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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Concorso pubblico per l'ammissione alla Scuola di dottorato di
scienza e tecnica «Bernardino Telesio» - XXVII ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.86 del 28/10/2011 |
Ente: | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA |
Località: | - |
Codice atto: | 1E006069 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 17/11/2011 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, art. 71 relativo alla normativa sui dottorandi di ricerca in
soprannumero;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3
ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, ed in particolare,
l'art. 51, comma 6;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999
«regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto legislativo n. 445/2000 «testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 «codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004
«modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»;
Visto il regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' della Calabria, approvato con decreto rettorale n.
1707 del 16 giugno 2008;
Visto il regolamento delle scuole di dottorato dell'Universita'
della Calabria, approvato con decreto rettorale n. 1708 del 16 giugno
2008 e successive modificazioni;
Visto l'art. 19 del 30 dicembre 2010, n. 240, recante
disposizioni in materia di dottorato di ricerca;
Vista la nota ministeriale prot. n. 545 del 4 marzo 2011 -
decreto direttoriale 21 febbraio 2011, n. 36, avente per oggetto:
assegnazione borse aggiuntive dottorato di ricerca. Esercizio
finanziario 2010;
Vista la nota ministeriale prot. n. 640 del 14 marzo 2011
contenenti indicazioni relative ad operazioni di revisione dei corsi
di dottorato da parte degli atenei italiani che consente l'indizione
delle procedure selettive per l'A.A. 2011/2012 nelle more
dell'approvazione del «regolamento recante criteri generali per la
disciplina del dottorato di ricerca» emanato dal MIUR in attuazione
dell'art. 19 della legge n. 240/2010;
Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell'Ateneo,
relative al rinnovo dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca
- XXVII ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita' della
Calabria;
Visto il parere del nucleo di valutazione interna del 30 maggio
2011;
Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli corsi
e scuole di dottorato, avanzata dal CO.CO.P. nell'adunanza del 29
giugno 2011;
Vista la seduta del senato accademico del 15 luglio 2011, nella
quale e' stata approvata l'istituzione dei corsi e delle scuole di
dottorato di ricerca per il XXVII ciclo;
Vista la nota prot. n. 110022477 del 12 settembre 2011 con la
quale il direttore della Scuola di scienza e tecnica «Bernardino
Telesio» comunica di voler utilizzare le borse di cui alla nota
ministeriale prot. n. 545 del 4 marzo 2011 per il XXVII ciclo della
scuola di dottorato;
Vista la nota prot. n. 26154 del 14 ottobre 2011 relativa al
finanziamento di due borse di studio da parte del dipartimento di
fisica;
Vista la comunicazione del direttore della Scuola di scienza e
tecnica «Bernardino Telesio» circa le modalita' di svolgimento delle
prove d'esame e altre informazioni utili;
Accertato che la copertura finanziaria sara' assicurata
sull'apposito capitolo bilancio esercizio finanziario 2012;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1
Istituzione
1. E' istituito presso l'Universita' della Calabria, per l'anno
accademico 2011/2012, il XXVII ciclo delle scuole e dei corsi di
dottorato di ricerca.
2. E' indetto un pubblico concorso per l'ammissione alla Scuola
di dottorato di scienza e tecnica «Bernardino Telesio», per
l'assegnazione delle borse di cui alla nota ministeriale prot. n. 545
del 4 marzo 2011 - decreto direttoriale 21 febbraio 2011, n. 36, e
delle borse di studio finanziate dal dipartimento di fisica.
3. Nell'allegato A - scheda analitica Scuola di dottorato di
scienza e tecnica «Bernardino Telesio» XXVII ciclo - A.A. 2011/2012,
parte integrante del presente bando, sono indicati, l'area e il
settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento, gli
obiettivi formativi/curricula, la durata, i posti e le borse di
studio messi a concorso, i temi/gli obiettivi delle borse
classificate per ambito/settore, il direttore della Scuola, le
modalita' di ammissione, il calendario delle prove e ulteriori
requisiti richiesti.
4. Le borse di studio per il finanziamento dei posti aggiuntivi,
indicati nel presente bando sono finanziate da fondi di ricerca del
dipartimento di fisica. le stesse saranno disponibili solo dopo la
conclusione degli accordi in itinere, con l'approvazione e la
sottoscrizione della relativa convenzione, pena la non assegnazione
delle stesse, con lo stesso dipartimento.
5. Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal
successivo art. 5, il numero delle borse di studio potra' essere
aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di
ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si
rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando, purche'
la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine di
scadenza per la presentazione delle domande.
L'eventuale aumento delle borse di studio puo' determinare,
previa richiesta del collegio dei docenti, l'incremento dei posti
complessivamente messi a concorso, per un numero di posti pari
all'aumento del numero delle borse.
Art. 2
Requisiti per l'accesso alla Scuola
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di dottorato di scienza e tecnica «Bernardino
Telesio» di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e
cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli stati
di appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso:
a) di diploma di laurea conseguito prima del nuovo ordinamento
didattico di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;
b) di laurea magistrale in seguito all'ordinamento didattico di
cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;
c) titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali
siano in possesso della sola laurea triennale.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno nella domanda di
partecipazione al concorso fare espressa richiesta, al collegio dei
docenti, di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere) e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo
art. 6. Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del paese di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
3. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto al comma 1
entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prima prova
concorsuale (valutazione titoli). In tal caso, l'ammissione verra'
disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare,
pena esclusione dal concorso, autocertificazione del conseguito
diploma di laurea, all'ufficio dottorato di ricerca e al presidente
della commissione giudicatrice al momento dello svolgimento della
prova orale.
4. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di dottore
di ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad un corso
di dottorato diverso da quello posseduto, senza poter comunque
usufruire di posti coperti da borsa di studio.
5. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento. Sara', inoltre, esclusa la
domanda presentata o spedita oltre il termine stabilito al successivo
art. 5.
6. I candidati dovranno presentare, pena esclusione dalla
selezione, un progetto di ricerca, della dimensione massima di n. 3
pagine, debitamente sottoscritto, sui temi di ricerca alla voce borse
di studio dell'allegato A del presente bando, un curriculum vitae e
studiorum autocertificato ed eventuali pubblicazioni.
Art. 3
Titolari di assegni di ricerca
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
art. 1, senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi
dell'art. 51, comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e
successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di contratto
di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza
oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di
partecipazione all'ammissione alla scuola di dottorato di cui al
presente bando. In caso di ammissione alla scuola, i posti relativi
sono da considerarsi in soprannumero rispetto a quelli indicati
all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
3. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori di
una borsa di dottorato possono scegliere se rinunciare all'assegno e
quindi svolgere il dottorato con borsa di studio oppure se mantenere
il proprio assegno di ricerca e svolgere il dottorato senza borsa.
Art. 4
Dipendente pubblico
Ai sensi della normativa vigente, il pubblico dipendente ammesso
ai corsi o scuole di dottorato di ricerca e' collocato a domanda,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di
durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste. In caso di ammissione alle scuole e ai corsi di
dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni immediatamente successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo.
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni,
i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di
dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano iscritti a
corsi o scuole di dottorato per almeno un anno accademico,
beneficiando di detto congedo.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza (legge n. 476/1984, legge n. 448/2001, legge n. 240/2010).
Art. 5
Procedure di presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere redatta
e inviata in forma elettronica collegandosi alla procedura on-line
disponibile dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - all'indirizzo web:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati. La procedura on-line sara'
automaticamente chiusa alle ore 12:00 del giorno di scadenza del
presente bando. Il termine indicato e' da intendersi perentorio ed e'
responsabilita' del candidato verificare la corretta conclusione
della procedura elettronica.
2. Dopo aver compilato la domanda on-line il candidato dovra' far
pervenire in versione cartacea, pena esclusione, sempre entro e non
oltre il giorno di scadenza del presente bando, la domanda di
partecipazione al concorso (stampata dalla procedura di compilazione
online) debitamente firmata in calce e la documentazione richiesta al
successivo punto 6 e all'art. 6, secondo una delle seguenti
modalita':
a) consegna a mano presso l'ufficio protocollo generale
dell'Universita' della Calabria, via Pietro Bucci - edificio
amministrazione - piano terra - Arcavacata di Rende (Cosenza), nei
giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9:00 alle ore
12:00 - sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovra'
essere riportata la dicitura: «Domanda di partecipazione a concorso
di dottorato di ricerca», con l'indicazione del mittente;
b) spedizione postale, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' della
Calabria - via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (Cosenza) -
sulla busta dovra' essere riportata la dicitura: «Domanda di
partecipazione a concorso di dottorato di ricerca», con l'indicazione
del mittente.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata a/r. Non
saranno in ogni caso, prese in considerazione, le domande che, per
qualsiasi causa di forza maggiore dovessero pervenire oltre i cinque
giorni successivi al termine di scadenza del presente bando, anche se
inviate in tempo utile.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande.
Il candidato che, pur avendo compilato ed inviato
elettronicamente la domanda, non provveda direttamente alla consegna
o all'invio per raccomandata a/r della stessa, debitamente firmata,
completa dei titoli obbligatori, nei tempi stabiliti, sara' escluso
dalla partecipazione al concorso.
3. La data di scadenza e' fissata perentoriamente al ventesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
4. L'amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni causate da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
imputabili a terzi.
5. I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n.
104/1992, come integrata dalla legge n. 17/1999, possono richiedere,
in relazione alla propria disabilita', gli ausili necessari ed
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova di
ammissione prevista.
A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati
con la riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003.
6. Alla domanda di ammissione, pena esclusione dalla selezione,
dovranno essere allegati un progetto di ricerca, della dimensione
massima di n. 3 pagine, debitamente sottoscritto, sui temi di ricerca
alla voce borse di studio dell'allegato A del presente bando, un
curriculum vitae e studiorum autocertificato ed eventuali
pubblicazioni. I titoli potranno essere presentati in originale o in
semplice copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del
decreto legislativo n. 445/2000; successivamente alla pubblicazione
della graduatoria finale di ammissione, i candidati potranno
provvedere a proprie spese, al ritiro dei titoli presentati;
trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della suddetta
graduatoria, i titoli non ritirati saranno sottoposti a procedura di
scarto.
7. Non saranno ritenute valide, ai fini della partecipazione al
concorso e conseguentemente escluse d'ufficio, le domande di
partecipazione alla selezione:
a) non correttamente compilate on-line;
b) spedite oltre il termine stabilito dal presente bando;
c) prive della sottoscrizione del candidato;
d) prive della denominazione del corso o scuola di dottorato per
cui si intende partecipare;
e) mancanti del curriculum vitae et studiorum ovvero, ancorche'
presente, privo della firma del dichiarante;
f) mancanti del progetto di ricerca ai fini della valutazione da
parte della commissione giudicatrice ovvero ancorche' presente, privo
della firma del candidato.
Il decreto di esclusione dal concorso sara' reso pubblico sul
sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati prima della prima prova
concorsuale.
I candidati ammessi alla selezione si intendono ammessi con
riserva. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino
all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il rettore con proprio decreto dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso.
Art. 6
Candidati in possesso di titolo accademico straniero
I candidati in possesso di titolo accademico straniero dovranno
allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea con
l'indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione ed una o
piu' lettere di presentazione dell'universita' presso la quale hanno
conseguito il titolo.
I cittadini stranieri dovranno allegare alla domanda un
certificato di cittadinanza (in carta libera) e una copia conforme
all'originale del passaporto.
Se il titolo accademico e' gia' stato dichiarato equipollente
alla laurea italiana, i candidati dovranno indicare obbligatoriamente
l'universita' italiana e gli estremi del decreto rettorale a mezzo
del quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. Qualora il
titolo non sia gia' stato riconosciuto, il collegio dei docenti del
dottorato di ricerca per il quale il candidato presenta domanda,
deliberera' in merito ai titoli posseduti ai soli fini
dell'ammissione al dottorato di ricerca.
I documenti ufficiali allegati alla domanda (certificato di
laurea, esami sostenuti e votazione, certificato di cittadinanza)
dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere accompagnati da una
traduzione in lingua italiana o inglese.
Art. 7
Prove di ammissione alla Scuola
1. I nominativi degli ammessi a sostenere la prima prova
concorsuale saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web
dell'Ateneo al seguente indirizzo: www.unical.it/portale (ricerca -
dottorati di ricerca). Non saranno attivate da parte di
quest'Universita' altre forme di avviso.
2. L'esame di ammissione alla Scuola di cui all'art. 1,
consistera' nella valutazione dei titoli selettiva e in una prova
orale, da sostenere, eventualmente, con le opportune garanzie di
certezza e sicurezza, per via telematica. Durante la stessa, il
candidato dovra' dimostrare una buona conoscenza della lingua
inglese.
Per le modalita' di partecipazione al concorso di ammissione si
rinvia alle specifiche contenute nell'allegato A - Scheda analitica
scuola di dottorato di scienza e tecnica «Bernardino Telesio» XXVII
ciclo - A.A. 2011/2012.
3. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e
volte ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati.
4. La data per l'espletamento della prova concorsuale, fissata
all'allegato A del presente bando, ha valore di notifica a tutti gli
effetti, pertanto, i candidati ammessi, di cui al comma 1 del
presente articolo, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario indicato, sara' cura dell'amministrazione
comunicare ad ogni singolo candidato avente domicilio in Italia,
mediante notifica personale a mezzo raccomandata a/r o telegramma,
eventuali variazioni; mentre i candidati aventi domicilio all'estero
saranno contattati esclusivamente tramite posta elettronica.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei
documenti prodotti dagli aspiranti allegati alla domanda di
partecipazione. La commissione giudicatrice stabilira' il punteggio
per la valutazione dei titoli nel corso della seduta preliminare e
provvedera' alla successiva valutazione degli stessi prima
dell'espletamento della prova orale.
La graduatoria finale per l'ammissione dei candidati, approvata
con decreto rettorale, sara' resa nota esclusivamente mediante
affissione all'albo della facolta' o del dipartimento presso il quale
si sono svolte le prove e sul sito internet www.unical.it/portale
>(ricerca - dottorati di ricerca). I candidati non riceveranno
pertanto alcuna comunicazione a domicilio.
Gli atti del concorso sono pubblici, agli stessi e' consentito
l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in
ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa amministrazione, ai
fini di eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti di
ammissibilita', si riserva la facolta' di controllare solo le istanze
di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le due
prove.
5. Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) qualunque altro valido documento d'identita'.
Art. 8
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del concorsi per gli esami di
ammissione e' nominata con decreto rettorale su proposta del collegio
dei docenti; la stessa e' incaricata della valutazione comparativa
dei candidati ed e' composta di almeno tre membri scelti tra i
professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri, scelti
nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
2. La commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di trenta punti per ogni prova.
3. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta anche per
via telematica, ai sensi della normativa vigente e del regolamento di
cui al decreto rettorale n. 1707 del 16 giugno 2008. Si intende
superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30.
Sara' cura della commissione giudicatrice contattare in tempo utile,
attraverso la posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda
di partecipazione, i candidati di nazionalita' straniera per
stabilire le modalita' di esecuzione dell'eventuale prova orale per
via telematica.
4. Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice per
l'accesso alla scuola di dottorato di ricerca rende pubblici i
risultati della prova orale, mediante affissione, nel medesimo giorno
della seduta, all'albo della facolta' o del dipartimento presso il
quale si e' svolta la prova concorsuale.
5. Espletata la prova di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sommando per ciascun candidato il
punteggio delle singole prove, riportando l'indicazione dei candidati
ammessi.
6. Le borse di studio sono assegnate ai candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito. In presenza di piu' tipologie
di borse queste sono assegnate ai vincitori direttamente dalla
commissione giudicatrice: tale assegnazione deve essere riportata nel
verbale finale della commissione.
7. La graduatoria finale per l'ammissione dei candidati,
approvata con decreto rettorale, sara' resa nota esclusivamente
mediante affissione all'albo della facolta' o del dipartimento presso
il quale si sono svolte le prove e sul sito internet
www.unical.it/portale (ricerca - dottorati di ricerca). I candidati
non riceveranno pertanto alcuna comunicazione a domicilio.
Art. 9
Ammissione alla Scuola
1. I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per la scuola di dottorato, previo rispetto dei requisiti di
ammissione di cui all'art. 2 del presente bando.
In caso di rinuncia prima dell'inizio dei corsi da parte dei
candidati dichiarati vincitori, da comunicare all'ufficio dottorato
di ricerca entro la data indicata nella e-mail di convocazione per
l'iscrizione, subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
A corsi iniziati non e' possibile d'ufficio, in caso di rinuncia
dei dottorandi regolarmente iscritti ai corsi, procedere a surroga,
mentre, entro tre mesi dall'inizio del corso, il collegio dei docenti
valuta l'opportunita' di coprire il posto rimasto vacante con un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria generale di
merito.
2. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di
diploma, ad un corso di laurea, ad un corso di formazione, ad altro
corso di dottorato o ad un master, ammessi al dottorato di ricerca
hanno l'obbligo di sospendere la frequenza dei predetti corsi fin
dall'inizio e per tutta la durata del ciclo di dottorato.
3. Qualora, a conclusione della prova d'esame, due o piu'
candidati ottengano pari punteggio per un posto senza borsa, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge n. 127/1997 come modificato dall'art. 2 della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 10
Iscrizione
1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti a presentarsi,
pena decadenza, presso l'ufficio dottorati di ricerca per procedere
all'iscrizione rispettando la data indicata nella e-mail di
convocazione inviata agli stessi, all'indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso, consegnando i
seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno di corso, disponibile sul
sito internet www.unical.it (ricerca - dottorati di ricerca);
b) attestazione del versamento della tassa regionale per il
diritto allo studio di euro 130,00 c/c n. 13790878 intestato a
Universita' della Calabria centro residenziale c.da Arcavacata 87036
Rende (Cosenza);
c) attestazione del versamento della tassa di assicurazione
contro gli infortuni di euro 4,40 c/c n. 260893 intestato a
Universita' della Calabria esattoria tasse universitarie c.da
Arcavacata 87036 Rende (Cosenza);
d) fotocopia del documento di identita' in corso di validita' (in
carta libera) debitamente firmata;
e) fotocopia del codice fiscale;
f) fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri).
2. I bollettini di cui ai punti «b)» e «c)» possono essere
ritirati presso l'ufficio dottorato di ricerca dell'Universita' della
Calabria; in caso contrario compilare debitamente in ogni parte ed
indicare la causale.
3. I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
4. Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica
del candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le
condizioni di cui al successivo comma 5 dell'art. 11.
5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello stato stesso.
6. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara'
considerata rinuncia al posto (con o senza borsa), che verra'
assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine
della stessa, previo rispetto dei requisiti di ammissione di cui
all'art. 2 del presente bando. La comunicazione al candidato
successivo verra' inviata per posta elettronica; lo stesso dovra'
iscriversi, rispettando la data indicata nella e-mail di
convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione prevista
al precedente comma 1.
7. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), il candidato
decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione.
L'Ateneo provvedera' al recupero di eventuali benefici concessi.
La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione all'azione
di risarcimento danni da parte dei controinteressati.
Art. 11
Borse di studio
1. Ai candidati dichiarati vincitori, ai sensi del comma 6
dell'art. 8 del presente bando, e' conferita la borsa di studio, fino
alla concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti idonei
ammessi su posti senza borsa possono accedere alla scuola di
dottorato, fino al numero di posti previsti.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito personale
complessivo annuo lordo non superiore a euro 12.911,42 sara'
conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una
borsa di studio il cui importo annuale e' pari a euro 13.638,47 al
lordo del contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata, a
carico del borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso. Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo
deliberato dal collegio dei docenti.
La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. In tal caso il
pagamento complessivo di quanto dovuto deve essere versato
all'interessato in anticipo rispetto alla data di inizio del periodo
di permanenza all'estero. Gli interessati hanno l'obbligo di
richiedere all'ente estero presso cui e' avvenuto il soggiorno un
certificato originale indicante l'esatto periodo di permanenza. Detto
originale dovra' essere consegnato all'ufficio dottorato di ricerca,
al rientro in sede, pena la restituzione di quanto percepito. Tali
periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata
del corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali).
3. I dottorandi titolari di borsa di studio potranno recarsi per
periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei mesi solo
previo parere favorevole del collegio dei docenti fermo restando che
per periodi di durata inferiore al semestre e' necessario solo il
consenso del coordinatore.
4. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
5. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito
nella relativa graduatoria di merito, ai sensi del comma 6 dell'art.
8 del presente bando. A parita' di merito prevale la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.
6. Il dottorando che non conclude l'anno di corso per ragioni di
lavoro o per scelta personale, e' tenuto a restituire le somme
percepite nello stesso anno di corso.
7. Le borse di studio sono esenti dall'imposta locale sui redditi
e da quella sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 4
della legge 13 agosto 1984.
Art. 12
Contributi per l'accesso e la frequenza alla Scuola
Gli studenti vincitori di posti coperti o non da borsa di studio
sono esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della tassa
regionale per il diritto allo studio e della tassa di assicurazione
contro gli infortuni.
Art. 13
Obblighi e diritti dei dottorandi
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi della
scuola di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata
del dottorato, di contemporanea iscrizione a: corso di diploma,
laurea, corso di formazione, master, altro dottorato e scuole di
specializzazione e, pertanto, gli stessi hanno l'obbligo di
sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso di dottorato.
3. La frequenza dei corsi della scuola di dottorato puo' essere
sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del collegio dei
docenti:
a) maternita';
b) servizio civile;
c) grave e documentata malattia.
4. Su decisione motivata del collegio dei docenti, il rettore
puo' disporre l'esclusione dal dottorato di ricerca o la ripetizione
dell'anno, nonche' la revoca della borsa di studio, nei seguenti
casi:
a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
b) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva
autorizzazione del collegio dei docenti;
c) assenze prolungate ingiustificate.
Nei casi suddetti la borsa di studio viene revocata ed e' fatto
obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi
all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento.
5. Alla fine di ciascun anno gli iscritti alla scuola di
dottorato dovranno presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto alla scuola, proporra' al
rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.
6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato e dal
diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa ed e' tenuto a
restituire le somme percepite nello stesso anno di corso.
7. Il dottorando previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca, fino
ad un massimo di 30 ore per anno accademico.
8. I dottorandi con borsa di studio possono rinunciare al
proseguimento della borsa di studio e chiedere al collegio dei
docenti di formulare un programma per proseguire la loro attivita'
formativa fino al conseguimento del titolo, anche in un tempo
superiore a quello stabilito per i corsi normali, comunque non
superiore alla durata fissata nel bando di concorso incrementata di
un anno, escluso l'anno di eventuale proroga per la redazione e
presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame finale per
il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
Art. 14
Modalita' per il conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.
Art. 15
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo n. 196/2003, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Universita' della Calabria, per le finalita' di gestione della
selezione e saranno trattati anche presso una banca dati
automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo e per fini istituzionali.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione. La partecipazione al concorso comporta nel rispetto dei
principi di cui al decreto legislativo n. 196/2003 espressione di
tacito consenso a che i dati personali dei candidati vengano
pubblicati sul sito internet dell'Universita' della Calabria.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Art. 16
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il presente bando e' consultabile sui siti internet dell'Ateneo:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati e
www.amministrazione.unical.it (bandi e concorsi).
Rende, 17 ottobre 2011
Il rettore: Latorre
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