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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Indizione della sessione 2002 degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di perito agrario
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.32 del 23/4/2002 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E03231 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 23/5/2002 |
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IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
agrario, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
(art. 1, comma 1), recante disciplina anche degli adempimenti propri
dei collegi (art. 6, comma 2);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e
successive modificazioni recante l'individuazione degli atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei direttori generali;
Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
documentazione amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Art. 1.
1. E 'indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito agrario.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario
conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
A - completato un periodo biennale di pratica presso un perito
agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 10,
comma 2, legge n. 54/1991);
B - completato un periodo triennale di attivita' tecnico
agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale
(art. 10, comma 2, legge n. 54/1991);
C - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
D - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001 e relativa tabella A);
E - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui
alla tabella C allegata (art. 55, comma 1, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
Art. 3.
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici agrari statali
elencati nell'allegato A alla presente ordinanza. Gli esami si
svolgono in sede regionale o interregionale; per Valle d'Aosta e
Liguria, regioni prive di istituti tecnici agrari statali, la sede
d'esame e' quella del Piemonte.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu'
commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame
nell'allegato A dovessero risultare inutilizzabili per motivi
contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel
caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita'
ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni
ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di
altra provincia, non menzionati nel detto allegato.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite dei collegi provinciali presso i quali, secondo quanto
disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.
Art. 4.
Domande di ammissione - Modalita' di presentazione Termine -
Esclusioni
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo
art. 5, soltanto all'istituto, indicato nel predetto allegato A,
ubicato nella regione sede del collegio competente alla verifica del
possesso del requisito di ammissione (art. 10, comma 2, legge
n. 54/1991).
2. Le domande, indirizzate all'istituto tecnico sede d'esame ed
inviate al detto collegio, si considerano prodotte in tempo utile
purche' spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine sopra indicato. In via alternativa, le domande
possono essere presentate a mano, entro il medesimo termine,
direttamente al collegio competente.
3. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta che viene
rilasciata agli interessati dai collegi, redatta su carta intestata,
recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze e la
data di presentazione.
4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
5. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5.
Domande di ammissione - Contenuto
1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta
legale e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale per
dichiarazioni mendaci (art. 76 decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000) e del fatto che la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75 decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000), devono dichiarare:
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale si desidera che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di perito agrario, con precisa indicazione: dell'istituto
sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto
riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da
quello sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di
stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della
data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul
retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato
ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare
tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al
precedente art. 2, comma 2;
di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del collegio provinciale;
di essere in possesso, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, di uno dei requisiti (da indicare in
modo specifico) di cui al precedente art. 2. In relazione ai
requisiti di cui al precedente art. 2, lettere C, D ed E (corsi IFTS,
diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare, con
fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma o della
certificazione posseduta;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Non e' richiesto che la firma del candidato, da apporre in
calce alla domanda unitamente alla data, sia autenticata;
l'interessato perfeziona la propria domanda con nuova sottoscrizione
da apporre, in sede iniziale di esame, in presenza del presidente
della commissione il quale, previa identificazione del candidato per
l'ammissione alle prove, da' conto di tale avvenuto adempimento con
apposita, contestuale annotazione datata e sottoscritta a latere.
3. I candidati in situazione di handicap devono, ai sensi
dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione
al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle
prove (ausili e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella
domanda, con dichiarazione ex art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza
delle condizioni personali richieste.
Art. 6.
Domande di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2 - capoverso 3 - del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di 1,55 euro dovuto
all'istituto sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956,
n. 1378 e successive modificazioni;
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
Art. 7.
Adempimenti dei collegi
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute
ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di
competenza, predispongono, con le modalita' di cui ai successivi
commi 3 e 4, gli elenchi nominativi dei candidati ai fini degli
adempimenti previsti dall'art. 6 del regolamento. In particolare, i
collegi provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale
controllo di conformita' alle risultanze d'ufficio delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con
riferimento sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia
all'avvenuto assolvimento, asseverato con certificazione
contributiva, di una delle condizioni di cui al precedente art. 2.
2. Entro il 5 giugno 2002, i collegi comunicano al Ministero, a
mezzo fax (n. 06/58492397), il numero dei candidati, in possesso dei
requisiti di legge, che hanno prodotto regolare domanda di ammissione
agli esami ai fini della determinazione del numero delle commissioni
da nominare. Detta comunicazione deve essere inoltrata anche
nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e viene effettuata,
a cura dei medesimi collegi, anche al collegio nazionale.
3. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
il 15 giugno 2002, con l'inoltro di un unico elenco nominativo, in
stretto ordine alfabetico, dei candidati in possesso dei requisiti di
legge per consentire al Ministero di provvedere alla loro
assegnazione alle commissioni. Nel predetto elenco vengono indicati,
per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, nonche' il requisito di ammissione posseduto, di cui al
precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o
C o D o E). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di
ammissione ancora in corso di maturazione deve essere apposta la
dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di
acquisizione che non puo' essere posteriore al giorno precedente a
quello di inizio delle prove d'esame.
4. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
presidente del collegio, questi deve attestare:
la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte;
l'esito positivo del controllo sulle dichiarazioni sostitutive
rese dai candidati nelle domande medesime, con espresso riferimento
ai requisiti menzionati al precedente paragrafo n. 1.
Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro il 5 ottobre 2002, i collegi provvedono alla consegna
delle domande ai presidi degli istituti tecnici ai quali sono
indirizzate, o ai presidi di quegli istituti indicati dal Ministero
in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente
art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale del medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al
Ministero. Detto elenco e' integrato con apposita nota recante
indicazione: della avvenuta maturazione del requisito di ammissione
per i candidati con la dicitura di cui al precedente, comma 3, di
eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero.
6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
direttamente alla commissione esaminatrice la comunicazione della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i
restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 3.
Art. 8.
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
22 ottobre 2002, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
23 ottobre 2002, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
24 ottobre 2002, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
25 ottobre 2002, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica;
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi, ai
quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali.
Art. 9.
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle
rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo
svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di
valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegato B.
3. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa
sessione di esami.
Art. 10.
R i n v i o
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2002
Il direttore generale: Criscuoli
Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi
dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i
dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero della
pubblica istruzione - Roma (viale Trastevere, n. 76 A), sono
utilizzati per le necessarie finalita' di gestione delle procedure
inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati
hanno i correlati diritti di cui all'art. 13 della legge in
argomento.
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