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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente in proprieta' industriale, in materia di disegni e
modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni
geografiche, per l'anno 2020.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.7 del 26/1/2021
Ente:MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Località:Nazionale
Codice atto:21E00289
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/2/2021

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela della proprieta' industriale
Ufficio italiano brevetti e marchi

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante:
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273», e, in particolare, gli articoli 201
e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13
gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice
della proprieta' industriale adottato con decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30» ed in particolare l'art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante:
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito nella legge 24 marzo
2012, n. 27;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2019, n. 178 recante: «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 2, comma 16,
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
ottobre 2019 con il quale e' stato affidato al dott. Antonio Lirosi
l'incarico di direttore della Direzione generale per la tutela della
proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del
Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto
2012, n. 137, recante «Regolamento della riforma degli ordinamenti
professionali»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante:
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016»;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione
all'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni
distintivi e indicazioni geografiche (di seguito: marchi) per l'anno
2020;
Preso atto dell'interlocuzione avvenuta tra la Direzione generale
per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano
brevetti e marchi e il Consiglio dell'ordine dei consulenti in
proprieta' industriale in ordine alla sessione di esami di cui al
precedente punto - giuste note del 12 dicembre 2020 prot. 284059
della direzione e del 23 dicembre 2020 prot. n. 104/2020 del
Consiglio - e, in particolare, acquisita l'indicazione dell'Ordine
relativa al contributo da chiedere ai candidati a ristoro delle somme
sborsate per l'organizzazione dell'esame e per i compensi ai
commissari d'esame;

Decreta:

Art. 1

1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'Albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione marchi - ai
sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

                               Art. 2 

1. L'esame di abilitazione consiste in:
a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti
e criteri di registrabilita' dei marchi, alla classificazione dei
prodotti e dei servizi, al deposito e prosecuzione delle domande,
all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;
b) una prova orale sulle seguenti materie:
I. nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura
civile;
II. diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle
denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza, dei disegni e
modelli, nonche' normativa sull'ordinamento professionale di cui al
Codice di condotta professionale;
III. diritto dell'Unione europea ed Internazionale in materia
di proprieta' industriale;
IV. elementi di diritto comparato in materia di proprieta'
industriale;
V. almeno una lingua scelta a cura del candidato fra
l'inglese e il francese.

                               Art. 3 

1. La prova scritta si terra' il 9 giugno 2021 a Milano, presso
la sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'ordine dei consulenti
in proprieta' industriale a ciascun candidato, con un preavviso di
almeno quindici giorni.

                               Art. 4 

1. Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del
presente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere
presentate al Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta'
industriale, via Napo Torriani n. 29, 20124 Milano, entro il termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma; a tal fine fanno fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettronica
certificata (pec) all'indirizzo pec dell'Ordine:
ordine-brevetti@pec.it.
3. La firma in calce alla domanda non necessita di
autenticazione; non verranno, tuttavia, prese in considerazione le
domande prive di sottoscrizione.

                               Art. 5 

1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria particolare
situazione, nonche' l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove d'esame.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                               Art. 6 

1. Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere
corredate dalla documentazione comprovante che il candidato possieda
i requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo n.
30/2005, e ad esse dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti
documenti in carta semplice:
a) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una
universita' o in istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto dello stesso livello di formazione, a condizione, in tale
ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo
tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in
proprieta' industriale in materia di marchi;
b) il certificato rilasciato dal Consiglio sul positivo
completamento del tirocinio ai sensi dell'art. 4, comma 7, del
regolamento dei tirocinanti come pubblicato sul sito dell'ordine dei
consulenti in proprieta' industriale
(http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti).
Ove tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio
sara' completato nel periodo tra la data di invio della domanda e la
data di svolgimento della prova scritta, ovvero il 9 giugno 2021, il
certificato e' sostituito da una dichiarazione relativa alla data in
cui avverra' il completamento del periodo di tirocinio. In tal caso,
il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale,
dopo le verifiche del caso, potra' disporre l'ammissione all'esame
con riserva.
c) attestazione di bonifico di euro 150,00 per contributo esame
sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell'ordine dei
consulenti in proprieta' industriale, presso Unicredit, agenzia 1,
Milano, IBAN: IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come
causale: «contributo Esame marchi a nome ...»).
2. In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) puo'
essere prodotta autocertificazione riferita, al diploma o al titolo
conseguito, all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana - con
l'indicazione della data e dell'istituto universitario che ha
provveduto al rilascio del certificato di equipollenza.
Il controllo della validita' dei titoli che vengono
autocertificati puo' essere disposto in qualsiasi momento, anche
antecedentemente allo svolgimento delle prove d'esame.
In quest'ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il
candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene
escluso automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione
inoltrata da parte dell'ordine dei consulenti in proprieta'
industriale tramite raccomandata a/r o pec, ferme restando le
ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato
che abbia rilasciato dichiarazioni false.
3. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del decreto
legislativo n. 101/2018 i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'ordine dei consulenti in proprieta'
industriale e presso il Ministero dello sviluppo economico, per le
finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati anche
successivamente per le finalita' inerenti alla gestione
dell'eventuale iscrizione nell'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale.

                               Art. 7 

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. La prova
orale non si intende superata se il candidato non avra' ottenuto la
votazione di almeno 21/30.

                               Art. 8 

1. La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per
iscritto a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima a cura
dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale, su indicazione
della Commissione esaminatrice.

                               Art. 9 

1. Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione marchi dell'Albo, dovranno presentare al
Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale
un'istanza in bollo accompagnata dai documenti comprovanti il
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 203 del decreto
legislativo n. 30/2005, nonche' gli altri documenti che saranno
richiesti dal Consiglio dell'ordine in proprieta' industriale.

                               Art. 10 

1. Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della
Commissione esaminatrice.

                               Art. 11 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
Roma, 28 dicembre 2020

Il direttore generale: Lirosi

 

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