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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Selezione pubblica di una borsa di studio per laureati nel settore
della chimica applicata alla conservazione dei beni librari da
usufruirsi presso l'Istituto centrale per la patologia del libro.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.83 del 24/10/2000 |
Ente: | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E9793 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 23/11/2000 |
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IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEL LIBRO
Viste le variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio
finanziario 2000 deliberate dal comitato di gestione dell'Istituto
centrale per la patologia del libro nella seduta del 21 aprile 2000;
Visto il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2001
deliberato dal comitato di gestione dell'Istituto centrale per la
patologia del libro nella seduta del 30 marzo 2000;
Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Dispone:
Art. 1.
E' indetta una selezione pubblica, per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, ad una borsa di studio per la formazione alla
ricerca scientifica nel campo della tutela, conservazione e restauro
dei beni librari. Tale borsa e' riservata a laureati in chimica o
chimica industriale.
La borsa di studio dell'importo di L. 25.000.000 annui lordi, che
verranno distribuiti in rate mensili, ha una durata massima di due
anni ed e' sottoposta a conferma al termine del primo anno.
Art. 2.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari con o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
La borsa non puo' essere cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico o privato.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni dell'Istituto centrale per la patologia
del libro (d'ora in poi, semplicemente Istituto).
All'assegnatario di borsa, comandato in missione per missioni
inerenti l'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il
trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti civili
dello Stato, settimo livello, a carico dell'Istituto.
Gli assegnatari delle borse, ove soggetti all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e successive modifiche, presso l'Istituto nazionale per le
assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL).
Per quanto concerne i rischi da malattia, il borsista deve
provvedere ad assicurarsi a sua cura e sue spese, ai sensi della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e
integrazioni, mediante la stipulazione di apposite polizze di
assicurazione.
Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una
universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(M.U.R.S.T.);
b) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta';
c) siano idonei al lavoro specifico;
d) abbiano assolto agli obblighi militari.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero
periodo di assegnazione nella sede di fruizione della stessa.
Non possono partecipare alla selezione i professori universitari
di prima e seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari ed altri pubblici dipendenti.
Art. 4.
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
e inviata a: Istituto centrale per la patologia del libro, Selezione
borse di studio chimica, via Milano 76 - 00184 Roma, entro e non
oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum vitae et studiorum;
2) tesi di laurea;
3) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la
votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo (ai sensi
della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione);
4) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il
nome di eventuali collaboratori;
5) una relazione dattiloscritta (non superiore a cinque
cartelle), a scelta del candidato, nella quale venga descritto un
possibile programma di ricerca relativo al seguente tema: studio
delle alterazioni della cellulosa con particolare riguardo alla
caratterizzazione e al dosaggio di gruppi funzionali nonche' alla
distribuzione dei pesi molecolari;
6) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 1), 5) e 6) devono essere sotto
scritti dal candidato e presentati in duplice copia.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato.
Non si terra' conto dei documenti e delle domande inviate dopo il
termine dei trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati presentati in bozze
di stampa.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione dei documenti di cui ai punti 2), 3), e 5) del presente
articolo.
Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione presieduta dal
direttore dell'Istituto e composta da due funzionari dell'Istituto
stesso.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato in via preliminare previsto dalla
commissione l'esame colloquio, la stessa provvede a convocare a
colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con almeno quindici giorni di preavviso, i candidati che abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun rimborso e' dovuto dall'Istituto ai candidati che sostengano
il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, della relazione presentata dal candidato, valutando sia la
sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica,
sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso
propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito soltanto i candidati che abbiano raggiunto
una votazione non inferiore ai 21/30.
Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione in ogni pagina del presidente e dei componenti.
Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o
decadenza del vincitore e, comunque non oltre i sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria.
Qualora il vincitore, dopo l'inizio dell'attivita' di ricerca,
rinunci alla borsa o decada dalla stessa per incompatibilita' di cui
all'art. 2 del presente bando, la borsa puo' essere conferita per il
restante periodo al successivo idoneo in base alla disponibilita'
finanziaria residua e alla valutazione scientifica da parte del
direttore dell'Istituto circa l'attribuzione della borsa per un
periodo inferiore a quello inizialmente previsto.
Art. 7.
Il direttore provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito
della selezione restituendogli, nel contempo, parte della
documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad eccezione
della seguente documentazione:
1) curriculum vitae et studiorum;
2) certificato di laurea;
3) relazione;
4) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
5) elenco dei titoli presentati.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio
agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dall'Istituto decadono dalla borsa.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita' sia in caso di
eventuale dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta o non
chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte degli
aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi
postali.
Art. 8.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dall'Istituto al 1o dicembre 2000. La data di decorrenza della borsa
puo' essere rinviata per gravi motivi, debitamente documentati, a
giudizio insindacabile dell'Istituto.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta del responsabile della ricerca e' dichiarato decaduto con
motivato provvedimento del direttore dell'Istituto dall'ulteriore
fruizione della borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in
una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.
Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca
ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita'
presso il laboratorio o servizio di assegnazione.
Le rate successive sono erogate posticipatamente a meno che il
responsabile della ricerca non comunichi che si siano verificate le
condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
Art. 10.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del primo anno,
l'assegnatario della borsa dovra' trasmettere al direttore
dell'Istituto una particolareggiata relazione sulle ricerche svolte.
Le stesse modalita' valgono per il secondo anno, qualora la borsa
di studio sia stata confermata.
Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Istituto per le finalita' inerenti la selezione e la
gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Istituto.
Roma, 4 ottobre 2000
Il direttore: Federici
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