anche
se trattasi di lavori stampati presentati in sostituzione di bozze di
stampa.
Qualsiasi difformita' tra la domanda e la documentazione presentata
e la documentazione richiesta dal bando costituisce motivo di
esclusione dal concorso.
Art. 5.
I candidati sono giudicati da commissioni nominate dal presidente
del C.N.R. per ciascuno dei settori disciplinari indicati nell'art.
1.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo. La
commissione stabilisce altresi' in via preliminare, se i candidati
vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da
riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che i candidati
debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi a
sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato in via preliminare previsto dalla
commissione il colloquio, la stessa provvede a sottoporre a colloquio
i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella
valutazione dei titoli, ai quali va indirizzata apposita
convocazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con almeno quindici giorni di preavviso. Nessun rimborso
e' dovuto dall'Ente ai candidati che sostengano il colloquio, anche
se in sede diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori la commissione redige la graduatoria dei
candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione in ogni pagina del presidente dei componenti e del
segretario.
Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi. A parita' di punteggio complessivo la preferenza e'
determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi
idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla
rinuncia o decadenza del vincitore.
Art. 7.
Il C.N.R. provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito del
concorso, restituendogli, nel contempo, parte della documentazione
presentata per l'ammissione allo stesso.
Coloro che siano risultati vincitori della borsa entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della lettera
raccomandata con avviso di ricevimento con la quale e' stata data
loro notizia della vincita, sono tenuti ad inviare dichiarazione di
accettazione senza riserve della borsa medesima alle condizioni tutte
loro rese note.
Anche nel caso in cui i vincitori intendano rinunciare alla borsa
di studio devono darne comunicazione entro il termine sopra indicato.
I vincitori che nel termine stabilito non ottemperino a quanto
richiesto saranno dichiarati decaduti.
Il C.N.R. non assume alcuna responsabilita' in caso di eventuale
dispersione di comunicazioni da parte dell'Ente dovuta a inesatta o
non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte
degli aspiranti o a mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali.
Art. 8.
L'assegnatario deve comunque iniziare la fruizione della borsa
entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione di vincita
della borsa medesima.
La data di decorrenza della borsa non puo' in ogni caso essere
anteriore a quella della lettera di comunicazione di vincita.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli
studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal
Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
La decorrenza puo' essere rinviata solamente in uno dei seguenti
casi:
a) servizio militare di leva;
b) gravidanza e puerperio;
c) malattia superiore ad un mese.
Per gli stessi motivi la borsa gia' iniziata puo' essere sospesa e
successivamente riattivata per il rimanente periodo.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente
comprovati.
Il periodo di godimento delle singole borse decorre dalla data in
cui l'assegnatario ha effettivamente iniziato, presso l'Istituto
prescelto, le ricerche in programma.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca in
programma non la prosegua, senza giustificato motivo regolarmente ed
ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze, o che infine, dia prova di
non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del
direttore dell'istituto ospitante, sentito il tutore, puo' essere
dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del C.N.R.,
dall'ulteriore utilizzazione della borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in una
archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza,
verra' data motivata comunicazione all'interessato.
Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in un'unica soluzione e
viene predisposto anticipatamente, previa tempestiva comunicazione
della data d'inizio dell'attivita' di ricerca.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire l'importo anticipato intero o per la
parte non maturata.
La restituzione verra' richiesta direttamente dal C.N.R.
Art. 10.
Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa l'assegnatario
deve trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione
sull'attivita' scientifica svolta. La relazione deve essere corredata
di una dichiarazione del direttore delle ricerche, contenente
l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale
l'assegnatario ha atteso agli studi e ricerche anzidetti.
Tale relazione puo' essere pubblicata, integralmente o in
riassunto, in riviste a cura del C.N.R.
Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Reparto borse di studio del C.N.R., per le finalita' di gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
per le finalita' inerenti al concorso e alla gestione del rapporto
conseguente al concorso stesso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Il responsabile del trattamento e' il dirigente del suddetto
reparto.
Art. 12.
I bandi possono essere consultati, oltre che nella Gazzetta
Ufficiale, sul sito Internet del C.N.R. www.dcag.cnr.it, nel
riferimento Ufficio relazioni con il pubblico, sotto il numero
221.32.
Roma, 16 luglio 1999
Il responsabile del dipartimento: Capocecera
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Schema di domanda per la partecipazione al concorso per borsa di
studio NATO CNR "Outreach" programma 1999
Al Consiglio nazionale delle ricerche -
Dipartimento del personale - Reparto II
- Concorsi e borse di studio - Piazzale
Aldo Moro, 7 - 00185 Roma
Oggetto: Bando n. 221.32
Settore n. ..................................
Il sottoscritto ..... .................... ............
(cognome in stampatello maiuscolo) (nome) (sesso)
nato a ..... il ...................
(comune di nascita) (prov./naz.) (data)
residente in .....
(citta') (c.a.p.) (prov./naz.) (tel.)
via .....
Indirizzo ove inviare la corrispondenza se diverso da quello di
residenza:
.....
(via)
..... ..... .....
(citta') (c.a.p.) (prov. naz.)
codice fiscale ..........................................
Essendo in possesso di .....
(descrizione titolo di studio)
conseguito il ..... con voto .....
presso ..... .....
(univ., politecn., istituto) (prov./naz.)
qualifica.....
Lingue conosciute.....
Istituto di provenienza.....
Direttore dell'istituto di provenienza:
..... ......................................
(cognome) (nome)
chiede l'ammissione al concorso in oggetto per il settore .....
.....
(descrizione settore disciplinare al quale il candidato intende
partecipare)
La ricerca verra' svolta
presso: .....
(istituto - dipartimento italiano ospitante) (facolta', universita')
via.....
citta'..... c.a.p. ....................... prov./naz.
.............................
direttore istituto.....
(cognome) (nome)
sotto la direzione del prof. .....
(cognome) (nome)
per svolgere studi e ricerche nel campo .....
.....
(titolo ricerca in italiano e in inglese max 100 caratteri)
Dichiara sotto la sua personale responsabilita':
a) di essere cittadino .....;
(cittadinanza)
b) di essere residente in Italia dal .....;
(solo se trattasi di cittadini non italiani del Paesi dell'Unione
europea)
c) di non aver riportato condanne penali (1).
d) di non aver usufruito di altre borse di studio del CNR-NATO (in
caso contrario precisare di quali borse si tratti ed il periodo di
fruizione);
e) di essere ricercatore CNR (precisare SI o NO);
f) di essere dipendenti di .....
Presenta n. ................. lavori di cui:
a) n. ............... a stampa, di cui in collaborazione n.
.............;
b) n. ............... dattiloscritti, di cui in collaborazione n.
..........
Firma
.....
---------
(1) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali
riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui
sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal
casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti
amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti.
Per informazioni rivolgersi a:
Dipartimento del personale - Reparto II - Concorsi e borse di
studio - Tel. 06/4993.3344-3804 - Fax 06/4993.3868.
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