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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Concorso pubblico, per esami, a sei posti di funzionario esperto in
programmazione e controllo, da inquadrare, in prova, nella ex nona
qualifica funzionale, area funzionale C, posizione economica C3, del
ruolo unico dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per le esigenze del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.23 del 22/3/2002 |
Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E02260 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 6 |
Scadenza: | 22/4/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DIPARTIMENTO
dell'Amministrazione generale, del personale
e dei servizi del Tesoro
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 35 relativo al
reclutamento del personale;
Visto l'art. 70, comma 13, del suddetto decreto n. 165 del 2001
che dispone l'applicazione della disciplina prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con
quanto previsto dal citato art. 35;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente "Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro",
con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato
decreto legislativo n. 165/2001 al fine di garantire
pari-opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, concernente
la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma
dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che,
all'art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
del 7% dei lavoratori occupati;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 17 dicembre
1997, concernente l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze
del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 58 dell'11 marzo 1998, concernente il regolamento recante le
attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di
organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della
legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116
del 21 maggio 1998, concernente l'articolazione organizzativa dei
dipartimenti del Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica, e disposizioni sugli uffici di diretta
collaborazione con l'organo di direzione politica;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999 concernente il
riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- serie generale - n. 152 del 10 luglio 1999;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999 concernente
l'organizzazione dei Dipartimenti provinciali del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
l'individuazione degli uffici e funzioni di livello dirigenziale non
generale nell'ambito dei suddetti Dipartimenti, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 237
dell'8 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare,
l'art. 55 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e
delle finanze e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001,
concernente la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,
n. 147, riguardante il regolamento recante modifiche
all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 95 del 24 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2001 concernente
modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei
Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001;
Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2000 con il quale e'
stato istituito il ruolo unico del personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 10 aprile 2001 con il quale sono state rimodulate le dotazioni
organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del
personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 dall'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e dalle
Confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel comparto; il contratto integrativo dello stesso
C.C.N.L., sottoscritto in data 22 ottobre 1997; il Contratto
collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 16 febbraio 1999, per
il quadriennio normativo 1998/2001, il Contratto collettivo nazionale
di lavoro per il biennio economico 2000/2001, nonche' il relativo
contratto integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica ed, in particolare, l'art. 39,
comma 15, che consente alle amministrazioni dello Stato di assumere,
nel limite di duecento unita' complessive, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione organica,
risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista
dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e
specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998
con il quale, fra l'altro, l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' stato autorizzato ad attivare le
procedure concorsuali per l'assunzione di un contingente di
complessive cinquantatre unita' di personale dotato di alta
professionalita', ai sensi del citato art. 39, comma 15, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
Atteso che, del complessivo contingente autorizzato, dodici posti
non sono risultati coperti a conclusione delle relative procedure
concorsuali espletate;
Viste le note n. 0034125 del 19 maggio 2000 e n. 0063325 del
19 ottobre 2000 con le quali questo Ministero, in relazione alle
variate necessita' di specifiche professionalita', ha chiesto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - di poter provvedere alla copertura dei suddetti dodici
posti, tutti ascrivibili alla ex nona qualifica funzionale, da
destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con
altre professionalita' ritenute piu' rispondenti alle mutate esigenze
dell'amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001
con il quale l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in relazione alla suddetta richiesta, e'
stato autorizzato ad emanare, tra gli altri, il bando di concorso per
la copertura di sei posti di funzionario esperto in programmazione e
controllo, ascrivibili alla ex nona qualifica funzionale;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione del
predetto concorso pubblico per esami;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di
funzionario esperto in programmazione e controllo, da inquadrare, in
prova, nella ex nona qualifica funzionale, area funzionale C,
posizione economica C3, del ruolo unico dell'ex Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per le esigenze del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Tale procedura verra' espletata nel rispetto delle disposizioni
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ed al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
d) diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche, in
scienze statistiche ed attuariali e in scienze statistiche ed
economiche, in economia e commercio, in ingegneria gestionale o altro
diploma di laurea dichiarato equipollente con apposito provvedimento
normativo. Sono, altresi', ammessi i candidati che abbiano conseguito
un titolo di studio all'estero riconosciuto, secondo le vigenti
disposizioni, equipollente ad uno dei suindicati diplomi di laurea.
Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante
la produzione del provvedimento che la riconosca.
e) dottorato di ricerca; ovvero corso di specializzazione
post-laurea o master, entrambi con valutazione finale, tutti comunque
conseguiti presso universita' italiane o estere nell'ambito delle
seguenti discipline: programmazione e controllo, auditing e controllo
interno, ricerca operativa e strategie decisionali, ingegneria
gestionale o economico-gestionale, diritto ed economia della
Comunita' europea;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
g) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati
non italiani, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi
dell'art. 5, lettera c), del Contratto collettivo nazionale di lavoro
sottoscritto in data 19 maggio 1995, cosi' come integrato dall'art.
17, comma 6, del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. sottoscritto in
data 16 febbraio 1999.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato
provvedimento. Di tale esclusione verra' data comunicazione
all'interessato.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
Il candidato dovra' produrre apposita domanda di ammissione al
concorso redatta su carta semplice, secondo lo schema esemplificativo
allegato al presente bando (allegato A), reperibile anche al sito
Internet del Ministero dell'economia e delle finanze: www.tesoro.it
> La domanda dovra' essere indirizzata al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi del tesoro - Servizio centrale del personale
- Ufficio V, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e presentata
direttamente al predetto dipartimento o a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta
domanda di ammissione hanno altresi' valore di autocertificazione;
nel caso di falsita' di atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La data di presentazione delle domande e' stabilita:
in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto
sulla domanda dal personale dell'amministrazione addetto al
ricevimento;
in caso di spedizione per raccomandata con avviso di
ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante.
Non si terra' conto delle domande presentate o spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento dopo la scadenza del termine
stabilito dal secondo comma del presente articolo.
Non si terra' conto, altresi', delle domande che non siano
firmate e che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente
bando circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e
riportate nello schema esemplificativo (allegato A).
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in un
giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi del gia' citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:
a) le proprie generalita' (le donne coniugate devono indicare
nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il
nome);
b) la data ed il luogo di nascita e di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) il luogo nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonche' i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando,
in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del reato; la
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
f) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui
e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di
riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti
qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
g) dottorato di ricerca; ovvero corso di specializzazione
post-laurea o master, entrambi con valutazione finale, con l'esatta
indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data in cui
e' stato conseguito, specificandone, altresi', la relativa durata;
h) di conoscere la lingua inglese parlata e scritta;
i) l'eventuale altra lingua straniera prescelta, in caso di
ammissione al colloquio, fra quelle indicate nel successivo art. 5
del presente bando;
j) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i candidati non italiani);
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi dell'art. 5, lettera c), del C.C.N.L. sottoscritto in data
19 maggio 1995, cosi' come integrato dall'art. 17, comma 6, del
C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. sottoscritto in data 16 febbraio
1999, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della
presentazione di documenti falsi;
n) il candidato disabile e/o portatore di qualsiasi tipo di
handicap dovra' corredare la domanda di partecipazione al concorso
con una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che
ne specifichi gli elementi essenziali al fine di consentire
all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
o) l'eventuale diritto alla riserva di posti prevista dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto lavoratore disabile disoccupato
iscritto nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della stessa legge
ovvero alla riserva prevista dal decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, in quanto volontario in ferma breve o in ferma prefissata di
durata di cinque anni delle tre forze armate, congedato senza
demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
nonche' gli eventuali titoli di preferenza posseduti da far valere, a
parita' di valutazione, cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, successivamente
modificato ed integrato dai decreti legislativi 1 dicembre 1997,
n. 468, e 31 marzo 1998, n. 80; in caso di mancata dichiarazione in
tal senso non vi sara' ammissione al beneficio;
p) di essere disposti, in caso di assunzione, a prestare
servizio presso il Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato;
q) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento
postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si
desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con
l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.
Alla domanda dovra' essere allegato un curriculum che illustri
dettagliatamente precedenti esperienze di studio e/o professionali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Il candidato deve, altresi', dichiarare di essere a conoscenza
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi
di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
L'aspirante, infine, dovra' esprimere il consenso al trattamento
dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento, in armonia con quanto disposto
dall'art. 35, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sara' nominata la commissione esaminatrice, garantendo il
rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla
normativa vigente e sara' cosi' formata: da un consigliere di Stato o
da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o
un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da
due esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso
scelti tra funzionari dell'amministrazione, docenti ed estranei alla
medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
appartenente alla ex ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un
impiegato della ex settima qualifica.
Art. 5.
Programma e diario delle prove
Gli esami consisteranno:
1) in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla, mirati all'accertamento del grado di cultura
generale e specifica nonche' delle attitudini ad acquisire le
professionalita' specifiche nei seguenti settori: programmazione e
controllo, auditing e controllo interno, ricerca operativa e
strategie decisionali, ingegneria gestionale o economico-gestionale,
diritto ed economia della Comunita' europea, informatica.
Per l'espletamento della prova l'amministrazione potra' avvalersi
di aziende specializzate in selezione del personale;
2) in un colloquio, che avra' carattere interdisciplinare,
articolato in quattro fasi:
presentazione da parte del candidato del proprio percorso
professionale con particolare riguardo alle materie oggetto della
prova scritta. In tale fase sara' posta particolare cura nella
individuazione dei criteri tecnico professionali utilizzati nella
scelta di decisioni operative relative alle posizioni lavorative
occupate ed agli incarichi ricoperti;
verifica della corrispondenza del profilo del candidato con
le funzioni da espletare;
verifica della conoscenza delle funzioni, del ruolo e delle
problematiche piu' rilevanti del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
accertamento della conoscenza della lingua inglese e
dell'eventuale altra lingua scelta dal candidato tra tedesco,
francese e spagnolo.
Le prove del concorso avranno luogo in Roma.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - del 9 aprile 2002 verra' dato avviso della sede
e della data di svolgimento della prova attitudinale.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale.
L'assenza dalla suddetta prova comporta l'esclusione dal concorso
qualunque ne sia la causa.
Per aver accesso all'aula degli esami i candidati ammessi a
sostenere la prova attitudinale dovranno esibire un idoneo documento
di riconoscimento, in corso di validita'.
Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che nella prova
attitudinale avranno conseguito il punteggio minimo determinato sulla
base di criteri preventivamente stabiliti dalla commissione
esaminatrice.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenerlo. Ai medesimi sara'
contemporaneamente comunicato il voto riportato nella suddetta prova
attitudinale.
Il colloquio non si intendera' superato se i candidati non
avranno ottenuto la votazione di almeno ventuno trentesimi.
La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella prova attitudinale e della votazione conseguita nel colloquio.
Art. 6.
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione approvazione e
pubblicazione della graduatoria di merito
Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i
candidati che abbiano superato il colloquio con esito positivo,
l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il
possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di
partecipazione al concorso, connessi alle precedenze e/o preferenze.
La graduatoria di merito, formulata dalla relativa commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione
complessiva, di cui all'art. 5 del presente bando, conseguita da
ciascun candidato, sara' successivamente riformulata tenendo conto
dei titoli di precedenza e/o preferenza previsti dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nonche'
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, integrato dal decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468, tenendo presente che se, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si
classificheranno, comunque, nella stessa posizione, sara' preferito
il candidato piu' giovane di eta', ai sensi del nono comma dell'art.
l della legge n. 191 del 1998.
Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego,
nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in
graduatoria, ferma restando la riserva di legge specificata
all'art. l del presente bando di concorso.
La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto
ministeriale e successivamente pubblicata nel bollettino ufficiale
del Ministero dell'economia e delle finanze.
Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami".
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
La graduatoria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in materia, rimarra' efficace per ventiquattro mesi, a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta pubblicazione della graduatoria nel bollettino ufficiale del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
Art. 7.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato
all'art. 3, comma 2, del presente bando, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita
comunicazione, un certificato medico, rilasciato dall'azienda
sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in
servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da
una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne
menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al
servizio.
Per quanto riguarda i candidati disabili il certificato medico
deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
il disabile non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego cui aspira.
La capacita' lavorativa del candidato portatore di handicap e'
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
Art. 8.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori del concorso di cui al presente
decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in
regola con la documentazione di cui all'articolo precedente, dovranno
stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le
modalita' previste dalla normativa contrattuale.
I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in
relazione a quanto previsto dal presente bando saranno assunti a
tempo indeterminato ed inquadrati nell'ex nona qualifica funzionale -
area funzionale C - posizione economica C3, del ruolo unico del
personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, che non
puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalita'
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. l0, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione saranno raccolti presso il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi del Tesoro, Servizio centrale del personale,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena
l'esclusione dallo stesso.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del
Tesoro, Servizio centrale del personale.
Art. 10.
Norme di salvaguardia
Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno
immediata applicazione restando preclusa la possibilita' per
l'amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta
delle leggi previgenti.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2002
Il capo dipartimento: Del Bufalo
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