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UNIVERSITA' DI PERUGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di due
unita' di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, per le esigenze della ripartizione affari
generali, legali e contratti.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.64 del 12/8/2005 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PERUGIA |
Località: | Perugia (PG) |
Codice atto: | 05E04844 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 2 |
Scadenza: | 12/9/2005 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 maggio 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbario 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita' stipulato in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, che modifica il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo l'art. 34-bis;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita' stipulato in data 27 gennaio 2005, biennio economico
2002-2003;
Visto il regolamento in materia di accesso all'impiego presso
l'Universita' degli studi di Perugia del personale
tecnico-amministrativo e dirigente, emanato con decreto rettorale
n. 1285 del 1° giugno 2005, successivamente modificato con decreto
rettorale n. 1676 del 25 luglio 2005;
Vista la delibera del senato accademico del 20 luglio 2004
«Programmazione triennale assunzioni personale
tecnico-amministrativo»;
Vista la delibera del senato accademico del 18 novembre 2004
«Determinazione criteri direttivi per la programmazione triennale
delle assunzioni del personale tecnico-amministrativo»;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 20 maggio
2005 «Attuazione piano triennale delle assunzioni di personale
tecnico-amministrativo»;
Viste le note prot. n. 27441 del 10 giugno 2005 e prot. n. 32227
del 13 luglio 2005, trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica
in applicazione del predetto art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001;
Vista la nota prot. n. 27841 del 27 luglio 2005 con la quale il
Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato «di non avere,
allo stato, personale da assegnare -- ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 -- per il fabbisogno di
professionalita' segnalato»;
Ritenuto pertanto, nel rispetto del dettato dell'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, di poter procedere al reclutamento
delle professionalita' richieste mediante avviso di selezione
pubblica;
Considerato che e' stata data attuazione infruttuosa all'art. 46
del C.C.N.L. 9 agosto 2000 del personale del comparto universita';
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento di due unita' di personale di categoria D -- posizione
economica D1 -- area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo
indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
della ripartizione affari generali, legali e contratti di questa
Universita'.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: laurea (ai sensi del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509), conseguita nella classe n. 31 «classe delle
lauree in scienze giuridiche» o nella classe due «classe delle lauree
in scienze dei servizi giuridici»;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all'impiego;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Saranno, comunque, ammessi coloro che siano in possesso del
diploma di laurea, rilasciato secondo le disposizioni vigenti
anteriormente all'attuazione del decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre 1999, in giurisprudenza o di laurea specialistica di cui
al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, conseguita nella
classe n. 22/S «classe delle lauree specialistiche in
giurisprudenza». I titoli in questione, non costituendo requisito di
accesso alla selezione, in quanto di grado superiore, saranno
valutati ai sensi del successivo art. 5.
Non possono accedere agli impieghi coloro i quali siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati licenziati da un impiego statale ai sensi dei vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari comparti del
personale delle amministrazioni pubbliche, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi alla selezione, con riserva di ogni
accertamento dei requisiti prescritti. L'esclusione dalla selezione
per difetto dei requisiti stessi, puo' essere disposta in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato dell'amministrazione.
L'amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta
semplice sul modello A, allegato al presente decreto e debitamente
sottoscritte dai candidati, a pena di nullita', indirizzate al
direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Perugia --
piazza Universita' n. 1 - Perugia, dovranno essere presentate
direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte
in tempo utile purche' vengano spedite, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. La data di
spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
La presentazione diretta delle domande di ammissione alla
selezione, entro il termine perentorio sopraindicato, deve essere
effettuata presso l'ufficio archivio e protocollo dell'Ateneo nei
giorni: dal lunedi' al venerdi' al mattino dalle ore 9 alle ore 13 e
nei giorni di martedi' e giovedi' anche di pomeriggio dalle ore 15
alle ore 17.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di
quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero la
qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica e di godere
dei diritti politici;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
6) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione
alla selezione, con l'indicazione della data in cui e' stato
conseguito, dell'universita' che lo ha rilasciato e del voto
riportato;
7) la lingua straniera, a scelta del candidato tra l'inglese o
il francese, della quale verra' accertata la conoscenza nel corso
della prova orale;
8) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti
rapporti di impiego (l'amministrazione pubblica, la qualifica o
categoria rivestita nonche' i relativi periodi possono essere
dichiarati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, conformemente all'allegato modello B;
10) l'attivita' lavorativa svolta, senza demerito, con rapporto
di lavoro subordinato per almeno 36 mesi nella categoria oggetto
della selezione o nelle categorie superiori presso l'Universita'
degli studi di Perugia, al fine di essere esonerato dalla eventuale
prova di preselezione, e conseguentemente ammesso alle successive
prove selettive (con la suddetta dichiarazione dovranno essere,
inoltre, dichiarati la categoria rivestita ed il periodo di
riferimento relativo all'attivita' lavorativa svolta senza demerito.
I restanti periodi di servizio dovranno essere dichiarati secondo le
modalita' di cui all'art. 5 del presente avviso);
11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati licenziati da un impiego
statale ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
dei vari comparti del personale delle amministrazioni pubbliche, per
aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi
e, comunque, con mezzi fraudolenti;
12) la propria attuale residenza e l'indirizzo con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le eventuali variazioni;
13) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di
merito, pena la non valutazione, cosi' come precisato nel successivo
art. 8. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione. Detti titoli oltre che dichiarati nella domanda
possono essere prodotti o in carta semplice o mediante una
dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui agli allegati modelli B e
C, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione. Tale documentazione non e' richiesta nei
casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano gia' in possesso o
ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche
amministrazioni. In tali casi il candidato dovra' espressamente
indicare nella domanda la documentazione di cui intende avvalersi,
facendo esplicito riferimento all'art. 18 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Non si terra' conto dei documenti pervenuti dopo la scadenza
del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione;
14) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare, altresi', di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere la prova di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo
svolgimento della prova stessa e l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap.
La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione
non necessita di autenticazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Alla domanda dovra' essere allegata fotocopia di documento di
identita' in corso di validita'.
Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle
modalita' sopra descritti, nonche' l'omissione anche di una soltanto
delle dichiarazioni sopra elencate, comportera' l'automatica
esclusione dal concorso, a meno che l'omessa dichiarazione sia
desumibile dall'intero contesto della domanda presentata o da altri
documenti ad essa allegati, purche' prodotti in conformita' alla
vigente normativa.
La mancata dichiarazione relativa ai punti 5) e 9) verra'
considerata come il non aver riportato condanne penali, non aver
precedenti penali in corso e di non aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dai candidati aventi titolo
all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dal citato decreto.
L'Universita' non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice della selezione e' nominata ai sensi
dell'art. 13 del regolamento in materia di accesso all'impiego presso
l'Universita' degli studi di Perugia del personale
tecnico-amministrativo e dirigente.
Art. 5.
Titoli
Saranno valutati, ai fini della formazione della graduatoria di
merito i sottoindicati titoli. Per i titoli sara' attribuito un
punteggio complessivo pari a 30/90 o equivalente, ripartito nel modo
seguente:
a) titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto per
l'accesso, purche' attinenti all'attivita' del posto da ricoprire,
fino ad massimo di punti 10;
b) altri titoli quali: abilitazione all'esercizio della
professione legale, attestati di qualificazione e/o specializzazione
rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione
professionale, organizzati da pubbliche amministrazioni o enti
privati, purche' attinenti all'attivita' del posto da ricoprire, fino
ad un massimo di punti 10;
c) servizio svolto in posizioni funzionali e con compiti pari a
quelle del posto da ricoprire, presso le universita' o soggetti
pubblici fino ad un massimo di punti 10.
Per coloro che sono stati esonerati dalla prova di preselezione,
sara' valutata l'attivita' lavorativa svolta presso l'Universita'
degli studi di Perugia eccedente i 36 mesi che hanno comportato
l'esonero dalla preselezione.
I titoli da sottoporre alla valutazione della commissione
giudicatrice di cui al presente articolo, devono essere presentati
entro il termine utile per la presentazione delle domande, pena la
non valutazione o in originale o in copia autentica o in copia
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti
la conformita' all'originale, ovvero autocertificati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, utilizzando i
modelli B e C come di seguito indicato.
I titoli relativi ai punti a) e b) del presente articolo, devono
essere prodotti o in originale o in copia autentica o in copia
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti
la conformita' all'originale, conformemente al modello B, oppure
possono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, conformemente al modello C. In quest'ultimo caso il
candidato dovra' indicare tutti gli estremi utili ai fini della
esatta individuazione del titolo:
per il punto a), indicare la natura del diploma, la data di
conseguimento, l'ateneo, la votazione;
per il punto b) specificare dettagliatamente la natura del
titolo, il soggetto che lo ha rilasciato, la data di rilascio e
l'eventuale votazione finale.
I titoli relativi al punto c) del presente articolo devono essere
prodotti o in originale o in copia autentica o in copia corredata da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la
conformita' all'originale, conformemente al modello B, oppure possono
essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
conformemente al modello B.
Per i titoli di cui al punto c) dovra' essere specificata la
natura del servizio svolto, il periodo e l'ente pubblico di
riferimento.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui al
modello B devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' in
corso di validita' del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovra' specificare
in modo analitico e preciso ogni elemento utile ai fini della
valutazione del titolo dichiarato.
La presentazione della documentazione relativa ai titoli non e'
richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia in possesso o ne
possa disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
A tal fine il candidato dovra' espressamente indicare nella domanda
la documentazione di cui intende avvalersi, facendo esplicito
riferimento all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata
conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato
modello B.
Il controllo e la valutazione dei titoli, previa indicazione dei
criteri da parte della commissione giudicatrice, sono svolti dopo
l'espletamento delle prove scritte, ma prima di procedere alla
correzione dei relativi elaborati.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati mediante comunicazione individuale, prima
dell'effettuazione della prova orale.
L'amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi della normativa
vigente.
Art. 6.
Prova di preselezione calendario delle prove scritte e comunicazioni
Qualora il numero delle domande di partecipazione di coloro che
non abbiano svolto attivita' lavorativa con rapporto di lavoro
subordinato per almeno 36 mesi nella categoria oggetto della
selezione o nelle categorie superiori presso l'Universita' degli
studi di Perugia, superi le centoventi unita', l'ammissione alle
prove scritte potra' essere preceduta da una preselezione, che
consistera' in una prova scritta fondata su quesiti a risposta
sintetica o a risposta multipla predefinita e vertera' sugli
argomenti previsti per le prove d'esame.
Saranno ammessi a partecipare alle prove scritte di cui al
successivo art. 7, i candidati che abbiano svolto, senza demerito,
attivita' lavorativa con rapporto di lavoro subordinato per almeno 36
mesi nella categoria oggetto della selezione o nelle categorie
superiori presso l'Universita' degli studi di Perugia, nonche' i
primi sessanta concorrenti partecipanti alla prova di preselezione,
secondo l'ordine di graduatoria formata in base al punteggio
conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione e che
abbiano riportato nella prova stessa una votazione di almeno 7/10 o
equivalente.
Saranno, comunque, ammessi a sostenere le prove scritte anche
tutti i candidati che avranno riportato il medesimo punteggio
dell'ultimo candidato compreso in tale graduatoria.
Il punteggio riportato nella prova di preselezione non
concorrera' alla formazione del punteggio complessivo.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» del 30 settembre 2005 verra' dato avviso della
sede e della data di svolgimento dell'eventuale prova di
preselezione, nonche' della sede e della data di svolgimento delle
prove scritte.
In caso di svolgimento della prova di preselezione, alla stessa
potranno partecipare tutti i candidati che non avranno ricevuto
comunicazione di esclusione dal concorso. Alle successive prove
scritte potranno partecipare tutti coloro che, avendo partecipato
alla prova di preselezione, avranno ricevuto comunicazione di
superamento della stessa, nonche' i candidati esonerati dalla
preselezione che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal
concorso.
Qualora la prova di preselezione non fosse svolta, alle prove
scritte potranno partecipare tutti i candidati che non avranno
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso.
Il predetto avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati saranno
tenuti a presentarsi, senza alcuna altra comunicazione, presso la
sede, nei giorni e nell'ora indicati nello stesso per lo svolgimento
dell'eventuale prova di preselezione e per le prove scritte.
La mancata presentazione del candidato alla eventuale prova di
preselezione o alle prove scritte sara' considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa.
Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova di preselezione
di cui al presente articolo, nonche' le prove d'esame di cui al
successivo art. 7, i candidati dovranno essere muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta di identita', passaporto, patente di guida, patente
nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di
riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 7.
Prove d'esame
Le prove d'esame consisteranno in due prove scritte di cui una
anche a contenuto teorico pratico o consistente in una serie di
quesiti a risposta sintetica e una prova orale vertenti sui seguenti
argomenti:
prima prova scritta, a contenuto teorico, consistente in un
elaborato scritto mirante ad accertare la conoscenza del diritto
amministrativo e processuale amministrativo, del diritto
costituzionale e della contabilita' generale dello Stato;
seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico o
consistente in una serie di quesiti a risposta sintetica, mirante ad
accertare la capacita' dei candidati alla corretta soluzione di
questioni connesse con l'attivita' istituzionale dell'Universita' di
Perugia, in particolare per quanto attiene alla costituzione e al
funzionamento delle Fondazioni universitarie, all'attivazione e alla
gestione di spin-off, alla gestione del contenzioso delle
universita', alla redazione, approvazione, modifica ed integrazione
delle varie fonti normative interne, quali statuto d'autonomia,
regolamento generale d'ateneo, regolamento didattico di ateneo,
regolamento dei corsi di studio, etc;
la prova orale vertera' sugli argomenti oggetto delle prove
scritte, nonche' su:
elementi di diritto civile e processuale civile;
elementi di diritto penale e processuale penale;
elementi di legislazione universitaria;
elementi di contabilita' dello Stato;
normativa interna dell'Universita' degli studi di Perugia: in
particolare statuto di autonomia, regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita', regolamento generale d'ateneo e
regolamento didattico d'ateneo (consultabili anche via Internet sul
sito web dell'Ateneo www.unipg.it alle voci ateneo -- statuto e
regolamenti).
Detta prova comprendera' anche la conoscenza dell'utilizzo dei
software di Office Automation: Word ed Excel, nonche' la conoscenza
di una lingua straniera a scelta del candidato tra l'inglese o il
francese.
Alle prove d'esame verra' attribuito un punteggio complessivo
pari a 60 punti, cosi' ripartito: 30 punti per le prove scritte e 30
punti per la prova orale.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
abbiano riportato per ciascuna prova scritta una votazione di almeno
21/30 o equivalente. Parimenti non si intende superata la prova se il
candidato non consegue la votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio complessivo delle prove d'esame e' dato dalla media
delle votazioni conseguite nelle prove scritte sommata alla votazione
conseguita nella prova orale.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data, a cura dell'amministrazione, comunicazione con l'indicazione
del voto riportato nelle prove scritte, nella valutazione dei titoli
nonche' del giorno e dell'ora in cui la prova stessa si svolgera'. La
suddetta comunicazione verra' inviata almeno venti giorni prima della
data prevista per la prova: tali termini decorrono dalla consegna
delle raccomandate, da parte dell'amministrazione, al servizio
postale.
La mancata presentazione del candidato anche ad una sola delle
prove d'esame, sara' considerata come rinuncia alla selezione, quale
ne sia la causa.
Art. 8.
Preferenze a parita' di merito
I titoli che danno diritto alla preferenza, da indicare nella
domanda di partecipazione alla selezione, pena la non valutazione, e
da produrre secondo quanto indicato dall'art. 3, punto 13, del
presente avviso, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 9.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
a) Esaurite le procedure selettive, con decreto del direttore
amministrativo sara' approvata la graduatoria di merito formata
secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata
nelle prove d'esame, sommata al punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste dall'art. 8 del presente avviso; saranno,
inoltre, dichiarati i vincitori della selezione sotto condizione
sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per
l'ammissione all'impiego.
b) La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
della selezione, approvata dal direttore amministrativo, verra'
pubblicata mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali
impugnative.
c) La graduatoria stessa rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla pubblicazione e puo' essere utilizzata per la copertura dei
posti che si rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa
categoria ed area funzionale.
d) L'universita', entro il periodo suddetto, si riserva la
facolta' di utilizzare le stesse graduatorie per la copertura a tempo
indeterminato di posti vacanti con articolazione dell'orario a tempo
parziale, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai
fini dell'esercizio della facolta' di cui alla precedente lettera c).
e) L'universita' si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare
le graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nello stesso
profilo, nel caso di effettive necessita' ed urgenza, senza
pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini
dell'esercizio della facolta' di cui alle lettere c) e d) del
presente articolo. In conseguenza di cio', l'assunzione a tempo
indeterminato avra' prevalenza rispetto a quella a tempo determinato
e in subordine, l'assunzione a tempo pieno avra' prevalenza rispetto
a quella a tempo parziale.
Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro
I candidati risultati vincitori saranno invitati, a mezzo
telegramma, a stipulare un contratto individuale di lavoro
conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L., e saranno
assunti in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, i vincitori
dovranno produrre:
a) la documentazione richiesta dall'amministrazione, di cui al
successivo art. 11;
b) dichiarazione resa sotto la propria responsabilita', di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilita' o cumulo di impieghi
richiamate dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dall'art. 53
del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, ovvero a presentare
la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
c) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell'art. 145, parte
II, titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre
1973.
Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del
contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore assuma
servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio.
Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per
la categoria D, posizione economica D1, di cui al contratto
collettivo nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto
universita', per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio
economico 2002/2003.
Art. 11.
Presentazione dei documenti
Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento
dei requisiti previsti, dovra' produrre entro il termine previsto dal
precedente art. 10:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti relativi ai:
dati anagrafici;
titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente decreto;
cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea;
godimento dei diritti politici;
posizione nei riguardi degli obblighi militari;
attestazione risultante dal certificato del casellario
giudiziale.
Inoltre, dovra' essere prodotto in carta legale il seguente
documento, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di
stipula del contratto:
2) certificato rilasciato da un medico della A.S.L. competente
per territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente
effettivo o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare
menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e' tale
da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego per il quale
concorre. L'amministrazione, in base alla normativa vigente,
sottoporra' il vincitore della selezione a visita medica preventiva
intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro.
Il personale gia' in servizio a tempo indeterminato e' tenuto a
produrre, sempre nel termine anzidetto, soltanto la seguente
documentazione:
a) copia integrale dello stato matricolare (in sostituzione del
medesimo, il vincitore potra' presentare dichiarazione sostitutiva di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
b) certificato medico di cui al precedente punto 2;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso relativo al titolo di studio
previsto dall'art. 2 del presente decreto;
d) dichiarazione di opzione per la nuova qualifica.
Il documento di cui al punto a) dovra' essere aggiornato alla
data di stipula del contratto, mentre il documento di cui al punto b)
dovra' essere prodotto in carta legale e dovra' essere in data non
anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula del contratto
medesimo.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata
conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato
modello B.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di
gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di
lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli studi
di Perugia.
Art. 13.
Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione
Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, valgono le
disposizioni vigenti in materia.
Art. 14.
Pubblicazione
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Dello stesso verra' data divulgazione mediante affissione
all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Perugia e sara'
consultabile anche via Internet alla pagina web dell'Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi -- selezione personale tecnico
amministrativo.
Perugia, 8 agosto 2005
Il direttore amministrativo: Lacaita
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