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UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/F3, presso il Dipartimento di neuroscienze
salute mentale e organi di senso. (Codice concorso 2017RTDB013).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.29 del 10/4/2018 |
Ente: | UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 18E03246 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Nomina |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | - |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare,
l'art. 9, comma 1, il quale prevede che «L'eventuale istanza di
ricusazione di uno o piu' componenti della commissione esaminatrice
da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta
nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della
composizione della commissione. Se la causa di ricusazione e'
sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della
commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
e, in particolare, l'art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua volta,
che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236,
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la
possibilita' di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore
di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati,
del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero
che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art.
16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art.
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse
post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n.
398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri;
l'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel
terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita'
valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1,
lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare
del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo
dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita'
agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei
criteri fissati con decreto del ministro»;
l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con il
quale viene definito il trattamento economico spettante per i
contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l'art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale e' stato modificato l'art. 24, comma
3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di
procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di
cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la
disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e
i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5;
l'art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale
di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei
professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'art.
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non
puo' essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati
nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;
lo statuto dell'universita' emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29
ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), e,
in particolare, l'art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la
lettera c) del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, e' aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla
disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle
annualita' 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'art.
7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, non puo' essere inferiore alla meta' di quello dei
professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti
delle risorse disponibili»
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), e,
in particolare, l'art. 1, comma 349, il quale prevede che si
applicano alle universita' le disposizioni di cui all'art. 3, comma
3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in
base al quale a decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale
e' stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
l'art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale e'
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1°
settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2577/2017 dell'11 ottobre 2017 con cui e' stato
emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Universita' di Roma;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20
dicembre 2016 con la quale e' stato approvato il bilancio di
previsione per l'anno 2017;
la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, con
la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88/17 del 14
marzo 2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133/17 del 27
aprile 2017, relativa alla destinazione dell'utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del 18
luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le
risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del
personale docente;
le note rettorali con cui si e' proceduto a comunicare ai Presidi
di Facolta' ed ai Direttori di Dipartimento l'attribuzione delle
risorse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del
personale docente;
la delibera del Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e
organi di senso del 23 gennaio 2018;
il D.R. n. 2946/2017 del 21 novembre 2017 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale n. 97 del 22 dicembre 2017,
con il quale e' stata indetta ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per
un posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il
Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e organi di senso -
Facolta' di Medicina e psicologia;
la Disposizione Direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalita' di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni
giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure
selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e
organi di senso del 23 gennaio 2018;
il verbale del 12 marzo 2018 relativo alle operazioni di
sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti
della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1
E' cosi' costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato
- Tipologia B presso il Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e
organi di senso - Facolta' di Medicina e psicologia per il SC 06/F3
(SSD MED/31):
Componenti effettivi:
Prof. Maurizio Barbara - Professore ordinario - Sapienza
Universita' di Roma;
Prof. Antonio Pirodda - Professore ordinario - Universita'
degli studi di Bologna;
Prof. Nicola Quaranta - Professore associato - Universita'
degli studi di Bari.
Componenti supplenti:
Prof. Agostino Serra - Professore ordinario - Universita' degli
studi di Catania;
Prof. Giovanni Almadori - Professore associato - Universita'
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Art. 2
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - IV Serie speciale e sul sito web di questa Universita'
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 3
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice
non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la
stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno
decorrente dalla data del presente decreto di nomina.
L'originale del presente decreto sara' acquisito alla raccolta
interna di questa Universita'.
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