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CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di documentarista, con
lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale del quarto
livello funzionale-retributivo stabiliti dal Regolamento dei Servizi
e del personale della Camera dei deputati.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 4/1/2005
Ente:CAMERA DEI DEPUTATI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:04A08956
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:16
Scadenza:3/2/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 222 del
21 dicembre 2004, con la quale e' stato approvato il bando del
concorso pubblico, per esami, a 16 posti di documentarista della
Camera dei deputati;
Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 2, 7, 42, 47, 51, 52, 53, 57, 67, 70 e 71 del
Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del
27 luglio 2000, resa esecutiva con Decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Visto il piano di reclutamento per il triennio 2004-2006,
approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 170 del
27 aprile 2004, resa esecutiva con Decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 1107 del 3 maggio 2004;
 
Decreta
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a 16 posti di
documentarista della Camera dei deputati (codice 032), con lo stato
giuridico e il trattamento economico iniziale del quarto livello
funzionale-retributivo stabiliti dal Regolamento dei Servizi e del
personale della Camera dei deputati.

                               Art. 2.
 
Riserva di posti
 
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati e' riservato un numero di posti pari ad un decimo delle
assunzioni di cui all'art. 1 per coloro che risultino idonei e
riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati appartenente al secondo e al terzo livello, che abbia
maturato almeno cinque anni di anzianita' in tali livelli, e'
riservato, altresi', un numero di posti pari ad un quinto delle
assunzioni di cui all'art. 1 per coloro che risultino idonei e
riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni
40;
c) diploma universitario di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, di durata triennale, ovvero laurea di primo
livello di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni,
conseguiti presso le facolta' di giurisprudenza, scienze politiche,
economia, economia e commercio, lettere e filosofia, scienze
statistiche, scienze della comunicazione e dello spettacolo, scienze
della formazione, lingue e letterature straniere, beni culturali,
conservazione dei beni culturali, sociologia, scienze matematiche,
fisiche e naturali, scienze sociali, scienze umanistiche. Qualora il
titolo di istruzione, fra quelli sopra indicati, sia stato conseguito
all'estero, esso e' considerato valido requisito per l'ammissione ove
sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi
della normativa vigente, ad uno dei diplomi universitari di durata
triennale ovvero ad una delle lauree di primo livello conseguiti in
Italia, presso le facolta' indicate. Il provvedimento di equipollenza
deve essere rilasciato, a pena di esclusione, entro la data di
scadenza del termine per la spedizione delle domande di
partecipazione, deve contenere l'indicazione del titolo di istruzione
italiano al quale corrisponde il titolo di studio conseguito
all'estero e deve essere allegato, sempre a pena di esclusione, alla
medesima domanda di partecipazione;
d) idoneita' fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti
o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per
il personale, di cui all'allegato D, anche se siano intervenuti la
prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione.
2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive
di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati
diversi da quelli previsti dal citato art. 8 del Regolamento di
disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la
prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti
penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta
del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo
svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto
parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, ai dipendenti di
ruolo della Camera dei deputati non e' richiesto il requisito di cui
al comma 1, lettera b).

                               Art. 4.
 
Disciplina dei requisiti per l'ammissione e dei titoli di preferenza
 
1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di
preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione. I
titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria
finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai
pubblici impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del
termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione.
2. L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento
della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei
requisiti per l'ammissione, nonche' dei titoli di preferenza
dichiarati, e di provvedere direttamente all'accertamento dei
medesimi requisiti e titoli. La documentazione deve essere spedita
dai candidati, e pervenire all'Amministrazione, nei termini e con le
modalita' indicati nella richiesta. I termini e le modalita'
stabiliti nella richiesta dell'Amministrazione sono perentori, a pena
di esclusione. L'Amministrazione puo' procedere alla verifica dei
requisiti per l'ammissione in qualunque momento della procedura,
anche successivo alle prove d'esame.
3. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni o integrazioni
documentali, ne' consente regolarizzazioni o integrazioni documentali
oltre i termini stabiliti.
4. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta
esclusione dal concorso. L'Amministrazione puo' disporre l'esclusione
dal concorso, in tutti i casi previsti dal presente bando, in ogni
fase della procedura, ovvero puo' non procedere alla chiamata in
servizio, dandone comunicazione agli interessati.
5. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al
concorso.

                               Art. 5.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso e' redatta
utilizzando esclusivamente il modulo riportato in allegato A,
reperibile anche presso la Camera dei deputati, via della Missione,
n. 8, 00186 Roma, nonche' all'indirizzo Internet http://www.camera.it
La
domanda, sottoscritta dal candidato, deve essere spedita alla
Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il
reclutamento e la formazione, Casella postale 240, Roma V.R., Piazza
San Silvestro n. 20 - 00187 Roma, esclusivamente a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a
data apposto dall'ufficio postale accettante. La domanda deve
comunque pervenire entro sessanta giorni dalla medesima data di
pubblicazione. A tal fine fa fede il timbro a data apposto
dall'ufficio postale ricevente. Il candidato deve indicare
sull'avviso di ricevimento il codice del concorso (032). Alla domanda
di partecipazione non deve essere allegato alcun documento, ad
eccezione del provvedimento di equipollenza di cui all'art. 3, comma
1, lettera c).
2. L'utilizzo di modalita' diverse da quelle indicate al comma 1
per l'invio della domanda di partecipazione comporta esclusione dal
concorso. L'Amministrazione tiene conto di un'eventuale sostituzione
della domanda gia' inviata dal candidato solo se spedita e pervenuta
entro i termini e con le medesime modalita' indicate al comma 1, e
solo se esplicitamente sostitutiva della precedente.
L'Amministrazione non promuove modifiche, regolarizzazioni o
integrazioni della domanda di partecipazione, ne' consente modifiche,
regolarizzazioni o integrazioni della medesima oltre i termini
stabiliti dal medesimo comma 1.
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
4. Sul fronte della busta di spedizione il candidato deve
indicare esclusivamente il codice del concorso e i propri dati
anagrafici (cognome, nome e data di nascita), secondo lo schema
riportato in allegato B.
5. Ai fini della partecipazione al concorso, nel modulo
utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione, il
candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita',
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci:
a) cognome e nome;
b) comune o eventuale Stato estero di nascita, sigla della
provincia;
c) data di nascita e sesso;
d) codice fiscale;
e) tipo e numero del documento di riconoscimento, in corso di
validita', che intende utilizzare per la partecipazione alle prove
d'esame;
f) il possesso di ciascuno dei requisiti indicati all'art. 3,
comma 1, lettere a), c), d), e), f);
g) l'Universita' e il codice della facolta' presso la quale il
titolo di istruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), e' stato
conseguito (giurisprudenza cod. 201, scienze politiche cod. 202,
economia ed economia e commercio cod. 203, lettere e filosofia cod.
204, scienze statistiche cod. 205, scienze della comunicazione e
dello spettacolo cod. 206, scienze della formazione cod. 207, lingue
e letterature straniere cod. 208, beni culturali cod. 209,
conservazione dei beni culturali cod. 210, sociologia cod. 211,
scienze matematiche, fisiche e naturali cod. 212, scienze sociali
cod. 213, scienze umanistiche cod. 214), la votazione riportata, la
data di conseguimento, nonche' se il medesimo titolo di istruzione
sia stato conseguito all'estero;
h) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;
i) se si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma
2;
l) la lingua straniera, scelta tra inglese (cod. 101), francese
(cod. 102), tedesco (cod. 103) e spagnolo (cod. 104), nella quale
intende sostenere la prova scritta di cui all'art. 7, comma 8,
lettera c), nonche' la prova orale obbligatoria di cui all'art. 7,
comma 12;
m) l'indirizzo, completo di numero civico, codice di avviamento
postale, comune e provincia, presso il quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso e il numero telefonico completo di
prefisso;
n) il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti
per la partecipazione al concorso.
6. I candidati e le candidate che, per infermita' temporanea, per
patologie non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3,
comma 1, lettera d), ovvero per avanzato stato di gravidanza, abbiano
esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono
comunicare l'esigenza stessa, con lettera raccomandata, alla Camera
dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e
la formazione, via della Missione n. 8 - 00186 Roma, dopo la scadenza
del termine fissato per l'arrivo delle domande di partecipazione.
7. L'Amministrazione dispone l'esclusione nei casi di domande non
sottoscritte dal candidato, ovvero redatte senza l'utilizzo del
modulo di cui al comma 1 del presente articolo, di domande spedite
oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 1 del presente
articolo, di domande che, anche se spedite in tempo utile, pervengano
oltre il termine di sessanta giorni di cui al medesimo comma 1 del
presente articolo, di domande nelle quali il candidato non abbia
dichiarato il possesso di ciascuno dei requisiti di cui all'art. 3,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), nonche' di domande alle
quali il candidato, che abbia conseguito all'estero il titolo di
istruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), non abbia allegato
il provvedimento di equipollenza di cui al medesimo art. 3, comma 1,
lettera c).
8. L'Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere la
prova orale il completamento delle dichiarazioni rese nella domanda
di partecipazione.

                               Art. 6.
 
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni
con i candidati
 
1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
all'art. 5, comma 5, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera
incompleta dal candidato nel modulo utilizzato per la redazione della
domanda di partecipazione.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed alcun
onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione del recapito di cui all'art. 5,
comma 5, lettera m), nel medesimo modulo utilizzato per la redazione
della domanda di partecipazione.
3. Il candidato deve comunicare alla Camera dei deputati,
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
via della Missione n. 8 - 00186 Roma, con lettera raccomandata,
qualunque cambiamento del recapito di cui all'art. 5, comma 5,
lettera m). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed
alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento del
recapito stesso.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami consistono in una prova selettiva, in tre prove
scritte e in una prova orale.
2. La prova selettiva consiste in 100 quesiti a risposta multipla
e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui
all'allegato C. I quesiti oggetto della prova selettiva saranno
estratti da un volume di cui l'Amministrazione curera' la
pubblicazione. L'Amministrazione declina ogni responsabilita' in
ordine a volumi di quesiti non editi dalla stessa Amministrazione.
3. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono
distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di
inizio delle convocazioni.
4. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la
sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta
errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio
riportato nella prova selettiva e' comunicato agli interessati il
primo giorno non festivo seguente a ciascuna giornata di prove,
mediante affissione di elenchi presso la Camera dei deputati, albo
del Servizio del personale, via della Missione n. 8 - 00186 Roma.
5. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
sessione dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi alle prove
scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova
selettiva, si siano collocati entro il 75° posto. Il predetto numero
di 75 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati
risultati ex-aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'.
6. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte sara'
affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del
personale, via della Missione n. 8 - 00186 Roma, a partire dalla data
che sara' indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del
quarto venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva.
L'affissione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce
notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi.
7. Le prove scritte tendono ad accertare la conoscenza delle
materie oggetto delle prove, la capacita' di correlare i concetti nei
vari ambiti disciplinari, la capacita' di individuare e sintetizzare
gli aspetti salienti di una questione, anche ai fini della redazione
di appunti o di sintesi, la capacita' di espressione.
8. Le prove scritte sono tre:
a) la prima prova scritta consiste nella redazione di un
elaborato su avvenimenti e problematiche di storia d'Italia dal 1848
ad oggi, anche con riferimento alla storia costituzionale ed
economica. Il tempo a disposizione e' di tre ore;
b) la seconda prova scritta consiste nell'esame di una
questione concernente il diritto costituzionale, con eventuale
riferimento al diritto dell'Unione europea, e di una questione
concernente il diritto amministrativo, per entrambe le questioni
anche con gli opportuni riferimenti alle fonti documentali
disponibili su supporto digitale o rete Internet. Il tempo a
disposizione e' di quattro ore;
c) la terza prova scritta consiste nella sintesi, nella lingua
straniera scelta dal candidato nella domanda di partecipazione, di un
testo redatto nella medesima lingua straniera, senza l'uso del
vocabolario. Il testo riguarda una delle materie oggetto delle prove
di cui alle lettere a) e b). Il tempo a disposizione e' di novanta
minuti.
9. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
10. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che nelle prove scritte conseguono un
punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in
ciascuna prova.
11. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' affisso
presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
della Missione n. 8 - 00186 Roma, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 9, comma 2. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla
prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di
eventuali ricorsi.
12. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del
candidato in relazione alle materie di cui all'allegato C. Il
colloquio tende anche a valutare le attitudini del candidato, in
particolare sotto il profilo della capacita' di applicazione concreta
del sapere teorico. Nel corso della prova orale si procede altresi'
all'accertamento della capacita' di utilizzo di un personal computer
per la produzione di documenti, con particolare riferimento alle
tecniche di ricerca, attraverso Internet, di dati e documenti
disponibili presso i principali siti istituzionali.
13.La prova orale e' valutata in trentesimi. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a
21/30.
14. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non piu' di due lingue straniere tra quelle
indicate nell'allegato C. La prova facoltativa e' valutata in
trentesimi con l'attribuzione di un punteggio variabile fino ad un
massimo di 0,25 punti per ogni lingua.
15. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
16. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
facoltativa.
17. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
18. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto
della riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1.

                               Art. 8.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con Decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice dispone le prove d'esame; cura
l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati dalla
Commissione stessa, ovvero dall'Amministrazione, per il corretto
svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che
contravvengano alle stesse; determina i criteri di valutazione delle
prove scritte; fissa i termini necessari per consentire le
comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai
sensi dell'art. 9, comma 2; approva gli elenchi dei candidati ammessi
alle prove scritte, nonche' alla prova orale; approva la graduatoria
finale del concorso.

                               Art. 9.
 
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale
 
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno indicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 19 aprile 2005,
muniti del documento di riconoscimento, in corso di validita',
indicato nella domanda di partecipazione. La sede di svolgimento
della prova potra' essere individuata anche al di fuori del comune di
Roma. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, saranno
pubblicate le informazioni sulla disponibilita' del volume di quesiti
di cui all'art. 7, comma 2, e l'eventuale richiesta della
documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per
l'ammissione ai sensi dell'art. 4, comma 2.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del quarto
venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno
fornite, insieme con la data a partire dalla quale sara' disponibile
l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, anche le
informazioni inerenti il diario delle medesime prove scritte, nonche'
le informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco dei candidati
ammessi alla prova orale presso la Camera dei deputati, albo del
Servizio del personale, via della Missione n. 8 - 00186 Roma, e le
informazioni inerenti il diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale assumono valore di notifica a tutti gli effetti e
possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

                              Art. 10.
 
Ricorsi
 
1. Avverso i provvedimenti della procedura concorsuale e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento
per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei
deputati, alla Commissione giurisdizionale per il personale, via
degli Uffici del Vicario n. 49 - 00186 Roma. Il ricorso e'
proponibile entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale nell'albo del
Servizio del personale, via della Missione n. 8 - 00186 Roma.

                              Art. 11.
 
Informazioni disponibili sul sito Internet della Camera dei deputati
 
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura concorsuale
saranno disponibili all'indirizzo Internet http://www.camera.it . In
particolare, saranno disponibili a tale indirizzo le informazioni
concernenti il punteggio riportato nella prova selettiva, le
informazioni concernenti gli elenchi dei candidati ammessi alle prove
scritte e alla prova orale, nonche' tutte le informazioni oggetto di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

                              Art. 12.
 
Dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
ai soli fini della gestione della procedura concorsuale e possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso.

                              Art. 13.
 
Assunzione dei vincitori
 
1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono
sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneita' fisica
all'impiego.
2. I vincitori del concorso devono presentare, entro trenta
giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i
documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I
documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione
resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data della richiesta
e sotto pena di decadenza. In tal caso, l'Amministrazione provvede ad
acquisire d'ufficio i predetti documenti. Qualora emerga la non
veridicita' della dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
3. I vincitori sono chiamati in servizio subordinatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e condizionatamente
all'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e
sono nominati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno gli stessi doveri del personale di ruolo
e godono dello stesso trattamento economico.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la nomina in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti gli
effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con
Decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
prorogato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per 24 mesi a decorrere
dalla data di approvazione.
Roma, 22 dicembre 2004
 
Il Presidente: Casini
 
Il Segretario generale: Zampetti

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